lunedì 29 febbraio 2016

La cooperativa sportiva

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Il legislatore della finanziaria del 2003 (legge 289/02), nel recare nell’articolo 90 “disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, aveva, al comma 17, indicato le forme costitutive delle associazioni e società sportive dilettantistiche identificandole esclusivamente con le associazioni, riconosciute e non, di cui al primo libro del codice civile e le società di capitali. Aveva completamente omesso di citare le cooperative che, per la loro natura, non sembravano incontrare nessun ostacolo ad ottenere detto riconoscimento. Possibilità invece, che non avrebbero mai potuto ottenere le società di persone in quanto, la confusione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci, impedisce di verificare il rispetto della norma di assenza di scopo di lucro.

Si arriva, per rimediare alla dimenticanza, alla legge n. 128/2004 (legge di conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72), che integra le forme costitutive delle società sportive dilettantistiche introducendo la possibilità di utilizzare anche la forma della società cooperativa.

Tuttavia, con questo provvedimento, il legislatore si è limitato alla semplice integrazione degli schemi societari previsti dall’articolo 90 comma 17, tralasciando, invece, di specificare il riferimento alla società cooperativa negli altri commi dell’articolo 90 che estendono alle società sportive dilettantistiche i benefici fiscali già previsti per le associazioni.

Infatti, se al comma 17, lett. c), è stato espressamente introdotto che le società sportive dilettantistiche possono costituirsi anche in forma di società cooperativa, al comma 1, l’estensione delle disposizioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche viene esplicitamente attuata solo nei confronti delle società di capitali senza scopo di lucro, non introducendo alcuna chiara menzione alle società cooperative.

Naturalmente, sarebbe un controsenso ritenere che, ai sensi del comma 17, le società sportive dilettantistiche possano assumere la forma di cooperativa e negare, poi, alle stesse l’applicazione del regime agevolativo, adducendo che il modello cooperativo non risulta espressamente richiamato dal comma 1.

In tal senso, si è espresso anche il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio del n.93/2004/T intitolato “Società e associazioni sportive”, approvato dalla Commissione studi tributari il 22/4/2005, nel quale viene osservato che “l’omesso riferimento nel comma uno alla forma giuridica della cooperativa è frutto della mancanza di coordinamento tra due interventi normativi che sono stati effettuati in tempi diversi. L’ultimo di essi ha modificato il comma 17 dimenticando di intervenire sul precedente comma 1. D’altra parte appare ragionevole osservare che se il legislatore ha voluto estendere le agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo perfino in favore delle società non lucrative, le quali possono fruire del regime forfetario di cui alla citata legge n. 398/1991, non si comprende per quali ragioni la medesima possibilità debba essere negata alle cooperative. Si ritiene, dunque, come la mancata modifica del predetto comma 1 dell’articolo 90, che non contiene alcun riferimento alla forma della cooperativa, non impedisca di estendere l’applicabilità di tale regime anche nei confronti dei predetti soggetti”.

Assodato ciò ritengo che la forma cooperativa sia, invece, l’evoluzione naturale del modello associativo, che ha dato ottima prova di sé nello sviluppo dello sport nella seconda metà del novecento, evoluzione verso quella impresa sociale multifunzionale che appare lo sbocco, praticamente obbligato, del futuro della organizzazione sportiva in Italia.

Infatti, rispetto alla società sportiva a responsabilità limitata senza scopo di lucro o alla associazione riconosciuta, i modelli evolutivi ai quali oggi più frequentemente ci si rivolge, la cooperativa offre una serie di vantaggi a mio avviso fino ad oggi non adeguatamente considerati.

Il primo che consente la responsabilità limitata dei soci senza necessità di dotarsi di un capitale (o patrimonio che dir si voglia) minimo obbligatorio per legge come invece accade negli altri casi.

Per sua natura, senza necessità, quindi di dover adottare statuti particolari (come accade per le srl sportive), ha le regole compatibili con l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal combinato disposto di cui agli articoli 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/72; in tal senso, ha la possibilità di ingresso (o di uscita) dei soci con la facilità delle associazioni e senza gli obblighi di pubblicità previsti invece per le società di capitali.

