giovedì 22 luglio 2021

Approvato il DL “Sostegni-bis”

 All’articolo 1 del Sostegni-bis sono disciplinati i contributi a fondo perduto destinati alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai professionisti e agli enti del Terzo settore che svolgono attività commerciale danneggiati dall’emergenza da Covid-19.

La grande novità rispetto al primo decreto Sostegni, è che tali contributi sono stati estesi alle aziende con ricavi fino a 15 milioni e non più fino a 10 milioni. Si tratta di tre nuovi contributi a fondo perduto: un contributo alle attività stagionali, un contributo automatico e un contributo perequativo.

Viene rinviato il calendario per il pagamento delle cartelle esattoriali e degli avvisi bonari: viene posticipato dal 30 aprile al 31 agosto il loro invio. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021.

Posticipate anche le rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli, sebbene si tratti di un intervento minimo per i debitori: il termine ultimo per il pagamento rimane quello del 30 novembre 2021.

Diventa definitiva l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari, che vedono slittare le scadenze dei pagamenti del saldo 2020 e primo acconto 2021 dei contributi e delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap.

La proroga riguarda anche gli altri “collegati” ai contribuenti soggetti agli Isa, quali i soci di società di persone e delle Srl in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i forfettari e i minimi, nonché anche le società di capitali, soggette agli Isa, che hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 29 giugno 2021.

Restano fermi gli ordinari termini del 30 giugno (ormai già scaduto), o dal 1° al 30 luglio 2021 con lo 0,40% in più, per gli altri contribuenti.

Non dovranno pagare l’Imu per tutto il 2021 i proprietari di immobili soggetti al blocco degli sfratti per morosità. I locatori avranno inoltre diritto al rimborso della prima rata dell’imposta 2021.

Esteso e prorogato anche il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, con il tax credit che vale fino al 60% per le spese di affitto sostenute nei mesi che vanno da gennaio a maggio 2021.

Stanziati 350 milioni di euro per l’ecobonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.

Messi a disposizione contributi a fondo perduto per un totale di 60 milioni per le imprese che operano nei settori wedding, intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Inoltre, 60 milioni di euro in più anche per il Terzo settore di cui 20 da destinare a contributi a fondo perduto per enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgono servizi socio-sanitari e assistenziali per anziani non autosufficienti e disabili.

martedì 6 luglio 2021

I contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Bis

 L’art. 1 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:  un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);  se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento; un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che: 

➢ hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021); 

➢ hanno già ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del precedente decreto Sostegni. Questo nuovo contributo spetta in misura identica pari a quello già riconosciuto dal decreto Sostegni e verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto sul conto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale. In particolare, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’01/04/2020 al 31/3/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’01/04/2019 al 31/03/2020. Se si verifica tale presupposto, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al precedente decreto Sostegni, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi le seguenti percentuali:

60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

30%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

20%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

90%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

70%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

30%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento (ad oggi non è stato ancora emanato).

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” ma che dal calcolo del contributo “alternativo” possono ottenere un maggior contributo, potranno comunque presentare l’istanza per l’ottenimento del nuovo contributo. In questo caso l’Agenzia delle Entrate erogherà prima il contributo automatico di importo pari al precedente contributo già ottenuto e poi, a seguito di istanza, provvederà ad erogare la differenza tra quanto già ottenuto in automatico e quanto spettante dal calcolo del contributo alternativo.

CONTRIBUTO “PEREQUATIVO”

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del reddito d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello del 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ad oggi non è stato ancora emanato).

Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento. L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

Lo Studio sta procedendo ad effettuare i calcoli per tutti i clienti per valutare la spettanza dell’eventuale contributo alternativo. Qualora dal calcolo emerga che la possibilità di ottenere un contributo più elevato rispetto a quello già preso in automatico oppure se sussistono i requisiti per ottenere il nuovo contributo per i soggetti che non lo hanno ottenuto precedentemente, lo Studio provvederà a contattare i Clienti per poter presentare le istanze quando sarà aperto il portale dell’Agenzia delle Entrate.