venerdì 27 febbraio 2015

giovedì 26 febbraio 2015

Senato. Dl in Aula Imu agricola, rimborsi sui pagamenti non dovuti

I proprietari che si sono persi nei continui cambi di regole sull'Imu agricola e hanno pagato un'imposta non dovuta avranno diritto al rimborso, oppure alla compensazione con altri debiti tributari se il regolamento comunale lo prevede.

Dal 2015, poi, entrerà in gioco una nuova detrazione da 200 euro per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali proprietari di terreni nella cosiddetta «collina svantaggiata», cioè in quei Comuni che erano esenti secondo le vecchie regole scritte nella circolare ministeriale del 1993, ma che sono «non montani» in base alla classificazione Istat. Il decreto sull'Imu agricola ha imbarcato ieri queste novità, nell'ultimo giorno dell'esame in commissione, e oggi arriverà in Aula: in commissione, fra le altre cose, era già stato approvato la scorsa settimana il rinvio di sei mesi dei termini per completare i decreti attuativi della delega fiscale, e la possibilità per i proprietari di pagare l'Imu 2014 sui terreni interessati dalle nuove regole entro il 31 marzo, senza interessi e sanzioni.


Sempre dal 2015 viene confermata l'esenzione per i  terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa, che era stata dimenticata dai giri di giostra di fine anno, mentre i Comuni ottengono una verifica sul gettito effettivo, che entro il 30 settembre sarà messo a confronto con i numeri stimati dal ministero dell'Economia, in base ai quali sono stati tagliati i fondi agli enti: la verifica,però, avverrà «fermo restando l'ammontare complessivo» dei tagli.

Sgravi fiscali per oltre due milioni ai commercianti del centro storico

Sgravi fiscali per oltre due milioni ai commercianti del centro storico

Sono state rifinanziate le Zone franche urbane ed è imminente l ' emanazione del decreto attuativo da parte del ministero dello Sviluppo economico riguardanti le annualità 2015 e 2016. La riunione decisiva ieri mattina a Roma presente tra gli altri il sindaco-presidente della Provincia Mario Occhiuto, in veste di presidente della Commissione Mezzogiorno e politiche per la coesione territoriale.


Una riunione tra i comuni interessati, i tecnici di Anci-Ifel (Area servizi regionalizzati e rapporti territoriali) e il Ministero dello Sviluppo economico.

«Presto», ha annunciato Occhiuto nella veste di sindaco, «ci sarà un altro bando per il centro storico legato agli incentivi delle Zone franche urbane che dovrebbe portare a un risparmio fiscale di oltre due milioni di euro per i commercianti che già operano o che vorranno investire nel borgo antico. E faremo in modo - spiega ancora il sindaco Occhiuto - che questi strumenti economici possano fare da volano allo sviluppo non solo delle attività commerciali, ma di tutto il tessuto sociale dell ' intero quartiere, che è il cuore antico della nostra comunità. Una zona storicamente importante, ma attualmente poco frequentata - ha concluso il sindaco dopo il suo incontro all ' Anci - che ha bisogno di attrarre nuove funzioni a partire da quelle commerciali.
Per questo motivo, grazie ai nuovi fondi messi a disposizione del Governo, pur essendo inferiori a quelli che ci aspettavamo e che il Governo stesso in una prima fase aveva promesso, si farà nuovamente fiscalità di vantaggio nel centro storico, dove gli imprenditori avranno modo di concorrere con maggiori opportunità fiscali rispetto a zone più appetibili. E il vantaggio non dovrà essere solo di tipo economico, ma più complessivo, dovrà essere uno sforzo collettivo per la rigenerazione generale dell'intero quartiere».



Nuovi fondi

In arrivo 140 milioni Le risorse finanziarie previste per le Zfu, secondo quanto comunicato ieri
dal dirigente ministeriale presente all ' incontro romano, saranno in totale di 140 milioni di euro, dei quali 40 per il 2015 e 100 per il 2016, con un notevole taglio rispetto a quanto previsto prima dell ' approvazione della Legge di stabilità.

Secondo Occhiuto si tratta di risorse insufficienti per le reali necessità delle Zfu.

Le mani sporche di lavoro profumano di dignità..... Buon inizio di giornata a tutti voi

Le mani sporche di lavoro profumano di dignità..... Buon inizio di giornata a tutti voi



Studio Semeraro

martedì 24 febbraio 2015

Affida il tuo 730 pre compilato allo Studio Commerciale Semeraro

Sai come devi richiedere il PIN per accedere al tuo 730 pre compilato? Si? Allora quest'articolo non fa per te :)


Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato in una sezione del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. I contribuenti potranno accettare la dichiarazione dei redditi così com’è, oppure modificarla (da soli o con l’aiuto di Caf o commercialisti), rettificando i dati e aggiungendone altri, purché la presentazione del documento avvenga entro la scadenza del 7 luglio. Ma prima di pensare a cosa controllare (ed eventualmente scrivere) nel 730 telematico, è necessario riuscire ad accedervi. Come fare?

Innanzitutto, bisogna indicare il proprio codice Pin, che può essere richiesto attraverso tre canali:
1. ONLINE, registrandosi al servizio Fisconline dal sito dell’Agenziae inserendo alcuni dati personali.
2. PER TELEFONO, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana).
3. IN UNO DEGLI UFFICI DELL’AGENZIA, presentando un documento d’identità.

Ma non è finita. Le modalità per richiedere il Pin, infatti, cambiano a seconda che l’interessato sia una persona fisica o giuridica.

PERSONE FISICHE
Le persone fisiche possono inoltrare la richiesta da questa pagina. E’ necessario fornire il codice fiscale e alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2014 (redditi 2013). Il sistema fornisce subito le prime quattro cifre del Pin ed entro 15 giorni il richiedente riceverà al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate una lettera contenente le ultime 6 cifre, oltre alla password di accesso al sito per il classico login.

Se i dati comunicati dal contribuente non coincidono con quelli in possesso dell'Agenzia, la domanda di abilitazione non viene accettata. In questo caso, è possibile presentare una nuova domanda, ma, dopo tre tentativi andati a vuoto, per ottenere il Pin bisogna abbandonare internet e recarsi in un ufficio territoriale dell'Agenzia.

I contribuenti in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), inoltre, non hanno bisogno di fornire alcun dato relativo alla dichiarazione presentata: a loro basterà inserire la Cns nell'apposito lettore per ottenere sia il codice Pin completo sia la password per l'accesso al sito.

SOCIETÀ’, ENTI E ASSOCIAZIONI
Tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per un numero massimo di 20 percipienti devono richiedere il Pin (qui) tramite il proprio rappresentante legale/negoziale, che a sua volta deve essere già abilitato al servizio Fisconline o Entratel a seconda dei requisiti.

Anche in questo caso, dopo i controlli, il sistema fornirà subito le prime quattro cifre del Pin, mentre le ultime sei saranno recapitate entro 15 giorni al domicilio fiscale della persona non fisica (Pnf) nota all'Agenzia delle Entrate. Se il richiedente non coincide con il rappresentante legale/negoziale risultante in anagrafe tributaria, la richiesta non sarà accettata. In tal caso è possibile ripetere l'operazione, ma dopo tre tentativi falliti la domanda sarà definitivamente respinta e, per ottenere il Pin, il richiedente dovrà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia.

Ma attenzione: il Fisco precisa che “il rappresentante dell'utente Pnf è tenuto a comunicare online i nominativi dei gestori incaricati collegandosi al sito web http://telematici.agenziaentrate.gov.it, utilizzando l'apposita funzione disponibile nel menù Profilo utente dell'area autenticata (il medesimo rappresentante può inserirsi anche come gestore incaricati). In alternativa può recarsi in uno degli uffici territoriali della regione ove è stabilito il suo domicilio fiscale e produrre l'elenco Gestori Incaricati - pdf in cui indicherà i soggetti nominati. In assenza di comunicazione di almeno un gestore incaricati, gli utenti PNF non possono accedere al servizio Fisconline”.

A COS'ALTRO SERVE IL PIN?
Il 730 precompilato non è l’unico campo d’utilizzo del Pin fornito dall’Agenzia delle Entrate. Lo stesso codice permette anche di accedere al Cassetto fiscale (una sorta di raccolta dei dati tributari) e di effettuare le seguenti operazioni:

- Pagare imposte, tasse e contributi attraverso il modello F24 telematico.
- Registrare i contratti di affitto.
- Comunicare all’Agenzia le proprie coordinate per l’accredito dei rimborsi.
- Ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata.
- Ricevere assistenza sulle comunicazioni d’irregolarità e le cartelle di pagamento.
- Trasmettere istanze.
- Annullare i documenti inviati per errore.

venerdì 20 febbraio 2015

Modello IVA 2015: cessione di immobili con Reverse charge


L’art. 17, co. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972, è stato ridisegnato per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 83/2012.
La nuova formulazione della norma prevede sia per la cessione di immobili abitativi che per la cessione di immobili strumentali nel cui atto il cedente (impresa di costruzione/ripristino) abbia esercitato l'opzione per l'imponibilità ed il soggetto cessionario sia un soggetto passivo d'imposta ai fini IVA, l’applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

Tali operazioni dovranno essere indicate nel Modello IVA 2015:
→ da parte del cedente nel quadro VE, rigo VE35, campo 5;
→ a cura del cessionario:
nel quadro VF in corrispondenza della relativa aliquota;
nel quadro VJ, rigo VJ14, indicando imponibile e imposta dell’operazione

Credito d’imposta in beni strumentali nuovi


Al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decreto competitività, non si applica: né il limite di 250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro previsto per crediti e contributi.

