venerdì 8 agosto 2014

Buone vacanze in tutte le lingue del mondo



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З святам Весели празници Bones Festes 节日快乐 해피 홀리데이 sretni blagdani bon voyage sretni blagdani glade feriedage masaya bakasyon beatus festis UN SALUTO FESTOSO A TUTTI E CI RIVEDIAMO TRA DUE SETTIMANE happy holidays vesele praznike iyi bayramlar hạnh phúc ngày lễ boldog Karácsonyt  Gëzuar festat سعيد العطل երջանիկ տոներ mutlu Tatiller zoriontsu jaiegunetan pozik oporrak wyliau hapus boas festas
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giovedì 7 agosto 2014

GRANINI: Le cose che mi ha insegnato

GRANINI: Le cose che mi ha insegnato: Canta che ti passa. Metti poco cibo nel piatto, poi al massimo ne prendi ancora. Sorridi. Ama con tutta te stessa. Ama te stessa. Ama e b...







In vacanza metti in valigia L'AMORE PER LA VITA..... buona vita e buone vacanze.....e ricorda che:



"Canta che ti passa.

Metti poco cibo nel piatto, poi al massimo ne prendi ancora.

Sorridi.

Ama con tutta te stessa. Ama te stessa.

Ama e basta.

Dai ciò che senti di voler dare, anche se è più di ciò che ti verrà dato. Impara a fare le domande giuste, se non capisci qualcosa.

Sii curiosa.

Trova il tempo per offrire un caffè a chi non ha nessuno che glielo offra.

Svegliati presto.

Non mentire a chi si fida della tua parola.

Non fumare.

Impara a suonare uno strumento.

Lascia perdere quel coglione.

Circondati di persone semplici.

 Cerca il bello dove gli altri non lo vedono.

Conserva la fantasia di un bambino.

Togli la suoneria al telefono quando vai a dormire.

Porta rispetto agli anziani.

Non alzare la voce.

Chiama i nonni.

Ringrazia quando qualcuno fa qualcosa per te.

Abbi il coraggio di chiedere un abbraccio.

Piangi.

Guida piano.

Divertiti.

Balla.

Non trascinare i piedi.

Tieni la schiena dritta.

Trattati bene"



Studio Commerciale Semeraro


GRANINI: La sfumatura

Non sopporto i timidi, i logorroici, i finti misteriosi, i goffi, gli svampiti, gli estrosi, i vezzosi, i pazzi, i geni, gli eroi, i sicuri di sé, i silenziosi, i valorosi, i meditabondi, i presuntuosi, i maleducati, i coscienziosi, gli imprevedibili, i comprensivi, gli attenti, gli umili, gli esperti, gli appassionati, gli ampollosi, gli eterni sorpresi, gli equi, gli inconcludenti, gli ermetici, i battutisti, i cinici, i paurosi, i tracagnotti, i litigiosi, i superbi, i flemmatici, i millantatori, i preziosi, i vigorosi, i tragici, gli svogliati, gli insicuri, i dubbiosi, i disincantati, i meravigliati, i vincenti, gli avari, i dimessi, i trascurati, gli sdolcinati, i lamentosi, i lagnosi, i capricciosi, i viziati, i rumorosi, gli untuosi, i bruschi, e tutti quelli che socializzano con relativa facilità.



Non sopporto la nostalgia, la normalità, la cattiveria, l'iperattività, la bulimia, la gentilezza, la malinconia, la mestizia, l'intelligenza e la stupidità, la tracotanza, la rassegnazione, la vergogna, l'arroganza, la simpatia, il doppiogiochismo, il menefreghismo, l'abuso di potere, l'inettitudine, la sportività, la bontà d'animo, la religiosità, l'ostentazione, la curiosità e l'indifferenza, la messa in scena, la realtà, la colpa, il minimalismo, la sobrietà e l'eccesso, la genericità, la falsità, la responsabilità, la spensieratezza, l'eccitazione, la saggezza, la determinazione, l'autocompiacimento, l'irresponsabilità, la correttezza, l'aridità, la serietà e la frivolezza, la pomposità, la necessarietà, la miseria umana, la compassione, la tetraggine, la prevedibilità, l'incoscienza, la capziosità, la rapidità, l'oscurità, la negligenza, la lentezza, la medietà, la velocità, l'ineluttabilità, l'esibizionismo, l'entusiasmo, la sciatteria, la virtuosità, il dilettantismo, il professionismo, il decisionismo, l'automobilismo, l'autonomia, la dipendenza, l'eleganza e la felicità.





GRANINI: La sfumatura: foto http://bit.ly/1hF6lcF Parlano tutti di Sorrentino, dell'Oscar. Che gioia. Viva l'Italia. E dirlo fa strano, ti si incast...

