mercoledì 30 marzo 2016

Canone Rai : Se non sei obbligato al suo pagamento quest'articolo ti spiega come procedere per difendere il tuo diritto





Al fine di evitare di pagare il canone Rai 2016 gli utenti hanno tempo fino al 30 aprile, o al massimo entro il 10 maggio, per presentare l’autocertificazione, vale a dire il modello di dichiarazione sostitutiva.
Possono compilare il suddetto modello dichiarativo sostitutivo tutti gli utenti che non possiedono una televisione, o viceversa che hanno un altro membro familiare che già versa il canone. Come anticipato sopra, il termine di scadenza per la presentazione del modello cartaceo cade il prossimo 30 aprile 2016, mentre per la modalità telematica c’è tempo sino al 10 maggio 2016.

Al fine di presentare l’apposita autocertificazione al Fisco per non ricevere l’addebito del canone Rai in bolletta elettrica, sono previste le casistiche che riportiamo di seguito:

1) il contribuente che non possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazione per cui risulta essere il soggetto titolare dell’utenza elettrica;

2) il contribuente che non detiene un’ulteriore televisione in aggiunta a quella per la quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;

3) il canone Rai, inoltre, non va addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al soggetto dichiarante in quanto la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente del medesimo nucleo familiare anagrafico, che di conseguenza già versa la tassa sulla tv;

4) quando vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva antecedente, quindi ad esempio, quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione della tv, l’utente nel corso dell’anno acquista un televisore, questa dichiarazione va presentata.

Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede.

Il contribuente che invece attiva nel corso dell’anno una nuova utenza elettrica, è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese consecutivo a quello in cui viene attivata la fornitura.

CANONE RAI: CHI NON PUO’ PRESENTARE IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Dalla legge viene considerato un apparecchio televisivo, per cui è richiesto il conseguente versamento del canone Rai, una televisione atta a ricevere il digitale terrestre o il segnale satellitare. Un pc o un altro monitor quindi, anche se capaci di consentire la visione di programmi via Internet, oppure un vecchio televisore analogico, non fanno scattare l’obbligo del pagamento del canone, a patto che però non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare.

CANONE RAI: COME VA COMPILATO IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Il modello di autocertificazione contiene, da un lato, una sezione riservata all’inserimento dei dati anagrafici, e dall’altro una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell’apparecchio tv, in conformità a quanto sancito dalla legge di Stabilità 2016, che ha appunto diminuito a 100 euro il canone Rai, immettendone però il pagamento direttamente nella bolletta elettrica dell’utente.

Sulla base della diversa tipologia dichiarativa, il contribuente è tenuto a compilare il quadro A oppure quello B del modello.

Il Quadro A

Si tratta della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.

Il Quadro B

Si tratta della sezione riservata a tutti i contribuenti che non devono pagare in quanto il canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica, ad esempio quando due soggetti conviventi, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, sono intestatari di utenze elettriche distinte. In questo caso, il codice fiscale da riportare nel campo dichiarazione è quello del membro della famiglia che ovviamente paga il canone.

CANONE RAI: COME SI PRESENTA IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Entro il 30 aprile 2016

La dichiarazione sostitutiva va presentata attraverso il servizio postale entro e non oltre il 30 aprile prossimo, avendo comunque valore per tutto il 2016.

Entro il 10 maggio 2016

La dichiarazione sostitutiva va presentata attraverso il canale telematico entro e non oltre il 10 maggio prossimo, avendo comunque valore per tutto il 2016.

La presentazione della dichiarazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

1) per posta, via raccomandata, trasmettendo il modello cartaceo all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti  TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. A far fede, in questo caso, è la data di spedizione;

2) tramite modalità telematica sfruttando l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate mediante le credenziali Fisconline o Entratel;

3) mediante intermediario entro la data del 30 aprile: in questo caso è lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a precisare tutti gli obblighi del professionista, come copia al dichiarante, delega e ricevuta.

CANONE RAI: COME RICHIEDERE L’ESENZIONE NEL 2017?

A partire dal 2017, la dichiarazione va presentata invece entro il 31 gennaio.

CANONE RAI: COME FARE SE SI PRESENTA IL MODELLO PER L’ESENZIONE IN RITARDO?

Se si presenta il modello di dichiarazione sostitutiva in ritardo la stessa non verrà conseguentemente considerata valida, venendo quindi a ripristinarsi a carica dell’utente l’obbligo di effettuare il versamento del canone Rai, anche se tuttavia non necessariamente per tutto l’anno.

Infatti, un ritardo fino al 30 giugno non comporta un impatto effetto su l’intero anno bensì soltanto sul secondo semestre. Si dovrà, quindi, pagare il canone dal mese di gennaio a quello di giungo, non scattando invece l’obbligo per il periodo che va da luglio a dicembre.

Le rate arrivano comunque a partire da luglio, quando cioè verranno immesse le prime 6 rate dell’anno, quindi 60 euro. A partire dal prossimo anno, invece, la dichiarazione sostitutiva andrà presentata dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio.

In questo caso, l’effettuazione in ritardo del modello dichiarativo, effettuata però comunque entro il 30 giugno, comporterà sempre l’esenzione per il secondo semestre.