Inoltre, l’importo minimo di 10.000 euro per usufruire dell’agevolazione deve riguardare ciascun progetto  di investimento e non i singoli beni che lo compongono.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 5/E del 19.02.2015, dedicata alla nuova agevolazione, prevista dal D.L. n. 91/2014 per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sede in Italia.

Contratto “rent to buy”: chiarimenti dell’Agenzia


Il contratto di “rent to buy” (o “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili”) è disciplinato dall’articolo 23 del D.L. 12 settembre 2014, numero 133; dunque, il legislatore non ha pensato di collocarlo nel Codice civile. Lo schema del “rent to buy” è il seguente: Verdi concede in godimento a Rossi un immobile con diritto di quest'ultimo di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a prezzo, in tutto o in parte, i canoni versati – nel contratto viene stabilito quale sia: la parte di canone che va a remunerare il godimento del bene e quale sia invece quella porzione (che può coincidere anche con l'intero canone) che vale come rata del prezzo dovuto per l'acquisto.

Con la Circolare n. 4/E del 19.02.2015 arrivano i chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla disciplina fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette e indirette al rent to buy, una nuova formula contrattuale che comporta:
• specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono;
• in vista della successiva cessione del medesimo immobile all’affittuario.
In particolare, con la Circolare n. 4/E del 19.02.2015, l’Agenzia delle Entrate definisce aliquote e modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, D.L. n. 133/2014).

Il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica:
• per il godimento dell’immobile;
• o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario.

Nel primo caso trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli
acconti prezzo.

Soppresso codice tributo 2836


Con la Risoluzione 20/E del 19.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha soppresso il codice tributo “2836” denominato “Accisa sull’energia elettrica consumata nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.



La soppressione del codice decorre dal 26.02.2015 (quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente risoluzione).

giovedì 19 febbraio 2015

http://www.congresso.salerno.ugdcec.it/


Logo Congresso
http://www.congresso.salerno.ugdcec.it/

Assunzioni Agenzia delle Entrate: il maxi concorso per 1.100 funzionari

http://www.newslavoro360.it/assunzioni-agenzia-delle-entrate-il-maxi-concorso-per-1-100-funzionari/

Condividiamo............... ma sempre consigliandovi di aspettare il Bando Ufficiale e....di studiare nel frattempo

Condividiamo............... ma sempre consigliandovi di aspettare il Bando Ufficiale e....di studiare nel frattempo ;)

Studio Commerciale Semeraro​


http://www.newslavoro360.it/bando-concorso-inps-2015-profili-e-materie/

Torta coi Bischeri: la ricetta di Dolcemente alla Leopolda di Pisa

Nuovo strumento di Marketing: Conquistare il cliente ....prendendolo per la gola



ehehehheheh



;) ;) :P



Torta coi Bischeri finita ricetta

Torta coi Bischeri: la ricetta di Dolcemente alla Leopolda di Pisa

Difendi SEMPRE la tua unicità

Smart & Start

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una  nuova cultura imprenditoriale legata all’ economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero.

Smart&Start Italia  è un incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico che con il DM 24 settembre 2014, ha rinnovato le agevolazioni per le start-up innovative estendendole all’intero territorio nazionale.

La procedura  per  l’accesso a Smart&Start Italia è completamente informatizzata.
A partire da lunedì 16 febbraio 2015 è possibile presentare la domanda.

Smart&Start Italia è una misura a sportello, le domande sono valutate in base all’ordine di arrivo e non ci sono graduatorie. La dotazione finanziaria è di oltre 200 milioni di euro, le agevolazioni saranno concesse fino a esaurimento dei fondi.o
Smart&Start è l’incentivo sotto forma di mutuo agevolato concesso alle nuove imprese che puntano su innovazione, tecnologie digitali e valorizzazione della ricerca. Le imprese ammesse in particolare devono realizzare delle idee di business con caratteristiche tecnologiche e innovative, oppure sviluppare prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, o anche valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca.
Smart&Start finanzia questi progetti destinando circa 200 milioni in favore di:

start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, che siano però di piccola dimensione e costituite da non più di 4 anni;

persone fisiche che vogliono avviare una start-up innovativa (compresi i cittadini stranieri in possesso del “visto start-up”).
Spese e costi finanziati

L’incentivo concesso consiste in un mutuo senza interessi per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all’avvio del progetto proposto. In particolare sono agevolabili:

spese di investimento (impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, componenti hardware e software, brevetti e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi);

costi di gestione (interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa, quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature, costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori aventi i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, Decreto-legge n. 179/2012, licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale, licenze relative all’utilizzo di software, servizi di incubazione e di accelerazione di impresa).

Sia i costi che le spese devono essere sostenuti dall’impresa beneficiaria dopo la presentazione della domanda e comunque realizzate entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Accedendo all’incentivo, all’impresa beneficiaria viene riconosciuto un mutuo senza interessi della durata massima di 8 anni del valore pari al:
70% delle spese agevolabili;
80% nel caso in cui la società sia interamente costituita da donne e/o da under 36 oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Solo per le start-up innovative localizzate nel Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e nel territorio del cratere sismico aquilano, è riconosciuta una quota di fondo perduto, in quanto l’impresa dovrà restituire solo l’80% del finanziamento ricevuto.

Domanda e scadenza
La domanda di accesso all’incentivo si presenta solo on line a partire dal 16 febbraio 2015, dalle ore 12.00, sul sito Invitalia che aprirà ufficialmente uno sportello on line (www.smartstart.invitalia.it), in cui sarà possibile presentare domande e piani di impresa. Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con “procedimento a sportello”.

Risparmio energetico: detrazione 65% fino al 31 dicembre 2015


Prorogata anche l’altra detrazione fiscale per interventi riguardanti gli immobili, questa volta finalizzati al risparmio energetico. Fino al 31 dicembre 2015 sarà possibile fruire della detrazione Irpef/Ires per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale) al 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Sono inclusi nel novero degli interventi agevolabili anche:
l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite di 60.000 euro;
acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di 30.000 euro.

Bonus Bebè 2015

Avere un figlio è un dono del Cielo..... ben visto anche dal Governo ;)





Infatti il bonus bebè 2015 è stato introdotto al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio.
L’importo mensile è pari a  Euro 80,00 (per un ammontare complessivo di Euro 960,00 annui), a decorrere dalla data di nascita o adozione del bambino e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bambino stesso e spetta alle famiglie con una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 25.000 annui.
Il bonus bebè aumenta a Euro 160,00 mensili per un ammontare annuo pari a Euro 1.920,00 in caso di ISEE non superiore a Euro 7.000.





Ecco le più interessanti indicazioni operative contenute nel DPCM di prossima pubblicazione:

  • la richiesta per l’ottenimento del bonus andrà effettuata solo per il primo anno. Negli anni successivi sarà sufficiente rinnovare l’ISEE;
  • la domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o adozione senza perdere alcuna mensilità;
  • la domanda inviata dopo i 90 giorni dalla nascita o adozione comporta la decorrenza del bonus dalla presentazione della domanda;
  • in sede di prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno dalla data di entrata in vigore del decreto per evitare di perdere le mensilità;
  • il bonus è legato al bambino: vuol dire che in caso perdita della patria potestà o cambio affidamento saranno i nuovi genitori a godere della restante parte del bonus.