Ai “noti” vantaggi fiscali previsti per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche unisce la possibilità di ricorrere ai finanziamenti agevolati previsti per la cooperazione e gode, in misura variabile, della detassazione degli utili prodotti. Pertanto, ad esempio, in presenza di ricavi commerciali superiori ai 250.000 euro e, pertanto, fuori dalla legge 398/91, il carico fiscale appare ridotto rispetto a qualsiasi altra società di capitali.

Probabilmente vale la pena farci un pensierino.

CU 2016. Modalità di rilascio

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha fornito le modalità di rilascio – per l’anno 2016 - della
Certificazione Unica 2016, che attesta i redditi percepiti lo scorso anno dal contribuente.
Teniamo a specificarLe che per gli utenti i quali intendono scaricare e stampare la CU direttamente dal sito dell’INPS (www.inps.it), è necessario essere in possesso del solo PIN ordinario (non bisogna
obbligatoriamente convertirlo in PIN dispositivo).
I cittadini che, all’atto della richiesta del PIN, hanno indicato un indirizzo di posta elettronica sono
informati via email della disponibilità della Certificazione Unica sul sito dell’Istituto.
Novità. Dal 15 marzo 2016 gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID di
livello 2 o superiore, da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID. Inoltre, da quest’anno, sarà possibile visualizzare la Certificazione Unica anche tramite l’APP istituzionale “INPS servizi mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.
Ogni cittadino, dopo essersi autenticato con codice fiscale e PIN potrà visualizzare la propria
Certificazione Unica.

domenica 28 febbraio 2016

Il significato di sport dilettantistico

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Si parla spesso di agevolazioni fiscali per lo “sport dilettantistico”. Mi chiedo se, quando usiamo termini come questo o come “volontariato sportivo”, intendiamo tutti la stessa cosa.

Potrà apparire strano ma nella legislazione domestica non esiste una definizione di sport. In assenza di una definizione legislativa proviamo a vedere, come si fa abitualmente in casi del genere, cosa dicono i dizionari della lingua italiana: "l’insieme degli esercizi fisici che si praticano, in gruppo o individualmente, per mantenere in efficienza il corpo".  Ma se così fosse perchè ritroviamo tra le discipline "sportive" associate riconosciute dal Coni il bridge, la dama e gli scacchi che, a prova di smentita, non prevedono movimenti tesi a conservare la funzionalità del nostro corpo?

Quindi primo problema: è evidente che non esiste una definizione univoca di sport. Ma se questo è vero, quando una legge parla di sport a cosa si riferisce? Qualcuno, più attento, potrebbe dirmi che è sport ciò che è riconosciuto come tale dal Coni. Anche questa è solo una mezza verità. Noi abbiamo molte attività (yoga, giochi elettronici, poker sportivo, freccette, fresbee, attività olistiche, zumba, pilates, eccetera) che non hanno una propria federazione sportiva o disciplina sportiva associata (quindi non esiste una delibera Coni di riconoscimento della specialità) a livello nazionale o internazionale, ma vengono normalmente praticate da associazioni regolarmente affiliate a enti di promozione sportiva riconosciuti. Può essere ritenuto questo una sorta di riconoscimento indiretto? Probabilmente sì. Ma stante l’effetto dichiarativo e non costitutivo legato all’iscrizione al registro Coni, la mancanza di una specifica legislativa potrebbe portare a possibili contenziosi con esito incerto.

Se manca la definizione di sport, a maggior ragione è assente il concetto di "sport dilettantistico". È chiaro che questo termine si contrappone a sport professionistico. Ma proprio per questo dovrebbe essere quello fatto "per diletto". Ma così non è in quanto è dato notorio che la differenza esiste solo sotto il profilo giuridico (si applica o non applica la legge 91/81) non economico. Sono dilettanti gli atleti di vertice di discipline come il tennis, lo sci, la pallavolo, il rugby, l'atletica; lo sono i loro tecnici e i loro dirigenti.

