sabato 27 febbraio 2021

Decontribuzione Sud: recupero beneficio arretrato entro aprile 2021

Nel messaggio n. 831 del 2021, l’INPS torna ad occuparsi della decontribuzione Sud, introdotta lo scorso anno dal decreto Agosto e confermata dalla Legge di Bilancio 2021, per comunicare le modalità di recupero, tramite conguaglio nella denuncia contributiva Uniemens, del beneficio spettante per il mese di gennaio di quest’anno. 

Il recupero della decontribuzione arretrata può essere effettuato con il flusso di competenza del mese di febbraio o di marzo, e dunque entro il 30 aprile 2021.  

L’INPS ha pubblicato il messaggio n.831 del 25 febbraio 2021 riguardo la disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2029, della c.d. “decontribuzione Sud”, spettante in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico e pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025, al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027 e al 10% di quanto dovuto per gli anni 2028 e 2029.

In riferimento alla fruizione del beneficio Decontribuzione Sud per il periodo dal 1° gennaio 2021, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> del flusso mensile Uniemens possono essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021 (Inps, messaggio n. 831/2021).

Ricordiamo che “Decontribuzione Sud”, consiste in una agevolazione contributiva per  i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate,  e consiste nell' esonero  pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL.   

L'esonero Decontribuzione Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2029, nelle seguenti misure differenziate (art. 1, co. 161, L. n. 178/2020):

– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

L’agevolazione è stata  autorizzata, per effetto dell’adozione della decisione della Commissione europea, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, invece, sarà necessario attendere l’esito di un ulteriore procedimento di autorizzazione (Inps, circolare 22 febbraio 2021, n. 33).

Nello specifico, il beneficio della decontribuzione è disposto per i rapporti di lavoro dipendente, instaurati o instaurandi, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni:

– Abruzzo;

– Basilicata;

– Calabria;

– Campania;

– Molise;

– Puglia;

– Sardegna;

– Sicilia.

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

L’esonero si applica nella misura del 30% della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile, fino al 31 dicembre 2021. Non sono oggetto di sgravio:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;

– il contributo, ove dovuto, al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterale, anche alternativi, nonché ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

– il contributo dello 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.



giovedì 18 febbraio 2021

Regione Calabria: contributo in conto capitale per il finanziamento di produzioni teatrali anche in modalità digitale

La Regione Calabria ha pubblicato, in pre-informazione, l’avviso volto a sostenere la realizzazione di progetti speciali che abbiano come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria e dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico o la riqualificazione di borghi antichi.

La misura prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale alle compagnie di produzione teatrale con particolare riferimento alle realtà ad elevata qualificazione artistica che si dedicano alla nuova drammaturgia contemporanea, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale.

Possono presentare domanda, le compagnie di produzione teatrale che abbiano le seguenti caratteristiche:

- produzione di Progetti Speciali con

  • qualificata e comprovata esperienza della direzione artistica e organizzativa del progetto;
  • sostenibilità e congruità economica;
  • finalità di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria; valorizzazione dei luoghi di particolare pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico e/o riqualificazione di borghi antichi; inclusione sociale; formazione del pubblico o attrazione di nuovo pubblico;
  • svolgimento di rappresentazioni anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale;
  • ricerca di linguaggi innovativi, con particolare riferimento all’interazione tra diverse forme artistiche;
- iscrizione al Registro Regionale del teatro (sezione Produzione), di cui all’Art. 11 della L.R. 19 del 18/5/2017;

- presenza dei seguenti requisiti:

  • protocollo di intesa di due ulteriori soggetti iscritti nel registro regionale del Teatro
  • effettuazione, nel corso dell’anno precedente a quello di riferimento, di almeno cento giornate lavorative. Il numero delle giornate lavorative potrà essere raggiunto cumulativamente dai soggetti sottoscrittori del protocollo di cui alla lettera a);
  • effettuazione nel corso del periodo di svolgimento del progetto di almeno centocinquanta giornate lavorative.

Il contributo massimo concedibile per progetto, pari all’80% delle spese ammissibili, non eccede l’importo di 150.000 euro.