GRANINI: Le cose che mi ha insegnato





GRANINI: Le cose che mi ha insegnato: Canta che ti passa. Metti poco cibo nel piatto, poi al massimo ne prendi ancora. Sorridi. Ama con tutta te stessa. Ama te stessa. Ama e b...

Andare in vacanza è bello ma se possiamo farlo insieme al nostro amico a 4 zampe lo è ancora di più!

Spiagge per cani 2014: porta fido in vacanza con te!

Arriva l’estate e la voglia di andare al mare diventa ogni giorno più forte. Ma anche il desiderio di portare insieme a noi il nostro fedele amico a 4 zampe dal quale non vorremmo mai separarci. Ma questo è possibile? Quante strutture in Italia effettivamente sono attrezzate per ospitare noi e il nostro amato compagno di vita? A quanto pare diverse. E devo dire scoperte anche con mio grande piacere e stupore :) Ispirata da un articolo dove troverete i 5 migliori siti italiani per organizzare le tue vacanze a 4zampe, ho stilato un utilissimo vademecum delle spiagge italiane suddivise per regione, con i riferimenti web per poterle visionare e contattare.......


il resto dell'articolo leggilo su http://www.bigodino.it/viaggi/spiagge-per-cani-italia-2013.html#

Tempo di vacanze: ma ai nostri amici a quattro zampe chi ci pensa?

Estate stagione di vacanze, tempo di scegliere il mare, il posti da sogno ma….ai vostri compagni a quattro zampe chi ci pensa? Se proprio non riuscite a portarlo con voi cercate affidatevi ad enti in cui il migliore amico dell’uomo è ospite ben gradito e non rifugiatevi nella scelta più odiosa e cioè l’abbandono!


Il problema dell’abbandono di animali domestici è più evidente nei mesi estivi, quando il cane o il gatto sembrano un quesito irrisolvibile, un problema che addirittura sembra mettere in discussione le vacanze dei padroni che, dopo esser stati affettuosi e premurosi per mesi e mesi, dopo averli curati, nutriti e coccolati, li abbandonano per strada senza nessun rimorso. L’abbandono dei cani è il più evidente, ma ogni anno vengono abbandonati decine di animali domestici dal pesciolino rosso al porcellino d’india, reato che la legge punisce con pene severe nonché gesto deplorevole e senza un minimo di umanità.
Quali sono le Regioni con il più alto tasso di abbandoni?

Tempo di vacanze: ma ai nostri amici a quattro zampe chi ci pensa?
Sorprende vedere come la Toscana che è la Regione al primo posto della classifica “Pet Friendly” è anche al terzo posto nella classifica delle Regioni con il più alto tasso di abbandono preceduta dalla Puglia e Campagna che si contendono questo impietoso podio. Fortunatamente altre Regioni come l’Umbria, Liguria e Sicilia si contraddistinguono per essere le più attende alla cura degli animali e nella lotta agli abbandoni.

http://www.leopoldoshoes.com/blog/tempo-di-vacanze-ma-ai-nostri-amici-a-quattro-zampe-chi-ci-pensa

Cosa si può fare?
Ci si può rivolgere all’ENPA (ente nazionale protezione animali); se non si ha nessuno che provveda ai propri animali domestici, l’ENPA si impegna a dare in affidamento il nostro cane o gatto, confidando nella disponibilità della gente ad accoglierli; se vedete un cane sul ciglio della strada non esitate a chiamare la Lega Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente (Le.I.D.A.A.), grazie all’impegno e all’operato dei propri volontari, si occupa del mantenimento, della cura e del benessere dei tanti cani abbandonati in Italia e garantisce affidi e adozioni sicure.


Prima di augurarvi buone vacanze ti ricordiamo che abbandonarlo vuol dire togliergli ogni speranza, perdere il suo affetto e la sua dedizione per te, non si può essere indifferenti dinanzi ai suoi occhi che ti vedono allontanare, quest’Estate mettiti una mano sul cuore perché la vera bestia è chi abbandona!

IL LAVORO C'È, MA NESSUNO LO CHIEDE.....


I datori di lavoro hanno difficoltà a trovare le figure richieste, questo contrasta con la disoccupazione giovanile giunta al record storico. Ma è questo in quadro che emerge dall’indagine svolta da Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. Dai dati raccolti con il sondaggio svolto, nel primo trimestre del 2014, presso gli iscritti all’Ordine, risultano essere 35.000 i posti disponibili che nessuno cerca e che nessuno vuole. Per questo motivo, nell’Italia della Youth Guarantee, dove dovranno essere investiti in modo intelligente 1,5 miliardi di euro, è opportuno studiare tutte le criticità legate ad un mercato del lavoro che non corrisponde più alle reali esigenze del sistema e che conta oggi 3 milioni e 153 mila disoccupati.