Si ricorda, tuttavia, che diversamente a quanto accadeva precedentemente, la dichiarazione ha validità annuale, perciò andrà presentata ogni anno nel caso in cui ovviamente si ripresentino i requisiti.

domenica 27 marzo 2016

Buona Pasqua 2016 dal vostro Studio Commerciale Semeraro



Ti giunga il nostro più sentito augurio per una serena Pasqua 2016,
Studio Commerciale Semeraro

No alla mattanza degli agnelli

Salva un agnello : se puoi farne a meno, salva un agnellino da una morte atroce.
Buona Pasqua (senza agnello nel piatto)

sabato 26 marzo 2016

Buon sabato Santo a te che ci segui

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“Sabato Santo deve essere un giorno di silenzio, e dobbiamo fare di tutto perché per noi sia proprio una giornata di silenzio, come è stato in quel tempo: il giorno del silenzio di Dio”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, rivolgendosi ai circa 20mila fedeli presenti oggi in piazza San Pietro. “Ci farà bene – ha proseguito sempre fuori testo soffermandosi sul Sabato Santo – pensare al silenzio della Madonna, la prima credente, che in silenzio era in attesa della Resurrezione”. “La Madonna dovrà essere l’icona per noi di quel Sabato Santo”, ha proseguito ancora a braccio: “Pensare tanto a come la Madonna ha vissuto quel Sabato Santo, in attesa”; l’invito ai fedeli per Pasqua. Il Sabato Santo, ha spiegato il Papa, è “il giorno del silenzio”, in cui “Gesù deposto nel sepolcro condivide con tutta l’umanità il dramma della morte”. “Un silenzio che parla ed esprime l’amore come solidarietà con gli abbandonati da sempre, che il Figlio di Dio raggiunge colmando il vuoto che solo la misericordia infinita del Padre Dio può riempire”, ha commentato: “Dio tace, ma per amore. In questo giorno l’amore diventa attesa della vita nella risurrezione. È l’amore che non dubita, ma che spera nella parola del Signore, perché diventi manifesta e splendente il giorno di Pasqua”.

giovedì 24 marzo 2016

Abrogato l’obbligo di tracciabilità del contante per i canoni di locazione

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A due anni dalla sua entrata in vigore, la norma che aveva disposto l’obbligo di pagare con mezzi di pagamento tracciabili i canoni di locazione abitativa è stata abrogata dalla Legge di Stabilità 2016. Pertanto l’utilizzo del contante rientra ora tra le forme di pagamento dei canoni di locazione abitativa. Vediamo, attraverso la soluzione di tre casi pratici, quali sono le implicazioni di questa novità in materia di locazioni.
Con la Legge di Stabilità 2016 la soglia per il pagamento in contanti è stata innalzata a 3.000,00 euro rispetto alla previgente soglia di 999,99 euro. Anche per il pagamento dei canoni di locazione vale il nuovo limite di importo, per cui si potrà pagare in contanti il singolo canone o più canoni di mensilità arretrate fino a 2.999,99 euro.La Legge di Stabilità 2016 è ricca di modifiche normative e agevolazioni legate alla fiscalità immobiliare: dall’abolizione della Tasi sulla prima casa alla riduzione del 50% della base imponibile Imu per gli immobili concessi in comodato d’uso a figli o genitori. Sicuramente anche la possibilità di effettuare i pagamenti in contanti dei canoni di locazione ha semplificato notevolmente la gestione delle locazioni delle unità abitative, conferendole una maggiore flessibilità.
Ecco alcuni casi pratici utili per chiarire l’impatto concreto della possibilità di pagare in contanti fino a 3.000 euro i canoni di locazione.
1) Pagamento di più mensilità arretrate di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro
Se il conduttore si ritrova a effettuare in un’unica soluzione un pagamento in contanti di più mensilità arretrate, e tale importo supera la soglia di 2.999,99 euro, per poter effettuare il pagamento in contanti, il conduttore dovrà ricevere dal proprietario dell’immobile distinte ricevute mensili del canone di locazione, tali per cui unitariamente il singolo pagamento risulti d’importo inferiore a 3.000,00 euro.

2) Pagamento del canone di locazione in parte in contanti e in parte no
Non esiste una regola generale sulla modalità di pagamento del canone di locazione, se non il rispetto della soglia di 3.000,00 euro imposta dalla norma in questione; pertanto il conduttore di un immobile potrà stabilire liberamente la modalità di pagamento del singolo canone di locazione, decidendo di cambiare di volta in volta la forma di pagamento (contanti, assegno bancario, bonifico bancario).
3) Pagamento del canone di locazione in caso di contratto interrotto e poi sottoscritto nuovamente
Nel caso in cui il conduttore e il locatore abbiano stipulato un contratto di locazione annuo di 12.000,00 euro, che stabilisce un importo trimestrale del canone pari a 3.000,00 euro, la forma di pagamento imposta è sicuramente una modalità che prevede la tracciabilità del pagamento. Qualora le parti decidessero di risolvere il contratto locazione e di stipularne uno ex novo ad un canone annuo di 15.000,00 euro con corresponsione di pagamento del canone mensile, in questo caso, dato che l’importo del singolo canone mensile risulterebbe di importo pari a 1.250,00 euro, il conduttore potrebbe scegliere di optare per il pagamento del singolo canone in contanti.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN

Hai ricevuto una cartella Equitalia con minaccia di Fermo Amministrativo?

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Sempre più spesso, a causa della crisi economica e finanziaria, molta gente si ritrova a non poter pagare i propri debiti fiscali o previdenziali. La conseguenza è quella di trovarsi Equitalia alle costole con il rischio di un fermo amministrativo sul veicolo. Cosa è il fermo amministrativo e cosa si può fare per toglierlo?
Il fermo amministrativo è una misura adottata da Equitalia per quei contribuenti che non pagano i debiti esattoriali, che si sostanzia nel blocco dei veicoli a motore intestati al debitore.