Il Governo ci ripensa e sulla Tassa sui contanti versati in banca fa il suo bel dietrofront affermando che "Non abbiamo nessuna intenzione né c'è nessuna ipotesi di tassare il contante"

Eh si caro navigante che ci segui fedelmente,

Cosa ti dicevamo qualche giorno fa? "Speriamo la notte porti consiglio"....ebbene, non so se è stata la saggezza di una notte o l'essersi passata una mano sulla coscienza....fatto sta che  il viceministro all'Economia, Luigi Casero, commentando la notiza che una delle misure del piano anti-evasione sarebbe stata appunto una nuova imposta di bollo sui versamenti sopra i 200 euro ha ammesso che "Non abbiamo nessuna intenzione né c'è nessuna ipotesi di tassare il contante"

La tassa sui contanti versati in banca doveva essere una delle misure che rientrano nel piano anti-evasione promosso dal Governo Renzi che propone l'uso dello scontrino digitale, la  fatturazione elettronica e POS obbligatorio anche se al momento non sono ancora previste sanzioni per i commercianti e professionisti che non si dotano di questo strumento di tracciabilità.
L'obiettivo dell’azione di governo è quindi quello di andare a potenziare il volume delle banche dati per aumentare le capacità di incrociare le informazioni come sta succedendo per la dichiarazione dei redditi 2015 precompilata, utilizzo della fatturazione elettronica diventata obbligatoria per la Pubblica Amministrazione e dal 2017 anche per i privati, trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, adeguati strumenti di verifica per la corrispondenza tra  la documentazione IVA e infine sulle transazioni   effettuate potenziando i sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Nel piano antivasione di Renzi contenuto nel Decreto Milleproroghe doveva esserci anche la tassa sui contanti depositati in banca, ovvero, un'imposta che i cittadini avrebbero dovuto pagare in caso di versamento in contanti presso sportelli bancari o bancomat.
La tassa sarebbe stata proporzionale all'importo di banconote versate e scatta dopo la soglia di 200 euro. Per cui se il commerciante, artigiano, professionista o cittadino avesse voluto versare in banca dei soldi liquidi, sarebbe scattata l'imposto di bollo in base a quanto versato.
Quando scatta il bollo sul denaro contante? Soglia 200 euro:
L’imposta di bollo proporzionale per i versamenti giornalieri in banca scatterà sui depositi superiori ai 200 euro. Per cui se il commerciante o il pensionato deposita denaro contante sul proprio conto corrente se supera la soglia di 200 euro, sarà tassato dallo Stato. Questa misura è solo una tra quelle previste dal piano antievasione, infatti, pronte nel decreto Milleproroghe anche l'introduzione degli scontrini e ricevute digitali, fatturazione elettronica tra privati e obbligo a partire dal 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per professionisti, commercianti e artigiani.


Polizza Antievasione solo per il 730: Direttamente da Il Sole24Ore

Soltanto chi appone il visto di conformità sui 730 precompilati è tenuto a una polizza assicurativa che garantisca l’Erario dal pagamento delle imposte dovute dal contribuente. Quindi, per i professionisti che rilasciano il visto soltanto ai fini della compensazione tributaria o dei rimborsi Iva scatta l’adeguamento del massimale di polizza a tre milioni ma non l’obbligo ulteriore di garanzia verso l’Erario.


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In particolare, la nuova normativa prevede non solo l’adeguamento del massimale minimo della polizza assicurativa a 3 milioni di euro, ma anche l’estensione della garanzia alle somme corrispondenti all’imposta, agli interessi e alle sanzioni che sarebbero richieste al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.
Considerato che l’estensione della garanzia riguarda unicamente i visti di conformità relativi ai modello 730 precompilati, ma non anche i visti necessari per la compensazione dei crediti tributari superiori a 15mila euro e per i rimborsi Iva, è stata prospettata la soluzione di consentire ai professionisti che intendano rilasciare il visto solo a questi ultimi fini (e quindi compensazione di crediti tributari e rimborsi Iva) di adeguare la polizza al nuovo massimale minimo di 3 milioni, senza necessità di estendere la garanzia alle somme dovute in sede di controllo formale.

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E Rossella Orlandi ha preannunciato un imminente chiarimento di prassi amministrativa in tal senso.
«Per i commercialisti – spiega Luigi Mandolesi – è un chiarimento importante perché esenta da una polizza onerosa tutti coloro che non appongono il visto sul 730 precompilato. Resta però il fatto che ci batteremo in ogni modo perché venga cancellata una norma palesemente incostituzionale quale è quella che pone sulle spalle del professionista l’imposta dovuta dal cliente».

Nel corso dell’incontro si è anche discusso delle difficoltà attualmente incontrate dai professionisti che, intendendo rilasciare il visto di conformità anche sui modelli 730 precompilati, devono dotarsi di polizze assicurative che garantiscano anche le somme dovute in sede di controllo formale.
Come già rilevato (si veda Il Sole 24 Ore del 28 gennaio scorso) diverse compagnie assicurative, in attesa di chiarimenti dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), hanno infatti ritenuto opportuno sospendere momentaneamente il rilascio di polizze con tale estensione, in attesa che vengano risolte le relative problematiche giuridiche e interpretative. Il tavolo tecnico, potrebbe sbloccare la situazione a breve ma, di certo, le polizze rincareranno.

Sai come si compila nella Certificazione Unica 2015, Sezione “Dati anagrafici”, il punto 10 “Casi di esclusione dalla precompilata? Te lo spieghiamo noi :)

Il campo, di nuova istituzione, deve essere compilato per segnalare casi particolari di presentazione della certificazione unica esclusi dall’ obbligo della dichiarazione precompilata.
In particolare, in esso si dovrà indicare:

- Il Codice 1 - nell’ipotesi in cui nella CU siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis).

Il codice 1 deve essere, dunque, utilizzato quando nella CU sono certificati:
1. le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. b);
2. i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e);
3. le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. f);
4. le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, comma 1, lett. g);
5. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h);
6. le prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h-bis).

Si tratta di redditi per i quali non sussiste l’obbligo della dichiarazione precompilata.

- Il Codice 2 - nell’ipotesi in cui siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali. È il caso, ad esempio, dei soci per i quali la CU è compilata solo ai fini INAIL, anche a fronte di operazioni societarie, in relazione alle quali:
1. il soggetto preesistente non si è estinto;
2. le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto subentrante.

Il soggetto preesistente sarà tenuto esclusivamente a certificare i redditi corrisposti ai soli fini previdenziali ed assistenziali. Sarà onere del sostituto d’imposta subentrante, che ha effettuato il conguaglio unico, comunicare i suddetti redditi ai fini fiscali e, dunque, ai fini della dichiarazione precompilata.

mercoledì 18 febbraio 2015

Piovono tasse appena sfornate : Adesso tocca alla Tassa Contanti (aspettiamo il Dietrofront del Governo...magari la notte porterà consigli e ravvedimenti!) !

Non si può certo dire che a questo governo manchi la fantasia....pensa che ti ripensa ne hanno escogitato un'altra : La Tassa contanti
Il governo si prepara a presentare una nuova tassa proporzionale al denaro versato alla banca che potrebbe essere annunciata nel prossimo Consiglio dei Ministri del 20 febbraio. La tassa sul contante versato in banca e lo scontrino e la fattura digitale sono le novità pensate per garantire una maggiore tracciabilità fiscale e per contrastare, quindi, l’evasione fiscale. Si tratta, in particolare, di una imposta da pagare sul contante versato in banca, imposta che sarà proporzionale ai versamenti giornalieri in banca superiori ai 200 euro.

Per esempio,il commerciante che depositerà, sul proprio conto corrente, il denaro risultato delle vendite giornaliere dovrà pagare l’imposta se supererà la soglia dei 200 euro. Si tratta di una novità che, se per i contribuenti sarà un ennesimo salasso, farà bene alle casse di Stato e banche. Queste ultime, infatti, vedranno crescere i propri utili sulle operazioni di accredito elettronico e, allo stesso tempo, ridursi i costi di gestione del contante, che oggi si attestano sui 5 miliardi circa.

Tra le altre misure del prossimo decreto fiscale, l’obbligo per commercianti, artigiani e professionisti di memorizzazione e trasmissione telematica al Fisco, entro il 2017, di tutti i corrispettivi giornalieri, e graduale eliminazione dello scontrino cartaceo. Sarà rafforzato l’uso del Pos e per chi sosterrà le spese relative all’ammodernamento tecnologico dei propri sistemi di pagamento è previsto un credito di imposta, pensato soprattutto per i soggetti più piccoli come i commercianti al minuto. L’obbligo della comunicazione telematica delle vendite riguarderà anche le fatture emesse dai professionisti.

Altra novità in vigore a partire dal 2017 è, infatti, quella dell’obbligo di trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle rettificative, e delle fatture ricevute direttamente alle Entrate, conservando sempre nella propria contabilità tutte le transazioni finanziarie con soggetti non residenti di importi pari o superiori a mille euro. Si tratterà dunque di trasmettere solo fatture digitali, le cosiddette e-fatture.

Nuovo Regime Forfettario 2015: sei certo di conoscerlo per davvero?

Se anche tu stai pensando di metterti in proprio per diventare un imprenditore o un professionista, forse è il caso di dare una rapida occhiata a questo nuovo regime forfettario in vigore dal 2015.

In questo articolo vediamo insieme chi può accedere al nuovo regime, quali sono i nuovi limiti dei ricavi, i requisiti per accedere al nuovo regime, i vantaggi e gli svantaggi, la tassazione fiscale e quella contributiva e le differenze con il vecchio regime dei minimi.

Cosa prevede il nuovo regime e a chi conviene?

Il nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di Stabilità consente di determinare il reddito applicando ai ricavi o ai compensi percepiti una percentuale di redditività variabile a seconda dell’attività.