Dall’indagine risulta che per i cd “posti in piedi”, cioè quelli da svolgere manualmente, continua a sussistere un altissimo livello d’offerta, al quale non corrisponde altrettanta domanda: si tratta di gelatieri, pasticcieri e pizzaioli.

Poi è stato esaminato il comparto agricolo, dove si verifica un duplice fenomeno: a fronte di una crescita del 2% di aziende agricole guidate da giovani, di aziende “made in” e green economy, esiste una difficoltà a reperire raccoglitori stagionali di frutta ed ortaggi e di trebbiatori. Ma l’indagine non si ferma qui, l’analisi prosegue per i lavori specializzati (mancano 230 mila specialisti in informatica, tlc e e-business), per il settore “cura alla persona e salute” (mancano 60.000 infermieri ed il lavoro domestico è coperto da stranieri).

Un’indagine a 360°, quindi, quella di Fondazione studi, che fa emergere anche i valori e le
percentuali delle figure più difficili da trovare nel primo trimestre del 2014: commessi,  camerieri, parrucchieri ed estetiste, informatici e tematici, contabili, elettricisti, meccanici d’auto, tecnici di vendita, idraulici e posatori di tubazioni, baristi, infermieri, pizzaioli.

mercoledì 6 agosto 2014

Filastrocca......Benarrivate VACANZE


Esta noche la buona notte ve la diamo con questa filastrocca scritta da un bimbo....... siamo certi che vi piacerà :)



Ben svegliato mio tesoro
oggi scopriamo qualcosa di nuovo.
Cosa significa fare vacanza?

No, non é il nome di una strana danza.
Questa parola, questa novità
é quasi come la libertà!

Si! libertà di non avere
nessuna regola da rispettare!

Noi non dobbiamo andare all’asilo
non c’é la fretta, non c’é l’assillo.
Oggi, domani e poi più in là,
vedremo il mondo quello che fa.

Puoi assaggiare l’acqua del mare
puoi, con la sabbia, mamma inondare,
correre, saltare
un calcio a un pallone dare,
e, incantato, un aquilone veder volare.

Poi alla sera, stanchi e felici
ci coccoliamo come dei mici.
Insomma Amore, la vacanza sai cos’é?


Del tempo felice trascorso mamma, papà e TE!

Licenziabile il lavoratore che, durante le sue assenze di malattia, presta lavoro




Il lavoratore che presta attività durante un’assenza per malattia è licenziabile.

Questo è quanto si rinviene dalla decisione della Corte di Cassazione n. 15365 del 4 luglio 2014. Nello specifico gli ermellini sono stati chiamati a valutare il caso di un lavoratore che durante un periodo di malattia ha prestato attività presso un concorrente del proprio datore di lavoro. Il lavoratore, di preciso un macellaio, contestava la sproporzione tra il comportamento tenuto e la sanzione comminata dall’azienda. Prima di proseguire nell’analisi delle motivazioni poste alla base della sentenza merita ricordare come qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del personale debba seguire un iter procedurale ben specifico, così come previsto dallo statuto dei lavoratori: prima di poter comminare il provvedimento, il datore di lavoro dovrà contestare al lavoratore il fatto e dare allo stesso non meno di cinque giorni per poter presentare le proprie giustificazioni.

Decorso tale termine, o diverso se previsto dal contratto collettivo applicato in azienda, il datore di lavoro potrà comminare il provvedimento disciplinare. Balza subito agli occhi come tale iter procedurale sia molto delicato e debba essere gestito nel modo migliore dall’azienda, di concerto col proprio Consulente del lavoro. Le scelte intraprese nel momento iniziale saranno la base per tutta la procedura, nonché per gli eventuali tre gradi di giudizio successivi. Torniamo ora ad analizzare la sentenza del 4 luglio scorso.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, evidenzia due passaggi di sicuro rilievo. In primis la scelta di prestare la propria attività per un concorrente viola quanto previsto dal contratto collettivo applicato in azienda relativo alla violazione del dovere di non concorrenza. Ad abundantiam, nulla cambia se l’attività prestata dal lavoratore venga svolta in proprio o quale lavoratore dipendente. Ulteriore aggravante viene rinvenuta nella “slealtà dimostrata dal dipendente che certamente non aveva rispettato in alcun modo i principi di correttezza e buona fede, svolgendo le stesse mansioni per terzi che aveva sostenuto di non poter svolgere per il datore di lavoro a causa di una malattia (di cui quindi era legittimo presumere l’insussistenza)”.




martedì 5 agosto 2014

Fondi di solidarietà bilaterali. Esclusi gli studi professionali Gli studi professionali non potranno godere dei fondi di solidarietà bilaterali


Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’interpello n. 21/2014, ha chiarito che i fondi di solidarietà bilaterali stabiliti dalla Riforma Fornero (art, comma 4 e ss., L. n. 92/2012) sono previsti solo per le imprese che hanno un organico superiore a 15 dipendenti e che non siano assoggettate a cig e/o cigs, escludendo di fatto gli studi professionali. Quanto alle condizioni di accesso alle nuove prestazioni, prevalgono le norme della riforma Fornero (Legge n. 92/2012) per cui l'erogazione è subordinata alla sussistenza di risorse all'atto della richiesta, con conseguente divieto per l'Inps di erogare prestazioni in eccedenza.

