mercoledì 24 marzo 2021

Le news del bollo auto col Decreto Sostegno

Con i precedenti provvedimenti il Governo aveva previsto lo slittamento dei termini di pagamento, secondo il seguente calendario:

Entro il 20 gennaio 2021 se il bollo è scaduto a dicembre 2020;

Entro il 31 maggio 2021 se il bollo scade ad aprile 2021;

Infine entro il 30 settembre 2021 se il bollo scade ad agosto 2021.

Le date in questione sono rimaste tendenzialmente inalterate. Tuttavia il Decreto Sostegno ha previsto la sospensione del pagamento di alcune imposte arretrate. In specie, la sospensione riguarda soltanto alcune categorie di soggetti: i contribuenti che hanno ricevuto una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in merito al mancato pagamento del bollo auto nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015, non saranno tenuti a regolarizzare il pagamento.

Tali soggetti, laddove siano creditori dell’Agenzia per una somma inferiore ai 5000 euro, potranno beneficiare della predetta previsione.

Le nuove scadenze fiscali previste dal Decreto Sostegno

 Le proroghe delle scadenze fiscali, riguardano:

La trasmissione della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate che slitta al 31 marzo;

Comunicazioni fiscali dei dati relativi alle spese del 2020 che danno diritto a detrazioni e oneri deducibili al 31 marzo 2021;

Messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate al 10 maggio 2021;

Versamento della Web Tax al 16 maggio 2021.

Inoltre, restano sospesi fino al 30 aprile 2021 i versamenti e gli avvisi esecutivi. Prorogato di 12 mesi il termine per le notifiche e di 24 mesi quello della prescrizione. Per quanto riguarda la Rottamazione ter e del saldo e stralcio, i versamenti saltati nel corso del 2020 dovranno essere effettuati entro luglio 2021 e quelli previsti fino a luglio di quest’anno dovranno essere effettuati entro il 30 novembre.

Contributi a fondo perduto "Decreto Sostegno": domande dal 30 marzo 2021

L’Istanza per beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. Con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione ed i termini di presentazione.

Le istanze dovranno essere inviate, anche avvalendosi di un intermediario, esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’orario di apertura del canale sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione.

Dichiarazione dei redditi 2021: chi è obbligato a presentarla


L’Agenzia delle Entrate ricorda che ci sono dei casi in cui è obbligatorio per legge presentare la dichiarazione dei redditi, quando cioè non sono applicabili le casistiche viste sopra. In particolare, sono tenuti a presentare la propria situazione reddituale annuale:


Chi è obbligato a tenere scritture contabili (come i titolari di partita Iva), in questo caso l’obbligo esiste anche in mancanza di reddito;

Lavoratori dipendenti che hanno cambiato lavoro percependo redditi da più di un datore durante l’anno;

Lavoratori dipendenti che in più hanno recepito indennità INPS particolari

Lavoratori dipendenti a cui sono state riconosciute erroneamente deduzioni dal reddito non spettanti;

Lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto (è l’esempio dei collaboratori familiari);

A chi ha conseguito redditi su cui l’imposta si applica separatamente;

Lavoratori dipendenti a cui non sono state trattenute le addizionali comunale e regionale IRPEF;

Chi ha conseguito plusvalenze e redditi di capitale soggetti a imposta.

In ogni caso, anche se non vi è un obbligo diretto, si può presentare dichiarazione dei redditi per poter accedere ad agevolazioni e sgravi fiscali collegati alle spese sostenute durante l’anno precedente.

lunedì 15 marzo 2021

ATTENZIONE! Modello 730 obbligatorio per chi ha usufruito di cassa integrazione

 Ad ormai pochi giorni dalla scadenza per la consegna e l’invio della certificazione unica 2021 (31 marzo), è bene fare il punto delle regole previste per i lavoratori percettori della cassa integrazione. 

Il 2020 è stato un anno particolare: sono molti i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria e hanno percepito la cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o il Fondo di integrazione salariale.

