giovedì 29 gennaio 2015

Falsa email dall'Agenzia delle Entrate: occhio al virus


 Doveste ricevere una email dall'Agenzia delle Entrate, prima di spaventarvi per la vostra situazione patrimoniale, preoccupatevi della salute del vostro pc e della riservatezza dei vostri documenti. In questi giorni corcolano infatti false mail di aggiornamento spacciate come linee guida dell’Agenzia delle Entrate riguardanti il redditometro. Il messaggio promette consigli per i controlli del redditometro, ma in realtà nasconde all'interno dell’allegato un virus destinato a compromettere la sicurezza del Pc del destinatario.

Lo scopo delle false mail, oltre che trarre in inganno i cittadini, è quello di ottenere dati personali dei cittadini in modo illecito. Un segnale di allarme è dato dal fatto che nel testo dell’email viene caldamente consigliata la consultazione delle istruzioni contenute soprattutto a coloro che utilizzano servizi di Home Banking.

L'Agenzia delle Entrate, quella vera, consiglia di non aprire il file allegato per nessun motivo nè di connettersi al sito internet linkato nel testo della mail, link che rimanda ad un sito molto simile a quello del dominio dell’Agenzia delle Entrate. Ed è quello che finisce poi per impossessarsi dei dati dei cittadini.

Sparite le banconote da 200 e 500 euro: "Gli italiani non le usano più"



In Italia il numero di biglietti da 500 euro "è crollato", le banconote da 500 e 200 euro "sono sostanzialmente sparite" e quelle da 100 "si stanno riducendo". Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo dinanzi alla Commissione Antimafia.


"Le banconote da 500 euro in Italia sono crollate - ha detto Visco - vengono portate qui per essere versate ma non vengono più prelevate per essere spese da noi. Il che vuol dire che sono molto usate nel resto del mondo. In Banca d’Italia ci sono stati prelievi per 167mila biglietti da 500 euro, che in termini di quattrini sono 83 milioni di euro, e versamenti per 19,3 milioni di biglietti"

"Io faccio parte del governing council della Bce - ha aggiunto Visco - e posso dire che lì la maggioranza non vuole ritirarle. Il che vuol dire che a noi probabilmente non servono, ma ad altri sì". Altro segnale di un'Europa a due, se non più, velocità.

Canone Rai in scadenza : Tutte le esenzioni per età, appartenenza e status previste.


Il canone Rai sta per scadere e anche quest’anno i cittadini sono chiamati a pagare i 113,50 euro previsti per il 2015. Ma sono molte le categorie che non pagano perché completamente esentati dalle legge. Ecco quali sono le categorie che non devono pagare anche se hanno in casa uno o più apparecchi televisivi, oltre a radio e computer collegati in rete. Si parte dagli anziani con 75 anni di età compiuta. Come recita proprio il sito della Rai, che dedica una intera sezione a questi argomenti, “e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/15. Come riporta poi il sito della Agenzia delle Entrate “chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio”.


ESENTI GLI ULTRA 75ENNI - Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/15. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito”. Quanto ai requisiti familiari e di reddito si ricorda che bisogna: “non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio; possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui)”.

ESONERI ANCHE PER I MILITARI - Sul sito http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx sono presenti tutte le indicazioni per il calcolo del reddito, con riferimento ovviamente all’anno precedente, insieme ai moduli necessari per presentare la domanda. Quanto agli altri esoneri le categorie coinvolte sono i militari delle forze armate italiane, quelli stranieri appartenenti alla Nato, gli agenti diplomatici e consolari, i rivenditori e i riparatori di televisioni. Nel dettaglio, per i Militari delle Forze Armate Italiane “l’esenzione è prevista  – dice il sito Rai – solo per gli ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone”.

NO AL CANONE PER LA NATO - Per i Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato di stanza in Italia “e’ possibile usufruire dell’esonero (art. 10, paragrafo 1, Convenzione di Londra 19/06/1951) scrivendo al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV allegando dichiarazione del Comando da cui dipende l’interessato o autocertificazione attestante l’appartenenza alle Forze armate della NATO”.

ANCHE DIPLOMATICI STRANIERI - Per gli agenti diplomatici e consolari stranieri “accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato pure i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento”.

RIPARATORI DI TELEVISIONI - Infine sono esonerati i rivenditori e riparatori TV “a seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003″. “Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell’anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza”. Per ulteriori informazioni contattare il Call Center della Rai – RISPONDERAI componendo il numero 199.123.000. Da ultimo va ricordato che la stessa Rai specifica che non è prevista dalla legge la possibilità della sospensione del pagamento del canone anche in caso di non utilizzo del televisore.

mercoledì 28 gennaio 2015

Il sentimento della vera AMICIZIA non conosce barriere

Novità e istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni IVA 2015

Scadenze

La presentazione, sia del modello ordinario sia di quello semplificato, va effettuata fra l’1 febbraio e il 30 settembre 2015 per i contribuenti tenuti alla dichiarazione IVA in forma autonoma, oppure entro il 30 settembre 2015 per coloro che la presentano in UNICO 2015.