In pratica, il fermo del veicolo è un provvedimento cautelare che viene adottato nei confronti dei contribuenti che non fanno fronte al pagamento delle cartelle esattoriali. Il veicolo con fermo amministrativo non può circolare su strada, non può essere demolito o esportato all’estero e non può essere radiato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Può essere invece venduto, ma il divieto rimane in vigore per il nuovo proprietario fino a quando il debito non viene pagato.
Il fermo amministrativo viene imposto solo per i debiti che superano l’importo di 800 euro e viene comunicato formalmente al debitore con una notifica di preavviso del fermo amministrativo sul veicolo.
Per via del decreto sulla delega fiscale entrato in vigore a ottobre 2015, sono arrivate alcune importanti novità fiscali che hanno interessato il fermo amministrativo in caso di rateizzazione dei debiti.
In particolare, viene previsto che in caso di rateizzazione del debito non è possibile ottenere l’annullamento del fermo amministrativo. Quindi, se prima, bastava dilazionare il debito e pagare la prima rata per ottenere lo sblocco del veicolo, ora questo non è più sufficiente.
Nel caso invece che il veicolo sia strumentale all’attività del debitore (cioè necessario al lavoro del soggetto), si può richiedere e ottenere lo sblocco del veicolo o dei veicoli, dimostrando però la strumentalità del veicolo.
In ogni caso, prima che venga iscritto il fermo amministrativo su un veicolo, Equitalia ha l’obbligo di notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri, una comunicazione preventiva per avvisare che in mancanza del pagamento del debito entro il termine di 30 giorni, verrà eseguito il fermo amministrativo.
Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo?
La verifica del fermo amministrativo su un veicolo si può effettuare facendo una richiesta all’ACI per una visura di una targa. La richiesta può essere fatta attraverso le Unità Territoriali ACI/PRA oppure tramite il sito visurenet dell’ACI pagando un modesto costo per il servizio telematico e di intermediazione.
Come cancellare il fermo amministrativo?
Per cancellare il fermo amministrativo in un veicolo bloccato, dopo aver pagato il debito, occorre farsi rilasciare dall’Agente per la riscossione la certificazione dell’avvenuto pagamento e recarsi al PRA per la cancellazione del fermo, avendo cura di avere con sé il Certificato di proprietà del veicolo che contiene i dati del veicolo e l’importo del credito.
A seguito dell’esito positivo della richiesta di cancellazione del fermo amministrativo, viene disposta la cancellazione e viene rilasciato il nuovo certificato di proprietà in formato digitale (CDPD).
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente ed è stato quindi effettuato uno sgravio totale per indebito, il concessionario della riscossione provvede direttamente a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

IL PAPA: «IL TRIDUO PASQUALE, GIORNI DI MISERICORDIA E DI SILENZIO. BRUXELLES FRUTTO DI CIECO FONDAMENTALISMO»

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I tre giorni della misericordia. Questo sono Giovedì, Venerdì e Sabato Santo. Lo ha detto oggi Jorge Mario Bergoglio, nell'udienza generale del mercoledì. La  misericordia, ha precisato il Pontefice, «rende visibile fino a dove può giungere l’amore di Dio». Il Triduo Pasquale è memoriale di un dramma d’amore. Francesco ha parlato sotto un cielo color metallo che rifletteva i sentimenti di tristezza vissuti dal Papa e dai 30 mila fedeli convenuti in una Piazza San Pietro blindata, perché anche i fatti di Bruxelles hanno tragicamente ricordato che l’Europa vive sotto minaccia.
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E allora, la riflessione di Francesco sul Triduo Pasquale – esperienza di morte che prelude a una vita che non finisce – è risuonata come un messaggio di speranza che si riverbera sul mondo oltre i confini della fede: «Il Mistero che adoriamo in questa Settimana Santa è una grande storia d’amore che non conosce ostacoli. La Passione di Gesù dura fino alla fine del mondo, perché è una storia di condivisione con le sofferenze di tutta l’umanità e una permanente presenza nelle vicende della vita personale di ognuno di noi. Insomma, il Triduo Pasquale è memoriale di un dramma d’amore che ci dona la certezza che non saremo mai abbandonati nelle prove della vita».

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Tutte le fotografie sono dell'agenzia Ansa.

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Bonus stradivari 2016 a chi spetta?

Il bonus strumenti musicali 2016 è un’agevolazione introdotta dal Governo Renzi con la nuova Legge di Stabilità 2016 come misura atta ad incentivare le attività culturali nel nostro Paese.
All’interno della nuova Manovra, il bonus è stato inserito nel pacchetto cultura e sicurezza, insieme ad altre iniziative importanti quali il bonus maggiorenni, ossia, la card da 500 euro riservata a tutti i giovani che compiranno 18 anni nel corso del 2016 ed il bonus borse di studio per sostenere gli studenti più bravi e meritevoli nel proseguimento del loro percorso di studio.
Vediamo quindi cos’è e come funziona il bonus strumenti musicali, a chi spetta e quando, e come fruire dello sconto di 1000 euro sul prezzo di acquisto dello strumento musicale.
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A chi spetta il bonus stradivari 2016? La nuova Legge di Stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha previsto per il solo anno 2016, il bonus strumenti musicali chiamato anche bonus stradivari 2016, o bonus 1000 euro conservatorio e scuola musicale. Tale agevolazione, che consiste quindi nel poter usufruire di uno sconto di 1000 euro non eccedente sul costo dello strumento, valido per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, spetta solo agli studenti iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1° livello del nuovo ordinamento delle seguenti scuole:
Conservatori di Musica, eIstituti Musicali Pareggiati, ossia, gli ISSM Istituti superiori di studi musicali.

Presentazione del Modello EAS entro il 31.03


Gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro, in caso di modifiche intervenute nel 2015, hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare, attraverso il Modello EAS, informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il Fisco, necessarie alla verifica dei
requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit.

Gli enti non commerciali di tipo associativo (ed in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS, debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2016. La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni “rilevanti” che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Il modello EAS ha infatti lo scopo di consentire l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell’art.4 del DPR 633/72 e art.148 del TUIR che permettono di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.


Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che “Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”. La comunicazione delle variazioni deve quindi avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31.03.2016 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015 (nell’ipotesi di esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

È, tuttavia, importante evidenziare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione. Vi sono infatti modifiche che non comportano l’obbligo di ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni alla compilazione dello stesso affermano che

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione n. 125/E del 06.12.2010, l’Agenzia entrate ha chiarito anche che la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello.

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 2

Contribuzione volontaria: versamento IV rata 2015


La fine del corrente mese corrisponde con un importante adempimento per chi ha interrotto o cessato la propria attività lavorativa. Questi ultimi, infatti, devono procedere al pagamento della IV e ultima rata della contribuzione volontaria per l’anno 2015. A tal proposito, si rammenta che – dal 1° gennaio 2015 - l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 32,87%. Mentre l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,87%. Quindi, la contribuzione volontaria minima settimanale, per l’anno 2015, dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a € 200,76.
Mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123.

CERTIFICATO MEDICO: NUOVA MODALITÀ TRASMISSIONE


Dal 22 marzo 2016 l'obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza".

Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale.

Quindicenni con contratto di Apprendistato: L'orario di lavoro non deve superare le 7H giornaliere


MINORI APPRENDISTI TRA I 15 E I 16 ANNI, SOGGETTI A ORARIO RIDOTTO DI 35 SETTIMANALI: Per i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso – visto che l’attuale sistema di apprendimento è basata sull’alternanza scuola-lavoro - possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali, così come stabilito dall’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 11/2016.

Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello per avere maggiori delucidazioni circa la corretta interpretazione dell’art. 18 della L. n. 977/1967, così come modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l’orario di lavoro dei minori.

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In particolare, è stato chiesto se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

Orario dei minori – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare parte dal disposto normativo appena richiamato il quale dispone l’età minima di ammissione al lavoro del minore al momento in cui quest’ultimo abbia concluso il periodo di istruzione obbligatoria; in ogni caso, l’età non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

La normativa, però, va letta alla luce delle normative che si sono succedute negli anni, ed in particolare:
- all’art. 1, co. 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo d’ istruzione da 9 a 10 anni con conseguente innalzamento dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- e alla recente revisione dell’apprendistato (art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015) che prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’ istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività.

Fanciulli e adolescenti - Altra considerazione da porre all’attenzione è proprio la definizione che gli artt. 1 e 18 della L. n. 977/1967 forniscono per “fanciulli” e “adolescenti”.

Nel primo caso, rientrano i minori che non hanno compiuto i 15 anni, liberi da obblighi scolastici, il cui orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; mentre è considerato “adolescente” il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età, non è più soggetto all’obbligo scolastico, il cui orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Spunto giurisprudenziale - Il tema ha interessato anche la giurisprudenza con la sentenza n. 9516/2003 della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la “prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere” ed affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato.

Risposta MLPS – Alla luce della ricostruzione normativa su esposta, il Ministero del Lavoro ritiene che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso – visto che l’attuale sistema di apprendimento è basta sull’alternanza scuola-lavoro - possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali, così come stabilito dall’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.


CUD 2016 e le modalità con cui l'INPS lo rilascia

A distanza di un paio di settimane dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello ordinario della Certificazione unica 2016, l’INPS – in qualità di sostituto d’imposta - interviene (con la Circolare n. 55/2016) sulle modalità di rilascio della stessa. Come per lo scorso anno, l’Istituto Previdenziale ha messo a disposizione del cittadino sia modalità telematiche che “alternative” (ossia tradizionali) per entrare in possesso della CU 2016.

Nel primo caso, non è necessario essere in possesso del PIN dispositivo per scaricare e stampare la CU dal sito dell’INPS, ma basta semplicemente il Pin ordinario.

Nel secondo caso, invece, sono stati messi a disposizione del contribuente ben otto modalità alternative di rilascio, in favore di coloro che non possiedono le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi online.

CU telematica – Appare doveroso ricordare che la Legge di Stabilità 2013 ha apportato alcune modifiche alle modalità di consegna del vecchio CUD (ora chiamato CU), ampliando la platea degli atti “digitalizzati”. Infatti, l’art. 1, c. 114 della L. n. 228/2012 ha introdotto, a decorrere dal 2013, l’invio della CU in modalità telematica.

Tale disposizione, quindi, stabilisce che gli enti previdenziali non dovranno più stampare e spedire la Certificazione Unica, ma sarà resa disponibile in modalità telematica.

Tuttavia, il cittadino conserva la facoltà di richiederlo in maniera cartacea.

Per ottenere la Certificazione Unica in maniera telematica, l’utente – anche se in possesso di solo PIN ordinario - ha a disposizione le seguenti tre modalità alternative tra di loro:
1. dal menu accedere alla sezione “Servizi per il cittadino” e cliccare su “Certificazione unica 2016” (inserire codice fiscale PIN);
2. dal menu accedere alla sezione “Per tipologia di utente”, cliccare su “Cittadino” e poi su “Certificazione unica 2016” (inserire il codice fiscale PIN);
3. dal menu accedere all“Elenco di tutti i servizi” e cliccare su “Certificazione Unica 2016” (inserire il codice fiscale PIN).

Dal 15 marzo 2016, inoltre, gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID di livello 2 o superiore, da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID.

I cittadini che, all’atto della richiesta del PIN, hanno indicato un indirizzo di posta elettronica sono informati via email della disponibilità della Certificazione Unica sul sito dell’Istituto.
Da quest’anno sarà anche possibile visualizzare la Certificazione Unica anche tramite l’APP istituzionale “INPS servizi mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.

Ogni cittadino, dopo essersi autenticato con codice fiscale e PIN potrà visualizzare la propria Certificazione unica.

