martedì 22 maggio 2018

Buono a sapersi che nella tua dichiarazione 730/2018

Ecco un elenco delle diciture che potranno essere presenti nello scontrino parlante al fine della detraibilità dell’onere:

farmaco/medicinale, o sue abbreviazioni (“med.” o “f.co” come da risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007);
ticket per le prestazioni nonché farmaci erogati attraverso il Sistema Sanitario Nazionale;
farmaco/medicinale omeopatico: ai fini della detrazione, con risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito dell’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatto anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”;
farmaci galenici, preparati dietro prescrizione medica dal laboratorio della farmacia;
prodotti fitoterapici, se e solo se sono indicati come medicinali; per quelli che riportano l’indicazione di parafarmaco, invece, non è possibile fruire dello sconto d’imposta (risoluzione n. 396/2008);
Sop-Otc, ossia i cd. farmaci da banco o di automedicazione.
Si precisa che nello scontrino parlante potrà essere presente il cd. “codice Aic” ossia il codice di autorizzazione per l’immissione in commercio; infatti per motivi di privacy lo scontrino potrà riportare tale codice al posto del nome effettivo del farmaco (circolare n. 40/E del 30 luglio 2009).

Novità 2018
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018, è prevista la detrazione nel “rigo E1 – Spese sanitarie” degli oneri sostenuti per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (abbreviazione “AFMS”). La classificazione di tali alimenti avviene nella Sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D. M. 8 giugno 2001 (Registro nazionale alimenti medici ai fini speciali).

Si tratta di alimenti che vanno assunti sotto il controllo medico e che sono ritenuti necessari per quei soggetti che soffrono di particolari patologie metaboliche o il diabete e che non possono alimentarsi mediante una dieta ordinaria. Per espressa disposizione normativa, però, l’agevolazione non compete né per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti destinati ai lattanti, né per gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci.

Spese non detraibili
Non possono mai essere detraibili le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari e parafarmaci.
Per i primi, la risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008 indica che “[…] In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili. I parafarmaci (pomate, colliri, prodotti fitoterapici non qualificati come medicinali), invece, non possono essere equiparati ai medicinali (risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008).

Attenzione alla franchigia spese mediche

La spesa medica relativa all’acquisto di farmaci e parafarmaci detraibili è un’agevolazione che spetta ai contribuenti nella misura percentuale pari al 19% della spesa sostenuta, tenendo conto della franchigia pari a 129,11 euro

.....Sapevi che nel tuo 730/2018....

È, invece, richiesta la prescrizione medica per la detrazione delle spese relative:

alle cure termali con esclusione delle spese di soggiorno;
alle prestazioni chiropratiche, purché eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
ai trattamenti di mesoterapia o ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
La detrazione spetta a determinate condizioni per le:

Le prestazioni di dermopigmentazione (tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale nonché le prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Al riguardo occorre la certificazione medica attestante la necessità dell’intervento, che deve essere eseguito presso strutture sanitarie autorizzate.
La conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia.
La detrazione non spetta, invece, per le spese relative a:

conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale);
acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
frequenza di corsi in palestra anche se accompagnati da una prescrizione medica.
Anche se la legge Lorenzin (art. 7, L. n. 3/2018) ha posto le basi per il riconoscimento delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, in attesa dei relativi regolamenti di attuazione, al momento, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di detrarre le spese per le prestazioni rese da questi ultimi. Per l’anno d’imposta 2017, vale ancora la regola secondo la quale le prestazioni di osteopatia e chiropratica, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.

