venerdì 17 giugno 2022

Credito d'imposta 2022 per attività fisica adattata

L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto un nuovo credito d’imposta. Esso copre le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per le attività motorie. 

Per attività fisica adattata si intendono gli esercizi definiti tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti, destinate a persone che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche, che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria (comma 1, lettera e) dell’articolo 2 del Dlgs n. 36/2021). Lo scopo di questi programmi realizzati con esercizi motori è quello di migliorare il benessere e la qualità della vita. Inoltre, favorisce anche la socializzazione delle persone affette da impedimenti che si trovano impossibilitate a svolgere determinati tipi di esercizio fisico. Gli esercizi di attività fisica adattata sono studiati nel dettaglio e variano a seconda delle condizioni psicologiche e fisiche delle persone che ne usufruiranno. Spesso, si tratta di individui che hanno “patologie croniche clinicamente controllate o disabilità fisiche”, eseguiti “sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria”.

Il decreto 5 maggio del Mef, pubblicato ieri, 16 giugno 2022, in Gazzetta Ufficiale, definisce le modalità attuative del bonus. Sarà poi l’Agenzia delle entrate, con due provvedimenti, a indicare dapprima le modalità d’invio dell’istanza di richiesta e, in un secondo momento, a comunicare la percentuale della spesa riconosciuta a titolo di credito d’imposta, in proporzione al limite di spesa.

Una volta che il credito d’imposta sarà ufficialmente quantificato dalle Entrate, il singolo contribuente potrà utilizzarlo esponendolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese, in diminuzione delle imposte dovute. Il bonus riconosciuto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale relative alle medesime spese. L’eventuale parte del credito d’imposta non utilizzato, per esempio per problemi di capienza, potrà essere riportato ai periodi d’imposta successivi.

martedì 14 giugno 2022

Assegno unico, scadenza in arrivo per gli arretrati: domanda entro il 30 giugno

C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda per l’assegno unico e avere gli arretrati da febbraio scorso. I genitori che presenteranno domanda dopo questa data, riceveranno il contributo a partire dal mese successivo ma senza arretrati.

L’assegno unico e universale (AUU), introdotto dall’articolo 2 della legge n. 46/2021 e reso operativo dal Dlgs n. 230/2021, è, lo ricordiamo, un aiuto economico alle famiglie, riconosciuto, a determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d’età e senza limiti d’età per i figli disabili.

È unico, perché, nel semplificare e potenziare gli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, sostituisce i precedenti aiuti: dallo scorso mese di marzo, infatti, non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari. In pratica, ha mandato in pensione gli assegni temporanei per i figli minori (Dl n. 79/2021), le detrazioni per i minori a carico (articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del Tuir) e per i soli nuclei con figli e orfani, l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del Dl n. 69/1988).

È universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40mila euro. In generale, l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi.

Quanto spetta

In particolare, alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva e, quindi, con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, ma sempre entro il prossimo 30 giugno. Nel dettaglio, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti, inoltre, possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

A chi è rivolto

L’Assegno spetta ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e anche per i nuovi nati, infatti, può essere richiesto dal settimo mese di gravidanza
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Il beneficio è concesso anche al genitore separato o divorziato che presenta la domanda nonostante non faccia più parte del nucleo familiare: la norma non prescrive la necessaria convivenza. E anche i nonni, se affidatari, possono richiedere l’assegno unico universale per i nipoti, minorenni e maggiorenni fino a 21 anni (circolare Inps n. 23/2022).

È erogato dall’Inps al richiedente o, a domanda anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il richiedente può indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore. Questi, in ogni caso, anche nell’ipotesi di affidamento esclusivo, se non coinvolto all’ora dell’istanza, potrà inserire il proprio Iban in autonomia, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’Inps.

Nel caso di nomina di un tutore o di un affidatario, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Le condizioni

Il sostegno economico è riconosciuto a patto che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, sia residente e domiciliato in Italia, sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le compatibilità

L’Assegno unico non assorbe né limita il bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, e con il Reddito di cittadinanza. In particolare, ai nuclei familiari percettori di tale tipologia di Reddito, l’Auu è corrisposto d’ufficio dall’Inps, senza necessità di presentare apposita domanda.

