Messaggi tradizionali, o tramite Whatsapp: Nell'era dei Social anche il licenziamento si adegua

E’ legittimo il licenziamento effettuato con una chat su Whatsapp o un SMS? Nell’era digitale anche le regole sul licenziamento dei dipendenti si adeguano alle nuove tecnologie purché rispettino la forma prevista. Sappiamo, infatti, che il licenziamento, anche quello disciplinare (ovvero adducibile a colpe del dipendente) deve essere necessariamente comunicato tramite forma scritta e che è onere del lavoratore poter dimostrare il rispetto di questa formalità (ecco perché si preferisce raccomandata A/R). Ma si può interpretare la forma scritta in modo non restrittivo?
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Licenziamento digitale: basta un messaggio su Whatsapp?
Ma la forma scritta può essere anche digitale? Sembrerebbe proprio di si il che porterebbe a considerare legittimo il licenziamento comunicato mediante sms o chat di Whatsapp.

In questo senso si sono espressi di recente il tribunale di Catania: anche un messaggio sul cellulare o una chat su Whatsapp sono scritti e la seconda peraltro permette anche di avere conferma che il destinatario abbia visualizzato e letto il messaggio mediante la doppia spunta blu. Partendo da questa considerazione il giudice del Lavoro Mario Fiorentino ha respinto il ricorso di un dipendente che era stato licenziato via Whatsapp e ha confermato che è stata rispettata la forma scritta. Continua, invece, ad essere illegittimo il licenziamento comunicato a voce. Il licenziamento orale è considerato nullo e il lavoratore, secondo alcune sentenze, non deve neanche rispettare il termine di 60 giorni per impugnarlo ma può attenersi a quello di 5 anni.

Ovviamente la validità del licenziamento via sms o whatsapp (ma per estensione anche tramite messaggio privato su Facebook) è da intendersi anche a favore e in tutela del lavoratore. Facciamo un esempio pratico di un dipendente che, dopo una discussione, riceva su Whatsapp un messaggio dal capo del genere “Domani non scomodarti a venire perché sei licenziato!”. Chi rispetta questo ordine e non si presenta il giorno seguente sul posto di lavoro non potrà poi essere additato di “assenza ingiustificata”.

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