I quesiti - La Confindustria, nonché l’Associazione generale cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato due distinte istanze di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4 e ss., L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), concernente la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale”. In particolare, è stato chiesto di sapere quali siano le imprese - che occupano mediamente più di quindici dipendenti - tenute all’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché alle specifiche modalità e condizioni per l’accesso ai predetti Fondi, individuate da singoli regolamenti ministeriali.

Fondi di solidarietà bilaterali – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro muove dalla norma introdotta dalla Riforma Fornero (art. 3, c. 4 della L. n. 92/2012) la quale ha previsto che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di accordi collettivi e contratti collettivi stipulino intese, anche intersettoriali, per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. La finalità, in particolare, è quella di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. A tal proposito, il Ministero del Lavoro osserva come la ratio della norma trova il proprio fondamento nell’esigenza di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”, laddove i lavoratori siano impiegati in realtà imprenditoriali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina afferente ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Risposta del MLPS – Presa visione dei quesiti posti, il Ministero del Welfare afferma innanzitutto che l’adesione ai Fondi di solidarietà è prevista esclusivamente per le imprese, con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito, dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS. Ciò è confermato, tra l’altro, dall’obiettivo di modulare gli strumenti di sostegno al reddito in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori produttivi, scongiurando in tal modo l’introduzione di ulteriori oneri a carico di quelle realtà imprenditoriali che, anche in virtù del nuovo quadro normativo, possono già fruire di ammortizzatori sociali corrispondenti alle loro caratteristiche. Per quanto concerne invece le modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi, bisogna rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione. Sul punto è bene precisare che le modalità e condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali – e, in particolare, quelle concernenti le condizioni di accettazione dell’istanza stessa finalizzate a garantire la relativa copertura finanziaria – si possono ritenere oramai superate.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Previdenza di favore per i precari I lavoratori a tempo determinato che non lavorano l’intero anno solare possono godere di una tutela previdenziale di favore





Premessa – Regole previdenziali ad hoc per i lavoratori. Infatti, sono ammissibili dei trattamenti di favore per i lavoratori a tempo determinato con rapporti che non coprono l'intero anno solare e hanno innegabili connotati di debolezza rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato che sono impiegati per periodi inferiori all'anno. Ad affermarlo è la Corte costituzionale con la sentenza 203/2014.

Il caso – La vicenda trae origine da un contenzioso instaurato tra l’INPS ed una lavoratrice a domicilio, alla quale veniva negata la pensione in quanto, pur in presenza di un contratto a tempo indeterminato, si vedeva riconoscere un numero minore di contributi a causa della tipologia di contratto. Nonostante la riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992) salvava dall'innalzamento dei requisiti contributivi (per la generalità dei lavoratori da 15 a 20 anni) i lavoratori subordinati che potevano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, l’INPS non riconosceva l'applicabilità di tale norma alla ricorrente, poiché titolare di un rapporto a tempo indeterminato. Sul punto, è bene notare come la legge delega (L. n. 421/1992), da cui è scaturita la su menzionata riforma aveva già precisato che l'inasprimento dei requisiti non si applicava ai soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari fossero assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare. Di diverso avviso è invece, la lavoratrice. Secondo quest’ultima, infatti, l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile della deroga non poteva che essere quella estensiva e cioè di esprimere una disciplina di favore per quei lavoratori che avevano una posizione assicurativa connotata da un minor accredito contributivo nell'anno solare, compensate però da una maggiore anzianità assicurativa, senza tuttavia alcun richiamo specifico alle ragioni ad esso sotteso.

La sentenza – La Corte Costituzionale dà torto alla lavoratrice e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale di cui all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza dei cittadini). I giudici, infatti, riconoscono l’intento del Legislatore di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, possono anch'essi far valere una minore contribuzione.

Casse e istituzioni. Più collaborazione, meno controllo Di Gioia: “non si può essere allo stesso tempo controllati e controllori".