Interventi per l'impiantistica sportiva: contributi fino a 12.000 euro

 La Regione Calabria ha pubblicato, con decreto 1484 del 16 febbraio 2021 del dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo, la manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di piccoli Comuni tramite i quali destinare risorse a microimprese e pmi gestori privati di impianti sportivi.

Possono presentare la candidatura i Comuni della Calabria (con popolazione inferiore ai 5mila abitanti) in cui siano ubicati impianti sportivi pubblici gestiti da soggetti privati. 

I comuni potranno presentare la propria candidatura, secondo le modalità indicate, a mezzo Pec all’indirizzo aiuticovidart22.fincalabra@pec.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse sul Burc.

Le microimprese e PMI gestori di impianti sportivi pubblici potranno ricevere dai Comuni l’aiuto, secondo le modalità fissate dagli stessi comuni, in presenza di un fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID19, per il periodo di sospensione delle attività, pari ad un calo del fatturato medio mensile per l’anno 2020 che sia uguale o superiore al 33% del fatturato medio mensile dell’esercizio 2019.

La dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione della presente Manifestazione d’interesse ammonta complessivamente ad € 4.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 447/2020 e al DD n. 14404/2020, con un ammontare massimo concedibile per ciascun Comune di € 12.000,00.

martedì 9 febbraio 2021

Buone nuove per alcuni contribuenti che sono esentati dal versamento dei contributi INPS

 A chi vengono sospesi contributi e versamenti

In particolare, l’articolo 1 introduce la sospensione dei termini, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per 3 categorie del settore sport:


federazioni sportive nazionali

enti di promozione sportiva

associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Nella circolare n. 16 del 5 febbraio 2021, l’Inps ha fornito tutte le indicazioni utili. In merito alla sospensione dei versamenti contributivi, serve che per avere diritto alla sospensione le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.


L’Istituto comunicherà poi al ministero per le Politiche giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione, per verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive.


Quali adempimenti sono sospesi

Sono sospesi sia gli adempimenti informativi sia i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.


Sono comprese le rate in scadenza nello stesso periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.


L’Istituto ha anche chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Interessi, sanzioni e nuova scadenza dei versamenti

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione (qui le indicazioni su come richiederla), fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.


I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di questi mesi. Stessa cosa per i contributi in pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre.

Stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 28 febbraio

A causa del permanere dello stato di emergenza, sanitaria ed economica, la temuta ondata di cartelle predisposte dall’Agenzia Entrate Riscossione e da notificare ai contribuenti – pari a circa 50 milioni di atti in tutta Italia – è stata scaglionata con un recente provvedimento del Governo: gli invii partiranno da marzo 2021 e proseguiranno nell’arco dei 12 mesi successivi.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, il 19 maggio 2020, e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del Dl n. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pa superiori a 5mila euro

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5mila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020, e quindi dal 19/5/2020, che ha introdotto tale previsione normativa, l’agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Agevolazioni Imu per le case in comodato e in affitto

Come noto, chi ha una seconda casa deve pagare Imu e Tari, cioè le imposte sull’immobile e sui rifiuti. Ciò, però, non vuol dire che non sia possibile risparmiare sulle tasse versate per il semplice fatto di avere una casa utilizzata solo per le vacanze e praticamente disabitata per la maggior parte dell’anno oppure data in affitto a canone calmierato. Si arriva addirittura all’esenzione in alcuni casi previsti dalla normativa nazionale o da quella approvata dagli enti locali.

In linea di massima, per risparmiare su Imu e Tari nel 2021 occorre presentare al Comune la relativa dichiarazione riguardante queste imposte entro il 30 giugno dell’anno successivo. Ecco i casi in cui è possibile beneficiare delle agevolazioni.

Se la casa viene concessa in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodante possieda solo quella abitazione o risieda in un’altra nello stesso Comune. Sono esclusi da questo tipo di esenzione gli immobili iscritti al catasto con categoria A/1, A/8 e A/9, ovvero le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli e i palazzi storici, considerati di lusso.


Se viene sottoscritto un contratto di locazione a canone concordato, l’imposta municipale propria è ridotta al 75%.

Agevolazioni Imu e Tari per le case non abitate e inagibili

 Agevolazioni Imu e Tari per le case non abitate e inagibili

Nell’articolo 1, comma 747, lettera b) della legge n. 160 del 2019 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile ai fini del calcolo dell’Imu per i fabbricati che sono dichiarati inagibili o inabitati, e di fatto non utilizzati, nell’anno in cui si presentano queste condizioni.