Prestazioni sanitarie erogate da figure para sanitarie e dichiarazione 730/2018

Sono detraibili ai fini fiscali anche tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle figure para sanitarie professionali indicate nel D.M. salute 29 marzo 2001, e riportate nel recente decreto Lorenzin sul riordino delle professioni mediche (L. n. 3/2018). Si tratta delle figure professionali di:

infermiere e infermiere pediatrico;
ostetrica/o;
podologo;
fisioterapista;
logopedista;
ortottista – assistente di oftalmologia;
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
tecnico della riabilitazione psichiatrica;
terapista occupazionale;
educatore professionale;
tecnico audiometrista;
tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
tecnico sanitario di radiologia medica;
tecnico di neurofisiopatologia;
tecnico ortopedico;
tecnico audioprotesista;
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
igienista dentale;
dietista;
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
assistente sanitario.
Le prestazioni rese dalle professioni para sanitarie appena indicate sono detraibili anche senza la prescrizione medica.

...................... E se dovessero parlarti di "spese mediche specialistiche" sai cosa sono?

Le spese mediche specialistiche, invece, sono rappresentate dalle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione.
Si tratta, ad esempio, delle prestazioni rese da:

medico omeopata;
cardiologo;
dentista;
psichiatra;
psicologo e psicoterapeuta;
medico legale;
dietologo;
biologo nutrizionista.
Rientra tra le prestazioni specialistiche l’ampia gamma degli esami di laboratorio quando vengono eseguiti presso centri autorizzati operanti sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. In via indicativa si tratta degli esami di laboratorio ordinari, gli elettrocardiogrammi, gli elettroencefalogrammi, la TAC, le risonanze magnetiche, le ecografie, le indagini laser, la dialisi, l’anestesia epidurale, le indagini di diagnosi prenatale, l’amniocentesi, la villocentesi, l’inseminazione artificiale, la ginnastica correttiva e riabilitativa degli arti, nonché particolari terapie quali la chiroterapia, la cobaltoterapia, la iodioterapia e la neuropsichiatria.

Spese mediche generiche

Vengono comunemente definite spese mediche generiche:

le prestazioni rese da un medico generico, vale a dire privo di specifica specializzazione;
le prestazioni rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione;
le spese per il rilascio di certificati medici per usi diversi (patente, porto d’armi, usi sportivi, idoneità sportiva);
le spese per l’acquisto di medicinali e farmaci, anche omeopatici.
Per poter inserire la spesa medica nel modello dichiarativo è necessario esibire la fattura o ricevuta sanitaria rilasciata dal medico, la ricevuta del ticket nel caso in cui la prestazione sia resa nell’ambito del servizio sanitario nazionale, lo scontrino parlante per i farmaci.

Attenzione alle trappole 730/2018

Fra le criticità del modello 730 precompilato già verificatesi negli anni scorsi, va ricordato che i contribuenti dovranno:


  1. fare attenzione ai rimborsi di oneri (ad esempio spese mediche chieste a rimborso dal contribuente da un ente avente finalità assistenziale o da una compagnia assicurativa e rimborsate in anni successivi al loro sostenimento). La scelta adottata dall’Agenzia delle entrate in fase di elaborazione della dichiarazione precompilata di riportare a tassazione separata l’importo ricevuto, può comportare un indebito pagamento, qualora il contribuente non abbia beneficiato, originariamente, di alcuna agevolazione fiscale;
  2. verificare l’inserimento dei dati relativi al cosiddetto “bonus mobili”. Tali pagamenti, infatti, in genere sfuggono al sistema, dato che non è più obbligatorio utilizzare il cosiddetto bonifico parlante. Ne deriva che il contribuente dovrà calcolare la rata del bonus spettante e indicarla nella propria dichiarazione;
  3. inserire nella dichiarazione, ove mancante, il codice fiscale del coniuge anche se fiscalmente non a carico. A differenza di quanto previsto nelle istruzioni del modello 730, infatti, le istruzioni per la compilazione del modello CU 2018 non prevedono l’obbligo di inserire il codice fiscale del coniuge qualora lo stesso non sia fiscalmente a carico;
  4. verificare le spese intestate ai familiari fiscalmente a carico. Infatti, l’Agenzia ripartisce tali spese sulla base della percentuale indicata nella CU 2018, nel prospetto dei familiari a carico. Tuttavia, se sostenute al 100% da uno solo dei genitori, le suddette spese andranno detratte da quest’ultimo per intero;
  5. controllare gli interventi effettuati sulle singole abitazioni. In tal caso, il dato trasmesso dagli istituti di credito riguardante i bonifici relativi alle spese per il recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico, sostenute per la prima volta nel corso del 2017, non sarà inserito direttamente nella dichiarazione precompilata ma, come confermato dall’Agenzia delle entrate, sarà riportato solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione. I contribuenti, pertanto, avranno il compito di indicare gli oneri nel modello 730 (anche dei dati catastali occorrenti), con la conseguenza che tale indicazione trasformerà il modello 730 da “precompilato accettato” a “precompilato modificato”, con tutto ciò che ne consegue con riferimento alla verificabilità dei contenuti del modello da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Oneri da inserire CON ATTENZIONE nella tua dichiarazione 730/2018