Nel nuovo regime i costi e le spese effettivamente sostenute dal contribuente non assumono rilevanza dal momento che viene prevista la forfetizzazione dei componenti negativi.

Qual è la tassazione nel nuovo regime forfettario?

Per quanto riguarda la tassazione, il nuovo regime dei minimi 2015 prevede un’imposta sostitutiva del 15% che andrà a sostituire l’IRPEF, le addizionali, l’IRAP e l’IVA. Come si vede, rispetto al vecchio regime dei minimi l’aliquota fiscale è aumentata del 10% (5% vecchi minimi contro il 15% dei nuovi minimi).

Chi può aderire al nuovo regime forfettario?

Possono aderire al nuovo regime forfettario tutti quei contribuenti persone fisiche che esercitano attività di impresa o che esercitano arti o professioni, purché non in forma associata.

L’accesso al regime è subordinato al non superamento delle soglie prefissate dal legislatore che variano da 15 mila a 40 mila euro, come si evince dalla seguente tabella.

soglie-regime-minimi

Quali sono i vantaggi del nuovo regime?

I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di stabilità sono esonerati dagli obblighi di dichiarazione e comunicazione IVA, dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro), dalla comunicazione telematica per le operazioni effettuate nei confronti degli operatori blacklist e dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento.

Inoltre, i contribuenti che aderiscono a tale regime sono esonerati dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento dell’IVA, dagli studi di settore e dall’applicazione della ritenuta d’acconto.

E i contributi previdenziali?

Rispetto al vecchio regime dei minimi, il nuovo regime prevede il versamento dei contributi previdenziali INPS in base al reddito dichiarato. E sai cosa significa questo? Niente più contributi minimi fissi trimestrali! L’agevolazione però vale solo per artigiani e commercianti. I lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza continueranno a pagare i contributi indipendentemente dal reddito dichiarato.

Il nuovo regime prevede sconti per le nuove attività?

Praticamente si! Per le nuove attività, viene previsto un abbattimento pari a un terzo del reddito imponibile per tre anni (per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi). Per beneficiare della riduzione a 1/3 sono necessarie due condizioni:

1) il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;

2) l’attività esercitata non deve essere una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente.

Che fine fa il vecchio regime dei minimi?

A partire dal 1 gennaio 2015 il vecchio regime dei minimi viene abrogato. Tutti coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi possono continuare ad utilizzarlo fino allo scadere dei cinque anni previsti o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Quali differenze ci sono tra il vecchio regime dei minimi ed il nuovo regime?

La prima differenza, come abbiamo già visto, riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 5% al 15%. Altra differenza è che nel vecchio regime dei minimi, il reddito viene determinato su base analitica (ricavi e compensi meno i costi effettivamente sostenuti dal contribuente, mentre nel nuovo regime il calcolo si effettua su base forfettaria, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di reddititivà che varia a seconda dell’attività svolta. Queste sono le differenze che saltano subito all’occhio. Le altre, sono sicuro, verranno fuori strada facendo!

Buon Mercoledì delle Ceneri a tutti voi dal vostro Studio Semeraro

Caro navigante occasionale o fedelissimo che ci segui ....che sia un Buon mercoledì delle Ceneri per te ed il tuo mondo!

Oggi, 18 Febbraio 2015, si apre il periodo che porta alla Pasqua. Durante la liturgia di questa giornata si sparge un po’ di cenere benedetta sul capo dei fedeli. Serve a ricordare la transitorietà della vita terrena: polvere siamo e polvere ritorneremo.

Aspettavi ospiti? Ebbene, sono arrivati!

Con i sei provvedimenti del 16 febbraio arrivano sul sito dell’Agenzia delle Entrate  sono arrivati gli "ospiti" non sempre attesi con trepidazione da consulenti e contribuenti : le modalità tecniche per la corretta trasmissione all’Amministrazione finanziaria di altrettanti modelli di dichiarazione 2015 e cioè Consolidato nazionale e mondiale, Unico Sc, Unico Sp, Unico Enc, Irap e 730.

Un ulteriore tassello, questo, che porta alla completa formulazione della modulistica fiscale che in questi ultimi mesi ha fornito tutti gli strumenti necessari per prepararsi ad affrontare la stagione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014, apportando anche non poche novità.

Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, da parte di Caf e professionisti abilitati che, in qualità di intermediari, ricevono dai sostituti d’imposta le buste con la scheda, saranno approvate con provvedimento successivo.

Equitalia e contribuenti.... piccoli spiragli per una più pacifica convivenza!

Equitalia ( il suo spettro incute sempre un pò di timore al pubblico dei suoi contribuenti) allenta le sue tenaglie con la Proroga delle rateazioni che sono presso essa.

Prevista, inoltre, la possibilità per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione con Equitalia di accedere nuovamente alla negoziazione dilazionata del pagamento. Nel dettaglio il testo di legge prevede la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate mensili, alla luce dell’esperienza positiva maturata lo scorso anno con il D.L. n. 66/2014.

Viene inoltre previsto che a seguito della richiesta di rateazione non possano essere avviate nuove azioni esecutive. Nella relazione illustrativa si legge che “il periodo di scadenza per la concessione viene prorogato per la decadenza dal 22 giugno 2013 al 31 luglio 2015, mentre per la relativa richiesta dal 31 luglio 2014 al 31 luglio 2015”. Il nuovo piano non sarà prorogabile e ne è prevista la decadenza in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Il Regime dei Minimi rispolvera le sue origini.


Esultate followers: Il Regime dei Minimi torna a rispolverare le sue radici anche nel 2015.

Nel testo della legge di conversione del decreto legge Milleproroghe compare l’intervento annunciato nei giorni scorsi che prevede, in deroga alla legge di stabilità, la proroga a tutto il 2015 del “vecchio” regime dei minimi. In altre parole viene lasciata ancora per tutto il 2015 la possibilità di aderire al regime agevolato con aliquota del 5% che coesisterà con il nuovo regime forfettario con aliquota al 15% in attesa di una riforma definitiva da attuare nella delega fiscale. In questo modo anche per tutto l’anno in corso viene concesso ai soggetti che aprono partita Iva di beneficiare della tassazione ultraridotta dei vecchi minimi e con soglie di ricavi o compensi a 30.000 € uguali per tutti.

730 pre-compilato.....in caso di errori l’amministrazione se la prenderà con chi ha compilato il modello!!!


Il decreto semplificazioni ha introdotto a partire dal 2015 la dichiarazione dei redditi precompilata. In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile sul proprio sito entro il 15 aprile di ciascun anno il modello 730 precompilato per i dipendenti, i pensionati e i collaboratori.
La dichiarazione precompilata può essere accettata o modificata dal contribuente e deve essere presentata, entro la data del 7 luglio, all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o per tramite dei CAF o degli intermediari telematici, i quali come è ben noto sono obbligati al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione.

A questo punto il contribuente ha più scelte: accettare il modello così com’è, oppure modificarlo aggiungendo ad esempio altre detrazioni o deduzioni non considerate dal fisco. Sia l’accettazione sia le modifiche possono essere fatte direttamente dal contribuente, oppure delegando un professionista o un Caf o eventualmente il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) se presta l’assistenza fiscale. In alternativa al nuovo sistema il contribuente può sempre ignorare il modello precompilato dal fisco e presentare il 730 come ogni anno. Diciamo subito che il 730 precompilato andrà integrato nella stragrande maggioranza dei casi posto che i modelli proposti non conterranno molti degli oneri deducibili più comuni (spese mediche per prime).

I controlli
Solo nell’ipotesi che il contribuente accetti così com’è il modello 730 precompilato dall’amministrazione finanziaria (ipotesi, ripetiamo, per lo più “scolastica”), non saranno effettuati controlli e saranno erogati anche i rimborsi superiori ai 4.000 euro dovuti a detrazioni per carichi di famiglia o a crediti di anni precedenti.
L’accettazione può essere manifestata direttamente o tramite l’intermediario, Caf professionista o sostituto.

Viceversa in tutte le ipotesi in cui il contribuente integri il modello precompilato scatteranno i controlli. Fin qui nulla di strano: se il contribuente non cambia quello che l’amministrazione stessa ha predisposto è normale che non si controlli; al contrario se il contribuente modifica i redditi o le spese è giusto che ci sia una verifica almeno potenziale di quanto dichiarato.

Il problema nasce in una norma iniqua e paradossale: se le modifiche al 730 precompilato verranno effettuate dall’intermediario, in caso di errore quest’ultimo sarà obbligato al pagamento delle sanzioni, degli interessi e, udite, della stessa imposta non versata (!!). Come dire: Tizio e Sempronio si sono appropriati di una somma non spettante, i soldi ce li ha Tizio, ma lo Stato si surroga il diritto di chiederli illecitamente a Sempronio. A prescindere. Basterà, dunque, che il commercialista o il Caf integri il modello 730, con una spesa medica, un altro reddito od un altro onere, per vedersi recapitare, in caso di contestazioni, anche la richiesta di imposte derivanti da redditi di un altro contribuente!! Non c’è alcun precedente nel diritto tributario di una traslazione così spropositata del carico fiscale da colui che realizza il presupposto impositivo ad un soggetto terzo. Senza contare che il beneficiario in termini economici dell’errore nella compilazione del 730 è il contribuente e non colui al quale vengono richiesti gli importi. Mai si era vista nel nostro sistema tributario una “mossa” più bizzarra. Il tutto a fronte di una spesso modestissima parcella: i 730 da un caf costano spesso dai 30 euro in su.

