martedì 26 luglio 2022

Stop telefonate spam su cellulare dal 27 luglio

Con avviso MISE del 25 luglio si informa che a partire da mercoledì 27 luglio sarà operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio che semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate verso i cellulari. In particolare, viene estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilità di iscrizione all’RPO già prevista       

  • per il telefono fisso 
  • e l’indirizzo postale

annullando così i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.

 L’iscrizione nel registro sarà infatti possibile:

  • compilando un apposito modulo elettronico sul sito del RPO: www.registrodelleopposizioni.it, 
  • oppure telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari o inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.

giovedì 21 luglio 2022

Pausa estiva notifiche Fisco e Inps: stop invio lettere fino a settembre

Il Fisco si ferma nel rovente mese di agosto. Anzi, da fine luglio a inizio settembre. Come comunicato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, sul versante controlli fiscali, l’Agenzia delle entrate “Sospenderà l’invio delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla compliance, nel periodo compreso tra l’ultima settimana di luglio e la prima di settembre”.

Nessun contribuente riceverà lettere che comunicano irregolarità fiscali, verifiche tra il 25 luglio e il 4 settembre.

Dopo l’annuncio della pausa estiva notifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate arriva anche quella dell’Inps, che annuncia lo stop all’invio di lettere e diffide dal 25 luglio al 31 agosto. La macchina di controlli e avvisi da parte del fisco e dell’ente di previdenza riparte quindi a settembre 2022.

A fornire i dettagli sulla sospensione dei controlli INPS è il comunicato stampa pubblicato dall’Istituto il 20 luglio 2022.

La sospensione riguarderà anche le richieste di Durc Online ai fini della regolarità contributiva così come la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

La sospensione dei controlli INPS rientra tra le misure previste a supporto di aziende e intermediari, e affiancandosi alla tregua feriale concessa dall’Agenzia delle Entrate consente di rallentare le attività di studio nel periodo estivo.

Come confermato dal comunicato stampa del 20 luglio 2022 pubblicato dall’Istituto, nel periodo compreso da lunedì 25 luglio e fino al 31 agosto verrà sospeso l’invio delle notifiche relative a note di rettifica e diffide di adempimento verso i contribuenti.

Uno stop che lascerà fuori esclusivamente gli atti per i quali si avvicina il maturare del termine di prescrizione.

La sospensione si estende anche alle richieste verso Durc Online per la verifica della regolarità contributiva ai fini dell’utilizzo di bonus normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Lo stop riguarderà inoltre la trasmissione da parte dell’INPS dei crediti all’Agente della riscossione.

In arrivo i contributi per ristoranti e agriturismi che offrono prodotti bio, Dop e Igp

 In Gazzetta ufficiale, n. 168 del 20 luglio 2022, è stato pubblicato il decreto per la concessione di incentivi alle imprese e ai pubblici esercizi che contribuiscono alla transizione ecologica della ristorazione aumentando l'offerta di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici e promuovendo le tradizioni enogastronomiche dei territori di riferimento.

L’aiuto è volto sia a sostenere e incrementare l’offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici, sia a migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle Regioni di riferimento, nonché dei prodotti ad indicazione geografica e biologici.

I soggetti ammessi sono:

  • le imprese attive del settore della ristorazione o del settore turistico ricettivo (compresi gli agriturismi) che svolgono attività di somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
  • i pubblici esercizi, comprese scuole ed ospedali, con attività di somministrazione.

Presentazione della domanda

Il contributo si ottiene in esito ad apposita domanda, che, per i soggetti ammessi di cui al punto 1), potrà essere presentata in via diretta o tramite le proprie associazioni di categoria.

Nell’ambito della domanda, le imprese interessate dovranno dimostrare di somministrare prodotti tipici (individuati dalle Regioni in base all’art. 8 del D.Lgs. n. 173/1998 ed aggiornato entro il 12 aprile di ciascun anno, che ne effettuano il censimento e la relativa pubblicazione nel B.U.R.L.) del proprio territorio regionale o prodotti compresi in una “indicazione geografica” (quali “Dop”, “Igt” o “Stg”, identificate e pubblicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed aggiornato entro il 30 luglio di ciascun anno – qui gli elenchi 2022).