Gli oneri e i principali dati
In materia di nuovi dati precaricati, è ormai statisticamente noto che tra gli oneri che, per la prima volta sbarcano nella precompilata, si annidano purtroppo criticità che il contribuente è tenuto a risolvere. Tra tali oneri ricordiamo:

le rette per la frequenza degli asili nido, sia pubblici che privati. Nella precompilata, quindi, i contribuenti troveranno le spese sostenute nel 2017 per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido;
le erogazioni alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché a quelle aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Tuttavia, i contribuenti potrebbero non trovare l’importo delle erogazioni effettuate nel 2017 nella dichiarazione precompilata, poiché l’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro da parte degli enti sopra descritti era facoltativo e non obbligatorio.

Ci ringrazierai per questa infografica

Dichiarazioni 730/2018..... meglio rinfrescarti la memoria


Quest’anno si arricchisce il paniere dei dati presenti nella dichiarazione precompilata oltre a quelli classici –spese sanitarie, veterinarie, interessi passivi sui mutui in corso, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali, spese universitarie, ecc – fanno il loro esordio nuovi oneri e spese. Sono presenti, infatti, le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso e, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo, le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.


Nonostante il progresso registrato nella compilazione automatizzata del modello 730 in riferimento ai redditi del 2017, gli esperti prevedono la possibile mancanza di alcune spese detraibili in sede di dichiarazione dei redditi. Queste lacune permanenti potrebbero rendere necessaria la modifica del modello precompilato prima che venga inviato al fisco. Per consultare, modificare ed inviare il proprio 730 precompilato bisogna accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate tramite le credenziali per l’accesso a Fisconline. In alternativa, è possibile effettuare l’accesso tramite il pin dispositivo Inps, le credenziali Spid oppure tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
730, agli italiani rimborsi per 9,5 miliardi


Gli oltre 20 milioni di contribuenti italiani che anche quest’anno presenteranno il modello 730 recupereranno almeno 9,5 miliardi di euro. Il rimborso medio che il fisco erogherà a ciascun dipendente, attraverso il proprio datore di lavoro, sarà attorno ai 900 euro, mentre l’importo medio che l’Inps restituirà a ciascun pensionato si aggirerà sugli 800 euro. Lo rileva la Cgia in vista della possibilità, di accedere, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, al proprio modello 730 precompilato relativo alla dichiarazione dei redditi 2018 (anno di imposta 2017).

