martedì 31 marzo 2015

Il 730/2015 cambia di aspetto (magari fosse rivestito di cioccolata però eheheh) .... ma tu non lasciarti ingannare! E....naturalmente....fidati di noi




Il 730/2015 cambia di aspetto (magari fosse rivestito di cioccolata però eheheh) .... ma tu non lasciarti ingannare!
E....naturalmente....fidati di noi
Studio Commerciale Semeraro.

CI SONO 3 MODI PER OTTENERE IL TUO PIN CON CUI POTRAI ACCEDERE ALLA TUA AREA RISERVATA PER LA COMPILAZIONE DEL 730/2015

Dopo Pasqua comincerà il conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi precompilata. Tutti gli ultimi ostacoli (a partire dalla definizione delle responsabilità e dell’assicurazione per gli intermediari) sembrano ormai superati e dal 15 aprile lavoratori dipendenti e pensionati potranno cominciare ad accedere online – direttamente o con il nostro aiuto– al 730 già parzialmente predisposto dalle Entrate.
Il primo passo necessario è quello di dotarsi del pin di Fisconline o dell’Inps per poter scaricare il proprio documento personale che, integrato o meno, potrà essere riconsegnato all’Agenzia a partire dal primo maggio e fino al 7 luglio. Intanto, dall’inizio dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha fornito mezzo milioni di PIN necessari per scaricare la precompilata, tanti utenti quanti in tutto il 2014. Adesso i contribuenti come persone fisiche che sono abilitati a fisconline sono circa 2,5 milioni, a cui si possono aggiungere i 4,5 milioni che stanno per scaricare il 730 usando il PIN dell’INPS.

Per ricevere il PIN è necessario abilitarsi a Fisconline. Lo si può fare online, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), oppure telefonando allo 848.800.444 da telefono fisso o 06.96668907 dal telefono cellulare, oltre che di persona o per delega in qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Come ricevere il PIN? Quando la richiesta viene fatta di persona si rilascia la prima parte del PIN e la password per il primo accesso (la prima parte consta di 4 cifre); la seconda parte, che comprende le altre 6 cifre, viene fornita dal sito dell’agenzia. Se invece si richiede on line, viene fornita la prima parte mentre la seconda viene inviata per posta entro 15 giorni dall’AdE. Ci si può abilitare anche usando la Carta Nazionale dei Servizi, che prevede la fornitura del PIN completo. Nell’infografica del Sole 24 Ore le tre strade per la presentazione del 730 precompilato dopo aver ottenuto il PIN.
Eccoti LE 3 STRADE PER AVERE IL TUO PIN

Si rinnova rito pasquale della cuzzupa che resta la regina delle leccornie tipiche della Settimana Santa


Dal Pollino allo Stretto i dolci del periodo pasquale costituiscono, in Calabria, l'eredità di tradizioni millenarie che si rinnovano come per incanto nella Settimana Santa. Regina incontrastata, nelle tavole imbandite per la festa della Resurrezione, tanto in famiglia quanto anche nei locali pubblici, rimane la "cuzzupa", altrimenti detta "guta", "cuddhuraci", o "cuculi" a seconda della dislocazione geografica.
Preparata con un certo anticipo la "cuzzupa" può assumere varie forme (del genere gallina, pesce, cuore o altro) a discrezione di chi la prepara con farina, lievito, olio extravergine di oliva, latte intero, scorza di limone, zucchero e uova. Come amuleto porta fortuna, al centro del biscotto, viene collocato un uovo sodo, ma anche più di uno a discrezione.
In passato il dolce veniva preparato anche dalle suocere e regalato per le feste pasquali alle neo spose come augurio di fertilità.




Altra golosità, tipica del periodo, sono le nepitelle, dolci profumati a forma di mezzaluna fatti con noci, marmellata, mandorle, uva sultanina, fichi, cioccolato e cannella. Resta immutato, soprattutto in ragione dell'influenza esercitata dal fu Regno di Napoli, anche il fascino della pastiera a base di ricotta, germe di grano (o, secondo una nuova variante di sicuro successo, riso) ed essenza d'arancia.
E dopo la Pasqua, tavole imbandite e dolci a volontà anche per il lunedì dell'Angelo, da vivere tra i boschi, nelle località del litorale o negli agriturismi e ristoranti sempre, però, all'insegna del ''mangiare calabrese''.

RAGGELANTE....... Addio Farkhunda, donna coraggiosa e martire dell'ignoranza e dell'abbruttimento di cui spesso si macchia l'animo umano! Studio Commerciale Semeraro​

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/03/30/news/bruciata-viva-in-piazza-ora-farkhunda-e-l-eroina-di-kabul-1.206351#commenta

Non sai come preparare ed inviare la Fattura Elettronica alla P.A.? Tranquillo, lo Studio Commerciale Semeraro ti spiegherà come fare :)

In quest'articolo ti spieghiamo il procedimento per la compilazione e l'invio della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: mica vorrai sbagliarla, vero?

Per il Sistema di interscambio, ogni fattura, ovvero lotto di fatture, costituisce un file predisposto nel formato della FatturaPA. Ciascun singolo file, oppure più file singoli, possono essere inclusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un “file archivio”.

Per essere accettato dal Sistema il file deve essere “nominato” in maniera opportuna.

La Fattura PA deve rispettare le seguenti avvertenze:
- Codice Paese: va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- Identificativo univoco del Trasmittente (sia se persona fisica sia se persona giuridica): è il codice identificativo fiscale (cioè il codice fiscale se il trasmittente è residente in Italia, identificativo proprio del Paese di appartenenza nel caso di soggetto residente all’estero: questo dato identificativo è formato:
.  da 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
. 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) in caso contrario;
- Progressivo univoco del file: è una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9”.
Il separatore degli elementi che compongono il nome file è il carattere underscore (“­­_”, codice ASCII 95. L’estensione del file assume il “valore” “.xml” oppure “.xml.p7m” in base al tipo di firma che è utilizzata.

Esempi:
- ITAAABBB99T99X999W_00001.xml
- IT99999999999_00002.xml.p7m
- FR12345678910_00003.xml
La nomenclatura del file viene mantenuta nella fase procedurale di inoltro all’amministrazione pubblica destinataria della fattura.
Nell’ipotesi di archivio, va utilizzata la nomenclatura che è stata utilizzata per il file FatturaPA usando l’estensione .zip.