Non deve essere pagata la tassa sui rifiuti per le abitazioni che non possono produrre rifiuti. Dunque non deve essere pagata la Tari per gli immobili inagibili e inabitati, e dunque non utilizzati. Alcuni Comuni applicano l’esenzione anche alle abitazioni non usate per scelta di che le possiede, a patto che non ci siano arredi né utenze.

CUD 2021

 Mai come adesso nel 2021 presentare una VALIDA Certificazione Unica (CU) del 2021 è ESSENZIALE: sarà il tuo lasciapassare per le future dichiarazioni fiscali dell'intero anno. 

All’interno della Certificazione Unica del 2021, che deve essere trasmessa entro il 16 marzo, entrano il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Presente anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali, e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020.

Sono presenti inoltre nel CU del 2021 anche le detrazioni per oneri rapportate al reddito e l’indicazione delle somme restitute al netto delle ritenute subite.

Debito buono e lavoro


Draghi ha parlato spesso di «debito buono» ovvero un impiego di denaro in investimenti che stimolino la crescita. Ma quali sono gli interventi che vanno in questa direzione? «Draghi ha parlato di politiche per la coesione sociale che sono il combinato disposto di interventi a sostegno della comunità nel breve termine e nel lungo potenziamento del capitale umano». Il che vuol dire lavorare per garantire le condizioni di occupabilità delle persone. «E non basta il matching tra domanda e offerta di lavoro serve una crescita del capitale umano indipendentemente dalla mansione lavorativa». Si tratta per Noci di un investimento ancora più importante di quello in infrastrutture. «Senza le competenze delle persone le infrastrutture fisiche non possono bastare, non possono essere l’unica chiave per il rilancio del Paese».

Troppo presto per pensare al tuo 730/2021.... ok, fai come vuoi, ma non dire che non ti avevamo avvisato

 Nuovo modello 730 del 2021: cosa cambia

Il nuovo modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati deve essere presentato entro il 30 settembre 2021. Tiene conto delle nuove leggi entrate in vigore nel 2020, a iniziare dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente. Nuove voci del modulo sono inoltre dedicate al superbonus per il rifacimento delle facciate e alla detrazione d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid.

Entrano nel 730, dunque, il bonus vacanze e il bonus bici, cioè il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e dei servizi per la mobilità elettrica.

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 A partire dal 15 gennaio sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i moduli del 2021 per le dichiarazioni dei redditi. Cambiano dunque i modelli di 730, Certificazione Unica, Iva e 770 e le istruzioni per compilarli. Le grandi novità riguardano il superbonus al 110%, i trattamenti integrativi, i bonus previsti dal decreto Cura Italia per gli autonomi e altri campi in tema di beni anti Covid.

Nel 2021 avrai bisogno di tenere gli occhi non aperti, ma spalancati : fidati di chi non hai mai smesso di studiare ed aggiornarsi

 Sarà un anno pieno di novità questo per il settore fiscale: riforme, sanatorie, nuove certificazioni e l’eterno progetto di una riforma fiscale. È davvero tanta la carne al fuoco anche se il rischio tanto fumo e poco arrosto è sempre dietro l’angolo. A

Primo punto, le novità riguardanti la certificazione e il modello 730 nella versione 2021. «Sono novità importanti in un anno come questo — osserva Bernoni — Sono diverse le novità che interesseranno i contribuenti al momento della presentazione: dal Superbonus al 110% da riportare all’interno del 730, al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali, fino al premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che viene riconosciuto nella certificazione unica 2021. In particolare, il modello 730 tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020, comprese deduzioni e detrazioni legate alla pandemia di coronavirus. Soprattutto il riconoscimento del Superbonus 110% e del bonus vacanze sono le principali novità per i contribuenti (pensionati e dipendenti) che dovranno compilare e inviare entro il 30 settembre il nuovo modello 730».

lunedì 8 febbraio 2021

Contribuzione agevolata regime forfettario: tempo fino al primo marzo

 La riduzione dei contributi INPS per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione artigiani e commercianti è una delle agevolazioni previste dal regime forfettario, che si applica anche per il 2021.