L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2021 non riguarderà tutti i lavoratori in cassa integrazione, ma soltanto coloro che hanno beneficiato del pagamento sia da parte del datore di lavoro che dell’INPS o dei Fondi Bilaterali. 

In tal caso, il lavoratore si troverà a percepire una doppia certificazione unica, il modello CU 2021, e ambedue le dichiarazioni ricevute saranno necessarie ai fini della messa a punto del modello 730/2021.

Una delle conseguenze previste per il lavoratore percettore di due certificazioni uniche, da parte di due datori di lavoro, o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover fare i conti con il conguaglio a debito in seguito alla presentazione del modello 730. Il risultato emerso dalla dichiarazione dei redditi comporterà, a seconda delle specifiche casistiche, un conguaglio a credito o debito.

In sostanza, considerando che ciascun sostituto applica le aliquote Irpef sulle somme dallo stesso erogato, sarà soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che verrà determinato il corretto importo delle imposte dovute, sulla base del totale delle somme percepite.

SE ABITUALMENTE NON PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD. 730 O MOD. REDDITI/PF) ARRIVA PREPARATO A QUESTO ADEMPIMENTO!

Inizia fin da ora a preparare  la documentazione relativa agli oneri scaricabili per l’annualità 2020 così da poter avere a disposizione una parte di credito da utilizzare in compensazione dell’eventuale debito scaturente dal conguaglio delle due Cu.

ALCUNI ONERI SCARICABILI:

  • spese mediche
  • spese veterinarie
  • interessi mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale
  • assicurazioni vita, infortuni, non autosufficienza
  • spese per l’istruzione dei figli (universitaria e non)
  • spese per l’attività sportiva dei ragazzi (dai 5 ai 18 anni)
  • spese per l’abbonamento al trasporto pubblico
  • erogazioni liberali alle Onlus, Odv e Aps
  • contributi previdenziali
  • contributi ai Fondi di Previdenza Complementare
  • canoni di locazione pagati per l’abitazione principale

SI RICORDA CHE DAL 2020 È OBBLIGATORIA LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: per poter usufruire delle detrazioni fiscali è necessario presentare le ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. Fanno eccezione le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

RIVOLGITI A NOI PER LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Non Aspettare l’Ultimo Momento. PRENOTA UN APPUNTAMENTO, TI AIUTEREMO NOI  !


Certificazione unica e dichiarazione precompilata, in arrivo lo slittamento con il decreto Sostegni

 Nel pomeriggio di sabato 13 marzo 2021 è stato pubblicato sul sito del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) un importante Comunicato Stampa con il quale si anticipa l’inserimento nel prossimo decreto Sostegni, attualmente in corso di redazione, della proroga di alcuni adempimenti, richiesta a gran voce da molti operatori del settore.

Il primo intervento accoglie le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia, che si sono aggiunti alle scadenze tributarie ordinarie. In particolare, la misura consentirà agli operatori di avere 3 mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. Il rinvio, precisa il Mef, tiene conto del fatto che l’adempimento costituisce una novità nel quadro delle scadenze fiscali, poiché l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019: è quindi la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

Il secondo intervento prevede la proroga al prossimo 31 marzo dei termini di trasmissione telematica della Certificazione unica all’Agenzia delle entrate e della consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, eccetera) alle Entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In virtù di tale slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.

Ricapitolando, le nuove scadenze degli adempimenti sopra elencati, in base alle anticipazioni del MEF tramite Comunicato Stampa, sono:

  • trasmissione telematica della Certificazione Unica: 31 marzo 2021;
  • consegna ai percipienti della Certificazione Unica: 31 marzo 2021;
  • comunicazione enti esterni dei dati utili per la dichiarazione precompilata: 31 marzo 2021;
  • disponibilità della dichiarazione precompilata: 10 maggio 2021;
  • conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche dell’anno 2019: 10 giugno 2021 (data da confermare).

sabato 6 marzo 2021

Proroga Bonus baby sitter COVID al 30 aprile

 L'INPS, con il messaggio 950 del 5  marzo 2021, proroga al 30 aprile 2021 il  termine per l’appropriazione del bonus baby sitter e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte, nel Libretto Famiglia.

