giovedì 13 giugno 2019

Dichiarazione dei redditi 2019: proroga versamenti al 22 luglio


Indici sintetici di affidabilità fiscale: il ministro Tria ha firmato il decreto di proroga dei versamenti delle dichiarazioni al 22 luglio

RIEPILOGO SCADENZE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2019

Riepiloghiamo le diverse scadenze
Dichiarazione Iva 2019

tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019
presentazione telematica

Modello 730/2019
precompilato

15.04.2019
disponibile on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato


08.07.2019
(il 7.7 cade di domenica)
consegna ai sostituti d’imposta


23.07.2019
invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti

Modello 730/2019
ordinario

08.07.2019
(il 7.7 cade di domenica)
consegna ai sostituti d’imposta


23.07.2019
invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti

Modello 770/2019

30.09.2019
presentazione telematica

Modello Redditi 2019 PF

dal 02.05.2019 al 01.07.2019
cartaceo presso gli uffici postali


30.09.2019
presentazione telematica

Modello Redditi 2019 soggetti Ires

30.09.2019
per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
presentazione telematica

entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
presentazione telematica

Modello Irap/2019

30.09.2019
per i soggetti Irpef e società di persone, nonché per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
presentazione telematica


entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
per i soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
presentazione telematica


Devi presentare il modello Redditi ENC oppure no? In quest'articolo scopri la risposta


Il Modello “Redditi - Società di capitali 2019” e il "Modello Redditi - Enti non commerciali 2019" devono essere presentati dai soggetti IRES entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai fini dell’adempimento della presentazione non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta).

Ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre 2019. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2019) entro il 31 marzo 2020.

Il modello Redditi SC deve essere presentato, in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato.

Il modello Redditi ENC va presentato in via telematica:

dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'Iva;
dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap;
dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
dagli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.
I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione presso un ufficio postale.

Dichiarazione Redditi SP/2019 entro il 30.09.2019 solo telematica


Il Mod. Redditi 2019 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno 2018, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato. Deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).

Sono obbligati ad utilizzare il modello Redditi SP:

le società semplici
le società in nome collettivo e in accomandita semplice
le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
gruppi europei di interesse economico (Geie).
Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP:

le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.
La dichiarazione Redditi Società di persone va presentata in via telematica, entro il 30 settembre 2019, ovvero entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2 del d.P.R. n.322 del 1998).

Rientri nei DISPENSATI dal Modello 730/2019 oppure no?


Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

hanno conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle istruzioni del Modello;
sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare sono obbligati:

i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019);
i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
I contribuenti sono obbligati a presentare il Mod. Redditi PF 2019 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2019 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
Pertanto, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti:

dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Dichiarazione 730/2019 : Fidati di noi



Il 730 è essenzialmente il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Esistono due tipologie di 730:

il precompilato
e l'ordinario.
Il 730 precompilato è, come suggerisce la parola, il modello già compilato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso i dati in suo possesso (anagrafe tributaria, dati anno precedente, dati trasmessi dai soggetti obbligati quali sostituti d'imposta, medici, banche ecc...). Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, e il contribuente ci può accedere direttamente o tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato, in questo caso dovrà consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso
al 730 precompilato.

La scelta della modalità di accesso comporta vantaggi e svantaggi, in termini di costi e di successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l'accesso è possibile accettarlo senza modifice, modificarlo oppure non accettarlo e scegliere il 730 ordinario.

Il modello 730 ordinario viene utilizzato quando il contribuente non può o non vuole usare il precompilato. Tale modello, a differenza del precompilato, non può essere presentato autonomamente, pertanto occorrerà rivolgersi ad un intermediario o al sostituto.

Il termine di presentazione è fissato al:

8 luglio 2019 (il 7 luglio quest'anno cade di domenica) in caso di presentazione tramite sostituto d'imposta;
23 luglio 2019 in caso di presentazione diretta (solo per il 730 precompilato) o tramite CAF-intermediario (per il 730 precompilato o ordinario).

Save the Date

Siamo in piena campagna fiscale ed è utile riepilogare tutte le scadenze delle dichiarazioni dei redditi da presentare nei prossimi mesi. Queste in particolare le date da ricordare:

30 settembre 2019 per il Modello Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello Irap;
23 luglio per il Modello 730 (resta fermo 8 luglio 2019 per il 730 presentato dal sostituto d'imposta).

venerdì 7 giugno 2019

Le altre novità dello “Sblocca cantieri”


È stato confermato l’addio al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei lavori di valore inferiore a 5,5 milioni.
Importante novità riguarda la norma che esclude la possibilità di contestare il danno erariale nei confronti dei dirigenti che firmano provvedimenti di revoca delle concessioni autostradali.

È stata esclusa «per ogni profilo» la contestazione della colpa grave e dunque del rischio di danno erariale a carico del funzionario, se i decreti di revoca sono stati «vistati e registrati» in sede di controllo preventivo dalla Corte dei Conti. Si ricorda che prima si chiamava in causa l’Avvocatura dello Stato.

È stata confermata l’approvazione per la nascita di Italia Infrastrutture Spa, nonché società in house del MIT, dal primo settembre. Rispetto all’idea iniziale, che assegnava alla Spa con capitale controllato dall’Economia, compiti che andavano dalla programmazione fino alla realizzazione diretta delle opere, la società dovrebbe avere un raggio d’azione ristretto ai cantieri a rischio di perdere i fondi statali, sostituendosi all’ente che non li utilizza per portare a termine i lavori.
Inoltre si ravvisa un chiaro sì del Senato, anche al piano bipartisan da 160 milioni complessivi in sei anni per dotare asili e case di cura di telecamere utili a prevenire episodi di violenza.

"Sblocca Cantieri" per imprese ed appalti


In seguito a continui tentativi di esclusione dalle gare di appalto per quelle imprese fiscalmente irregolari, con l’approvazione in Senato la novità rilevante, è il coinvolgimento nelle gare d’appalto di tutte quelle imprese che presentano irregolarità fiscali e contributive non divenute definitive. Si ravvisa dunque una maggiore comprensione, rispetto al passato.

Non ci sarà più l’obbligo di nominare nelle commissioni aggiudicatrici un terzo commissario indipendente preso da un albo dell’Anac.
È stato sospeso anche l’obbligo per i “Comuni di procedere alle gare, rivolgendosi alla stazione appaltante qualificata” dando più libertà ai sindaci dei piccoli centri che spesso, purtroppo, non hanno competenze adeguate.

Viene anche sospesa fino al 2020 la norma che limitava il ricorso all’appalto integrato.
Inoltre, viene fissato un limite massimo del 40% del subappalto e viene prevista la possibilità di affidamento mediante procedure negoziate dei lavori pubblici, fino ad un massimo di 1 milione di euro.

Il limite dei 40.000 euro per l’affidamento libero dei lavori
Viene introdotto un meccanismo diversificato in base all’importo dei lavori. L’affidamento sarà libero nel caso di importi non superiori a 40.000 euro, mentre:
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 del codice degli appalti (D.lgs. n. 50 del 18/04/2016) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice degli appalti previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice degli appalti previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.