Esempio:
- ITAAABBB99T99X999W_00001.zip
La quale, ad esempio, al suo interno contiene i seguenti riferimenti:
.      ITAAABBB99T99X999W_00001.xml
.      ITAAABBB99T99X999W_00002.xml
.      ITAAABBB99T99X999W_00003.xml.p7m

Una volta che il Sistema di Interscambio ha ricevuto un file archivio, provvede ad elaborare ed a trasmettere all’amministrazione pubblica destinataria il file o i file in esso presenti.

 
Ogni file deve essere firmato dall’emittente tramite un certificato di firma “qualificata”., formalità che garantisce sia l’integrità delle indicazioni presenti nella fattura sia l’autenticità dell’emittente.
L’emittente deve dotarsi del certificato di firma qualificata rivolgendosi ad certificatore inserito nell’elenco pubblicato sul sito Agenzia per l’Italia Digitale.
La firma elettronica non deve essere apposta sul file archivio poiché la firma deve essere apposta su tutti i file FatturaPA presenti al suo interno.


Per inviare il file al Sistema di Interscambio è possibile avvalersi di uno dei seguenti canali di trasmissione:
a) Posta elettronica certificata (PEC).
Il sistema attesta, con valenza legale l’invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
La procedura è possibile per chi è fornito di una casella di Posta elettronica certificata. L’utilizzazione di questo canale non presuppone il preventivo accreditamento presso il Sistema di Interscambio.
I filefatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di Posta elettronica certificata all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it con l’avvertenza che il messaggio, compreso l’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes, poiché, se tale limite non è rispettato, non è garantito il buon esito dell’invio.
Con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, il Sistema di Interscambio comunica l’indirizzo di Posta elettronica certificata che il trasmittente dovrà utilizzare per gli eventuali successivi invii.
b) Via web.
La procedura presuppone il possesso di credenziali Entratel o Fisconline o il possesso della Carta nazionale del Servizi (CNS) abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il file non deve superare la dimensione di 5 megabytes.
I file messaggio relativi all’invio possono essere visualizzati applicando “Monitorare la fatturaPA”, disponibile nella sezione “Strumenti” del sito www.fatturapa.gov.it.
c) Servizio SDICoop – Trasmissione
La procedura è utilizzabile per chi vuole avvalersi dei servizi di cooperazione applicativa (web-services), con l’avvertenza che preventivamente è necessario ottenere l’accreditamento presso il Sistema di Interscambio , mediante l’applicazione “Accreditare il canale”, disponibile nella sezione “Strumenti” del sito suddetto.
d) Servizio SDIFTP
La procedura è utilizzabile per chi vuole applicare la modalità di trasferimento dei dati mediante protocollo FTP (File Transfer Protocol).
La modalità è adatta per chi emette un elevato numero di fatture, poiché necessita di una struttura di supporto delle attività informatiche, la gestione di sistemi informativi e un centro di elaborazione dati.

Preventivamente è necessario ottenere l’accreditamento presso il Sistema di Interscambio , mediante l’applicazione “Accreditare il canale”, disponibile nella sezione “Strumenti” del sito suddetto.
e) Servizio SPCoop-Trasmissione
La procedura è utilizzabile per chi vuole avvalersi dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Preventivamente è necessario ottenere l’accreditamento presso il Sistema di Interscambio , mediante l’applicazione “Accreditare il canale”, disponibile nella sezione “Strumenti” del sito suddetto..


E’ possibile visionare tutti i file messaggio che comprovano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio attraverso l’applicazione “Monitorare la FatturaPA, disponibile nella sezione “Strumenti” del sito www.fatturapa.gov.it.
Il messaggio relativo al file emesso o trasmesso può essere visualizzato direttamente dall’emittente o dal trasmittente utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fisconline.

Oggi fa il suo debutto la FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A. : Quanto ne sai?

Oggi, 31 Marzo 2015, è ufficialmente partita la rivoluzione fiscale sia negli uffici della pubblica amministrazione, ma, soprattutto, di tutti quegli operatori, anche privati, che svolgono prestazioni o cedono beni a enti pubblici.

E' diventata obbligatoria in maniera definitiva ed esclusiva la fattura di tipo digitale da emanare a tutti gli enti di proprietà pubblica – centrale o locale – per tutti coloro che lavorano con la PA.
E’ una mole di 50 milioni di documenti l’anno quella che, da oggi invaderà le caselle di posta elettronica e gli archivi digitali di tutte le amministrazioni d’Italia, coinvolte in un vero e proprio cambio di epoca.
A dettare il ritmo di questo passaggio, i punti dell’agenda digitale che hanno scandito l’avvicinamento a una data a suo modo storica per la gestione dei conti pubblici e la trasparenza negli uffici.
Saranno non meno di 35mila infatti gli enti coinvolti nel processo di adeguamento alla fattura elettronica, tra Comuni, Regioni, Province, ministeri, società controllate, Asl, enti di assistenza e via dicendo.

Facile, dunque, che il numero degli operatori coinvolti in questo processo cresca in maniera esponenziale: la prima stima, infatti, parla di ben 2 milioni – ma si tratta di un conteggio prudenziale – di attività, partite Iva e attori commerciali che avranno a che fare con il rinnovamento degli strumenti contabili nella PA.

Fulcro di tutto il procedimento di invio e somministrazione delle fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione, sarà il Sistema d’interscambio, potenziato, ha precisato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, per sostenere l’enorme flusso di dati e file che saranno immessi nelle autostrade telematiche a partire da domani. Attraverso questo “casello” digitale, infatti, viene tenuto in considerazione l’assolvimento dell’Iva nei confronti dell’ente pubblico destinatario della prestazione, che fa il paio con le recenti innovazioni in materia di split payment che hanno attraversato il rapporto della PA con prestatori d’opera e fornitori.


venerdì 27 marzo 2015

Donazione padre-figli, nessun intento elusivo

Le salde regole che disciplinano la simulazione e l’interposizione fittizia, al fine di impedirne gli effetti elusivi, trovano un limite applicativo quando i soggetti coinvolti nelle operazioni sono genitori e figli. Già, perché, in questi casi, ad assumere rilievo è la libertà dei genitori di pianificare la propria successione, oltre al fatto che nulla impone a questi ultimi di optare, nell’esercizio della propria attività negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale.
È questo il sacrosanto principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 25 marzo, n. 5937, con cui viene confermata la decisione di merito che annulla gli avvisi emessi in recupero della plusvalenza da cessione di terreno nei confronti del padre.