Addirittura abbiamo avuto discipline sportive come il ciclismo, il pugilato e, in parte, la pallacanestro che hanno fatto “marcia indietro” facendo rientrare nel dilettantismo attività fino a quel tempo considerate professionistiche.
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Ma andiamo avanti. Tutti noi che ci occupiamo di sport ripetiamo, come un mantra, che la vera forza del mondo sportivo è il "volontariato". Ma, anche qui, manca l'intesa su chi siano i c.d. volontari. Solo quelli che prestano a titolo esclusivamente gratuito la propria attività in favore di sodalizi sportivi o anche quelli che percepiscono i compensi previsti (e defiscalizzati) per le attività sportive dilettantistiche? Perchè, ad esempio, l'ISTAT li ha uniti. E, secondo me, mettere insieme chi non percepisce nulla (e spesso ne mette dei propri) con chi prende 620 euro netti al mese (un dodicesimo di 7.500 euro) - anche al limite per insegnare un'ora alla settimana aerobica - fa una bella differenza. Mi piacerebbe avere una statistica di quanti siano stati i soggetti che hanno percepito nel 2015 compensi sportivi defiscalizzati. Credetemi sarebbe un bel numero, tale da far rivedere il concetto di volontariato nello sport se tale definizione si dovesse leggere solo in termini di gratuità.

giovedì 25 febbraio 2016

Sai davvero tutto sulla detraibilità IVA delle schede carburanti? Se la tua risposta è SI ...non leggere quest'articolo :)


Il testo della norma per stabilire la  detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, si trova nel testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
Il testo in vigore nel 2016 prevede che la limitazione della detrazione IVA al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha, ora,  la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Anche l'Iva,  relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia,  manutenzione e riparazione, transito stradale,  nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.


La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:
  1. Detrazione 100% dell’Iva:
  1. veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;
  1. Detrazione limitata (40%) dell’Iva: 
  1. veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
  1. Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa
  1. Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
  1. riguarda solo le moto > 350 cc.
RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI
  1. Autocarri > =35 q.li:
  1. si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
  1.  
  1. Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
  1. b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
  1. b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo. 
  1. Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo:
  1. si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%. Per effetto delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità (L. 208/215) il costo di acquisto potra' essere maggiorato del 40%.
  1.  
  1. Agenti e Rappresentanti:
  1. di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.

LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO
  • Autovetture:
  • Per gli acquisti effettuati fino al 14/10/2015: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 3.615;
  • per gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 fino al 31/12/2016: costo massimo fiscalmente ammortizabile = euro 25.306,39, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 5.061,27;
  • Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
  • nessun limite di costo massimo aumentabili del 40% per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016, e percentuale di deducibilita’ del 70%;
  • Autovettura acquisita in leasing: 
  • l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 20% di (18.076 : costo auto concedente elevato a 25.306,39 per i contratti stipulati dal 15/10/2015 al 31/12/2016) x canoni annui di competenza, per un periodo non inferiore a 48 mesi indipendentemente dalla durata del contratto;
  • Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
  • l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 70% dei canoni di competenza, senza limiti;
Autovetture
Autovetture acquisite in leasing
Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016 (*)
Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta (**)
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
18.076
25.306,39
-
Percentuale di deducibilità
20%
20%
70%
Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
3.615
5.061,27
-
  • Canoni di noleggio auto:
  • costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 20%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 723,00 (euro 154,80 per noleggio moto, euro 82,64 per noleggio ciclomotore);
  • Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
  • nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 70% del costo del noleggio;
  • Motocicli:
  • costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132 elevato a 5.784,32 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826,40 elevato a 1.156,86 a seguito dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%;

Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016
Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
4.132
5.784,32
-
Percentuale di deducibilità
20%
20%
70%
Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
826,40
1.156,86
-
  • Ciclomotori:
  • costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066 elevato a 2.892,16 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 413,20 elevato a 578,43 per effetto dell'agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%.

Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016
Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
2.066
2.892.16
-
Percentuale di deducibilità
20%
20%
70%
Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
413,20
578,43
-


La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% - che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria.
E’ sparitama solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.
Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata:
Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016  la Legge si Stabilità 2016 ha previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. 
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti 


(*): Si ricorda il requisito della novità del bene strumentale, che nel caso delle autovetture comprende anche i veicoli a chilometri zero, i veicoli in esposizione e per le società concedenti anche le autovetture in noleggio a lungo termine.
(**) Si ricorda che nel caso di auto affidata ad un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta non c’è un limite al costo massimo fiscalmente detraibile, e che tale costo è aumentabile del 40% per effetto della Legge di Stabilità 2016, per gli acquisti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

lunedì 22 febbraio 2016

Ricevi un bonifico da parte di un tuo familiare? Attento....potresti rischiare che.......

