sabato 1 dicembre 2018

Buon Dicembre 2018 a TE CHE LEGGI




Novembre 2018 è terminato ed è iniziato Dicembre, ultimo mese dell’anno: ma perché si chiama così?

Fino al 46 a.C. nell’antica Roma vigeva il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, ma con numero di giorni diverso. La differenza rispetto al calendario attuale è che l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi e Dicembre era quindi il decimo mese dell’anno. Da qui il nome.

Settembre era il settimo mese dell’anno, ottobre l’ottavo e novembre il nono.

Inizialmente il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il nome “luglio” in suo onore, e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto.

Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582


Il #regimeForfettario si rifà il look

Gli aspetti salienti del nuovo regime forfettario in discussione nelle aule del Parlamento e che anticipiamo in questo articolo sono i seguenti:

  1. viene stabilito un unico requisito di accesso, cioè il limite di ricavi/compensi pari a € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti ammessi al regime, con riferimento all’anno precedente;
  2. viene eliminato il possesso dell’ulteriore requisito delle spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro, lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  3. viene altresì eliminato l’altro ulteriore requisito del costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Per via della completa riscrittura del comma 54 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, si rileva quanto segue:

  1. il nuovo regime forfettario prevederà quale unico requisito di accesso il limite di ricavi/compensi di € 65.000 che comporterà un ampliamento della platea dei soggetti interessati;
  2. nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  3. altro aspetto da considerare è la circostanza che dal prossimo anno non ci saranno più limiti di ricavi/compensi differenziati in ragione dei settori di attività;
  4. restano invariati i coefficienti di redditività che risultano ancora distinti per settore di attività.

La nuova normativa riguardante il regime forfettario si combina con l’introduzione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale). Si prevede, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di accesso al regime forfetario, l’irrilevanza degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali (adeguamento) per migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, né ai fini Irap e Iva (ex art. 9-bis, comma 9, D.L. n. 50/2017).
Anche le cause di esclusione dall’accesso al regime indicate alle lett. d) e d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 verranno modificate nel senso che l’accesso al regime forfetario verrà negato a:

  1. i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano anche a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
  2. i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Si evidenzia in questo caso il superamento della causa di esclusione precedente che prevedeva la soglia minima di € 30.000 di redditi di lavoro dipendente o assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime.

Dalla lettura del nuovo impianto normativo emerge una modifica effettuata al comma 87 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 dove viene sostituita la parola “triennio” con la parola “quinquennio”. Il senso della modifica è quello che dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti che hanno adottato il regime dei minimi nel 2015 di fruire del regime forfetario previsto per le “start-up” (comma 65 della Legge di Stabilità 2015) per il periodo che residua sino al compimento del quinquennio 2015- 2019. In altri termini viene consentito a un soggetto che ha iniziato nel 2015 la possibilità di adottare il regime start-up fino al 2019.

#Ecocert ..... sai cos'è?


Tema caldo di questo fine 2018 è sicuramente quello delle pensioni, anche se ad oggi non vi sono ancora certezze sulle novità per il prossimo anno è bene sapere quali documenti servono in caso di richiesta di un’analisi previdenziale.

Cos’è e che dati riporta l’Ecocert
Accanto ai classici documenti di riconoscimento personali, carta identità e codice fiscale, vi è l’estratto conto contributivo. Questo documento non è altro che il riepilogo, registrato negli archivi dell’INPS, di tutti i dati riguardanti la posizione assicurativa del contribuente, nel quale sono contenuti tutti i contributi legati alla sua storia lavorativa.

La GdF ha potere di "impicciarsi" ovunque

In caso di accesso e ispezioni nei locali aziendali di un contribuente, la Guardia di Finanza può accedere ai pc e ai file aziendali in essi contenuti per le attività di indagine e controllo e per avviare un accertamento fiscale?
La risposta è affermativa. Inoltre la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20416 del 1° agosto 2018 ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento basato sul contenuto dei file trovati nei pc aziendali di un’azienda sottoposta a controllo da parte della Guardia di Finanza.

Pace fiscale, stralcio cartelle sotto i 1000 euro.

Se vuoi sapere come fare, non esitare a contattarci

Nessuna dieta per il #redditodicittadinanza

Non c’è mai mai stata neanche per un secondo l’ipotesi di far scendere a 500 euro il reddito di cittadinanza. Sempre 780 euro.
E’ quanto specificano fonti di governo in merito alle ricostruzioni della stampa su una rimodulazione del reddito di cittadinanza. L’ipotesi era stata citata da un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore (leggi). «Ogni giorno ci sono nuove ipotesi sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza come è partito così arriva», ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio incontrando la stampa nel Trevigiano