L’operazione sospetta: una donazione seguita da immediata compravendita
I fatti, fonte per l’Amministrazione (ma non per i giudici) di elusione, riguardano due terreni edificabili donati dal padre ai propri figli che, nel medesimo giorno, ne vendevano uno dei due a una ditta di costruzioni. Quest’ultima, allo stesso prezzo di acquisto, avrebbe costruito, sulla base di apposito contratto di appalto, una villetta bifamiliare sul secondo terreno, rimasto in proprietà ai figli.

 La ricostruzione presuntiva fatta dall’Amministrazione
Secondo l’Ufficio, il padre avrebbe interposto fittiziamente i figli nella compravendita al fine di, donato il terreno per un valore eguale al prezzo di vendita, evitare di pagare l’imposta sulla plusvalenza da cessione a titolo oneroso del terreno edificabile prevista dall’art. 81, T.U.I.R. Data la supposta interposizione, l’Amministrazione contestava anche la violazione delle disposizione antielusive di cui all’art. 37, comma 3, T.U.I.R.


La decisione dei Giudici di Cassazione
Come anticipato, la Corte, rigettando il ricorso dell’Amministrazione, ha confermato la decisione di merito che, sulla base dei dovuti accertamenti, ha escluso ogni intento elusivo e, dunque, anche l’imputazione in capo al padre del reddito derivante dalla plusvalenza.

Per i Giudici i fatti sono molto più semplici di quelli presunti dall’Ufficio: il prezzo della vendita del terreno è stato utilizzato dai donatari per la costruzione della villetta che, quale accessione dell’altra area donata dal padre, fa parte integrante della donazione ricevuta.

Benefici sul gasolio per autotrazione, dichiarazione entro il 30 aprile

Le Dogane provvedono ad annunciare, con Nota pubblicata lo scorso 24 marzo, la possibilità di dichiarare i consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno in corso, mediante software aggiornato, che permetterà di fruire di benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre in attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012) si è tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, precisando che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

€ 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2017.

 Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D. Lgs. n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
In Conclusione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi sarà punito ai sensi delle legge penale, oltre chiaramente a decadere dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Hai una rateizzazione scaduta con Equitalia? Puoi chiedere un nuovo piano di dilazione. Leggi il corpo dell'articolo e saprai quello che dovrai fare :)


Tutti i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione alla data del 31 dicembre 2014 possono richiedere un nuovo piano di dilazione ad Equitalia. È quanto stabilito dal cosiddetto decreto milleproroghe (DL n. 192/2014), convertito nella Legge n. 11/2015.

Si ricorda che il DL n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, aveva già concesso una nuova chance a tutti coloro che erano decaduti dal beneficio della dilazione alla data del 22 giugno 2013. In quell’occasione la condizione per poter essere riammessi alla dilazione era quella di presentare la domanda entro il 31 luglio 2014, mentre stavolta il termine é più lungo. Infatti, il decreto milleproroghe prevede che si possa presentare l’istanza fino al 31 luglio 2015, senza la necessità di dimostrare lo stato di difficoltà economica e a prescindere dall’entità del debito che si intende rateizzare.

Tale nuovo piano di dilazione può essere concesso per un massimo di 72 rate mensili, non potrà essere prorogato e la decadenza dal beneficio della rateazione si verificherà non con il mancato pagamento di otto rate ma di due rate, anche non consecutive.
Una volta inviata la domanda, non potranno essere intraprese nuove azioni esecutive; tuttavia rimarranno validi i pignoramenti e le ipoteche già in essere.

In un Comunicato Stampa del 3 marzo 2015, l’amministratore delegato di Equitalia ha dichiarato che “la riapertura delle rateizzazioni rappresenta un’importante occasione per le imprese e per i cittadini più colpiti dalla crisi economica” e che “grazie a questo provvedimento i contribuenti possono usufruire di nuove condizioni favorevoli per regolarizzare i pagamenti e allo stesso tempo viene agevolato il recupero degli importi dovuti allo Stato e ai vari enti pubblici creditori”.
Sempre nel medesimo comunicato stampa, é specificato che sono disponibili nella sezione modulistica – rateazione del sito www.gruppoequitalia.it, i moduli definitivi per la presentazione di tali domande.

Tale nuova misura assume maggiore rilievo se si considera che circa la metà delle riscossioni dell’ente avviene tramite il pagamento dilazionato e nei primi mesi del 2015 sono pervenute in media circa 20 mila nuove richieste alla settimana, portando l’ammontare complessivo di rateazioni a 2 milioni 650 mila per un importo di circa 28,5 miliardi di euro.

Studi di settore, al via la revisione per il 2014


Individuati gli studi di settore da sottoporre a revisione per il periodo d'imposta 2014: col Provvedimento n. 25830/2014, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo parere favorevole della Commissione degli esperti riunitasi il 28 novembre 2013, ha indicato gli studi in vigore da revisionare, contenuti nell'allegato 1 al Provvedimento.

Una volta revisionati, detti studi diverranno applicabili al periodo d'imposta 2014 dopo l'approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. La programmazione degli studi di settore da sottoporre a revisione è prevista dall’art. 10-bis, comma 1, ultimo periodo, della Legge n. 146/1998 (“Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario”).


La norma dispone che gli studi di settore previsti dall’art. 62-bis del D.L. n. 331/1993, siano soggetti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli esperti, di cui all’art. 10, comma 7, della Legge n. 146/1998. Lo scopo è quello di garantire la rappresentatività degli studi - quanto meno nel medio periodo - rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. Sulla base dei diversi dati ed elementi reperiti al termine delle elaborazioni, e nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità, sarà possibile prevedere accorpamenti tra studi, ovvero trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione.