Modalità alternative - Qualora gli utenti riscontrino particolari difficoltà ad entrare in possesso della Certificazione Unica in maniera telematica (si pensi ad esempio ai pensionati), l’INPS ha messo a disposizione degli utenti dei canali di accesso alternativi, che illustriamo di seguito:

1. Strutture territoriali dell’Istituto.
In tutte le Sedi territoriali dell’INPS è disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2015. Salvo delega o mandato a soggetto diverso dal titolare, la Certificazione potrà essere rilasciata soltanto al soggetto intestatario, previa identificazione dello stesso.

2. Postazioni informatiche self service.
In tutte le Strutture territoriali dell’INPS sono state istituite postazioni informatiche self service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione online delle domande di servizio, ovvero effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto alle quali risultano abilitati, in un contesto connotato da affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica. In particolare, le postazioni informatiche permettono agli utenti di poter procedere alla stampa dei certificati reddituali in argomento, ricorrendo anche, ove necessario, all’assistenza da parte del personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

3. Posta elettronica certificata.
Per poter fruire del servizio di trasmissione telematica della Certificazione Unica, viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata il seguente indirizzo richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it al quale far pervenire la relativa istanza, corredata di copia del documento di identità del richiedente. Di conseguenza, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

4. Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale.
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2016 il cittadino può avvalersi di un ente di Patronato, di un CAF, di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di PIN e di certificato Entratel personale in corso di validità. La visualizzazione della CU2016 è subordinata all’acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza e al possesso di alcuni dati riguardanti il cittadino.

5. Comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni abilitate.
Ad essere abilitati al rilascio della CU2016 vi sono anche i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

6. Centri sportelli mobili per utenti ultra-ottantacinquenni e pensionati residenti all’estero.
Per tali soggetti, considerata l’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto previdenziale, è stato attivato un servizio dedicato, denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali, tra i quali la CU. Gli utenti appartenenti a tali categorie, che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa, possono contattare, al numero telefonico indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Sede territorialmente competente e, rappresentando di essere impossibilitati ad acquisire la disponibilità della certificazione attraverso i canali fisici e telematici indicati nel presente messaggio, richiedere l’invio della certificazione stessa al proprio domicilio.

7. Pensionati all’estero.
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039- 06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8.00 –19.00 (ora italiana).

8. Spedizione della CU 2015 al domicilio del titolare.
Come accennato in precedenza, il cittadino conserva la facoltà di richiedere la CU in maniera cartacea, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza. A tal fine, è stato attivato il numero verde 800.434320 dedicato alla richiesta di spedizione della CU al proprio domicilio, in aggiunta ai già esistenti numero verdi: 803.164 per i telefoni fissi e 06.164164 per i telefoni cellulari.

Rilascio CU a terzi - La CU, inoltre, può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare; in tal caso la richiesta può essere presentata:
1. dalla persona delegata;
2. oppure dagli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato; mentre la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire il proprio documento di riconoscimento. Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con massimo due deleghe.

Qualora la CU viene rilasciata agli eredi del soggetto titolare deceduto, è necessaria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.
AUTORE: DANIELE BONADDIO

Autocertificazione Durc

Risultati immagini per Autocertificazione Durc
Autocertificazione Durc 2016 che attesta la non commissioni di illeciti ai fini del rilascio della DOCUMENTAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, per accedere ai benefici normativi e contributivi : Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota protocollo n. 6081/2016, ha comunicato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) è stato parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015. Per tale motivo è stato predisposto un nuovo modello con cui va autocertificata la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc.

A tal proposito, viene precisato che il nuovo modello va utilizzato anche dai datori di lavoro che dopo l’1 luglio 2015 abbiano già rilasciato per la prima volta la dichiarazione in questione, anche se restano valide sia le indicazioni in precedenza fornite dallo stesso Ministero che le dichiarazioni già rilasciate.

Di seguito si riporta l’elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’art. 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità:
• Violazione dell’articolo 437 c.p.: periodo di non regolarità 24 mesi;
• Violazione dell’articolo 589, comma 2, c.p.: periodo di non regolarità 24 mesi;
• Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: periodo di non regolarità 12 mesi;
• Violazione delle disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956: periodo di non regolarità 12 mesi;
• Violazione dell’articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998: periodo di non regolarità 8 mesi;
• Violazione dell’articolo 3, commi da 3 a 5, del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73: periodo di non regolarità 6 mesi;
• Violazione degli articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 (solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata): periodo di non regolarità 3 mesi.

Il modello “in formato pdf compatibile”, unitamente alle modalità di trasmissione, è pubblicato nella sezione “Strumenti e servizi” alla voce “Modulistica” del sito www. lavoro.gov.it. In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.

mercoledì 23 marzo 2016

5 consigli per fare business da Gates, Jobs e Grove

http://millionaire.it/5-consigli-per-fare-business-da-gates-jobs-e-grove/

Che cosa hanno in comune Steve Jobs, Bill Gates e Andy Grove? Tutti e tre hanno partecipato alla fondazione di aziende tecnologiche di primissimo piano, nell’ordine: Apple, Microsoft e Intel. Tutti e tre hanno fatto dell’innovazione il loro cavallo di battaglia. Tutti e tre hanno riportato successi planetari. A guidarli, strategie simili. Stesso settore, stesso Paese (Usa). Eppure i tre si incontrarono una sola volta, nel 1998. Grove era appena stato eletto da Time “uomo dell’anno”. Gates era a capo dell’azienda produttrice di software più potente al mondo. Jobs due mesi dopo avrebbe lanciato gli iMac colorati, occasione di rinascita per Apple. Tre imprenditori diversissimi, ma guidati da strategie simili. Per saperne di più, abbiamo letto per voi Lezioni di strategia (Hoepli, 19,90 euro).