Se effettui o ricevi un bonifico da un parente, non giustificato agli occhi dell’Agenzia delle Entrate, potrebbero bloccarti il conto. A precisarlo una sentenza della Cassazione, secondo la quale: “le movimentazioni bancarie, fra cui le cessioni ai familiari, se non giustificate da documentazione o da valide ragioni, legittimano il sequestro sui beni del presunto evasore fiscale”.
Risultati immagini per GNI BONIFICO DEVE ESSERE MOTIVATA
OGNI BONIFICO DEVE ESSERE MOTIVATO – Ogni bonifico effettuato, anche verso i propri familiari, deve quindi essere giustificato, altrimenti, secondo la legge, è legittimo che l’Agenzia delle Entrate possa ritenere l’operazione bancaria in odore di evasione fiscale, e avviare la procedura prevista in questi casi, che contempla il blocco del conto corrente e l‘impossibilità di movimentare le somme depositate. E dal punto di vista legale, sembra non esserci nessuna “scappatoia”, per opporsi al provvedimento.

martedì 16 febbraio 2016

ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI – CANONE RAI

SOGGETTI INTERESSATI Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00

Altra scadenza di fine febbraio 2016

SOSTITUTI D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI

SOGGETTI INTERESSATI Sostituti d’imposta
ADEMPIMENTO • Consegna della "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2015 (c.d. CUPE 2016) • Consegna agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2016) contenente i dati

29 FEBBRAIO 2016 : segnati la scadenza :)


CONTRIBUENTI - COMUNICAZIONE
SOGGETTI INTERESSATI Contribuenti che intendono esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non…

IVA- COMUNICAZIONE... attento alle scadenze di fine mese!



SOGGETTI INTERESSATI Contribuenti IVA tenuti a presentare la comunicazione annuale dei dati Iva
ADEMPIMENTO Presentazione della comunicazione annuale dati Iva riferita all'anno d'imposta 2015
COME SI PRESENTA Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati,…

Stop al fermo amministrativo dell’auto se il contribuente paga a rate le cartelle di Equitalia. Sulla linea espressa dall’amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, a prescindere dal momento in cui la dilazione sia stata richiesta


Sulla linea espressa dall’amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, a prescindere dal momento in cui la dilazione sia stata richiesta (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.159/2015), una volta concessa e pagata la prima rata, tutti i debitori potranno neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo, chiedendo a Equitalia di prestare il proprio assenso all’annotazione della sospensione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), che consentirà di circolare con il mezzo fermato.

Oggi, come ieri, un debitore che riceve un preavviso di fermo ha la possibilità di rateizzare e quindi scongiurare l’iscrizione del fermo vera e proprio pagando la prima rata e restando in regola con il piano di dilazione. Ma se il fermo risulta iscritto prima della concessione della dilazione, questo non può essere cancellato. Per ovviare ai disagi nei confronti dei contribuenti che, con il pagamento della prima rata, dimostrano la volontà di ottemperare ai pagamenti, Equitalia ha definito con il PRA un accordo che prevede, in questi casi, la sospensione del fermo ripristinando la possibilità di utilizzare il veicolo. A tal fine, le strutture di Equitalia rilasceranno un’apposita comunicazione con la quale il debitore potrà recarsi negli uffici del PRA. per effettuare l’annotazione. È già allo studio, inoltre, la possibilità di definire una procedura che permetta la sospensione e la cancellazione del fermo direttamente presso Equitalia tramite collegamenti telematici con il PRA. Nel 2015 sono stati inviati circa un milione di preavvisi di fermo amministrativo. Le iscrizioni di fermo vere e proprie sono state poco più di 266 mila.

venerdì 12 febbraio 2016

Bando relativo al Programma per il reclutamento di giovani ricercatori Rita Levi Montalcini per l'anno 2015.

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale.

Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2009 ed entro il 31 ottobre 2012. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 224 del 30 aprile 1999. Il limite temporale del 31 ottobre 2009 può essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del predetto DM n. 224/1999, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non può essere anteriore al 30 aprile 2008;
risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano.

lunedì 8 febbraio 2016

Direttamente dal sito di Fincalabra : Il Fondo per il Rafforzamento delle Imprese esistenti



Il Fondo per il Rafforzamento delle Imprese esistenti, avente una dotazione finanziaria originariamente pari ad  € 27.359.000, e di recente incrementata di ulteriori € 10.000.000, è finalizzato a favorire lo sviluppo e la crescita competitiva delle imprese operanti sul territorio regionale, ed è caratterizzato dalle seguenti due linee di intervento che possono essere richieste alternativamente o congiuntamente:

Sviluppo aziendale: il Fondo supporta finanziariamente le imprese nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti produttivi, all’ampliamento o all’ammodernamento di unità produttive esistenti;
Capitale circolante/Capitale di esercizio: il Fondo supporta le imprese mediante la concessione di finanziamenti finalizzati al fabbisogno di capitale circolante/capitale di esercizio e rivolti, esclusivamente, alla crescita e/o all’espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie.
Il Fondo è caratterizzato da due distinti Regolamenti Operativi, di cui:
“Sezione Ordinaria” rivolta alle PMI, e concernente le linee di intervento “Sviluppo aziendale” e “Capitale circolante”
“Sezione Semplificata” rivolta esclusivamente alle Microimprese, e concernente le linee di intervento “Sviluppo aziendale” e “Capitale di esercizio”

SEZIONE ORDINARIA

La “Sezione Ordinaria”, di nuova istituzione, sostituisce, a seguito di alcune modifiche ed integrazioni, il precedente Regolamento Operativo approvato con decreto dirigenziale n. 4409 del 14.04.2014 e pubblicato sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014.

Le principale caratteristiche relative al nuovo Regolamento Operativo “Sezione Ordinaria”, approvato nella nuova versione con decreto dirigenziale n. 12091 del 5 novembre 2015, pubblicato sul Bur Calabria n. 76 del 9 novembre 2015, parte II, sono consultabili accedendo al seguente link.

La Domanda di finanziamento ed i relativi allegati richiesti dovranno esseri compilati e presentati esclusivamente on-line accedendo da questa pagina alla piattaforma informatica.

Al fine di un più agevole utilizzo della piattaforma informatica, ed anche per motivi di maggiore praticità, si consiglia di prendere visione del nuovo Regolamento Operativo del Fondo e dei relativi allegati consultabili a margine della presente pagina.

Per facilitare la compilazione delle domande, viene inoltre resa disponibile la modulistica in fac-simile che costituisce l’insieme delle informazioni richieste dalla piattaforma informatica lungo il percorso prestabilito.

Le Domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Operativo, il programma di investimento/piano di impresa ammesso dovrà essere ultimato entro e non oltre il 31 ottobre 2016.

Eventuali informazioni specifiche concernenti gli aspetti tecnico-operativi del Fondo potranno essere richieste esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: fondorafforzamentoimprese@fincalabra.it.



SEZIONE SEMPLIFICATA

La “Sezione Semplificata”, di nuova istituzione, è rivolta esclusivamente a Microimprese che intendono realizzare “piccoli” investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti produttivi, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dell’unità operativa esistente e/o che necessitano di risorse finanziarie finalizzate a sostenere la crescita e l’espansione mediante un sostegno nell’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo, semilavorati e merci, a cui è possibile associare, in via residuale, anche spese per canoni di locazione, utenze varie, spese di assicurazione e costi salariali.

Le principale caratteristiche relative al nuovo Regolamento Operativo “Sezione Semplificata”, approvato nella nuova versione con decreto dirigenziale n. 12091 del 5 novembre 2015, pubblicato sul Bur Calabria n. 76 del 9 novembre 2015, parte II, sono consultabili accedendo al seguente  link.

La Domande di finanziamento ed i relativi allegati richiesti dovranno essere compilati esclusivamente in modalità cartacea utilizzando gli schemi resi disponibili a margine della presente pagina.

La Domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione prevista, dovrà essere inoltrata, successivamente alla data di pubblicazione del Regolamento Operativa “Sezione Semplificata” sul Bur Calabria, a mezzo raccomandata postale, posta celere o altri servizi di spedizione.

Le Domande di finanziamento saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Operativo, il programma di investimento/piano di impresa ammesso dovrà essere ultimato entro e non oltre il 31 ottobre 2016.