In particolare, l’evoluzione dello studio VM32U potrà riguardare anche l’attività economica 47.79.20 (“Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato”) per la quale è prevista, per l’annualità 2013, l’applicazione dello studio VM45U; inoltre, l’evoluzione dello studio VM16U potrà riguardare anche l’attività economica 47.78.60 (“Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini”) per la quale è prevista, per il 2013, l’applicazione dello studio UM87U.

Il commercialista nel digitale: innovazione in corso

Cogliere fin da subito le potenzialità del digitale per essere più competitivi: ogni commercialista può avvalersi di diversi strumenti, per migliorare in efficienza ed aumentare il numero dei propri clienti.

Il digitale porta con sé una moltitudine di opportunità, da cogliere per rinnovarsi e affrontare le nuove sfide con la massima efficienza. Ma non solo: i nuovi strumenti di comunicazione, rappresentano un potentissimo mezzo con il quale auto-promuoversi e trovare nuovi clienti.

Per quanto riguarda il digitale nei flussi informativi, i commercialisti italiani sono – in media – soddisfatti delle proprie dotazioni informatiche: l’utilizzo di software validi e ben strutturati gli permette di vantare oggi un’ottima efficienza complessiva. Elemento strategico e trainante dello sviluppo delle soluzioni informatiche attuali (sia contabili sia fiscali) è stato il paradigma dell’integrazione studio-cliente, dove il digitale è visto come elemento abilitante per instaurare nuove modalità di comunicazione commercialista-cliente,  per offrire nuovi servizi e per fidelizzare i clienti già acquisiti.

Così, i migliori software di produttività sono ottimizzati e integrati a piattaforme web per lo scambio di documenti: ad esempio, direttamente dalla contabilità o dal programma dichiarativo, il commercialista può pubblicare i documenti contabili e fiscali generati dal sistema, che saranno sempre leggibili ai suoi clienti (provvisti di accessi accuratamente protetti).

Acquisire notorietà e nuovi clienti è la grande sfida dei professionisti di oggi. Così, gestiti al meglio i clienti attuali, il passo successivo – fondamentale per il successo dello studio del commercialista – è aumentare il proprio business: per fare ciò, vanno aperti canali di comunicazione più innovativi e rivolti ad aumentare la propria notorietà e il numero di clienti.

Una sfida che ogni commercialista può vincere in poco tempo: basta conoscere come utilizzare queste nuove leve strategiche, e in poco tempo sarà possibile costruire una notorietà mai raggiunta prima.

Il Digital Branding è uno dei fattori di successo per il commercialista digitale.

Si parla di ‘Digital Branding’ o ‘Personal Branding’ per indicare proprio l’insieme delle strategie che il commercialista – e ogni professionista – può mettere in atto per auto-promuoversi sfruttando il web e i social network.  Un modo innovativo per emergere e fare la differenza.

Per conoscere come affrontare l’argomento ci sono diverse strade;  ad esempio, il 26/02/2015 a Milano si terrà un corso su questo argomento. L’incontro è denominato Personal Branding & Social Media ed affronterà, nello specifico, le nuove modalità di comunicazione digitale, i social media e come usarli per promuoversi con successo on line.

Per maggiori informazioni, scrivete all’indirizzo e-mail info@digital-sfera.com  indicando i vostri dati, un numero telefonico ...et voilà.....

LA SCATOLA NERA NEL CUORE


'Dalla prima pagina del Sole 24Ore vogliamo riportarvi l'inizio di un bellissimo articolo, per fermarci all'inizio di questa giornata un attimo in ricordo delle vittime del disastro aereo.


"Tutti sanno che cos'è la scatola nera di un aereo: quello strumento che registra la navigazione e i dialoghi a bordo dell’apparecchio, e che si interroga in caso di disastro. Ma nell’individuo al posto di comando, come in ogni essere umano, c’è un’altra scatola nera. Qualcuno la chiama cuore, qualcun altro mente, oppure psiche. Questa scatola è molto più misteriosa dell’altra, molto più indecifrabile, e se l’individuo non esiste più non è possibile interrogarla.
Persino quando tutto fila liscio e le onde della vita non sono increspate, questa misteriosa scatola che guida la vita dell’uomo difficilmente rivela i suoi segreti. Il cuore, la mente spesso non svelano il loro enigma nemmeno alla creatura nel cui corpo abitano."

Segue a pag. 5 del Sole 24Ore. l'articolo è a firma di Elisabetta Rasy

Sfruttare l’esonero contributivo 2015 (L. 190/2014) per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato

Come noto la legge di stabilità per l’anno 2015 (Legge n. 190/2014, comma 1 artt. 118-124) ha introdotto una speciale misura con l’obbiettivo dichiarato di arginare il dilagante fenomeno della disoccupazione italiana. Si tratta dell’esonero dal pagamento dei contributi INPS (a carico dell’azienda) per quei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato.
Senza voler entrare nel dettaglio della disposizione, per il quale si rimanda ad altri contributi, ci si soffermerà sulle criticità operative che potranno emergere nel corso dell’anno di vigenza della disposizione in commento.

Tra i requisiti che il lavoratore deve possedere per poter essere assunto fruendo del beneficio è previsto che lo stesso, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non sia stato impiegato, in qualità di lavoratore dipendente presso altre imprese con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre la norma prevede che il lavoratore possa essere portatore del beneficio una sola volta nell’arco della sua vita lavorativa.

Come si nota da quanto sopra, il nuovo datore di lavoro si troverà a dover verificare delle circostanze prima di poter beneficiare dell’esonero. Le circostanze da indagare sono:
– assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione del lavoratore;
– assenza di assunzioni incentivate (ex L. 190/2014) in capo al nuovo lavoratore in precedenti rapporti di lavoro.
Per ciò che attiene il primo requisito lo stesso potrà essere verificato mediante acquisizione di dichiarazione, notando però che, in caso di autocertificazione non rispondente al vero e quindi di illegittima fruizione dell’esonero da parte dell’azienda, l’INPS richiederà il versamento dei contributi a quest’ultima e non già al lavoratore.
Il secondo requisito sembra di più difficile investigazione poiché gli incentivi fruiti in relazione a rapporti di lavoro non sono elementi che generalmente vengono comunicati al lavoratore.
Come può allora l’azienda procedere all’assunzione, fruire dell’esonero ed essere sicura della sua legittimità?