Maggiori certezze - Il presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Lello Di Gioia, ha le idee abbastanza chiare per quel che concerne il rapporto tra istituzioni e Casse di previdenza professionali. Lo stesso, in un’intervista rilasciata all’organo di stampa della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri presieduta da Luigi Pagliuca, ha infatti spiegato che “tra le idee sviluppate in Commissione c'è quella di poter ridurre il numero di controlli delle Casse di previdenza, che però devono dare maggiori certezze per gli investimenti da loro effettuati”.



Le Casse e i Ministeri – In generale, è opinione comune nel mondo professionale che sia opportuno per gli istituti di previdenze ai quali fanno riferimento gli iscritti alle categorie ordinistiche uno sganciamento dal controllo diretto dei dicasteri. Questi ultimi infatti sono attualmente presenti, tramite propri rappresentanti, in seno ai rispettivi consigli di amministrazione. Sul punto, Di Gioia non ha dubbi, sottolineando l’anomalia insita proprio nel fatto che “all'interno dei consigli di amministrazione delle Casse vi siano i rappresentanti del Mef e del ministero del Lavoro: non si può essere allo stesso tempo controllati e controllori".

La sinergia – Pur non avendo un controllo diretto sulle Casse, è auspicabile che però le istituzioni collaborino con questi enti previdenziali così come sta accadendo tra tali Istituti e la Cassa Depositi e Prestiti. In merito a ciò, Di Gioia ha spiegato che tra le intenzioni della Commissione da lui presieduta ci quella di “costruire un percorso di garanzia che possa permettere di investire sull'economia reale italiana e costruire sviluppo e condizioni di occupazione".
Autore: Redazione Fiscal Focus

Visto di conformità


Gli intermediari abilitati, negli ultimi giorni che restano prima di inviare i modelli dichiarativi, stanno affrontando i mille dubbi che sorgono in materia di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette, formati dal 2013 in poi, per importi superiori a 15.000 euro. Purtroppo chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate non sono ancora pervenuti.

Nelle more di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il CODIS (coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti lombardi e dell’Italia centro-settentrionale), di concerto con la DRE Lombardia, ha diffuso specifici chiarimenti sul tema.

Il visto di conformità – L'istituto del visto di conformità, introdotto nell'ordinamento dal D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, rappresenta una delle forme con cui l'Amministrazione Finanziaria ha demandato ai terzi (C.A.F. e professionisti) un preliminare controllo di correttezza e di veridicità dei dati trasmessi dai contribuenti.

L’elenco dei soggetti abilitati al visto è unico – Inizialmente gli operatori avevano pensato esistessero due liste di vistatori abilitati all’apposizione: uno valido per gli adempimenti pregressi ai fini IVA e un altro appena stilato per il nuovo visto. Il CODIS conferma che l’elenco è uno solo ed elenca i soggetti che risultano in possesso dei requisiti necessari e che quindi hanno presentato apposita comunicazione ai sensi dell’art. 21 del D.M. 164/1999.

Due visti per tipologia di imposte - Tutti i soggetti già iscritti nell’elenco speciale centralizzato (perché abilitati ad apporre il visto sulle dichiarazioni IVA autonome) sono di conseguenza già abilitati all’apposizione del nuovo visto per le imposte dirette, ecc., richiesto dall’art. 1, co. 574 della L. 147/2013.

Polizza assicurativa - I requisiti già previsti ai fini della compensazione dei crediti IVA valgono anche ai fini delle altre imposte: la polizza assicurativa, in particolare, già stipulata per l’apposizione dei visto di conformità ai fini IVA, vale anche per la nuova validazione. Dunque, fortunatamente, i vistatori non sono tenuti a integrare il testo dei precedenti accordi contrattuali che dovrebbero rimborsare le sanzioni derivanti dall’apposizione del visto leggero su qualsiasi tipologia di dichiarazione fiscale. Va comunque verificato il contenuto della propria polizza.

Auto-apposizione del visto – È possibile per un soggetto abilitato apporre il visto anche sulla propria dichiarazione, dato che l’abilitazione non contempla esclusioni specifiche. Se sussistono tutti i requisiti di legge (esistenza di una polizza a copertura di eventuali sanzioni), va comunque verificato con il proprio assicuratore se tale copertura sia reale anche nel caso di visto della propria dichiarazione (e non di quella di un cliente), sperando che la risposta non sia negativa.

Soggetto abilitato titolare di partita IVA - Il rilascio del visto presuppone che il soggetto sia abilitato Entratel e titolare di partita IVA, a prescindere che abbia o meno adottato il regime di vantaggio ex art.1 co.1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 (anche detto dei nuovi contribuenti minimi).