Chi sarà così audace da elaborare un 730 per altri con una simile e sproporzionata spada di Damocle?
Dolo o colpa grave
L’unica via di fuga per l’intermediario è il provare che l’errore è stato causato da dolo o colpa grave del contribuente, ipotesi veramente peregrina considerando che la platea degli utilizzatori del modello 730 è costituita soprattutto da pensionati e lavoratori dipendenti, molto spesso digiuni di cose fiscali e che, pertanto, per la stragrande maggioranza sbaglia in buona fede.
Semplificazioni utili
Ci sono anche novità positive nel nuovo modello 730. Non è ad esempio più necessario riportare l’Imu pagata l’anno precedente nel quadro Fabbricati. Vengono unificate al 1° gennaio le date di riferimento per calcolare le addizionali regionali e comunale. Non è più necessario indicare nel frontespizio lo stato civile. C’è una sola scheda per l’indicazione, rispettivamente, dell’8, del 5 e del 2 per mille.

Nuova scadenza: 7 luglio
Di queste e di altre novità parleremo nelle prossime puntate. Intanto un aspetto positivo: la presentazione del modello 730 deve avvenire entro il 7 luglio quindi ci sarà più tempo per la preparazione del dichiarativo.

martedì 17 febbraio 2015

Buon Carnevale ..... in rima :)

Preciso e puntuale
è arrivato il Carnevale.
Ecco l'arguto Arlecchino,
il malizioso Meneghino,
con un abito da regina
la bella Colombina.  
C'è l'astuto Pulcinella
in barruffa con Brighella;
il dotto Balanzone
se la prende con Pantalone.
e come se la spassa
il Capitan Fracassa!
Vispa e paffutella
la graziosa Pacchianella.
                             
C'è la dama, il paggetto,
il simpatico coniglietto;
con la bacchetta e la stellina
ecco arriva la Fatina.
Ci son proprio tutti quanti?

E allora
via con le stelle filanti,
i coriandoli, i sorrisi,
le trombette, gli schiamazzi,
con girotondi pazzi.

Viva, viva le mascherine
allegre e biricchine
che cacciano la malinconia
e portano allegria.


La vita è come una minestra senza sale, se non c'è un po' di Carnevale.


(Luigi Tartaglione - Maestro - Poeta di San Severo)

lunedì 16 febbraio 2015

Sanzioni previste nei casi di omessa, tardiva, o errata presentazione della Certificazione Unica


In caso di omessa, tardiva, o errata presentazione della Certificazione Unica, è prevista la sanzione di 100 Euro, senza possibilità di poter applicare il cumulo giuridico in caso di violazioni plurime, previsto dall'art. 12 del D.lgs. 472/97. Questo significa che se un sostituto invia tardivamente 10 certificazioni, sarà applicata la sanzione di 1.000 Euro.

In caso di errata certificazione, l'unico modo per non essere soggetti a sanzione, è trasmettere la certificazione corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (quindi generalmente entro il 12 marzo). Si ricorda che secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, è preclusa la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso in quanto il tempo intercorrente tra l'invio delle certificazioni e l'utilizzo delle stesse per la predisposizione della dichiarazione precompilata non è compatibile con i tempi previsti per il ravvedimento.

Se le certificazioni inviate entro la scadenza sono scartate dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate, esse sono considerate tempestive purché siano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Termini e modalità di presentazione della Certificazione Unica


La certificazione deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Con riferimento all'anno 2014 la scadenza slitta al 9 marzo 2015 poiché il 7 marzo cade di sabato.

Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il 730 (come ad esempio i redditi di lavoro autonomo non occasionale) potranno essere inviate (in relazione al 2015, primo anno di invio) oltre la scadenza senza applicazione di sanzioni.
Secondo quanto indicato dalla stampa specializzata, le certificazioni miste, che contengono ad esempio sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di lavoro autonomo non occasionale, potranno essere scisse in due invii: il primo invio, relativo ai redditi di lavoro dipendente, andrà trasmesso entro i termini; il secondo, relativo ai redditi di lavoro autonomo non occasionale, potrà essere spedito più tardi.

Entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui di riferiscono i redditi certificati, i sostituti devono consegnare la Certificazione Unica ai percipienti (anche in formato elettronico). In relazione al 2014 la consegna ai percipienti slitta al 2.3.2015 in quanto il 28.2 cade di sabato.

Soggetti obbligati alla presentazione della Certificazione Unica

..........."Ma in fin dei conti siamo tutti obbligati alla presentazione della Certificazione Unica, o esistono anche soggetti che possono tranquillamente ignorare tale scadenza? "

Non serve rivolgere al tuo consulente questa domanda (avrà sicuramente il suo bel da fare, specie in questo periodo) per ottenere una risposta!

Ti spieghiamo noi in poche riga la normativa e poi tu tirerai le somme se sei esente oppure obbligato

Soggetti obbligati

Il modello di certificazione deve essere inviato da parte dei sostituti d'imposta per comunicare i dati reddituali/previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoratore autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L'obbligo riguarda coloro che nel 2014:

hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS/INAIL.

Certificazione Unica....... due "attenuanti" se non ottemperi in tempo il loro invio!


Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2015 conferma la scadenza dell'invio al 9 marzo per la generalità delle Certificazioni Uniche, ma concede due attenuanti per il primo anno di invio.

Prima attenuante: gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati Inail, e se inviare o meno le certificazioni contenenti solo redditi esenti.

Seconda attenuante: le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il 730 potranno essere inviate oltre la scadenza senza applicazione di sanzioni.

Sei più sollevato?
;)

Cosenegal

http://www.notia.it/2015/02/il-caso-cosenegal-quando-la-rivalita-da-alla-testa/

cosenegal

Cosenza: domani 17 febbraio interruzione erogazione idrica

http://www.telecosenza.it/?p=31558


Un’interruzione dell’erogazione idrica che interesserà prevalentemente il centro città, si verificherà domani, martedì 17 febbraio e mercoledì 18 febbraio in alcuni quartieri del territorio cittadino. Lo comunica il Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza. Martedì 17 febbraio l’interruzione si renderà necessaria per garantire alcuni lavori di manutenzione sulla distributrice “Timpafusa” nel Comune di Mendicino. La sospensione del servizio di erogazione è prevista dalle ore 7,00 fino al termine dei lavori. Mercoledì 18 febbraio, invece, la sospensione è prevista dalle ore 8,00 e si renderà necessaria per effettuare alcuni lavori di allaccio a nuove utenze, in via Riccardo Misasi"

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: MODALITÀ' E TEMPISTICA PER ACCEDERE AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO



Gli artigiani e commercianti potranno aderire al regime contributivo agevolato entro il 28 febbraio 2015 (Affrettati perciò, perchè manca davvero poco!)

Il termine è perentorio: se non venisse rispettato, l’accesso al regime non sarà consentito per il 2015, ma potrà essere ripresentata una nuova domanda per il 2016. L'adesione al regime agevolato prevede che il versamento della contribuzione avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la quota fissa ed i versamenti saranno effettuati, in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Ciò comporta una contrazione dell'accredito della contribuzione in base a quanto versato.

Hai ancora qualche dubbio o perplessità?
..... Sai come fare per risolverli ;)

venerdì 13 febbraio 2015

Buon fine settimana naviganti ..... e ci rivedremo Lunedì 16 Febbraio per chi volesse sintonizzarsi sulle news settimanali!

Annoso dilemma di Venerdì 13 Febbraio ore 17.02
"Chi siamo?
Da dove veniamo?
Dove stiamo andando?
E perché la pizza arriva sempre prima a quello del tavolo accanto?"

Fidati dello Studio Semeraro! Con noi i tuoi sogni voleranno e diverranno realtà!

Perchè con noi al tuo fianco i tuoi sogni diverranno realtà!
Studio Commerciale Semeraro

............Perchè a noi la superstizione fa un baffo.....proprio come anche a te :)

....................ed allora ridiamoci su

:)

e..........




Studio Semeraro

Indice liquidità e indice Alfa Equitalia: Quali sono le società interessate?