Una soluzione potrebbe essere quella di far effettuare un controllo direttamente all’INPS, ovvero in sede di richiesta di attribuzione del codice 6Y potrebbe essere allegato al messaggio il modello UNILAV o semplicemente il codice fiscale del lavoratore. L’istituto prima di attribuire il codice potrebbe verifica sugli UNIEMENS presenti nei propri archivi la sussistenza del requisiti soggettivi in capo al lavoratore. Questa possibilità per quanto semplice sembra di difficile attuazione poiché richiederebbe l’emanazione da parte dell’istituto di previdenza di apposite istruzioni da impartire al proprio personale, di archivi perfettamente allineati e di spirito di collaborazione.
Vista la ormai avviata telematizzazione delle comunicazioni d’assunzione l’azienda o il lavoratore potrebbero presentare una richiesta direttamente al centro per l’impiego chiedendo di conoscere l’esistenza di precedenti comunicazioni d’assunzione a tempo indeterminato in relazione ad un determinato lavoratore.
Questa seconda strada potrebbe essere tentata ma risolverebbe parzialmente il problema operativo poiché come si diceva le circostanze da verificare sono due (1. assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione; 2. Fruizione per una sola volta nella vita lavorativa del soggetto dell’assunzione incentivata).
In attesa di certezze per aziende ed operatori si propone un fac-simile da inoltrare al centro per l’impiego ed ottenere notizie circa i trascorsi lavorativi della persona da assumere.


FAC-SIMILE
Azienda S.p.A.
Via Roma, 9999
20200 Milano (MI)
Spett.le CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Nazionale, 1250
20200 Milano (MI)
Oggetto: verifica requisiti ex commi 118-124, art. 1, Legge n. 190/2014
In relazione a quanto in oggetto si chiede di conoscere se, in capo al lavoratore Rossi Mario nato a Roma il 01/01/1975 residente in Milano (MI) alla Via Verdi N. 1596 – Codice Fiscale RSSMRA75A01H501X, risultano comunicazioni d’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 (sei) mesi precedenti la presente.
Milano, 23/03/2015
Per l’azienda
_____________________
Il sottoscritto Rossi Mario nato a Roma (RM) il 01/01/1975 e residente in Milano (MI) alla Via Verdi n. 1596, C.F. RSSMRA75A01H501X,
AUTORIZZA
La società AZIENDA S.p.A. con sede in Via Roma n. 9999 – Milano (MI) a verificare la propria posizione lavorativa presso il Centro Per l’Impiego_______________________________________.
Luogo___/___/___
Il lavoratore
______________________________

giovedì 26 marzo 2015

Il tuo 730/2015 affidalo a noi! STUDIO COMMERCIALE SEMERARO




E' tempo di dichiarazioni! Stai cercando risposte alle tue domande riguardo il tuo modello 730? Ti stai chiedendo se devi fare il 730 o UNICO? cosa puoi portare in detrazione? Se il costo della piscina di tuo figlio si può scaricare? o le medicine che hai acquistato per la tua influenza si possono scaricare? Hai fatto lavori a casa? Non sai rispondere?
Vieni a trovarci, ti forniremo una risposta a tutte le tue domande
STUDIO COMMERCIALE SEMERARO






Il 730/2015 bussa alle porte :) Lo Studio Commerciale Semeraro c'è! E ti aspetta! Cosenza, Via Dei Mille 14

Toc Toc
Chi è?

Il 730/2015 bussa alle porte :)
Lo Studio Commerciale Semeraro c'è! E ti aspetta!
Cosenza, Via Dei Mille 14

lunedì 23 marzo 2015

Non contribuire alla mattanza degli agnelli e/o delle caprette a Pasqua (ma non solo a Pasqua!) : si affezionano alle persone proprio come qualsiasi altro animale....



Non contribuire alla mattanza degli agnelli e/o delle caprette a Pasqua (ma non solo a Pasqua!) : si affezionano alle persone proprio come qualsiasi altro animale....

Le "New Entry" del 730/2015


Con il provvedimento del 20 marzo 2015 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone delle modifiche alle istruzioni del modello di dichiarazione “730/2015”.
Trattasi in particolare di:

1) IMU terreni agricoli
2) la lista dei partiti politici cui è possibile destinare il 2‰ della propria Irpef;
3) una precisazione sulla nuova deduzione spettante in caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione e una in materia di addizionale Irpef del Lazio, e la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello sul sito internet dell’Agenzia.

La destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef ai partiti e le novità Imu sui terreni agricoli costringono le Entrate a correggere le istruzioni del modello 730/2015.
Specificati anche in maniera più puntuale i vantaggi sui controlli formali per i contribuenti che richiedono rimborsi d'imposta superiori a 4.000 euro. Sono queste, fra le altre, le principali modifiche alle istruzioni del mod. 730/2015 apportate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di ieri.

Si tratta di modifiche alle istruzioni del 730 che, come si legge nel provvedimento stesso si sono rese necessarie sia a causa di disposizioni normative intervenute dopo l'approvazione delle istruzioni avvenuta in data 15/1/2015 sia per procedere alla correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione. Tornando alla destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici, preso atto del contenuto della risoluzione 27/E del 17 marzo scorso, l'Agenzia delle entrate con il provvedimento di ieri ha inserito nella penultima pagina delle istruzioni del 730/2015 una tabella contenente sia l'elenco dei partiti ammessi al beneficio, sia i codici alfanumerici che il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione per manifestare la propria scelta.

Le novità in materia di Imu sui terreni agricoli sono invece relative alle disposizioni contenute nel decreto legge 4/2015 del 24 gennaio, che ha introdotto nuovi criteri per l'esenzione nei comuni parzialmente montani e totalmente montani, oggetto di successivi e specifici chiarimenti con la risoluzione 2/Df/2015 del dipartimento delle Finanze.