venerdì 11 maggio 2018


Piano inclusione sociale e contrasto povertà

ReI, sussidi e casa: i fondi 2018 per gli aiuti sociali

Ripartizione risorse per il piano di contrasto alla povertà: nel 2018 ci sono a disposizione 300 milioni di euro, che dal 2020 saliranno a 470 milioni. La decisione è stata presa nell’ambito della Conferenza Unificata, con apposito decreto di riparto. Il piano prevede una serie di misure su tutto il territorio nazionale, fra cui il Reddito di inclusione che garantisce un sostegno economico ed offre un programma di reinserimento lavorativo e sociale.
Per ottenere il ReI bisogna rientrare in una delle tipologie familiari previste previste ma, dal prossimo luglio 2018, non sono più previsti requisiti di reddito. Soddisfatto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti per la condivisione di intenti e la positiva collaborazione con la Conferenza delle Regioni e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che «rappresenta un traguardo importantissimo e assicura al REI le gambe per camminare». Ora il Governo può emanare il decreto (Lavoro – Economia) che consente di trasferire ai territori le risorse per rafforzare i servizi di accompagnamento delle persone in condizione di povertà nei percorsi di attivazione e di inclusione sociale.

Il piano nazionale di contrasto alla povertà è contenuto nella legge delega 33/2017, che introduce il ReI e sostituisce precedenti ammortizzatori sociali come l’ASDI e il SIA. Regolamentato dal dlgs attuativo 147/2017, prevede una serie di altri strumenti come il rafforzamento della programmazione e degli interventi territoriali per l’inclusione sociale, e stimola accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti e organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un’offerta integrata di interventi e di servizi.

Fra le risorse stanziate, ci sono 20 milioni di euro l’anno in favore delle persone in povertà estrema e senza dimora, da utilizzare secondo l’approccio del cosiddetto housing first, un modello strategico integrato di intervento dei servizi sociali che pone la casa come prima soluzione ai problemi di chi vive in strada.

Vengono stanziati anche 5 milioni di euro l’anno per finanziare interventi innovativi indirizzati ai neo maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Di natura sperimentale, questo tipo di intervento è volto a prevenire le condizioni di povertà e a fornire ai ragazzi in condizioni di fragilità strumenti utili a completare il percorso di crescita verso l’autonomia.

25 Maggio 2018 : Privacy Day

Cosa cambia in tema di Privacy con il GDPR in vigore dal 25 maggio 2018?
Che cos’è il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali ed in che cosa si distingue dal previgente Codice Privacy?
     
Il nuovo Regolamento, insieme alla Direttiva in materia di trattamento e tutela dei dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, costituisce il così detto “Pacchetto protezione dati” , che è stato approvato da parte del Parlamento dell’Unione Europea il 14 aprile del 2016.

Il Regolamento Europeo 679/2016, è opportuno sottolinearlo, è soprattutto un documento di indirizzo e non un insieme di precise regole di comportamento che, eventualmente, saranno elaborate in sede di adozione nel nostro ordinamento giuridico da parte del legislatore nazionale e successivamente riunite in un “Codice”, così come a suo tempo è accaduto con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In quanto documento di indirizzo, il Regolamento offre un quadro di riferimento in termini di compliance per la protezione dei dati in Europa, aggiornato e fondato sul principio della responsabilizzazione (“accountability”, secondo la terminologia anglosassone) e troverà applicazione direttamente per tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018.

In linea di massima, e relativamente a ciò che distingue il Codice per la tutela dei dati personali italiano dal Regolamento Ue, si può senz’altro dire che l’aspetto più significativo è sicuramente quello che si può definire come un cambio di approccio del Codice UE rispetto a quello del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 attualmente ancora in vigore in Italia (e tale resterà sino al 25 maggio p.v.) ed in particolare a quello che è l’Allegato B, ovvero al Disciplinare Tecnico delle Misure Minime di Sicurezza.

Il Regolamento Ue, infatti, non interviene definendo dei requisiti specificati in maniera precisa, come invece avviene per l’attuale normativa italiana sulla privacy, ma sposta la responsabilità di definire le misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei dati personali sul “titolare del trattamento”, definizione che deve seguire un’attenta analisi di quelli che possono essere i rischi.