 I soggetti interessati dai parametri indice liquidità tra 0,5 e 1, rapporto di produzione superiore al 10% e indice Alfa Equitalia che servono a determinare il numero di rate concedibili rispettivamente nel piano straordinario e piano ordinario, servono a dimostrare la temporanea situazione di difficoltà economica, ai fini di concessione della rateazione straordinaria, per debiti oltre i 50.000 euro, proroghe o successive rateazioni sono:
società di persone (SNC e SAS);
società di capitali (SPA, SAPA e SRL);
società cooperative e le mutue assicuratrici;
enti commerciali e non commerciali;
imprenditori individuali in contabilità ordinaria.
Non sono sottoposti a tali parametri invece:
Le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati quindi i contribuenti che si trovano nel regime dei minimi e del nuovo forfettario 2015 nel quale sono confluiti a seguito della riforma fiscale in vigore dal 1° gennaio 2015 i regimi per le nuove iniziative produttive.
Tali contribuenti, pertanto, per dimostrare la propria situazione economica devono presentare il nuovo modello ISEE 2015del nucleo familiare del debitore, da richiedere secondo le nuove modalità in vigore da quest'anno per cui dimostrare che il rapporto tra rata e reddito mensili non è superiore al 20%.

Tutto chiaro, adesso?
Studio Commerciale Semeraro

Indice di Liquidità Equitalia cos'è, come funziona e si calcola?




L’indice di Liquidità Equitalia è il parametro utilizzato dall'Agente di riscossione per valutare la situazione economica dell'impresa, ai fini di concessione della rateazione straordinaria da 120 rate, in 10 anni o per debiti sopra i 50.00 euro. Tale indice, infatti, viene richiesto come documentazione da allegare all'istanza di rateizzazione per tutte le imprese e società ad esclusione delle ditte individuali, per le quali è invece richiesto l'Indice della situazione reddituale ISR indicato nel modello ISEE 2015.
In sede di compilazione e presentazione dell'istanza di rateazione Equitalia, alle imprese è richiesto di attestare la situazione di difficoltà economica, tramite un'analisi finanziaria basata sul c.d. indice di liquidità ovvero un parametro utilizzato dagli analisti del bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di farsi carico di impegni finanziari nell'immediato con le proprie disponibilità di liquidità immediata o differita.
Come si calcola l'indice di liquidità Equitalia? Il calcolo dell'indice di liquidità si effettua utilizzando la seguente formula, indice di liquidiità = liquidità immediata + liquidità differita/passività correnti. Pertanto, se tale indice risulta uguale o superiore a 1, non c'è il requisito della temporanea difficoltà mentre se l'indice di liquidità è tra 0,5 e 1 è possibile concedere la dilazione in quanto, l'impresa non è nelle condizioni di far fronte nell'immediato al pagamento del debito. In questo caso per la concessione della rateizzazione Equitalia a 120 rate, occorre che il rapporto tra rata e valore produzione dell'impresa sia superiore del 10% e indice di liquidità tra 0,50 e 1, mentre per il numero di rate concedibili da Equitalia nel piano straordinario sono fissate sulla base delle tabelle numero rate per rateazione in 10 anni. Nel caso in cui, invece, l'impresa non riesca a rientrare nel suddetto piano di ammortamento e debba richiedere la rateazione Equitalia al massimo di 72 rate, il numero di rate concedibili è in base all'altro parametro chiamato indice Alfa.
Cosa si intende per liquidità immediata? Sono le somme corrispondenti al denaro contante detenuto dall'impresa, anche nella cassa o conti correnti di banca o posta, per cui per calcolare l'importo totale, occorre sommare gli importi delle seguenti voci di bilancio: C) Attivo circolante IV Disponibilità liquide: Depositi bancari e postali, assegni e Denaro e valori in cassa.
Cos'è la liquidità differita e calcolo? Sono le voci che potrebbero trasformarsi in denaro entro poco tempo come ad esempio crediti verso clienti, cambiali ecc. Per calcolare tale tipo di liquidità differita, occorre sommare le seguenti voci di bilancio: C) ATTIVO CIRCOLANTE II Crediti: verso i clienti da richiedere entro l'anno successivo dell'esercizio di impresa, verso imprese controllate, collegate e controllanti, crediti tributari e imposte anticipate o verso altri.
Calcolo passività correnti: è composto dall'importo esigibile entro l'esercizio  successivo dei Debiti, di cui alla voce D) del Passivo dello Stato patrimoniale 13, distinto in obbligazioni e obbligazioni convertibili, debiti verso i soci, banche, altri finanziatori, acconti, debiti fornitori e da rappresentati da titoli di credito, debiti verso imprese controllate;
collegate e controllanti, debiti tributari e verso INPS e INAIL e altri tipi di debiti.



Esaminiamo e Studiamo cercando di capire cos'è e come si calcola l' Indice Alfa Equitalia 2015

L'indice Alfa Equitalia 2015 è il parametro utilizzato per fissare il numero massimo di rate concedibili alle imprese che presentano domanda di rateazione per cartelle di pagamento di debiti iscritti a ruolo, per proroghe e successive cartelle.
Il numero massimo di rate concesse da Equitalia, viene calcolo sul c.d. indice Alfa, dato dal rapporto tra: debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, per cui se l'impresa ha:
indice ALFA fino a 2: numero massimo di rate è 18.
Indice ALFA tra 2,1 e 4: 36 rate;
Indice Alfa tra 4,1 a 6: numero massimo di rate è 38
Indice Alfa tra 6,1 a 8 numero massimo di rate concesse da Equitalia all'impresa è di 60.
Indice alfa superiore a 8,1: al massimo 72 rate.


Indice liquidità e Alfa Equitalia 2015 nel piano di Rateizzazione dei Debiti presso Equitalia

Chi ha avuto a che fare con la rateizzazione dei propri debiti contributivi e non presso Equitalia ne ha sicuramente sentito parlare : i famigerati Indice Alfa e l'indice di liquidità nella rateazione Equitalia.

Ma cosa sono?
E perchè esistono (gran bella domanda questa)?

Questi sono parametri che servono alle imprese per dimostrare la temporanea e grave difficoltà economica in cui versano ai fini di concessione della rateizzazione. Al momento della notifica della cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione per un debito iscritto a ruolo, l'imprenditore o la società che non può pagare subito il debito per una grave mancanza di liquidità, deve dimostrare con la documentazione da allegare all'istanza, la difficile situazione economica della sua azienda.
L'invio di tale documentazione insieme all'istanza di rateazione, è quindi imprenscindibile, se si vuole avere la possibilità di vedersi accordare da Equitalia il piano di dilazione al massimo in 10 anni con rate variabili e crescenti, in vista di un miglioramento delle condizione economiche della propria impresa.

L'impresa quindi che intende richiedere una rateizzazione di una cartella di pagamento per debiti iscritti a ruolo come IRES, IRPEF, imposta di registro, IMU, contributi INPS, INAIL ecc può farlo scegliendo tra 3 opzione che dipendono dall'ammontare del debito:
Rateazione ordinaria fino a 72 rate se il debito non supera i 50.000 euro: è sufficiente presentare l'istanza online rateazione Equitalia oppure tramite sportello o posta.
Rateizzazione per debiti oltre i 50.000 euro: istanza + documentazione di obiettiva difficoltà finanziaria indice di liquidità e indice alfa per il numero rate.
Dilazione straordinaria fino a 120 rate mensili: modulo domanda + documenti per dimostrare il grave stato di difficoltà finanziaria indice di liquidità e tabelle percentuali tra rata e valore della produzione che deve essere minimo del 10%, per stabile il numero di rate.


E se si ci dimentica di ottemperare la presentazione della Comunicazione Dati Iva?

"Aiutoooooooo..... il mio consulente ha dimenticato di presentare la Comunicazione Dati Iva!!! E a me, povero contribuente, cosa mi accadrà? "

Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.

Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

Vabbè che ci penserà il tuo commercialista.....ma sai come si presenta la Comunicazione Dati Iva?



Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.

L’intermediario abilitato deve:
rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, posto nel frontespizio della comunicazione;
rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l’originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Semplice, no?

2 Marzo 2015: cosa devi fare? Tu nulla, ma il tuo commercialista dovrà




................Ricordarsi di inviare la Comunicazione annuale dati Iva 2015, dacché entro fine febbraio di ciascun anno, i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, e pertanto tenuti ad inviare tale comunicazione.

Il 2015 sarà l'ultimo anno per la comunicazione dati Iva in quanto la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 L. 190/2014) ha previsto l'abrogazione di tale adempimento a decorrere dal 2016, e ha introdotto l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio (e la nostra categoria esulta di meraviglia.....come mai un adempimento in meno? Solitamente siamo abituati a vederci sobbarcati di adempimenti ed appuntamenti normativi  e burocratici vari ;) )

Per capire la logica della modifica effettuata dal legislatore occorre ricordare che, attualmente, la dichiarazione Iva può essere presentata con l'Unico (c.d. dichiarazione unificata) oppure autonomamente entro febbraio. Se la dichiarazione è inviata entro febbraio si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva.
La possibilità di presentazione entro settembre, assieme all'Unico, costituisce in realtà una violazione di un obbligo comunitario che impone di presentare la dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, quindi entro il mese di febbraio.