1. Guarda avanti, ragiona a ritroso
Gli scacchi insegnano che per arrivare lontano bisogna guardare lontano. Prevedere il futuro è quasi impossibile, ma studiare i trend e intuire dove porteranno è una dote base per un imprenditore di successo. Così come è fondamentale prevedere le esigenze dei clienti, anticipare le mosse dei competitor, individuare i punti di svolta del settore. L’intuizione chiave di Gates fu capire, già nel 1975, che i computer sarebbero arrivati su ogni scrivania. E che, con microprocessori che raddoppiavano ogni anno la potenza di calcolo, il vero business sarebbe stato occuparsi di software. Jobs fu il migliore nel capire che cosa volevano i clienti: «Non si può chiedere al cliente cosa vuole. Nel tempo in cui lo realizzi, lui ha già cambiato idea e vuole altro». Aveva intuito: ciò che gli piaceva, in genere piaceva anche al mercato. Ma a volte anche lui si sbagliò. L’atteggiamento nei confronti dei concorrenti lo sintetizza una delle massime più famose di Andy Grove: «Solo i paranoici sopravvivono». Se non costruisci barriere all’ingresso e non fidelizzi i clienti, i concorrenti ti porteranno via tutto. La programmazione è essenziale. Tutti sapevano che, per trasformare in realtà quegli obiettivi bisogna avere un piano per oggi, per i prossimi sei mesi e per i sei mesi successivi.

2. Scommetti in grande, senza rischiare troppo
Tutti e tre erano consapevoli del fatto che non si possono ottenere grandi vittorie se la posta in gioco è bassa. Anziché accontentarsi di facili conquiste, hanno deciso di puntare in alto: sfidare il leader di settore, ribaltare le regole del mercato, creare da zero una nuova categoria di prodotti. E tuttavia, guai a correre rischi troppo alti. L’obiettivo ultimo è e rimane la sopravvivenza dell’azienda. Per avere successo, bisogna essere visionari accorti. Diversificare i rischi, suddividere le scommesse nel tempo. Gates, Grove e Jobs non puntavano al semplice guadagno o al potere. Loro volevano costruire prodotti e aziende capaci di cambiare il mondo. Perciò puntavano a grandi idee, grandi sogni, prodotti rivoluzionari. Ma senza mai mettere in pericolo la sopravvivenza dell’azienda, fonte di tutto. E se si sbaglia? Si fa tesoro degli errori del passato e si passa oltre.

3. Costruisci piattaforme ed ecosistemi
I tre big in questione insegnano che nei settori tecnologici e di massa al momento di prendere decisioni fondamentali sulla progettazione, le prestazioni e i prezzi è fondamentale pensare innanzitutto
alle piattaforme e poi ai singoli prodotti. Le piattaforme consentono infatti di condividere l’innovazione con i soggetti esterni all’azienda e quindi far crescere ecosistemi composti da prodotti e servizi complementari. La piattaforma che ha decretato il successo planetario di Microsoft è stata indiscutibilmente il sistema Dos.

4. Sfrutta il vantaggio e la forza
Forse la strategia è la parte più divertente del business. Di sicuro, però, per mandare avanti l’azienda giorno dopo giorno occorre saper applicare una serie di tattiche. E assommare in sé le abilità tipiche di due sport molto diversi: il judo e il sumo tattici. Il primo richiede agilità, velocità e astuzia. Il secondo invece fa leva sulle dimensioni e la forza di un’azienda. Il judo richiede flessibilità mentale, capacità di scendere a compromessi, disciplina per mettere da parte l’orgoglio e seguire l’esempio
di un concorrente. Il sumo richiede soprattutto aggressività.

5. Plasma l’azienda intorno alla propria “ancora” personale

Gates, Grove e Jobs sono stati tre leader grandi, non infallibili. Il loro valore non è stato quello di azzeccare il 100% delle mosse (cosa impossibile), ma quello di fissare strategie aziendali precise, in grado di motivare i collaboratori, responsabilizzare i vertici, creare team di partner affidabili, entusiasti dei progetti da portare avanti. Tutti e tre sono partiti dalle loro qualità personali, sempre tenendo presente il quadro d’insieme, si sono concentrati sui dettagli.

Due consigli per il successo nel mare magnum della rete



1) Fai di tutto per ricevere feedback dai tuoi utenti. Lo scorso anno ho incontrato 3mila persone che guadagnano con WordPress e mi hanno raccontato i loro dubbi sul servizio.  Conoscerli è l’unico modo capire cosa vogliono e offrirlo.

2) E poi sii ambizioso. C’è sempre spazio per crescere. WordPress oggi serve il 25% di chi fa un sito sul Web. Mi interrogo ogni giorno sul perché il restante 75, preferisce non usarlo

Bruxelles non si ferma! Continua a vivere, a credere nella "normalità"

Francesco italiano a Bruxelles: «La città non è in ginocchio»

«La città ha lavorato, i negozi e i ristoranti sono stati aperti. Non è mai stata in ginocchio come raccontano i media» spiega Francesco Annicchiarico, 34enne foggiano che risiede a Bruxelles, la città colpita dagli attacchi terroristici che hanno causato 31 morti e oltre 200 feriti.

Receptionist presso un albergo situato nel centro storico ci dipinge una Bruxelles diversa da quella raccontata da una buona parte della stampa: «Qui le persone non si fanno bloccare dalla paura, né dall’odio verso gli altri. È una città multietnica, dove vivono persone di tutto il mondo. Si parlano tantissime lingue, si convive con l’Islam e non si è mai sentito quel clima di “caccia alle streghe” che avverto invece in altre zone d’Europa».

francesco annicchiarico
Quando ha saputo della notizia era a casa. Erano le otto di mattina, lo ha avvertito la sua ragazza: «Avevo il turno in albergo alle 15. Ho chiamato i miei colleghi per sapere se stavano tutti bene. C’era il mio capo che quasi piangeva. Ho deciso di andare prima ad aiutarli. Le linee di comunicazioni e le strade erano bloccate. La polizia diceva alla gente di restare in casa, ma ce ne erano tanti per strada che continuavano a lavorare».