Pertanto, nel quadro normativo delineato dal Regolamento Ue non vi sono più delle misure minime di sicurezza stabilite “ex lege” ma solo delle misure di sicurezza che devono essere individuate e progettate dal “titolare del trattamento” o dal “responsabile del trattamento” , dopo avere condotto un’attenta analisi dei rischi (ed è proprio l’analisi dei rischi, condotta alla luce, anche, della tipologie e della rilevanza per l’interessato dei dati che dovranno essere sottoposti a trattamento, che diventa il momento centrale di tutto il processo).

Da ciò consegue che il trattamento dei dati non può che avere inizio soltanto dopo la definizione delle misure di sicurezza secondo uno schema operativo che va da una prima fase costituita dalla definizione della tipologia di dati da sottoporre a trattamento, ad una seconda fase rappresentata dall’indicazione del tipo di trattamento cui sottoporli, ad una terza, in cui si provvederà alla verifica di quali possono essere i rischi di violazione della privacy dei dati nel corso del trattamento, ad una quarta in cui si dovrà passare all’identificazione delle opportune misure di sicurezza che dovranno essere prese.

Da un punto di vista formale-organizzativo il nuovo Regolamento Europeo obbliga invece a ridefinire la parte documentativa del Decreto Legislativo n. 196/2003, ma nella sostanza molti aspetti restano confermati, anche se sotto forme diverse:

• il diritto all’oblio, da più parti punto ritenuto qualificante della nuova normativa, era in realtà già identificato attraverso la definizione dei diritti dell’interessato operata dal Codice;
• l’informativa sul trattamento dei dati personali conterrà le stesse informazioni che erano richieste dal Decreto Legislativo n. 196/2003;
• le modalità e la liceità dei trattamenti e dei consensi che l’interessato dovrà fornire al fine di rendere possibile il trattamento dei propri dati, comunque viaggerà sulle stesse logiche precedenti;
• i registri dei trattamenti erano già presenti nell’elenco dei trattamenti e nel DPS (Documento Programmatico di Sicurezza);
• l nuovo Piano di Adeguamento Minimo (PAM) altro non è che il vecchio piano di miglioramento.

Un discorso diverso va fatto per le sanzioni, che raggiungeranno il 4% del fatturato totale dei trasgressori o i 20 milioni di euro, per la portabilità dei dati, di cui all’articolo 20 del GDPR 16/679 (in base al quale ogni soggetto potrà chiedere ad un'organizzazione di ricevere i propri dati personali forniti in precedenza in un formato di uso comune e leggibile e di ottenerne la trasmissione da un titolare del trattamento a un altro se non sono presenti particolari impedimenti tecnologici, l'istituzione del “Data Protection Officer” (o DPO) ovvero il responsabile aziendale per la protezione dei dati e la gestione dei “data breach” (ovvero le violazioni dei dati personali).

Prescrizioni imprenscindibili GDPR

Le prescrizioni del GDPR riguardano i dati personali di cittadini UE. Deve quindi essere valutato se l’azienda tratta dati personali e in che misura. Ricordiamo ad esempio che alcune prescrizioni non si applicano a imprese con meno di 250 dipendenti, se non in caso di eccezioni ben specificate nel Regolamento.

Di contro, anche un piccolo studio professionale può essere chiamato ad adeguarsi ai dettami del regolamento qualora trattasse dati personali (clienti, lavoratori) in maniera sistematica, in relazione alla propria attività.  Allo stesso modo, una piccola azienda con pochi dipendenti che tuttavia gestisse grosse liste di utenti (es.: clienti e-commerce, iscritti a mailing list, ecc.) sarebbe tenuto a verificare la propria compliance.

Inoltre molte altre prescrizioni dipendono dal tipo di attività svolta e soprattutto dai dati con cui si entra in contatto. Inviare un modulo a tutti i clienti e i fornitori non è una misura richiesta dal GDPR (il consenso informato è una cosa diversa).
Esistono degli schemi da seguire in linea generale (ovviamente da personalizzare): la invitiamo a questo scopo a consultare i documenti forniti dal Garante Privacy – ad esempio in merito alla figura del responsabile del trattamento dati in azienda (DPO / RDP) – che sintetizzano le nuove regole ed in nostri approfondimenti sul tema, raccolte nel nostro speciale sul GDPR.