Dovranno inoltre promuovere la conoscenza della storia/cultura enogastronomica della propria Regione, e di pubblicizzare adeguatamente, alla data di presentazione della domanda, l’utilizzo di prodotti a tipici o a indicazione geografica, in modo da favorire la conoscenza dei consumatori dei prodotti alimentari tipici di ciascuna Regione italiana.

Il fondo totalmente stanziato sarà ripartito tra le Regioni in base al numero di prodotti tipici e delle indicazioni geografiche; la suddivisione tra le imprese della stessa Regione è omogena, sicchè tutte le imprese la cui domanda risulti ammessa, ricomprese nello stesso territorio, saranno destinatarie del medesimo importo.


In sostanza, maggiore sarà il numero complessivo dei prodotti riconosciuti come tali per ciascuna regione, maggiore sarà la quota spettante alle imprese di ciascuna Regione.


 

mercoledì 20 luglio 2022

Bonus psicologo: domande dal 25 luglio

Dal prossimo 25 luglio, sul sito dell’Inps, si potrà fare domanda per usufruire del bonus psicologo. Possono usufruire del bonus le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Le domande potranno essere presentate fino al 24 ottobre, poi saranno elaborate le graduatorie in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso (fino alla soglia di 50mila euro), in base all’ordine di arrivo della domanda.

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta alle persone con un reddito ISEE valido e non superiore a 50mila euro. Le persone con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) potranno contare su un importo massimo di 600 euro; quelle con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro su un importo di 400 euro, e per quelle con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila il beneficio è di 200 euro.

Per inoltrare la domanda sono necessarie le credenziali Spid, Cie o Cns. La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”, poi “Servizi” e “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale.

Il contributo dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Sarà il beneficiario a comunicare il proprio codice univoco al professionista che, erogata la prestazione, emetterà la relativa fattura caricandola sul sito dell’INPS che provvederà direttamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti.

martedì 19 luglio 2022

DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO OPERATIVA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

Pausa estiva per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria. Lo stabilisce l’articolo 1 della legge n. 742/1969, secondo il quale i termini di natura processuale sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. A questa si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Sospensione dei termini processuali

La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali. In primo luogo, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato – articolo 21 del Dlgs n. 546/1992).

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre).

Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 26 luglio, il termine per proporre ricorso scade il 25 ottobre).

Durante la pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:

  • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso – articolo 22 del Dlgs n. 546/1992)
  • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – articolo 23 del Dlgs n. 546/1992)
  • i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza – articolo 51 e articolo 38, comma 3, del Dlgs n.546/1992)
  • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione – articolo 32 del Dlgs n. 546/1992). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso.

La sosta “agostana” riguarda anche i termini operanti nell’ambito del reclamo/mediazione (in particolare, il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura).

La sospensione, invece, non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo.

Sospensione di adempimenti e versamenti

Oltre alla sospensione dei termini processuali, durante l’estate scatta un periodo “feriale” anche per le scadenze tributarie.

Infatti, gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006). Quest’anno, peraltro, il 20 agosto è sabato, quindi l’ultimo giorno utile diventa il 22.

venerdì 15 luglio 2022

Voucher da 10.000 euro per la partecipazione a fiere internazionali

 Il bonus è rivolto alle imprese che prendono parte a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo fino alla fine dell’anno.

Gli eventi per cui è possibile beneficiare del contributo di 10.000 € sono quelli inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori. Le fiere possono svolgersi fino a dicembre, ma il buono deve essere chiesto entro novembre 2022.

Il bonus per le imprese copre fino al 50% delle spese sostenute per la partecipazione agli eventi internazionali.