I titolari di partita IVA in regime forfettario nel 2021 possono beneficiare, oltre che dell’aliquota di tassazione ridotta al 15%, anche della riduzione dei contributi previdenziali.

La riduzione del 35% si applica sia sui contributi dovuti sul reddito minimale che sull'eventuale quota di reddito eccedente. Si tratta di un regime opzionale, rivolto agli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che presentano domanda entro il termine di scadenza .

Per chi apre una nuova partita IVA applicando il regime forfettario non vi è uno specifico termine di scadenza da rispettare, ma la richiesta di riduzione contributiva dovrà essere presentata all'INPS dopo l’iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti.

Possono beneficiarne i titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, sono titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare che hanno diritto ad applicare il regime forfettario.

La riduzione del 35% dei contributi INPS per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda, da inviare entro la scadenza del 28 febbraio in modalità telematica. Il termine ultimo per il 2021 slitta di un giorno, cadendo di domenica: c’è tempo quindi fino al 1° marzo.

La comunicazione INPS non dovrà essere ripresentata da chi ne ha già fruito lo scorso anno e possiede anche per il 2021 i requisiti per accedervi.

Lotteria degli scontrini: nessun obbligo per l'esercente

 La lotteria degli scontrini non è obbligatoria né per gli esercenti né per i contribuenti: si partecipa su base volontaria, ma ovviamente le conseguenze sono diverse per i due soggetti.

Per il cliente che vuole partecipare è necessario solo essere in possesso del proprio codice lotteria, mentre il negoziante si trova di fronte a una serie di adempimenti che hanno un certo costo e anche delle tempistiche da rispettare.

L’esercente “leggerà” il codice lotteria tramite un lettore ottico collegato al registratore telematico (proprio come succede in farmacia con la tessera sanitaria), e trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate.

Il costo dell’adeguamento del registratore di cassa può arrivare fino a 300 euro, e non sono previsti bonus appositi per la lotteria degli scontrini dedicati: ecco perché i negozianti storcono il naso di fronte alla nuova riffa di Stato, nonostante ci siano dei premi destinato anche agli esercenti.

In un primo momento si discuteva molto della possibilità di inserire delle sanzioni per gli esercenti che evitando di adeguare il proprio RT finivano per sabotare la lotteria.

Le sanzioni inizialmente previste dal decreto Fiscale 2020 andavano dai 100 ai 500 euro per i commercianti che si fossero rifiutati di comunicare i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate sono state eliminate durante il processo di conversione in legge.

Cosa può fare il consumatore? Il cliente può segnalare l’esercente che rifiuterà di indicare i dati necessari per la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Come si legge sul portale della Lotteria degli scontrini:

A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.”

Il consumatore quindi potrà segnalare gli esercenti che provano a “boicottare” la lotteria a partire dal 1° marzo 2021, contribuendo alla predisposizione delle liste di professionisti ed imprese a rischio evasione, nei confronti dei quali si concentreranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Tuttavia, il cliente che si vede negata la possibilità di pagare con moneta elettronica e vincere i premi, può segnalare il negoziante, che si troverà a far parte delle liste di professionisti ed imprese a rischio evasione, nei confronti dei quali si concentreranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.



Contributo a fondo perduto per i Comuni montani: domande dal 10 febbraio

Si possono presentare dal 10 al 24 febbraio le istanze per il contributo a fondo perduto riconosciuto dal decreto Agosto a favore degli operatori IVA con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni montani. Con provvedimento n. 36282/2021 del 5 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda e le istruzioni per la compilazione. 

I soggetti che possono inoltrare le domande sono esclusivamente gli operatori Iva classificati come totalmente montani.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

  • domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020, data i cui è stata dichiarata l’emergenza Covid-19;
  • non aver presentato domanda nel periodo stabilito, ovvero dal 15 giugno al 13 agosto 2020;
  • l’attività iniziata prima del 1° maggio 2020.

Il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 60, comma 7-septies, del decreto legge “Agosto”) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nella richiesta. 

