Ormai è un dato lampante: questa crisi che sembra non aver fine ha portato ad un aumento esponenziale delle procedure esecutive. Il creditore, infatti, che agisce per recuperare quanto gli sarebbe dovuto può realizzare la somma aggredendo i beni del debitore. A seconda di ciò che possiede quest’ultimo, pertanto, si potrà a dar luogo ad un pignoramento mobiliare o immobiliare. Nel primo caso, il creditore potrà rientrare nelle sue spettanze pignorando i beni mobili (quali, ad esempio, vetture o merci nel caso di attività) e trattenendo quanto ricaverà dalla vendita. Eppure, questa procedura incontra dei limiti. Ed infatti, non possono mai essere pignorati i beni riconducibili a diritti fondamentali, poichè collegati al diritto alla vita ed alla dignità. Nello specifico, l’art. 514 c.p.c. sancisce che non possono essere pignorati i beni di prima necessità, quali, ad esempio, i vestiti e la biancheria, nonchè i beni indispensabili per l’espletamento dell’attività lavorativa. In