Al preciso fine di recepire le novità in questione le istruzioni del 730/2015 sono state opportunamente modificate con la precisazione che, in tutte le situazioni di «Imu non dovuta» (colonna 9), occorre barrare la relativa casella mentre non devono più essere indicati gli specifici codici per identificare le diverse situazioni che determinano l'esenzione). Modifica, quest'ultima, che allinea sul punto le istruzioni del mod. 730/2015 a quelle dell'Unico Pf 2015 che, essendo state approvate con provvedimento del 30/1/2015, avevano già potuto recepire le nuove disposizioni in materia di esenzione Imu dei terreni agricoli.

venerdì 20 marzo 2015

Buon weekend lettori del blog :)

Un piccolo MANTRA DI VITA per i nostri 544 fans


"Sii impeccabile con la parola.
Non prendere nulla in modo personale.
Non supporre nulla.
Fa sempre del tuo meglio.
( Don Miguel Ruiz- I Quattro accordi )"




Godetevi il weekend : ci risentiamo lunedì :)

giovedì 19 marzo 2015

Auguri ai vostri papà, ovunque essi siano





Non ce ne vogliano gli altri santi..... ma da ottime cusentine oltre ad augurarvi il tradizionale giretto "ara fera i San Giuseppe".... diamo gli auguri di buon onomastico non solo a tutti coloro che portano, nella declinazione tanto femminile quanto maschile, il nome di questo Santo......quanto auguri a tutti i papà!

A quelli che sono in terra e a quelli che, anche dal Cielo, non smettono mai di proteggere i propri cari!

Studio Semeraro

mercoledì 18 marzo 2015

INAIL. Debutta lo “Sportello virtuale per i lavoratori” Dal 16 marzo scorso, gli infortunati, i tecnopatici ed i titolari di rendita potranno visualizzare telematicamente lo stato delle proprie pratiche


L’INAIL si arricchisce di un nuovo servizio online. Dal 16 marzo 2015, infatti, è attivo lo “Sportello virtuale lavoratori”, il nuovo servizio telematico che consentirà a lavoratori infortunati, tecnopatici e titolari di rendita di accedere alla propria posizione e verificare in tempo reale lo stato delle pratiche avviate.
Si tratta di “un altro importante passo avanti verso la semplificazione e la digitalizzazione della relazione con l’utenza”, conferma il Direttore Generale dell’INAIL, Giuseppe Lucibello.

A renderlo noto è stato l’INAIL con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito web.

Sportello virtuale lavoratori – Il nuovo servizio, in particolare, consentirà in questa prima fase di poter consultare i dati anagrafici, lo stato della pratica, le modalità di pagamento, i pagamenti e la CU (Certificazione Unica).
L’obiettivo è quello di fornire all’utente in autofruizione un’ampia disponibilità di informazioni e servizi, valorizzando al contempo il ruolo delle sedi territoriali dell’Istituto e dei Patronati che potranno impegnarsi in un ruolo sempre più consulenziale, nei casi in cui le informazioni e gli “strumenti virtuali” non fossero comunque sufficienti.
La novità, spiega l’INAIL nel comunicato stampa, si colloca all’interno della strategia messa a punto dall’Istituto in materia di information technology, la quale prevede che il front e digitale debba essere sempre più accessibile da aziende, lavoratori e intermediari per la fruizione di tutti i servizi sul solo scambio informativo, in modo totalmente virtuale.

Serve il PIN – Per accedere al servizio occorre essere in possesso del PIN dispositivo. Chi non è ancora in possesso di tale codice, potrà richiederlo presentando apposita domanda all’INAIL, sotto forma di dichiarazione sostitutiva (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000). Il modello della richiesta è disponibile sul sito dell’INPS.

Maggiore trasparenza – Tale innovazione rappresenta un significativo passo in avanti verso una maggiore trasparenza dell’attività dell’Istituto favorendo i rapporti con lavoratori e Patronati a vantaggio della semplificazione dell’accesso alle informazioni rilevanti, dell’utilizzo delle risorse nella gestione della relazione, del miglioramento dei flussi legati alla circolazione dell’informazione e della riduzione dei costi conseguenti alla dematerializzazione dei documenti.
Una volta a regime, lo “Sportello virtuale lavoratori” porterà un sostanziale miglioramento della relazione tra l’Inail e i propri utenti, consentendo loro di autenticarsi tramite una procedura guidata, partecipare direttamente al processo di gestione dei propri adempimenti, inoltrare telematicamente le richieste, ricevere risposte ai quesiti e fruire in autonomia del servizio richiesto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Tutele crescenti e sgravio triennale: il duo vincente


Chi assume a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 potrà godere sia dello sgravio contributivo triennale che delle nuove regole sui licenziamenti
Sono incoraggianti le cifre che arrivano dall’INPS in merito alla richiesta dello sgravio contributivo triennale (art. 1, c. 118 della L. n. 190/2014). Infatti, nei primi 20 giorni del mese di febbraio sono state ben 76mila le aziende che hanno chiesto il codice autorizzativo “6Y” per accedere alla decontribuzione. I dati provvisori sono stati illustrati dal neo presidente dell’INPS, Tito Boeri, in attesa delle prossime rilevazioni e di un quadro più completo.

Secondo il calcolo dei Consulenti del Lavoro, sono stati circa 275.000 i lavoratori assunti a tempo indeterminato mediante l’esenzione contributiva. Di questi, però, circa l’80% delle assunzioni sono stabilizzazioni di collaborazioni a progetto, contratti a termine e partite Iva. Mentre solo il 20% sono assunzioni effettive, dunque incrementi occupazionali.

Dati, questi, che potrebbero facilmente lievitare grazie alle nuove regole sui licenziamenti individuali e collettivi, entrati in vigore dal 7 marzo 2015. Da tale data, infatti, le imprese che assumono mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero stabilizzano apprendisti o lavoratori a termine, potranno godere del nuovo regime a tutele crescenti. Quindi, il duo funziona solo a partire dalla suddetta data, mentre per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 6 marzo 2015, scatta solo l’esonero contributivo. A tal proposito, si ricorda che lo sgravio è valido solo per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.

L’esonero contributivo – In occasione del Videoforum Lavoro del 17 marzo 2015, organizzato dalla stampa specializzata, sono stati sciolti alcuni dubbi in merito allo sgravio contributivo triennale. In particolare, è stato chiarito che l’esonero contributivo non è condizionato all’applicazione dei regolamenti comunitari e pertanto non è prevista alcun incremento occupazionale. Sul punto, si rammenta che l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

• viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
• il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
• l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Con riferimento a quest’ultimo requisito, è in ogni caso escluso il lavoratore che abbia intrattenuto un rapporto di lavoro all’estero nei 6 mesi precedenti all’assunzione, in quanto la norma non prevede distinzioni sul luogo in cui il contratto di lavoro è stato instaurato.