Consigliamo in primo luogo una valutazione del rischio di impatto del vostro trattamento dati in relazione alla loro tutela (DPIA): se questi si riferiscono ai dati personali degli interessati o meno, alla natura specifica dei dati (es. dati sanitari?) e alla categoria di interessati (es. minori?). Solo a valle di questa analisi possono essere determinate le responsabilità in qualità di titolare o di responsabile per conto di altri titolari.

Sesto consiglio e sesta accortezza: Impara a ...........

6. Saper gestire violazioni e fughe di dati
Avere i mezzi (antivirus aggiornati ad esempio) per essere in grado di verificare se c’è stata un fuga di dati ed essere in grado di capire che tipo di dati sono stati presi. Se la fuga può mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui (danno reputazionale, perdite finanziarie..) allora deve essere notificato entro 72 ore al Garante e all’interessato. Al di là delle notifiche, ogni violazione e fuga di dati va documentata, “comprese le circostanze, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio” (art. 33).

Quinto consiglio

5. Garantire i diritti delle persone
Assicurarsi di poter rispondere a richieste di cancellazione, rettifica e modifica ad esempio, tenendo a mente che non ogni richiesta va evasa. Se un cliente vi deve pagare, non può chiedere la cancellazione dei dati inerenti le comunicazioni e le fatture emesse. Importante anche essere in grado di individuare i dati di un soggetto, sapere dove sono per poter agire e rispondere in tempi brevi (massimo 30 giorni), con linguaggio comprensibile.

Occhio al consenso....siamo al 4 step

4. Occhio al consenso
Il consenso è diventato ancora più importante di quanto non lo fosse prima. Ad esempio, il consenso del cookie banner del vostro sito, se era stato ottenuto in modo implicito o comunque ambiguo (“se continui nella navigazione accetti le condizioni”) va riottenuto fornendo una reale possibilità di scelta, con un’azione chiara e affermativa. Così come, nonostante fosse vietato anche prima, si ricorda che non si possono fornire formulari, web o cartacei, pre-compilati o con un consenso valido per tutto (come trattamento dei dati e marketing). Il consenso al trattamento dei dati va inoltre separato dai Termini e Condizioni del servizio.

Terzo consiglio, forse il più importante

3. Rivedere le informative sulla privacy
Le informative sulla privacy e sui cookie vanno riviste alla luce del Gdpr. Il linguaggio deve essere chiaro e va spiegato per quali scopi saranno usati i dati, vanno fornite tutte le informazioni relative al titolare del trattamento dei dati, inclusi i contatti per chiedere modifiche o cancellazioni.

Bisogna poi spiegare su quale base vengono forniti quei dati (consenso, un contratto, un legittimo interesse, etc.) e per quanto tempo saranno conservati o secondo quali criteri. Si deve dire se i dati saranno trasferiti verso Paesi terzi, fuori dall’Unione Europea, cosa molto probabile se si usano servizi come social network o mailchimp.

Importante anche informare l’utente della possibilità di ricorrere al Garante e all’autorità giudiziaria. Infine queste informazioni non devono essere nascoste nei meandri del sito internet ma ben visibili e facilmente accessibili.

Secondo consiglio sul GDPR : Quali dati tratti?

2. Verificare le informazioni e i dati che si posseggono
Capire che tipo di dati si trattano nella propria attività, da dove vengono e con chi si condividono, inclusi i servizi  e i software che li gestiscono. Che programma usate per le mail, il cloud o la newsletter? Sono affidabili? Ho una regolare licenza d’acquisto o li hai scaricati? La mancata licenza infatti non darebbe la tutela contrattuale prevista in caso di malfunzionamenti e perdita o diffusione di dati non autorizzata. Valutare inoltre se si ha bisogno di tutti i dati in possesso o, quando si è fatto il form, si sono chieste più informazioni di quelle necessarie