Per ovviare a tale violazione il legislatore ha introdotto l'obbligo di presentare la comunicazione dati Iva entro febbraio. In questo modo, infatti, vengono forniti all’Amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle “risorse proprie” da versare al bilancio comunitario.

Le modifiche apportate dalla legge di stabilità sono pertanto in linea con le disposizioni comunitarie, e sono finalizzate ad eliminare un obbligo - quello della comunicazione dati Iva - che comporta ogni anno l'invio di 3.300.000 comunicazioni

Esoneri

Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
I contribuenti che nel 2014:
hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);

I produttori agricoli che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;

gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2014 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;

I soggetti passivi UE che nel 2014 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
gli organi e le amministrazioni dello Stato;
i comuni;
i consorzi tra enti locali;
le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
le comunità montane;
le province e le regioni;
gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;

I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

Le persone fisiche che nel 2014 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l'esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio. Si veda a tal proposito lo speciale del 6.2.2015 "Dichiarazione Iva 2015: l'autonoma apre la stagione".




....Ed ora veniamo alle novità del 730/2015 precompilato e...... soprattutto le...........

..................................Le detrazioni e deduzioni che inserite correttamente nel modello 730/2015 ti fanno risparmiare un bel gruzzoletto ;)

Per prima cosa elenchiamo un pò di Novità che questo modello riporta in se:



DOMICILIO FISCALE CONTRIBUENTE: Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), per individuare il domicilio fiscale del contribuente ai fini del versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, si farà d'ora in poi riferimento solo al domicilio al "1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa" in luogo del "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi".

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Per effetto del Decreto semplificazioni fiscali (art. 8), l'acconto 2015 andrà calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali esenzioni previste per l'anno precedente (saldo 2014), anziché sulla base di quanto deliberato dal Comune entro il 20.12 dell'anno precedente.



FAMILIARI A CARICO: Da quest'anno è necessario indicare nel prospetto "Familiari a carico" del Frontespizio anche il codice fiscale degli eventuali figli a carico residenti all’estero.

IMU DOVUTA: E' stato soppresso l’obbligo di inserire nel quadro B della dichiarazione 730 la quota di IMU dovuta per l'anno di competenza della dichiarazione e relativa a ciascun fabbricato dichiarato (eliminata dal quadro B la colonna "IMU dovuta").

CEDOLARE SECCA: Per effetto del decreto sul "Piano casa" (D.L. n. 47/2014), dal 2014 al 2017 è prevista per la cedolare secca un’aliquota agevolata del 10% (anziché 15%) per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la casella della nuova colonna 9 “Stato di emergenza”.

BONUS IRPEF 80 EURO: Nel nuovo modello 730/2015 trova spazio il bonus Irpef 80 euro ricevuto nel 2014, a cui è stato dedicato l'apposito rigo C14. Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare, in sede di 730, l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730.

CONTRIBUTO SSN RC AUTO: Non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC auto). A stabilirne l'indeducibilità dal periodo d'imposta 2014 è stato il D.L. n. 102/2013.

DEDUZIONE 20% SPESE DI ACQUISTO IMMOBILE DA LOCARE: Grazie al Decreto "sblocca Italia" (art. 21 del D.L. n. 133/2014), è riconosciuta una deduzione delle spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari, effettuato dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati) destinate alla locazione. L'agevolazione consiste in una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro (per una deduzione massima, quindi, di 60.000 euro, da ripartire poi in 8 quote annuali di pari importo - massimo 7.500 euro all’anno). L’agevolazione è usufruibile anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare in esame. Per fruire nel modello 730/2015 della prima rata di deduzione è stato inserito il nuovo rigo E32 "Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione".




Come dici?
Le News interessano al tuo consulente, ma la tua attenzione è unicamente per detrazioni e deduzioni?
Eccoti accontentato/a:

DETRAZIONE CANONI LOCAZIONE ALLOGGI SOCIALI: Debutta nel modello 730/2015 la nuova detrazione Irpef prevista dall'art. 7 del decreto sul Piano casa (D.L. n. 47/2014), per il triennio 2014 - 2016, per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad propria abitazione principale. La detrazione è complessivamente pari a:
€ 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
€ 450, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
La detrazione è valorizzata nel rigo E71 del modello 730/2015 indicando come codice "4".

DETRAZIONE CANONI AFFITTO TERRENI AGRICOLI GIOVANI UNDER 35: Per effetto di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), dal 2014 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori), entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. A tal fine, nel modello 730/2015 è stato introdotto il nuovo rigo E82, dove come importo massimo del canone annuo andrà, quindi, indicato € 6.318,00.

DETRAZIONE PREMI ASSICURATIVI: dal periodo d'imposta 2014 il limite di spesa detraibile dei premi delle assicurazioni vita/infortuni si abbassa ulteriormente a:ulteriormente a:
€ 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E12, codice 36);
€ 1.291 solo per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37).
Su tale limite va poi applicata la detrazione del 19%, ottenendo così un importo massimo detraibile pari rispettivamente a: € 100,70 e € 245,32.

DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS E PARTITI POLITICI: A partire dall'anno 2014 (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di detrazione delle erogazioni liberali di importo non superiore a € 2.065 annui effettuate in favore delle Onlus è aumentata ulteriormente dal 24% al 26% (art. 15 della Legge n. 96/2012) (righi da E8 a E12, codice 41). Lo stesso vale per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di importo compreso tra € 30 e € 30.000 annui (righi da E8 a E12, codice 42).

DETRAZIONE SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E ARREDO: Anche per l'anno d'imposta 2014 la percentuale di detrazione spettante per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio è pari al 50% con limite di spesa pari a € 96.000, come da proroga stabilita con la Legge di Stabilità 2014. La detrazione spetta nella misura del 65% nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità.
Analogamente, la detrazione delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati, prevista dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013, spetta anche per l'anno d'imposta 2014, come da proroga stabilita dalla Legge di Stabilità 2014, nella misura del 50% e per un importo massimo di spesa sostenuta pari a € 10.000 (quindi, detrazione massima pari a € 5.000), da ripartire in 10 quote annuali. Quest'anno viene precisato che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

DETRAZIONE SPESE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO: Anche per l'anno d'imposta 2014 la percentuale di detrazione spettante per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici è pari al 65%, come da proroga stabilita con la Legge di Stabilità 2014. Con riguardo a tali spese, è da segnalare che l'art. 12 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta (c.d. modello IRE), obbligo prima previsto dal D.L. n. 185/2008. Come precisato dalle Entrate nella Circolare n. 31/E/2014, la soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate, con riferimento alle persone fisiche, riguarda le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.

ARTBONUS: L'Artbonus, introdotto dall'art. 1 del Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) per il triennio 2014 - 2016, fa il suo debutto nel modello 730/2015, dove va indicato nel rigo G9. Si tratta di un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura e va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Nel caso delle persone fisiche, il credito d'imposta può essere fruito nel limite del 15% del reddito imponibile.



SCHEDA UNICA PER LA DESTINAZIONE DELL'8‰, DEL 5‰ E DEL 2‰ DELL'IRPEF: Da quest'anno, è stata predisposta una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Per esprimere la scelta per la destinazione del 2 per mille a favore di uno dei partiti politici destinatari, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto.

Cosa si intende per "Termine unificato al 7 Luglio"? Unificato perchè? Tranquillo/a, te lo spieghiamo noi

Tutti ne parlano, ma pochi conoscono davvero il significato di "Termine unificato al 7 Luglio"..... Termine per fare cosa? Per presentare cosa?

Tranquillo, lo Studio Semeraro in queste poche riga ti svelerà l'arcano ;)

Il decreto semplificazioni fiscali ha unificato al 7 luglio il termine per:
la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta che presta l'assistenza fiscale da parte dell'interessato (anziché entro il 30 aprile);
la presentazione del mod. 730 al CAF o professionista abilitato da parte dell'interessato (anziché entro il 31 maggio);
la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione delle dichiarazioni elaborate da parte dei sostituti d'imposta, ovvero dei CAF/professionisti abilitati (anziché entro il 30 giugno);
la consegna del modello 730 elaborato al contribuente da parte del sostituto d'imposta (anziché entro il 31 maggio), o da parte del CAF/professionista (anziché entro il 15 giugno); più precisamente, viene stabilito che questa avvenga "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio".

Inoltre, la dichiarazione precompilata può essere presentata, sempre entro il termine del 7 luglio, non solo al sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato, ma anche direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica da parte del contribuente.

730 precompilato....ma cosa vuol dire precompilato per contribuente e consulente?


Come ti abbiamo più volte detto (l'ultima volta qualche minuto fa stamattina) con l'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta a partire dal 2015 la nuova dichiarazione 730 precompilata



In particolare, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche e istituti di credito, imprese assicuratrici, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari) ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente già precompilata, almeno parzialmente.

Una volta ricevuta dalle Entrate la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà poi:
accettarla così com'è, senza modifiche;
modificarla;
non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730 compilata secondo le modalità ordinarie.