Francesco si è trasferito a Bruxelles cinque anni fa. Prima viveva a Varsavia dove studiava. Vuole  lavorare come traduttore: «Ho scelto un lavoro che mi permette di avere abbastanza tempo da dedicare a tutte le mie passioni. Bruxelles mi ha accolto subito. All’inizio ho avuto qualche problema con le lingue (qui si parla olandese, francese, fiammingo). Poi un po’ alla volta mi sono integrato e ho trovato un lavoro molto soddisfacente che mi offre tanto tempo libero e l’opportunità di viaggiare. Bruxelles ha due grossi vantaggi. Il primo è che qui incontri il mondo e puoi comunicare in tutte le lingue. Io amo il polacco e qui ho l’opportunità di parlarlo con gruppi di amici. L’altra è la centralità, sei al centro d’Europa, ogni settimana viaggi e conosci un Paese diverso. Gli aerei costano in media il 40% in meno di quelli del resto d’Europa».

http://millionaire.it/francesco-italiano-a-bruxelles-la-citta-non-e-in-ginocchio/


«Oggi esco con la mia ragazza per fare un regalo a un amico. C’è gente per strada. È stato peggio mesi fa quando c’è stata la caccia all’uomo dopo i fatti di Parigi. La città era bloccata. I cittadini chiusi in casa. Poi hanno iniziato a protestare. Loro non vogliono vivere così. Non vogliono vivere nella paura. Anche allora sono usciti tutti per strada per continuare a fare il loro dovere».

Oltre 360 migranti accolti nel nuovo Hotspot di Taranto


http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/360-migranti-nel-hotspot-taranto.html

Logo Invitalia

Sono oltre 360 i migranti che nella notte del 17 marzo 2016 sono stati accolti sotto una pioggia incessante nel nuovo Hotspot di Taranto, una struttura realizzata e allestita in soli 5 mesi nell’ambito del progetto tra Invitalia e il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Il nuovo Hotspot, voluto per implementare il sistema di strutture di accoglienza e soccorso dei migranti, ha permesso di poter svolgere in sicurezza le operazioni di prima assistenza e l’identificazione delle 360 persone sbarcate proprio quella notte dai Paesi terzi.


Il progetto

Il centro di prima accoglienza  sorge nell’area portuale di Taranto, su un vecchio parcheggio. È composto da tensostrutture, cioè da tende ed elementi mobili prefabbricati, completi di impianti dedicati e arredi. Può accogliere fino a 400 migranti.

Il Centro è organizzato in zone riservate esclusivamente al personale addetto (locali adibiti a uffici e destinati alle funzioni giuridico-amministrative) e in zone dedicate agli ospiti (mensa, alloggi, servizi igienici, luoghi di culto e aree ricreative). Sono inoltre presenti degli spazi che accoglieranno i locali medico-sanitari.

Il ruolo di Invitalia

Invitalia ha supportato il Ministero dell’Interno curando tutte le attività: dall’elaborazione del progetto per il centro di prima accoglienza fino alla conclusione dei lavori. Efficienza, trasparenza e sicurezza dell’appalto sono state inoltre garantite dall’e-procurement, cioè dall’utilizzo di una piattaforma telematica che Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza, ha messo a disposizione per gestire l’intera procedura di gara, pubblicata l’11 novembre 2015.

http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/23/news/attacco_a_bruxelles_kamikaze_aeroporto_metro_indagini-136123490/?ref=HREA-1

http://www.repubblica.it/esteri/2016/03/23/news/attacco_a_bruxelles_kamikaze_aeroporto_metro_indagini-136123490/?ref=HREA-1

Attacco a Bruxelles, forse italiana tra le vittime. Quattro nel commando: 3 kamikaze, uno in fuga

Attacco a Bruxelles: 4 i terroristi in azione, uno in fuga.

Cosa sappiamo sino ad ora:

- Il bilancio degli attacchi a Bruxelles è di 32 morti e 270 feriti. Tre italiani, rimasti contusi nelle esplosioni di eri, sono già stati dimessi.

- Tra le vittime ci sarebbe anche una donna italiana. Lo ha annunciato la Farnesina, precisando che le verifiche sono ancora in corso. Potrebbe trattarsi di una funzionaria Ue ancora dispersa: Patricia Rizzo.

- Sul fronte delle indagini viene reso noto che sono 4 le persone entrate in azione ieri. Di due non si conosce l'identità: un uomo si sarebbe fatto saltare in aria in aeroporto e un altro sarebbe ancora in fuga. Gli altri due kamikaze identificati sono invece fratelli: si tratta di Ibrahim e Khalis El Bakraoui.

- La foto diffusa dalla polizia ieri ritrae tre uomini: uno è Ibrahim el Bakraoui , si sarebbe fatto esplodere all'aeroporto di Zaventem, l'altro probabile kamikaze non è ancora stato identificato. Il terzo sospetto, quello con il cappello, è ancora in fuga e secondo la Procura non è stato ancora identificato.

- Stamani i media locali lo avevano identificato l'uomo col cappello in Najim Laachraoui, 25 anni, aggiungendo che era stato arrestato nel quartiere di Anderlecht, notizia poi smentita successivamente. Laachraoui è ricercato per gli attentati di Parigi.

- L'attentatore suicida alla metro di Maelbeek sarebbe Khalid el Bakraoui: fratello di Ibrahim (kamikaze all'aeroporto).

- A Bruxelles è stata arrestata una persona, che è sotto interrogatorio.

- Resta chiuso oggi e domani lo scalo di Zaventem. I mezzi del trasporto pubblico circolano solo in parte, e anche il traffico automobilistico è molto ridotto.