Prima accortezza GDPR : Metti una siepe, un recinto ai tuoi pc

1. PRIMO CONSIGLIO per prepararti al GDPR
Aumentare la consapevolezza
A prescindere dalle dimensioni della vostra azienda, informatevi e informate il vostro personale dell’arrivo del Gdpr e della maggior accortezza necessaria nel processare i dati dei clienti, così come nell’impostare adeguate procedure di sicurezza sui computer. Ad esempio: niente più post-it sullo schermo con la password, non lasciare il computer accessibile quando si va in pausa pranzo, non consentire l’accesso ai dati a tutti i dipendenti dell’azienda se non ve ne è motivo

Guida pratica al Gdpr per freelance e piccole aziende Se gestisci anche solo una newsletter ci sono alcune cose che devi fare prima del 25 maggio, giorno in cui entrerà in vigore il Gdpr

Guida pratica al Gdpr per freelance e piccole aziende
Se gestisci anche solo una newsletter ci sono alcune cose che devi fare prima del 25 maggio, giorno in cui entrerà in vigore il Gdpr

Tra poco più di qualche settimana entrerà in vigore il Gdpr, il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati. Se ne sta parlando tanto nelle ultime settimane, anche per via del caso Cambridge Analytica, visto che laddove i nostri dati non sono sufficientemente tutelati, potrebbero essere usati per manipolare le scelte dei cittadini, come ha spiegato il Garante Europeo Buttarelli.

Ma al di là dei giganti come Facebook e Google, che impatto ha il Gdpr sulle piccole e medie imprese? E sui freelance? Il regolamento coinvolge chiunque abbia a che fare con dati personali. Dove per dato personale si intende, secondo l’Art.4, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale“.

Pertanto se gestite anche solo una newsletter, state trattando dati personali (le mail). Prima di rivolgersi a un legale specializzato in questa materia, si può iniziare a fare un controllo delle cose da fare avendo a mente la lista preparata da ICO, il Garante inglese, e quella del Garante Italiano.
Molto del lavoro da fare dipenderà dal tipo di attività che si svolge e dalla quantità e qualità dei dati che si trattano.

mercoledì 2 maggio 2018

Scadenza Lipe primo trimestre 2018: nuovo modulo


In merito alla scadenza prevista per l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2018 si ricorda che sarà necessario utilizzare il nuovo modulo, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 marzo 2018.

Due le novità di rilievo nel nuovo modulo delle Lipe:

l’inserimento della casella metodo all’interno del rigo VP13. In questa casella si dovrà indicare il metodo di calcolo utilizzato per l’acconto IVA. Nel suo primo anno di vita le Lipe non davano la possibilità di indicare quale fosse il metodo di calcolo dell’acconto IVA utilizzato dal contribuente. E ciò aveva suscitato diverse perplessità da parte degli operatori professionali, soprattutto rispetto al nuovo quadro VH della dichiarazione IVA 2018 che va compilato solo nel caso di correzioni e/o integrazioni delle Lipe inviate nell’anno precedente, senza ulteriori possibilità di indicare il metodo utilizzato per l’acconto IVA;
l’inserimento della casella operazioni straordinarie nel rigo VP1 che si aggiunge a quelle già presenti ovvero:
periodo di riferimento (liquidazione IVA mensile o trimestrale);
subforniture;
eventi eccezionali.

Scadenze fiscali 31 maggio 2018: invio spesometro e Lipe trimestrali


A chiusura del mese si ricordano due importante scadenze per imprese e professionisti: entro il 31 maggio 2018 sarà necessario effettuare l’invio dello spesometro trimestrale e della comunicazione delle liquidazioni IVA (Lipe).

Scadenza spesometro primo trimestre 2018
Si ricorda che l’invio dello spesometro potrà essere effettuato, su opzione, anche a cadenza semestrale e che quindi l’invio del 31 maggio 2018 assume natura facoltativa.