Nel tempo, l'obiettivo è quello di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione che consenta una proposta di dichiarazione che contenga sempre più informazioni: dal 2016, ad esempio, le spese sanitarie registrate attraverso il sistema della “Tessera Sanitaria”, confluiranno nella dichiarazione precompilata.



La dichiarazione precompilata è resa disponibile telematicamente:
direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio Fisconline troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale, per gli altri è allo studio una soluzione alternativa, che potrebbe essere ad esempio l'accesso alla dichiarazione mediante l'utilizzo delle credenziali Inps);
tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato.

Iniziamo a parlare del tanto "famigerato" 730/2015


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello definitivo della dichiarazione 730/2015, che da quest'anno presenta diverse novità rispetto al passato.

Con il nuovo modello 730/2015, infatti, fa il suo debutto la dichiarazione 730 precompilata introdotta dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'Agenzia dovrà mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (anche i pensionati) entro il 15 aprile di ciascun anno, già precompilata, almeno parzialmente.

Sono cambiati anche i termini di presentazione del modello, tutti unificati al 7 luglio.....quindi la tempistica sicuramente gioca a vantaggio sia del contribuente e sia del consulente che dovrà curare gli interessi del suo assistito!

Infine, il nuovo modello ha recepito diverse novità normative del 2014, quali ad esempio il bonus Irpef di 80 euro, l'Artbonus, la proroga delle detrazioni d'imposta nella misura più elevata delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico (rispettivamente ancora al 50% e al 65%).

mercoledì 11 febbraio 2015

Evviva la MADONNA DEL PILERIO, Patrona della Città di Cosenza

EVVIVA LA MADONNA DEL PILERIO, LA VERGINE CHE SALVÒ COSENZA DA PESTE E TERREMOTO


Non tutti sanno che la festa patronale di Cosenza non viene celebrata l'8 settembre, data alla quale viene riconosciuta la Natività della Madonna del Pilerio, ma il 12 febbraio, proprio per ricordare il rovinoso terremoto che colpì la città dei bruzi. La patrona protettrice di Cosenza, raffigurata in una icona risalente al 1100 conservata dal 1607 nella cappella appositamente costruita all'interno del duomo, prende il nome dalla parola greca pilos, che vuol dire colonna.
Madonna del Pilerio, la vergine che salvò Cosenza da peste e terremoto

La Storia
Il termine Pilerio deriva probabilmente da piliero (pilastro), oppure, potrebbe essere più antico e derivare dal greco puleròs (guardiana, custode della porta della Città). Il culto alla Madonna del Pilerio come Patrona di Cosenza risale alla fine del sec. XVI. Si tramanda che nell'anno 1576, mentre la peste desolava diverse regioni d'Italia, un devoto, in preghiera davanti all'icona della Madonna del Pilerio, si accorse di una macchia simile al bubbone pestifero, presente sul viso dell'Immagine. Il fenomeno fu constatato dal popolo e dalle autorità ecclesiastiche. La macchia fu considerata come un prodigio e come segno rivelativo della protezione della Madonna per la Città di Cosenza, da lei salvata dalla peste. Da allora la Vergine del Pilerio divenne la Protettrice della Città.


La notizia del segno prodigioso non tardò a divulgarsi e dai paesi vicini iniziò un crescente accorrere di devoti. I pellegrinaggi continuarono nel tempo e crebbero di numero, tanto che nel 1603, l'arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo (1591-1617), per meglio favorire l'afflusso dei pellegrini, tolse il quadro dal luogo dove si trovava e lo collocò prima su uno dei pilastri della navata centrale del Duomo, poi sull'altare maggiore ed infine nel 1607 nella cappella appositamente costruita, dedicata alla Vergine e dove ancora oggi si venera. Il 17 aprile 1607, su richiesta unanime dei cosentini, l'arcivescovo mons. Costanzo incoronò la Vergine del Pilerio Regina e Patrona della Città. Nel 1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quella occasione si constatò un altro segno sul viso dell'Immagine del Pilerio. Furono da tutti notate alcune screpolature sulla pittura che poi scomparvero, ma non del tutto, una volta passato il flagello.



martedì 10 febbraio 2015

Kayla Mueller, l’ultima lettera scritta ai famigliari: “Anche qui in prigione si può essere liberi” I suoi cari, annunciando la morte, hanno diffuso la missiva della giovane 26enne

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A tutti voi,  

se ricevete questa lettera significa che sono ancora ostaggio, ma i miei compagni di cella (a partire dall’11/02/2014) sono stati rilasciati. Gli ho chiesto di mettersi in contatto con voi+inviarvi questi miei pensieri.  

È difficile trovare le parole giuste.  

Sappiate che io sono in un luogo sicuro, completamente intatto+sano (ho messo su dei chili, infatti); sono stata trattata bene, con il massimo del rispetto e della gentilezza. Avevo il desiderio di mandarvi una lettera pensata bene (ma non sapevo se i miei compagni di cella sarebbero stati liberati nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, restringendo così il mio tempo).  

Ho potuto scrivere questa lettera solo un paragrafo alla volta e solo a pensarvi mi viene un sussulto di lacrime.  

La mia unica sofferenza in tutta questa esperienza è sapere quanta sofferenza ho fatto attraversare a voi; non vi chiederò mai di perdonarmi perchè non merito il perdono. Mamma mi ha sempre detto che tutto sommato alla fine l’unica cosa che hai davvero è Dio. Sono arrivata ad un punto della mia esperienza in cui, in ogni senso della parola, mi sono arresa al creatore perchè letteralmente non c’era nessun altro... + mi sono sentita teneramente cullata nella caduta libera da Dio + dalle vostre preghiere. Mi è stata mostrata ne buio la luce + ho imparato che persino in prigione, uno può essere libero, ne sono grata. Sono arrivata a vedere che c’è del buono in ogni situazione, qualche volta dobbiamo soltanto cercarlo. Prego ogni giorno che, se non altro, abbiate sentito una certa vicinanza + anche un arrendersi a Dio+ abbiate formato un legame di amore + supporto tra di voi...  

Mi mancate tutti come se fosse una separazione forzata di dieci anni. Ho avuto molte lunghe ore per pensare, per pensare a tutte le cose che farò con Lex, al nostro primo campeggio di famiglia, al primo incontro all’aeroporto. Ho avuto molte ore per pensare a come solo in vostra assenza, a 25 anni, sono arrivata a realizzare il vostro posto nella mia vita. Il dono che è ognuno di voi + la persona che potrei essere + non potrei essere se voi non foste parte della mia vita, della mia famiglia, del mio supporto.  

NON VOGLIO che le negoziazioni per il mio rilascio siano compito vostro, se c’è qualunque altra opzione sceglietela, anche se ci vuole più tempo. Questo non avrebbe mai dovuto diventare qualcosa che pesa su di voi. Ho chiesto a queste donne di supportarvi; per favore, cercate il loro consiglio. Se non lo avete ancora fatto, [CANCELLATO] può contattare [CANCELLATO] che potrebbe avere un certo livello di di esperienza con queste persone.  

Nessuno di noi poteva sapere che ci sarebbe voluto così tanto tempo, ma sappiate che anche io sto combattendo dal mio lato nei modi che mi sono possibili + ho ancora molta voglia di combattere dentro di me. Non sto andando in pezzi + non mi lascerò andare, non importa quanto tempo ci vorrà. Ho scritto una canzone alcuni mesi fa che dice “La parte di me che fa più male è anche quella che mi fa alzare dal letto, senza la vostra speranza non rimarrebbe più niente...” cioè-Il pensiero del vostro dolore è la fonte del mio, contemporaneamente la speranza della nostra riunione è la fonte della mia forza. Per favore siate pazienti, date il vostro dolore a Dio.  

So che vorreste rimanessi forte. Questo è esattamente ciò che sto facendo. Non abbiate paura per me, continuate a pregare come farò io + col volere di Dio saremo presto insieme.  

Con tutta me stessa,
Kayla

....ed anche le marche da bollo cambiano il proprio look!


L’Agenzia delle Entrate preannuncia che, per contrastare fenomeni di falsificazione, i contrassegni emessi dai tabaccai per riscuotere l’imposta di bollo, a breve, cambieranno colore.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, d’intesa col Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha sviluppato le modifiche delle etichette che si usano per la stampa dei predetti contrassegni.


Le variazioni riguardano non solo le “marche da bollo” ordinariamente usate, ma anche quelle mediante le quali si pagano i contributi unificato e amministrativo per il rilascio del passaporto.
La forma e la dimensione delle etichette non cambieranno.
Sarà invece diverso il colore del fondo che diventerà celeste (oggi è verde) grazie a un nuovo inchiostro che, rispetto al precedente, possiede caratteristiche di sicurezza che rendono difficile l’alterazione e la falsificazione.
Come avviene sempre in questi casi, per motivi economici, le etichette attualmente in uso, potranno continuare ad essere usate fino all’esaurimento delle scorte possedute dai rivenditori di generi di monopolio.