Si tratta della misura straordinaria messa in campo per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19 con il decreto "Cura Italia" (n. 18/2020) e  “decreto Rilancio”(n. 137/2020) , che avevano previsto, con la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, pari al massimo a 1.200 euro ovvero  2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore .

Successivamente  era stata prevista l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle cd. zone rosse, ovvero le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto  individuate con ordinanze del Ministro della Salute  Anche la fruizione di tali bonus è avvenuta tramite il Libretto Famiglia, per le prestazioni lavorative  svolte dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020. L’Istituto ha fornito le indicazioni per la fruizione del bonus con il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020. 

Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, INPS comunica quindi che :

  • per tutte le prestazioni  sopracitate   potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 aprile  2021.  
  • Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l’istruttoria entro e non oltre il 14 aprile  2021.

Va ricordato ancora una volta che 

  • in caso di accoglimento della domanda regolarmente presentata, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. compilando correttamente tutti i campi  in particolare quelli relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni 

 l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN.

venerdì 5 marzo 2021

FSBA CALABRIA - Fondo artigiani: pagamenti in arrivo

 Dopo mesi di ritardi, solleciti e lettere delle parti sociali, sono stati sbloccati e bonificati da Banca d’ Italia i fondi per l’artigianato, infatti, il fondo FSBA stamane, ha ricevuto le risorse necessarie a coprire le casse integrazioni relative agli ultimi mesi del 2020. Quasi 4 milioni di euro per la Calabria che sono stati immediatamente bonificati agli oltre 6 mila lavoratori che da mesi attendevano.

Questo quanto comunicato dai vertici EBAC Calabria.

"Siamo lieti di poter dare ai lavoratori una boccata d’ossigeno, così Giovanni Aricò Presidente di EBAC Calabria, l’Ente che per il territorio regionale istruisce le domande presentate dalle imprese al Fondo FSBA. Attendevamo queste risorse da settimane, continua Aricò, avendo più volte chiesto come parti sociali ai Ministeri competenti, di sensibilizzare l’organo burocratico a velocizzare le procedure, perchè imprese ma sopratutto lavoratori non possono attendere per mesi una cassa integrazione stanziata già con i decreti di Agosto e Novembre. Il Fondo FSBA insieme a tutti i territori regionali, ha lavorato intensamente in questi mesi per accorciare i tempi di lavorazione delle domande ma ogni sforzo è reso vano se poi i soldi non arrivano per mandare in liquidazione gli ordini di pagamento. Con queste ulteriori somme pervenute oggi, i dipendenti delle imprese artigiane calabresi, hanno ricevuto per l’anno 2020 oltre 35 milioni di euro."

 

lunedì 1 marzo 2021

Bonus vacanze 2021, c'è la proroga fino al 31/12

Il decreto legge n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha istituito il “tax credit vacanze”, un bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. 

Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione. 

Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. 

Ricordiamo che, l'agevolazione è concessa per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale e, a seguito nella modifica introdotta, il credito è utilizzabile dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 30 giugno 2021 precedentemente prorogato dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto decreto “Ristori”), una sola volta, da un solo componente per nucleo familiare, ed è attribuito:

  • nella misura massima di 500,00 euro per ogni nucleo familiare composto da tre o più persone,

l'importo del quale diminuisce per nuclei familiari più ristretti, ovvero:

  • per nuclei familiari composti da due persone il credito scende a 300,00 euro
  • per nuclei familiari composti da una persona il credito scende a 150,00 euro

Il beneficio è fruibile esclusivamente:

  • nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione di imposta;
  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
  • deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast).