Se credi di conoscere tutto su "Libretto Famiglia" e "PrestO" NON leggere quest'articolo

 Il ‘Libretto famiglia‘ o il ‘contratto di prestazione occasionale‘: sono queste le due forme contrattuali attraverso le quali i datori di lavoro potranno acquisire prestazioni di lavoro occasionale. E’ uno dei punti salienti della circolare emanata oggi dall’Inps per chiarire la nuova disciplina di tale materia, dopo la cancellazione dei voucher e la successiva modifica delle normativa di riferimento. Il nuovo contratto per le prestazioni occasionali si chiamerà “PrestO” e dal 10 luglio Inps metterà online la nuova piattaforma per la gestione di tutti gli adempimenti.

I nuovi voucher saranno di due tipi.

Il libretto di famiglia, se il datore di lavoro è una persona fisica non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione, in pratica rivolto ai privati cittadini per lavori domestici;
il Contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri datori.
La circolare dell’Inps precisa anche gli importi: il “PrestO” utilizzabile dalle famiglie resta di dieci euro, con un netto che arriva al lavoratore di 8 euro, mentre con i precedenti voucher era di 7,5.

L’istituto spiega altresì che le due forme contrattuali “si differenziano essenzialmente in relazione ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione, nonché al regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie”.

Per il contratto di prestazione occasionale la paga minima è di 9 euro all’ora, ma si dovranno pagare minimo 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle lavorate sono di meno. Confermato anche il tetto massimo per l’uso dei voucher: un lavoratore non potrà guadagnare più di 5000 euro all’anno e dallo stesso committente non più di 2500. I valori menzionati si intendono netti, quindi senza contributi, premi e commissioni.

Il lavoratore dovrà confermare sulla piattaforma online di aver effettivamente svolto l’attività, in modo che il committente non possa annullarla in un momento successivo. L’utilizzatore può revocare la prestazione nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista, nel caso in cui questa non sia svolta. Si tratta di misure prese per evitare gli abusi

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