La possibilità di invio a cadenza semestrale dello spesometro è stata introdotta con il DL 148/2017.

In merito alle modalità di esercizio dell’opzione semestrale mancano ad oggi indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e, a questo punto, quel che si ipotizza è che per essere “autorizzati” all’invio dello spesometro rispettivamente il 30 settembre 2018 per i dati delle fatture del primo semestre e il 28 febbraio 2019 per lo spesometro del secondo semestre, basterà assumere un comportamento concludente.

In sintesi, basterà che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto, ovvero l’omissione dell’invio dello spesometro per il primo trimestre 2018 e per il terzo. Ovviamente si attendono ulteriori dettagli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali 25 maggio 2018: presentazione Intrastat mensili


Entro la scadenza del 25 maggio 2018 i contribuenti con obbligo mensile (operazioni intra UE per più di 50.000 euro a trimestre) dovranno effettuare l’invio del modello Intrastat relativo alle cessioni e\o prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2018.

Il modello Intrastat potrà essere presentato in modalità telematica tramite il sistema E.D.I ovvero tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali 16 maggio 2018: versamento IVA, Irpef e INPS




Partendo dai versamenti Irpef, entro la scadenza del 16 maggio sarà necessario effettuare il versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente, comprensivi di addizionali comunali e regionali, e sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni per rapporti di mediazione, agenzia e rappresentanza.

Per il versamento bisognerà utilizzare il modello F24 con codice tributo 1040 e periodo di competenza 04/2018. Con lo stesso F24 sarà possibile versare anche i contributi INPS dovuti sulle retribuzioni del mese precedente.

Inoltre, come di consueto, entro il 16 maggio 2018 sarà necessario effettuare il versamento IVA di aprile 2018 per i contribuenti con liquidazione mensile e il versamento dell’IVA del primo trimestre 2018 per i trimestrali.

Il versamento IVA del mese di aprile 2018 dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 6004 mentre, i contribuenti a liquidazione trimestrale dovranno utilizzare il codice tributo 6031.

Scadenze fiscali 15 maggio 2018: scadenza domanda rottamazione cartelle


È fissata al 15 maggio 2018 la scadenza per la presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle.

Con il decreto legge n. 148/2017 collegato alla Legge di Bilancio 2018 è stata stabilita la possibilità di adesione alla definizione agevolata dei ruoli anche per i carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo DA 2000/17 in modalità telematica, ovvero presso gli Uffici AdER presenti sul territorio.

Sono esclusi dalla rottamazione bis:

i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Chi intende aderire alla rottamazione presentando domanda entro il 15 maggio 2018 pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Segna in agendina queste date

Tra le date da ricordare in merito calendario delle scadenze fiscali di maggio 2018 per la dichiarazione dei redditi 2018 si segnalano, inoltre:


  1. il 10 maggio, data a partire dalla quale è possibile inviare il modello Redditi precompilato;
  2. il 24 maggio, data di partenza per l’invio del modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio, quadro RM, RT e RW) e del modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 già inviato;
  3. il 28 maggio è la data a partire dalla quale sarà possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta, fino al 20 giugno.

Scadenza 15 Maggio 2018

Oltre alle scadenze IVA e all’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi 2018, altra data da segnare in rosso sul calendario è quella del 15 maggio 2018, termine per la presentazione delle domande di adesione alla rottamazione delle cartelle.

.... e la scadenza del 31 Maggio 2018 la conosci?

Tra gli appuntamenti del mese vi è inoltre la scadenza dello spesometro trimestrale e delle Lipe, la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche: la scadenza è fissata in ambedue i casi al 31 maggio 2018.

Conosci tutte le scadenze fiscali di Maggio 2018?

La prima è sicuramente quella del 2 maggio 2018: data a a partire dalla quale sarà possibile modificare ed inviare il modello 730/2018 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate e, a partire dal 10 maggio, sarà possibile modificare il modello Redditi PF.