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

venerdì 10 giugno 2022

I soldi per il Superbonus sono terminati

 Sono terminati i 33,3 miliardi di euro stanziati per il Superbonus 110 per cento, l’agevolazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico con l’obiettivo di rendere più sicure le abitazioni. Lo si legge nell’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), il quale riferisce che al 31 maggio sono stati prenotati ben 33,7 miliardi di euro (33.712.733.098,52 euro), contro i 33,3 miliardi stanziati. Il governo adesso dovrà decidere se rifinanziare la misura e dove prendere le nuove risorse; c’è già a chi pensa ad un nuovo scostamento di bilancio o di un possibile aumento delle tasse. Nuovi stanziamenti da parte del governo sarebbero però necessari considerato che il termine ultimo per accedere al Superbonus è fissato al 30 giugno 2022, ma la misura rimarrà valida fino a fine anno per gli edifici unifamiliari nel caso in cui il 30% dei lavori sia completato entro il 30 settembre e resterà in vigore per tutto il 2023 per gli  Istituti autonomi case popolari (Iacp).

Bonus terme in scadenza: il voucher di 200 euro potrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2022.

 Il “bonus terme”, sostanzialmente, consiste in un voucher pari al 100 per cento del servizio termale acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro.

Il buono è spendibile solo presso gli enti termali che si sono accreditati attraverso l’apposita piattaforma gestita da Invitalia. Lo stesso può essere utilizzato per qualsiasi prestazione offerta dal centro termale, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità.

Il bonus, originariamente, poteva essere speso entro l’8 gennaio 2022, ma, a causa della risalita dei contagi dovuti alla variante Omicron, molti dei bonus prenotati non sono stati utilizzati entro tali termini.

Così, con decreto Sostegni Ter, il parlamento ha deciso di istituire una proroga al 31 marzo 2022. Successivamente, con un emendamento presentato in fase di conversione in legge del Decreto Sostegni ter, la stessa è stata ulteriormente spostata al 30 giugno 2022.

Chi sperava in un’ulteriore stanziamento di risorse, invece, resterà deluso: non ci sarà modo di richiedere nuovi voucher da utilizzare per l’acquisto di servizi termali.

martedì 7 giugno 2022

Finanziamenti per progetti di welfare e conciliazione vita-lavoro per le donne con il bando RiParto

E' stato pubblicato sul sito del dipartimento delle politiche per la famiglia un Avviso pubblico  denominato "RiParto" che prevede  il finanziamento di iniziative di sostegno alla genitorialità e al lavoro femminile, da parte delle imprese.  

L'avviso è un'iniziativa prevista dall’articolo 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n.178, che si inserisce nella missione del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei ministri, di promuovere e sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro femminile, in linea con gli obiettivi di sostegno alla genitorialità e di contrasto alla denatalità contenuti nella legge del 7 aprile 2022, n. 32, cd. “Family Act”. 

In particolare, l’avviso pubblico #RiParto mira ad incidere positivamente sulla vita professionale delle lavoratrici dopo il parto o l’adozione, offrendo loro gli strumenti per armonizzare le esigenze lavorative con quelle della cura dei nuovi figli e figlie, anche nell’ottica di una più equa condivisione del tempo di cura tra i genitori e di consapevole assunzione del ruolo genitoriale.

I progetti di welfare aziendale presentati all'interno dell'avviso dovranno prevedere, in particolare, il supporto all’assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un’ottica di conciliazione della vita privata e lavorativa,  ad esempio  con 

  • iniziative di sostegno psicologico e fisico; 
  • incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
  • formazione e aggiornamento per l’accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione

I progetti , per i quali il finanziamento statale può arrivare  al  90 % dei costi, andranno presentati entro il 5 settembre 2022. Il 30% del finanziamento viene erogato ai progetti ammessi dopo 10 giorni dall'inizio delle attività 

venerdì 3 giugno 2022

Pos, doppia sanzione dal 30 giugno per chi non lo usa

Con il decreto legge n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, sono state anticipate, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con il Pos. Tutti gli esercenti e professionisti, dunque, saranno obbligati a detenere e ad accettare su richiesta i pagamenti elettronici tramite carte di credito, bancomat e prepagate.

Dal 30 giugno 2022 ai soggetti che rifiutano i pagamenti tramite pos sarà applicata una doppia sanzione amministrativa pecuniaria. Tale sanzione sarà così composta:

  • 30 euro in misura fissa;
  • 4 per cento del valore della transazione rifiutata dall’esercente.

Per fare un esempio, l’esercente che rifiuta una transazione da 100 euro, rischia una sanzione pari a 34 euro: 30 euro, più il 4 per cento di 100 euro. Tale obbligo non si applicherà soltanto agli esercenti attività commerciali, ma a tutti coloro che vendono un bene o un servizio al pubblico; compresi, ovviamente, anche i tassisti e i liberi professionisti.