Visto ex post – Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, il visto viene apposto ex post sul modello Unico, dopo aver già iniziato a utilizzare l’eventuale credito. La compensazione dei crediti relativi a imposte dirette (maturati a partire dal 2013) per importi superiori a 15.000 euro, non richiede la preventiva apposizione del visto o la preventiva presentazione della dichiarazione, come invece richiesto per l’utilizzo del credito IVA. Quindi la compensazione può tranquillamente avvenire prima del 30 settembre prossimo, purché il modello Unico sia munito del visto.

L’apposizione del visto e l’invio dell’integrativa – Dubbi ancora permangono circa i due casi di apposizione del visto e di presentazione di un Unico integrativo, cioè nel caso in cui:
- un contribuente apponga il visto per errore e invii successivamente un’integrativa senza visto;
- un contribuente non apponga il visto e provveda a regolarizzare l’omissione con l’invio di un’integrativa.
Nel primo caso l'apposizione del visto in Unico, seppur avvenuta per mero errore, potrebbe sviare (configurando pienamente un errore formale) l'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate (poiché quest'ultima consapevole del primario controllo a monte fatto dal terzo, potrebbe posticipare, rallentare e/o non avviare i controlli di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Detto ciò se il credito Irpef/Ires/Irap o di altra natura, non è stato utilizzato, l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione, configurerebbe un errore formale (e non meramente formale) sanabile con l'invio di una nuova dichiarazione modificativa della precedente (senza visto) e con il pagamento della sanzione amministrativa minima, pari a 258 euro (somma soggetta a ravvedimento secondo il dettato dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997).



Nel secondo caso, invece, già ai fini IVA l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che si ritiene valida l’ultima dichiarazione presentata e dunque quella integrativa con il visto.
L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19 aprile 2011, n. 16/E, rispondendo a un contribuente che aveva presentato il modello Iva autonomo con visto e successivamente, per errore, aveva nuovamente incluso la dichiarazione Iva in Unico, senza il visto di conformità, ha considerato la dichiarazione Iva priva di visto e ha suggerito due soluzioni:
- la presentazione di una nuova dichiarazione Iva autonoma con visto, che sostituisce quella inserita in Unico;
- l'annullamento dell'invio del modello Unico e la presentazione di una nuova dichiarazione dei redditi senza il modello Iva; in questa maniera viene restituita efficacia alla prima dichiarazione Iva presentata in forma autonoma, cioè quella con il visto di conformità.
Non è stato suggerito, invece, il reinvio del modello Unico, contenente la dichiarazione dei redditi e di quella Iva, indicando il visto solo in quest'ultima.
Questa operazione, infatti, non è possibile, perché quando si inserisce la dichiarazione Iva nel modello Unico sparisce il relativo frontespizio, che è il quadro in cui è indicato il rigo relativo al visto di conformità. Rimane solo il frontespizio della dichiarazione dei redditi, che vale però per l'intero modello Unico, comprensivo di Iva e redditi. Se si spunta la casella del visto di conformità di questo frontespizio (cioè l'unico presente in Unico), si stanno certificando sia i redditi sia l'Iva. Anche nel caso in cui si fosse voluto vistare solo il modello Iva.
Questo problema oggi influenza le scelte di chi vuole vistare solo i redditi (perché con crediti superiori a 15.000 euro che si vogliono compensare in F24 con altri debiti di imposte diverse) e non l'Iva. L'unica strada percorribile è quella di inviare le due dichiarazioni separatamente.

Visto vuole visto - In generale va ricordato che se il modello Unico deve riportare il visto (perché sono stati utilizzati in compensazione orizzontale credito per importi superiori ai 15.000 euro - per codice tributo), come chiarito anche dall'Amministrazione Finanziaria in occasione della Circolare 16/E del 2011, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa è comunque necessaria l'apposizione di un ulteriore visto di conformità.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commercialisti. Da oggi sì allo sciopero Approvato il codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive


L’approvazione - Dallo scorso 15 maggio ogni speranza dei commercialisti in merito alla possibilità di fare sciopero era stata sradicata. In precedenza infatti il coordinamento unitario delle associazioni di categoria aveva presentato il codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive ricevendo, proprio in quella fatidica data, una serie di delucidazioni tramite le quali l’autorità di vigilanza competente per la categoria spiegava la ragione per la quale il diritto allo sciopero non poteva essere riconosciuto. Spiegazioni che avevano lasciato l’amaro in bocca e che non avevano pienamente convinto, in quanto venivano chiaramente meno al diritto costituzionale sancito dall’art. 40 della Costituzione italiana. Tuttavia si sentiva già nell’aria che la storia era ben lontana dal dirsi conclusa, tant’è che proprio ieri è arrivata l’ufficialità dell’approvazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, successivamente al già espresso parere favorevole della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.