La domanda può essere presentata solo in via telematica utilizzando i servizi web dell’Agenzia, accedendo alla propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Il richiedente può conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario: al tal fine, l’intermediario inserisce nell'istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega per l’invio della domanda stessa.
Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, in aggiunta alla trasmissione telematica dei dati, deve essere trasmesso in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.


giovedì 4 febbraio 2021

Riapri Calabria II edizione - bis


Disposti la riapertura dello sportello per l’invio delle domande e l’ampliamento delle attività economiche ammissibili al contributo una tantum

La Regione Calabria ha disposto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sull'avviso “Riapri Calabria 2^ edizione” prevedendo, inoltre, l’integrazione e l’ampliamento dei settori e codici ATECO ammissibili al contributo una tantum al fine di favorire la più ampia diffusione degli aiuti sul territorio calabrese e a tutte le imprese di piccole dimensioni colpite dalla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica.


A partire dalle ore 10 del 10 febbraio 2021 e fino alle ore 18 del 15 febbraio 2021, mediante l’apposita piattaforma, possono fare richiesta del contributo a fondo perduto dell’importo di 1500 euro le microimprese e i professionisti che abbiano un codice ATECO indicato nell’Allegato B-bis che include anche le attività economiche precedentemente non ricomprese nell’avviso “Riapri Calabria” e “Riapri Calabria 2^ edizione” (DDG n. 5751 del 25 maggio 2020 e DDG n. 11732 del 13 novembre 2020).


L’aiuto è destinato alle microimprese la cui attività economica non sia stata sospesa e che abbiano maturato nel corso dell’anno solare 2019 un fatturato compreso tra 3.000 euro e 300.000 euro e ai professionisti con un fatturato, riferito sempre al 2019, inferiore a 60.000 euro.


Il nuovo termine per la presentazione delle domande è stato fissato dal decreto dirigenziale n. 1021 del 3 febbraio 2021 del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" che dispone, contestualmente, un impegno iniziale pari a 5 milioni di euro a valere sull’Asse 3 del POR Calabria 2014/2020.

Ristora Calabria


Lo sportello per le domande apre l’8 febbraio 2021 alle ore 10

È stato approvato con il decreto n. 784 del 29/01/2021 l’avviso pubblico “Ristora Calabria”, la misura regionale per il sostegno alla liquidità alle microimprese e PMI - discoteche, cinema, teatri, bar degli istituti superiori e attività commerciali ubicate negli aeroporti - che hanno subito gli effetti dell’emergenza Covid-19.


La richiesta di contributo, compilata secondo il modulo di domanda (allegato A dell’Avviso) disponibile sul sito Calabria Europa, dovrà essere inviata utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà resa disponibile dal soggetto gestore Fincalabra spa.


Lo sportello per l'inserimento delle domande aprirà l’8 febbraio 2021 alle ore 10.00 e chiuderà l’11 febbraio alle ore 18.00. Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida che saranno rese pubbliche sul portale istituzionale.

Bando Master Universitari – annualità 2021


È possibile trasmettere la domanda per il voucher entro il 31 marzo 2021

Si ricorda che nell’ambito del Bando “Master Universitari – annualità 2021” sono aperti i termini per richiedere la concessione di un voucher a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione a percorsi di alta formazione post-lauream con cui si intende sostenere l’accrescimento delle competenze di chi è in cerca di occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa potenziando le proprie conoscenze.


Tenuto conto dell'attuale stato di emergenza da coronavirus e della conseguente diffusione dell'impiego della didattica a distanza (DAD) nell'ambito delle attività formative, si è provveduto alla modifica dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico disponendo l'ammissibilità a finanziamento anche per i Master erogati online.


È possibile trasmettere la domanda di partecipazione entro il 31 marzo 2021. La domanda di contributo dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale, ed essere inviata, unitamente ai relativi allegati, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: bandialtaformazione@pec.regione.calabria.it

Bando dote lavoro

 


Corresponsione indennità a favore di tirocinanti

In riferimento all’Avviso pubblico “Dote Lavoro”, il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo comunica che con decreto dirigenziale 892 del 01/02/2021, preso atto delle risultanze dei controlli del Rup, e delle successive validazioni relative da parte dell’INPS, ha disposto di corrispondere le indennità di tirocinio a favore di 118 tirocinanti per un importo complessivo di circa 98 mila euro.


A tal fine si consente la nona autorizzazione a INPS Direzione Regionale Calabria per erogare le indennità ai tirocinanti, così come indicato nell’elenco allegato al citato decreto.