lunedì 31 maggio 2021

Le principali misure del “DL Sostegni-bis”

 Con la pubblicazione in G.U. del 25.5 u.s. è entrato in vigore il c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ovvero il DL 73/2021.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte non esaminate nel precedente articolo del 21.5 u.s.

Bonus canoni locazione – Art. 4

E’ riconosciuto a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione/leasing/concessione dell’immobile per il periodo gennaio 2021-maggio 2021 per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni per l’anno 2019 a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Bonus sponsorizzazioni sportive – Art. 10

E’ esteso anche al 2021 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81 DL 104/2020, pari al 50% degli investimenti effettuati a favore delle imprese che effettuano investimenti pubblicitari nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive dilettantistiche, o di società/associazioni dilettantistiche iscritte al Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici.


Proroga moratoria finanziamenti Pmi – Art. 16

Al fine di sostenere le attività danneggiate dalla pandemia il DL 18/2020 ha riconosciuto una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle Pmi, quali la moratoria delle aperture di credito e dei mutui/finanziamenti a rimborso rateale. Il DL 73/2021 ha differito al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale, il termine già previsto per il 30.06.2021. La proroga non opera in maniera automatica, bensì su richiesta dell’impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.6.2021.

L’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione Ue.


Note di variazione e procedure concorsuali – Art. 18

Con la modifica dell’art. 26 Dpr 633/72 è “ripristinata” la possibilità di anticipare l’emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo. In particolare viene introdotto il nuovo comma 3bis che consente l’emissione della nota di credito a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale (o dal Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), e cioè dalla data:

-della sentenza dichiarativa di fallimento;

-del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

-del Decreto di ammissione al Concordato Preventivo;


Le nuove disposizioni si applicano alle procedure avviate a partire dal 26.5.2021.

mercoledì 19 maggio 2021

Le novità del DL Sostegni convertito in Legge

 Nel giorno in cui il Governo ha trovato l’accordo sul decreto Sostegni bis, è arrivato il via libera definitivo della Camera dei Deputati della legge di conversione del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.

Rispetto al testo originario, in vigore dal 23 marzo, molte sono le novità entrate nel provvedimento, durante l’iter parlamentare, dedicate soprattutto a imprese e lavoratori.

Tra queste da ricordare l’estensione del contributo a fondo perduto anche alle Start up, l’esenzione della prima rata IMU per le partite Iva, la proroga del versamento dell’Irap, la sospensione di Tosap, Cosap e del canone Rai per le attività commerciali più penalizzate dalle chiusure.

A ciò si è aggiunto tutto il capitolo dedicato:

  • ai contributi a fondo perduto per le partite IVA, per i quali grazie ad una modifica del Senato è stata prevista la impignorabilità, oltre al fatto che i nuovi ristori a favore delle aziende sono svincolati dai codici Ateco;
  • ai ristori previsti per i comparti particolarmente colpiti come quello della montagna;
  • alla rottamazione delle cartelle entro i 5mila euro per i soggetti con reddito entro i 30mila euro.

Si attendono ora le disposizioni attuative da parte del Ministero dell’economia e delle Finanze, che dovranno essere emanate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.


Proroga pagamenti dell’Irap non versata

Il nuovo articolo 1 del Decreto legge n. 41/2021, prevede il differimento di cinque mesi, dal 30 aprile al 30 settembre 2021, del termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel decreto “Rilancio” a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro (Dl n. 34/2020, art. 24), ossia in violazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.


Esenzione pagamento prima rata Imu 2021

L’esenzione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2021 dovuta in relazione agli immobili posseduti è riconosciuta, invece, ai contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto. Si tratta dei titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, che: producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione; non hanno superato nel 2019 la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi; nel 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente.

L’esenzione spetta soltanto per gli immobili nei quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate.


Altre esenzioni

Completamente azzerato, per l’anno 2021, il canone di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.

Estese fino a tutto il 2021 le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e per favorire la ripresa delle attività turistiche; ossia del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, dovuto dalle imprese di pubblico esercizio come le attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, dovuto dai venditori ambulanti per l’attività mercatale.


venerdì 14 maggio 2021

ESONERO CONTRIBUTIVO: FACCIAMO CHIAREZZA

L’art. 1 co. 20 della Legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali destinato a finanziare l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti, per l’anno 2021, dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Innanzitutto bisogna precisare che esonero parziale significa che non tutto l’anno contributivo viene esonerato, ma verrà esonerata solo una parte e solo se sussistono determinati requisiti e condizioni.

Questi requisiti e condizioni sono stati determinati con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07/05/2021 (a distanza di appena 10 giorni dalla scadenza della prima rata di contributi INPS!) ed evidenzia che le disposizioni in esso contenute sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea (che, ad oggi, non è ancora pervenuta!).

Per poter usufruire dell’esonero, i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita istanza all’INPS entro il 31/07/2021. Quindi, dopo l’emanazione del decreto, spetta all’INPS stabilire, con apposita circolare, le modalità operative per poter presentare l’istanza a seguito della quale dovrà sviluppare i nuovi calcoli da inviare ai contribuenti per poter pagare la parte di contributi non esonerata.

Ribadiamo che l’esonero spetta nel limite massimo di € 3.000 per ogni soggetto. Qualora il numero di domande di esonero superi i fondi disponibili del Ministero, l’INPS riproporzionerà il beneficio tra tutti i soggetti che hanno presentato istanza (quindi il beneficio effettivo potrebbe essere inferiore a € 3.000). Anche in questo caso, quindi, i beneficiari potrebbero essere chiamati a versare la differenza non esonerata.

Requisiti

Calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33%;

Reddito complessivo dell’anno 2019 non superiore ad € 50.000;

Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);

Non si applicano i requisiti di cui sopra se l’attività è iniziata nel corso del 2020.


Condizioni

Non essere titolare di contratto di lavoro subordinato;

Non essere titolare di pensione diretta.