I soggetti beneficiari devono avere i seguenti requisiti:

  • avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto alla CCIAA;
  • avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali;
  • avere sostenuto spese per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
  • non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non essere destinatario di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche;
  • non avere ricevuto altri contributi pubblici per la partecipazione agli stessi eventi.

Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, in via telematica attraverso la piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alla manifestazione fieristica, allegando copia del buono e delle fatture, con il dettaglio dei relativi costi.

Non ci sono al momento indicazioni precise del limite delle spese, ma si ritiene che le spese per spazio ed allestimento siano di certo incluse.

Dal comma 2 dell’art 25-bis risulta che il voucher potrà essere richiesto sino al 30 novembre 2022 e solo una sola volta da ciascun beneficiario. l buono verrà concesso secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal “soggetto attuatore”, cioè un altro soggetto in house dello Stato.

Aumenta il sostegno per i figli degli iscritti Enpam

L’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri ha pubblicato, con delibera n° 59/2022 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/7/2022,  il bando per l'anno 2022 per la concessione di sussidi a sostegno della genitorialità agli iscritti. Rispetto allo scorso anno l’importo dei sussidi bambino è aumentato da 1.500 a 2mila euro. La somma raddoppia, per diventare di 4mila euro, per le dottoresse che versano la Quota B. Il sussidio bambino, inoltre, viene dato per ogni figlio. Ad esempio, con l’arrivo di tre gemelli si ha diritto ad un assegno triplo.

In particolare, viene stabilito di:

  • concedere agli iscritti sussidi a favore della genitorialità per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l’infanzia ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia; 
  • riconoscere un sussidio di importo pari all’indennità minima prevista
  • concedere agli iscritti alla gestione “Quota B” sussidi aggiuntivi, anche cumulabili con quelli previsti dall’art. 10 del Regolamento Enpam a tutela della genitorialità, per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l’infanzia ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia

Le risorse a disposizione per il 2022 ammontano complessivamente a 4.500.000 di euro

La domanda di accesso al bando deve essere predisposta esclusivamente mediante la procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM a partire 12:00 del giorno 18 luglio 2022 e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 4 ottobre 2022 

Si specifica che il sussidio bambino Enpam si aggiunge all’indennità di maternità ed è anche compatibile con sussidi analoghi come il bonus asilo nido che lo Stato eroga tramite l’Inps a meno di regole restrittive stabilite dagli altri enti.

L'ENPAM infine evidenzia che il bando 2022 per la genitorialità è aperto, con le medesime regole suddette, anche alle studentesse del V o VI anno del corso di laurea in Medicina o Odontoiatria che hanno scelto di iscriversi all'ente di previdenza e per l'importo di 2.000 euro

I sussidi bambino sono riservati ai nati nell’anno 2021 o 2022.

martedì 12 luglio 2022

Bonus Tv, come richiedere il contributo per il 2022

Con un comunicato dell'8 luglio il MISE Ministero dello sviluppo informa della conclusione in tutta Italia delle operazioni di riorganizzazione delle frequenze televisive per la liberazione della banda 700 MHZ, che ha comportato per i cittadini la risintonizzazione dei canali tv e del termine della prima fase del passaggio alla Nuova Tv digitale.

Per ridurre al minimo i disagi, il Ministero ha stanziato 319 milioni di euro per incentivare:

  • l’acquisto di decoder
  • o di una nuova tv con la rottamazione di televisori non abilitati alle nuove tecnologie. 

I cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico annuale non superiore a 20.000 euro, possono richiedere un decoder gratuito che riceveranno direttamente a casa attraverso la convenzione tra Mise e Poste Italiane.

Per accedere al bonus tv decoder è necessario scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione disponibile sul sito del Mise ( https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Fac-simile_domanda_bonus_TV_decoder_1_AGGIORNATO.pdf ) . Basterà poi presentare il modulo al rivenditore per e scegliere un nuovo apparecchio.

Per ottenere il bonus rottamazione-tv è necessario scaricare e compilare il modulo di autocertificazione dal sito del Mise ( https://www.mise.gov.it/images/stories/moduli/modulo-rottamazione-tv-edit.pdf) . Il documento andrà poi consegnato o ai rivenditori da cui si desidera acquistare, che si occuperanno anche del corretto smaltimento dell’apparecchio obsoleto, oppure all’isola ecologica scelta per la rottamazione. In quest’ultimo caso sarà il centro di raccolta RAEE a convalidare il modulo per certificare la consegna del televisore. La certificazione firmata andrà poi consegnata al rivenditore prima dell’acquisto della nuova tv.

lunedì 11 luglio 2022

Bonus piscine 2022 al via: a chi si rivolge e come funziona

In data 6 luglio 2022 il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla pubblicazione del DPCM 10 giugno 2022 relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e delle Società Sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori. Le domande potranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento e quindi entro il 5 agosto. La presentazione della domanda dovrà essere inoltrata alle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate così come indicato nel decreto suddetto all’articolo 4.

Coloro che verranno selezionati tra i beneficiari, poiché ritenuti in diritto di percepire il contributo e poiché rispettano tutti i requisiti, secondo l’articolo 3 del sopracitato decreto alla lettera A e alla lettera b, avranno diritto a:

  • €25.000 per impianto dotato di piscina coperta e convertibile di superficie compresa tra 150 e 249 mq.
  • €40000 per gli impianti dotati di piscina tra 250 e 399 metri.
  • €60.000 per gli impianti natatori dotati di piscina coperta e convertibile di superficie superiore a 399 metri quadrati.
  • €60.000 per gli impianti natatori con piscina scoperta.

Il contributo inoltre verrà maggiorato del 50%, per tutti coloro che hanno avuto diritto al contributo di cui all’articolo 3 comma 1 poiché detengono più di un impianto natatorio, il caso di quelle attività che hanno più di una vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località diverse.

Inoltre le associazioni e le società sportive che hanno atleti tesserati in discipline olimpiche e che hanno come sport di base il nuoto e l’utilizzo delle piscine come la palla a nuoto, viene riconosciuto un ulteriore contributo previsto dalle precedenti lettere A, C e D.

In questo caso però è necessario che gli atleti abbiano partecipato ai giochi olimpici, giochi paralimpici, campionati del mondo e campionati italiani giovanili o assoluti tra il primo gennaio 2020 e la data di emanazione del decreto. 


venerdì 8 luglio 2022

Online il portale per inviare le domande di garanzia ISMEA

Con comunicato del 4 luglio 2022 l'ISMEA informa che è attivo il portale per la presentazione delle domande dedicato alla nuova Garanzia U35. 

In particolare, come specificato sul sito dello stesso istituto si tratta delle seguenti misure agevolative sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici:

  • U35 è rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
  • U35 copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore  a 35 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.
  • U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 COVID.

L'art 20 del DL n 50/2022 noto come DL Aiuti ha previsto che, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea arrivata in data 22 giugno 2022, sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La garanzia è concessa purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

giovedì 7 luglio 2022

Reddito di Cittadinanza: sale il tetto di reddito per mantenere la disoccupazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 5824 del 5 luglio 2022, interviene con riferimento agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, sale a 8.174 euro (dai precedenti 8.145 euro) il tetto di reddito da lavoro dipendente (compreso quello intermittente) o parasubordinato compatibile con lo status di disoccupazione nel 2022, mentre nel caso del lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto, senza partita IVA) il limite è pari a 5.500 euro (dai precedenti 4.800 euro).


lunedì 4 luglio 2022

Cartelle esattoriali. Fino 120.000 euro senza Isee

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.

Lo prevede l'art. 15-bis introdotto in sede di conversione del Decreto Aiuti, che, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del dPR n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Viene inoltre previsto che, il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive.  In questo situazione il carico non può essere nuovamente rateizzato.

In particolare, in caso di mancato pagamento del numero di rate sopra indicato, nel corso del periodo di rateazione:

  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
  • l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,
  • il carico non può essere nuovamente rateizzato (mentre ad oggi può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).