Riconoscere un diritto - Le Associazioni nazionali di categoria ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO, riunite in coordinamento, iniziarono a pensare a uno statuto che permettesse ai commercialisti di astenersi dalle attività in segno di protesta verso la fine del 2013. A gennaio 2014 poi le medesime associazioni inviarono alla Commissione il codice di autoregolamentazione interno, nato dall’esigenza di mettere in chiaro che i commercialisti hanno il diritto di scioperare per protesta nei confronti di un sistema fiscale in continuo mutamento, senza mai nulla di certo e chiaro. Considerata comunque la delicatezze delle funzioni svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, nel documento le sigle sindacali avevano indicato i limiti entro i quali tali professionisti avrebbero potuto far valere il loro diritto di astenersi dalle attività. In sostanza, si parlava di otto giorni consecutivi di sciopero nell’arco di un mese e massimo tre giorni di astensione dal servizio di trasmissione telematica del modello F24 per il pagamento dei tributi. Dunque, l’importanza della novità odierna è evidenziata da questa premessa, considerato anche, come spiega lo stesso coordinamento, che “prima di oggi, ai commercialisti, diversamente da altre categorie professionali, era preclusa, di fatto, la possibilità di attuare un’azione di astensione collettiva quale strumento da poter utilizzare, unicamente se costretti e comunque in modo responsabile, per far sentire le proprie ragioni nei riguardi dei principali interlocutori - amministrazione pubblica e autorità politiche - in risposta a condotte che possono comprimere e svilire, più di quanto non sia stato già fatto finora, il ruolo sociale del professionista economico-contabile”.


Tutela dei contribuenti - Il risultato ottenuto è stato l’obiettivo finale conseguito dopo un lavoro meticoloso che ha coinvolto, da una parte, le associazioni di categoria riunite nel Coordinamento ordinario, dall’altra, la Commissione di Garanzia con la quale il confronto è stato aperto e costante. Alla fine di questo lungo processo di consultazioni ed esami, si è giunti al riconoscimento di un diritto insopprimibile per tutelare il quale però si è dovuto pensare a una salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini utenti. Nello specifico, il Coordinamento delle sigle sindacali spiega che la questione della tutela dei cittadini/contribuenti viene affrontata negli articoli 3 e 5 del codice, rispettivamente “Comunicazione preventiva alla clientela” e “Prestazioni indispensabili”.




Soddisfazione e ruolo del Coordinamento – Vilma Iaria - Presidente ADC, Roberta Dell’Apa - Presidente AIDC, Marco Cuchel - Presidente ANC, Amedeo Sacrestano - Presidente ANDOC, Giuseppe Diretto - Presidente UNAGRACO, Eleonora Di Vona - Presidente UNGDCEC, e Domenico Posca -Presidente UNICO, hanno espresso viva soddisfazione per il risultato ottenuto. L’approvazione del codice coincide con la presa di coscienza di un diritto che finora era stato chiaramente calpestato. Detto ciò, il Coordinamento conclude sottolineando che proprio alle citate associazioni di categoria “appartiene la funzione di tutela e di rappresentanza degli interessi di tutti gli iscritti all’Ordine professionale, mentre altra funzione è quella di tutela della fede pubblica connaturata agli Organismi istituzionali di categoria. Proprio un risultato come quello di oggi dovrebbe contribuire a rimarcare questa importante differenza, che non è superfluo ribadire, tanto più che, in qualche occasione, non sono mancate confusioni sul tema delle funzioni e dei ruoli”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Bando Fipit INAIL


L’Inail finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Finanziamenti a disposizione
Per il 2014 il bando Fipit mette a disposizione 30 milioni di euro ripartiti tra i tre settori di attività:

• 15.582.703 di euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura
• 9.417.297 di euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia
• 5.000.000 di euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.


I fondi di settore sono a loro volta suddivisi in budget regionali e provinciali come previsto nei relativi bandi.

Ammontare del contributo per singola impresa
Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente al 65 per cento dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, al netto dell’ Iva.
Il contributo massimo per ciascuna impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non può superare l’importo di 50.000,00 euro, mentre quello minimo ammissibile è pari a 1.000,00 euro.


Accesso ai finanziamenti
Dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014 le imprese hanno a disposizione, nella sezione Servizi online, una procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione.

sabato 2 agosto 2014

INAIL. Assegno continuativo senza confini


L’assegno continuativo mensile spetta anche ai superstiti di lavoratori titolari di rendita INAIL
Premessa – La spettanza dell’assegno continuativo mensile non si ferma nei confini nazionali. Esso, infatti, spetta anche ai superstiti di lavoratori titolari di rendita INAIL residenti all'estero. A renderlo noto è l’INAIL con la nota protocollo n. 5154/2014. L’Istituto assicuratore, è stato interpellato in merito alla possibilità di esportare la prestazione in commento e al conseguente riconoscimento della stessa ai superstiti di assicurato deceduto per cause non dipendenti dall’evento professionale, residenti all’estero e, in caso affermativo, su quale debba essere la base di calcolo, cioè il reddito da prendere in considerazione per determinare la misura della prestazione stessa da erogare.