Altro importante chiarimento è arrivato in merito alla possibilità di poter fruire dell’incentivo per i titolari di partita Iva. Sul punto, è stato precisato che l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo non costituisce causa ostativa per l’accesso al beneficio in quanto rilevano i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuti nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Infine, nel Videoforum è stato evidenziato come l’esonero può essere usufruito una sola volta presso lo stesso datore di lavoro, anche se il rapporto è terminato prima dei 36 mesi. Non è ammessa alcuna possibilità di recuperare con successiva assunzione l’eventuale completamento di detto periodo. Lo stesso lavoratore, invece, se assunto da altro datore di lavoro, dopo almeno 6 mesi, porterà in dote a quest’ultimo l’intero periodo di esonero pari a tre anni.

Bonus 50% per le opere in economia Detrazione Irpef per l’acquisto di materiali


Premessa – Tra gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate sul proprio sito.

Detrazione – È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 63/2013 prorogato da ultimo dalla Legge di Stabilità 2015, i contribuenti possono usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Spese ammesse alla detrazione - Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 - ex lege 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083/71); il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Spese non ammesse - Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Lavori in economia – Nelle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se fosse possibile usufruire della detrazione del 50% sull'acquisto dei materiali per le opere in economia. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente confermando che per gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.

Pagamento tramite bonifico – La spesa sostenuta per l’acquisto dei materiali dovrà però essere obbligatoriamente pagata mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986); codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Reddito agrario: Con decreto del Mef viene pubblicato un nuovo elenco dei beni prodotti


Premessa – Con decreto del 13 febbraio 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l’elenco dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), TUIR secondo cui la tassazione ai fini delle imposte sui redditi avviene su base catastale.

Attività agricole - Le attività agricole che rientrano nel reddito agrario sono elencate nell'art. 32, Tuir. La determinazione catastale del reddito rappresenta sul piano fiscale una vera e propria agevolazione nel senso che in base a tale regime il soggetto che conduce il terreno viene tassato nella misura del reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali anziché sulla base dell'effettivo reddito prodotto nell'esercizio. È chiaro pertanto che risulta vantaggioso soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti è molto ampio.

Attività connesse - Vengono così tassate anche le attività connesse che sono date dall’attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici (di cui all'art. 2135, co. 3, c.c.), anche se non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 32, co. 1, fissati con apposito D.M. È infatti previsto il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali.

Decreto – A tal proposito sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 16 marzo troviamo la nuova tabella, allegata al decreto 13 febbraio 2015 del ministro dell’Economia, che sostituisce la precedente arrivata con il D.M. 17 giugno 2011. La sua validità, stabilisce l’articolo 2 del decreto, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dal 2014.

Novità - L’elenco attuale, su suggerimento del Mipaaf, oltre a confermare il vecchio elenco, accoglie anche:
• la produzione di paste alimentari fresche e secche;
• la produzione di sciroppi di frutta;
• la manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.
Entrare a far parte dell’elenco non è fiscalmente irrilevante, perché significa poter usufruire di un regime agevolato di forfetizzazione dell’imponibile.

La data di emissione sulla Fattura Pubblica Amministrazione: perchè fare attenzione?


La fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell'art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna.

L'art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce che "la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio".

Questa previsione è coerente col disposto dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, che prevede che "la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

Ecco perchè è importantissimo porre la massima attenzione!

Ai nastri di partenza la Cartella Sociale del Cittadino

Al via la banca dati per costituire la "cartella sociale" del cittadino

Entra in vigore il 25 marzo il Regolamento sulle modalità attuative del "Casellario di Assistenza".

E’ stato pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo del cosiddetto Casellario dell’Assistenza.
Il Casellario dell'assistenza è la banca dati che permetterà di costruire una sorta di “cartella sociale” del cittadino, raccogliendo le informazioni su tutte le prestazioni sociali che gli vengono concesse – quelle erogate dall’INPS, dai Comuni, dalle Regioni, nonché quelle erogate attraverso il canale fiscale.

Il regolamento entrerà in vigore il 25 marzo 2015.

venerdì 13 marzo 2015

MIUR: il nuovo bando per il PNRA


Dinamica dell'atmosfera e processi climatici, dinamica della calotta polare, dinamica della terra solida ed evoluzione della criosfera, dinamica degli oceani polari, relazioni sole-terra e space weather, l'universo sopra l'Antartide, evoluzione - adattamento e biodiversità, l'uomo in ambienti estremi, contaminazione ambientale, paleoclima, problematiche e rischi ambientali, tecnologia: innovazione e sperimentazione. Sono le principali tematiche alle quali dovranno essere dedicati i progetti di ricerca e raccolta dati finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il nuovo bando PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide), per il quale sono stati stanziati 2,2 milioni di euro, si prefigge l’obiettivo di ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera) e, in particolare, approfondire le conoscenze in Antartide.

Potranno partecipare all’avviso università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, comprese le scuole superiori a ordinamento speciale; enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca e altri organismi di ricerca. La partecipazione è aperta anche ai giovani ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti alle università, con la qualifica di docente o ricercatore, sia non appartenenti, ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

Alle proposte coordinate da giovani ricercatori sarà assicurata una valutazione premiale, anche con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema nazionale della ricerca.

Il bando si articola in due linee di intervento:
Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti ed esperimenti di lungo periodo.
Progetti di ricerca da svolgere su piattaforme fisse e mobili di altri paesi e/o nell'ambito di iniziative internazionali.
Ma cosa sono gli osservatori permanenti? E gli esperimenti di lunga durata?

Gli osservatori permanenti sono strutture che svolgono attività di raccolta di osservazioni e dati di interesse generale, nazionale ed internazionale che implica la standardizzazione della raccolta dei dati, l'automatizzazione dei sistemi osservativi e la trasmissione in tempo reale, l'accesso pubblico, regolamentato e gratuito ai dati, secondo i pertinenti standard internazionali.