- L'attentato è stato rivendicato dall'Isis ma sono in corso verifiche. Intanto, gli Stati Uniti invitano a non andare in Europa per il pericolo di nuovi attentati.
da Redazione Sky Tg24 modificato da Redazione Sky TG24 13.26

Contributi previdenziali dovuti dagli avvocati (iscritti alla Cassa forense) per il 2016 e modalità di versamento

Per gli iscritti alla Cassa Forense, è previsto il pagamento dei seguenti contributi:

Contributo soggettivo di base
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Contributo modulare Volontario
Il Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito per l’anno 2016, è determinato come segue:

a) 14% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile;
b)  3% sul reddito eccedente.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo soggettivo intero pari a euro 2.815,00.
con riduzione del 50% * pari a 1.407,50
con riduzione dell’ulteriore 50% * pari a 703,75
*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.

La percentuale del 14% a decorrere dal 2017 passa al 14,5% e dal 2021 al 15%.

Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% (in luogo del 2%) a decorrere dal 1/1/2010 (mod. 5/2011) relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore.
Si applica su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini IVA e ripetibile nei confronti dei clienti.

L'importo minimo del contributo integrativo, comunque dovuto è di euro 710,00.
con riduzione del 50% (art. 7, comma 3) e quindi pari a 355,00 euro.

A decorrere dal 1/1/2010, gli avvocati sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi cinque anni di iscrizione agli albi, in luogo dei tre anni previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall'età.
Contributo di maternità
Per l'anno 2016 il contributo di maternità, verrà determinato entro il mese di aprile e richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2016, con scadenza 30/09/2016 (delibera C. di A. del 17 dicembre 2015).


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Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5/2015, è data facoltà di esercitare l’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo modulare con una percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa forense, sono effettuati tramite MAV bancario e/o postale in quattro rate, fermo restando la possibilità di pagare l'intero importo alla prima scadenza utile ovvero il 29 febbraio 2016:

29 febbraio 2016 (prima rata)
30 aprile 2016 (2 maggio) (seconda rata)
30 giugno 2016   (terza rata)
30 settembre 2016 (quarta rata)
I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste, recanti l'esatto importo dovuto, calcolato sulla base dell'effettivo status previdenziale, dovranno essere generati e stampati direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) mediante la sezione “Accessi Riservati - Posizione Personale“, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale.

Per l'anno 2016 il contributo di maternità, verrà determinato entro il mese di aprile e richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2016, con scadenza 30/09/2016 (delibera C. di A. del 17 dicembre 2015).

Si ricordano le ulteriori scadenze:

1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio 2016 cade di domenica): termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2015 - mod. 5/2016; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
30 settembre 2016 (venerdì): termine per l'invio telematico del mod. 5/2016; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
2 gennaio 2017 (in quanto il 31 dicembre 2016 cade di sabato): termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2015 - mod. 5/2016; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

Canone RAI in bolletta: entro il 30 aprile l'autocertificazione per evitarlo


Dovrebbe essere varato in settimana il provvedimento delle Entrate che definisce il termine per presentare l'autocertificazione per dichiarare che non si possiede un televisore e quindi evitare l'addebito del canone RAI in bolletta

 E' in arrivo il Provvedimento delle Entrate che definisce termini e modalità con cui i contribuenti che non possiedono un televisore potranno dichiararlo alle Entrate stesse per evitare di vedersi accollare autonomamente il canone RAI nella bolletta elettrica di luglio.

Il complesso meccanismo del nuovo canone RAI, varato con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), prevede, infatti, che le Entrate devono produrre un provvedimento direttoriale con il quale permettere ai cittadini di superare la presunzione del possesso di apparecchio televisivo in quanto titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica. Si tratta di una dichiarazione rilasciata ai sensi del Dpr 445/2000 (autocertificazione) da presentare «all’Agenzia delle entrate (...), con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate» che ha validità per l'anno in cui è stata presentata.

Dall’entrata in vigore della legge sono passati quasi tre mesi ma sinora non c’era traccia del provvedimento. Le Entrate hanno però ora comunicato all’Unione nazionale consumatori che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro questa settimana e che il «congruo termine» per esaminarlo, redigere e inviare l’autocertificazione all’Agenzia (non si sa ancora con quali modalità) dovrebbe essere fissato non prima del 30 aprile 2016.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Lavoro accessorio e voucher 2016

Le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
ATTENZIONE Il limite però che si puo ricevere da ogni singolo committente,  se impresa commerciale o professionista, è di 2mila euro netti.
Il limite di compensi  per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro.
Con il DL 81/2015 il limite totale è stato  innalzato a 7mila euro mentre in precedenza ammontava a 5mila euro total). Inoltre  il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).

Ciascun  'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente  dall'INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :
il compenso per il lavoratore,
la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
quella assicurativa presso l'INAIL.
Il voucher per il lavoro ccessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
Dato il recente abnorme aumento dell'utilizzo   dei voucher lavoro  apartire dal 2013,  il Governo sta mettendo a punto  dei provvedimenti per monitorare da vicino l'utilizzo ed evitare lo sfruttamento improprio di questo strumento che, si ribadisce dovrebbe essere riservato a prestazioni di lavoro non continuativo  e per importi molto modesti. E' del 22.3.2016 un comunicato del Ministero del Lavoro che specifica:
"I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.
È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri.    

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Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l'emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto "lavoro a chiamata", punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.

Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall'attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero".

Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del Lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato condotto in collaborazione con INPS ed i cui risultati sono illustrati in un report pubblicato oggi sul sito del Ministero. Un lavoro che proseguirà e si svilupperà anche in futuro, in modo da poter valutare gli effetti di questo primo intervento: alla luce dei risultati, si valuterà la necessità di procedere ad ulteriori interventi."