Assegno continuativo mensile – In particolare, l’assegno continuativo mensile è riservato al coniuge e ai figli superstiti dell’assicurato titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all’80%. Detta percentuale di inabilità è stata ridotta al 65% dalla Legge 10 maggio 1982, n. 251. Invece, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro denunciati e le malattie professionali verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, la menomazione dell’integrità psicofisica per ottenere la prestazione deve essere di grado non inferiore al 48%. La L. n. 251/1982 stabilisce, inoltre, che i beneficiari non devono essere titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell’assegno. L’importo dell’assegno stesso viene calcolato sulla base della rendita di cui l’assicurato godeva in vita.

Superstiti all'estero – Per decidere se i superstiti residenti all'estero hanno o meno diritto alla prestazione, l'INAIL fa riferimento alle norme comunitarie del Regolamento n. 883/2004. In base alle quali le prestazioni di carattere non contributivo, cioè di natura assistenziale, sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico, ma non sono erogabili al di fuori dei confini statali. Mentre alle prestazioni previdenziali contributive si applicano i principi posti dal diritto comunitario al fine di garantire l'accesso a tali prestazioni anche al di fuori dei confini nazionali, cioè del principio di esportabiltà delle prestazioni. Quindi, poiché lo speciale assegno continuativo ha natura previdenziale, ai superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, spetta la prestazione in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.

Longobardi: riprendere dialogo con Agenzia delle Entrate e più in generale con le Istituzioni.

Cndcec: proclamato il nuovo direttivo

La proclamazione - Ieri, presso il Ministero della Giustizia, si è tenuta la proclamazione ufficiale del nuoco Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, guidato dal neoeletto presidente Gerardo Longobardi e dal vicepresidente Davide Di Russo.

Il punto del presidente - Il nuovo leader dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha subito preso la parola, facendo il punto sulla situazione in cui si è ritrovata la categoria e prospettando fin da ora un diverso scenario futuro. “La prolungata assenza di una governance per i commercialisti italiani ha nociuto all’immagine della categoria. Sono mancate le nostre proposte in tutte le disposizioni legislative degli ultimi anni, a cominciare dalla delega fiscale. Ora ci aspetta un importante lavoro per riaffermare, a tutti i livelli, l’autorevolezza della professione. I fronti aperti sono molti, anzitutto quello fiscale. Credo che sia necessario evitare in futuro quanto appena accaduto con la proroga dell’invio dei modelli 770, che è stata ufficializzata solo sul filo di lana, a poche ore dalla scadenza dei termini”, ha esordito Longobardi. A parere del nuovo numero uno della categoria, un simile risultato potrà essere conseguito solo qualora il sistema fiscale diventi semplice e chiaro, con procedure burocratiche più snelle e pensando all’eliminazione di adempimenti inutili e ripetitivi. “Ovviamente tutto questo passa attraverso la ripresa di un dialogo con l’Agenzia delle Entrate in particolare e più in generale con le Istituzioni, nessuna esclusa. La novità che vorrei portare insieme a tutti i Consiglieri neo-eletti, è quella di aprire un vasto fronte di interlocuzioni con tutte le Istituzioni, con il mondo della politica e con altri organismi. Tra tutti penso a Confindustria, per risolvere assieme la questione dei Collegi sindacali, perché quest’organo di controllo è una peculiarità positiva per il nostro Paese e per le aziende e non solo un costo”, conclude il presidente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La squadra – La squadra che, come abbiamo visto, è guidata da gerardo Longobardi e Davide Di Russo, è composta dal segretario Achille Coppola, dal tesoriere Roberto Cunsolo e dai consiglieri nazionali Adriano Barbarisi, Maria Luisa Campise, Andrea Foschi, Maurizio Giuseppe Grosso, Vito Jacono, Attillio Liga, Giorgio Luchetta, Luigi Mandolesi, Raffaele Marcello, Marcello Marchetti, Massimo Miani, Giovanni Gerardo Parente, Ugo Marco Pollice, Antonio Repaci, Felice Ruscetta, Sandro Santi, Maria Rachele Vigani. Consiglieri supplenti sono stati eletti Gianluca Ancarani, Filiberto Bastanzio, Federica De Mattia, Vito Montanaro, Bruno Rastelli e Rossella Tosini.
Autore: Redazione Fiscal Focus