La proposta di istituzione di un nuovo osservatorio permanente deve avere un costo non superiore a euro 150.000,00 e non inferiore ad euro 30.000,00 (incluso l'eventuale acquisizione di strumentazione da installare in Antartide). La durata non potrà essere inferiore a due anni e non può superare i 4 anni. Mentre la proposta di rinnovo di un osservatorio permanente deve avere un costo non superiore a euro 100.000,00 e non inferiore ad euro 20.000,00.

Sono da considerare esperimenti di lungo periodo quelle attività di ricerca che implicano la raccolta sistematica di dati la cui significatività scientifica impone osservazioni e/o misure per un periodo non superiore a quattro anni. La proposta di un esperimento di lungo periodo deve avere un costo complessivo, per l'intera durata, non superiore a euro 300.000,00 e non inferiore ad euro 50.000,00 (incluso l'eventuale acquisizione di strumentazione da installare in Antartide) e una durata non superiore a quattro anni. Il bando finanzia esclusivamente i primi due anni della proposta, per un importo massimo riconoscibile di euro 150 mila euro.

Tutte le proposte dovranno fare riferimento a una delle tre infrastrutture disponibili in Antartide (stazione Mario Zucchelli, stazione Concordia, nave cargo/oceanografica nel Mare di Ross).

Il PNRA per il triennio 2012-2014 promuove attività di ricerca di tipo opportunity driven da svilupparsi nell'ambito di iniziative internazionali, consente risparmi e razionalizzazioni dell'uso dei mezzi di supporto infrastrutturale e logistico. Ciascuna proposta non può avere un costo superiore a euro 200.000,00 e inferiore ad euro 50.000,00 e deve avere una durata non superiore a due anni. Le proposte dovranno fare riferimento a specifiche iniziative internazionali all'interno delle quali si collocano in modo funzionale e organico.  C’è tempo fino al 23 marzo 2015 per inviare la modulistica prevista dal decreto e partecipare al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

Bando UE: “Smart city & smart community”

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La sostenibilità, ovvero l’equilibrio fra il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali e la capacità di soddisfare i bisogni delle future generazioni, rappresenta un concetto cardine delle politiche di sviluppo dell’Unione Europea.

Quest’ultima, nell’ambito del programma Horizon 2020, ha aperto il bando “Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects” finalizzato ad individuare soluzioni ‘integrate e replicabili’ su scala nazionale ed europea per l’innovazione sociale ed urbana, l’energia, i trasporti e l’ICT, attraverso il partenariato tra le municipalità e le industrie.

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Quali sono i benefici per la società?

Le sfide principali per le Smart Cities and Communities riguardano l’incremento significativo dell’efficienza energetica globale delle città. Questo consentirà di sfruttare meglio le risorse locali sia in termini di fornitura che di domanda energetica, garantendo migliori condizioni di vita per i cittadini e una reale opportunità di crescita o di rilancio per l’industria nazionale.

Il sistema Smart City è dunque inteso non solo come un innovativo modus operandi per il futuro della vita urbana, ma soprattutto come una strategia chiave per combattere la disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza, e migliorare la gestione delle risorse fondamentali come l’energia, l’acqua, l’ambiente.

È per questo motivo che alle nuove figure professionali del settore (verge jobs) si richiedono elevate competenze tecnologiche e gestionali. Si tratta di una categoria molto ampia di lavoratori di nuova generazione con una spiccata sensibilità alla sostenibilità economica e sociale: dal consulente per le startup all'esperto GIS, l'esperto ICT, l'esperto in Smart City o in web marketing per la sharing economy, dal facilitatore digitale al fundraiser, fino ad arrivare al progettista di app.


Cosa finanzia il bando?

L’avviso implementa lo schema di finanziamento delle Innovation Actions (IA), un meccanismo di finanziamento che prevede il rimborso del 70% dei costi eleggibili (costi diretti e indiretti) sostenuti per l’implementazione del progetto sostenuto dalla Commissione.
Ogni soggetto proponente potrà vedersi sovvenzionati fino ad un massimo di 4 progetti per un budget variabile tra i 18 e  i 25 milioni di euro.

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A chi si rivolge?

Ad aziende, startup, enti pubblici e associazioni che aderiscano secondo queste condizioni:
Almeno tre soggetti giuridici partecipano all’azione
I tre soggetti giuridici sono stabiliti in differenti Stati Membri dell’Unione o paesi associati
I tre soggetti giuridici sono indipendenti l’uno dall’altro

Quali sono i requisiti richiesti alle proposte?

I progetti devono essere relativi alle aree:
Distretti green a basso consumo energetico (o quasi zero)
Infrastrutture integrate (pubbliche, private, industriali per ridurre i consumi e aumentare l’efficienza)
Smart mobility, mobilità urbana sostenibile (elettrica, alternativa, bike, aree pedonali, piste ciclabili, ITS)
Ogni progetto dovrebbe:
Coinvolgere fino a 2-3 città
Riflettere il punto di vista delle organizzazioni dei consumatori, della comunità di ricerca e delle PMI locali
Assicurare che tutte le attività proposte siano parte di un ambizioso piano urbanistico
Garantire una diversificazione delle fonti di finanziamento
Contenere attraenti piani aziendali che consentano replicabilità su larga scala per favorire la ripresa economica e nuova occupazione
Coinvolgere delle città sostenitrici che vogliano contribuire al processo attraverso la riproduzione delle soluzioni, avendo accesso al know-how e ai risultati del progetto e ad un contatto privilegiato con i partner
Risultati immagini per Bando UE: “Smart city & smart community”
Qual è l’impatto atteso?
Distribuzione su vasta scala, di soluzioni innovative, replicabili e integrate, nei settori dell’energia, dei trasporti e delle ITC
Investimenti economici su larga scala con il rimborso dei costi di attuazione
Incremento dell’efficienza energetica dei distretti e delle città, uso delle energie rinnovabili e la loro integrazione nel sistema energetico
Efficienza della mobilità con minori emissioni di inquinanti e di CO2
Riduzione dei costi energetici
Decarbonizzazione del sistema energetico
Cooperazione attiva tra le città degli Stati membri con diverse posizioni geografiche ed economiche
Il bando SCC-01-2015  (IA) prevede una  procedura di sottomissione ad uno stadio. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 5 maggio 2015, esclusivamente mediante procedura telematica sul Portale del Partecipante di Horizon2020, dove è anche disponibile la guida alla presentazione di una proposta.