Modello IVA 2015
Si compone di frontespizio, utilizzato da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma (chi invece la presenta in forma unificata gli compila il frontespizio di UNICO 2015), e del modulo composto dai quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ.

La prima novità da segnalare riguarda il quadro VA, in cui il rigo 14 è stato ridenominato per dedicarlo al “Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni” appena riformato con i commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Devono barrare l’apposita casella coloro che scelgono di entrare nel Nuovo Regime dei Mimini, segnalando che presentano l’ultima dichiarazione (relativa al periodo d’imposta 2014), prima di entrare nel regime forfettario (con aliquota al 15% e nuovi criteri di accesso, che variano a seconda delle diverse tipologie di professione o lavoro autonomo).

È poi stato inserito il quadro VB, che di fatto riguarda i dati che lo scorso anno erano invece inseriti nella sezione 3 (ora eliminata) del quadro VA, riservata agli estremi identificativi dei rapporti finanziari di particolari categorie di contribuenti (previste dall’articolo 2, comma 36 vicies-ter del Dl 138-2011).

Particolare attenzione deve essere prestata ai quadri VE e VF, dedicati rispettivamente a determinazione di volume d’affari e imposta e alle operazioni ammesse in detrazioni, in cui sono stati eliminati i righi relativi all’imposta al 21% e altri sono stati ridenominati.

Il quadro VX recepisce le novità di esecuzione dei rimborsi previste dalla legge 175/2014. Infine, piccole modifiche ai quadri VO e VS.

 

Modello IVA base 2015
Il Modello IVA base 2015 è il modello in forma semplificata che può essere utilizzato dalle seguenti categorie di partite IVA:

hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo leregole generali previste dalla disciplina IVA e non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva (ad esempio per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio);
hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole;
non hanno effettuato operazioni con l’estero;
non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 28/1997;
non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Modalità e termini di presentazione sono gli stessi previsti per la dichiarazione ordinaria. Anche in questo caso, il frontespizio va compilato solo dalle partite IVA che presentano la dichiarazione in forma autonoma, mentre gli altri compilano quello di UNICO 2015. Il modulo è composto dai quadri  VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.

Codice Fiscale: il programma per verificare la correttezza formale


Gli Enti e le Amministrazioni in possesso dei requisiti per l'accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria possono accedere al servizio stipulando una convenzione.

L'Agenzia delle Entrate ha revisionato l'attivazione del servizio che consente di verificare se, in base alla norma vigente, un codice fiscale di persona fisica è formalmente corretto.
Nella nuova versione sono stati implementati i controlli sui caratteri speciali non ammessi, quali le lettere accentate o quelle con altri segni diacritici (ç, ñ, ô, ü, ecc.).

Per verificare l'effettiva attribuzione del codice fiscale e quindi la corrispondenza con i dati registrati in Anagrafe tributaria, è disponibile il servizio Verifica codice fiscale

Gli Enti e le Amministrazioni in possesso, in base alla normativa esistente, dei requisiti necessari per l’accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria possono accedere al servizio di verifica del codice fiscale previa stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Gli Enti che vogliono richiedere l’autorizzazione ad accedere al servizio devono selezionare PuntoFisco dove è possibile scaricare la relativa modulistica.

Stipulata una convenzione tra Inps e Centri di assistenza fiscale per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2015.

Con la Determinazione n. 1 del 22 gennaio 2015, è stata stipulata la nuova convenzione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2015.

Et voilà la Determinazione direttamente dal sito INPS

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/docallegati/Informazioni/amministrazione-trasparente/Provvedimenti/Documents/GC2015_TREU_0001_C.pdf&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI

logo dell'Inps

Bonus Macchinari 2015



Confindustria dedica una Circolare interpretativa sul credito d’imposta del 15% per acquisto di beni strumentali effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (il cosiddetto Bonus Macchinari), previsto dal Decreto Competitività (articolo 18, Dl 91/2014): focus su imprese beneficiarie, investimenti agevolati, compatibilità con la Nuova Sabatini, analisi dei costi/benefici per le PMI.

L’agevolazione non più applica sulla spesa lorda per i nuovi macchinari (es.: Tremonti ter di cui all’articolo 5 del decreto legge 78/2009) ma alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei cinque periodi di imposta precedenti (dal cui computo si può escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore).

Esclusioni: niente bonus per investimenti di costo unitario inferiore a 10mila euro.
Compensazione: il credito d’imposta si può utilizzare per compensare altri debiti (a differenza della Tremonti ter che prevedeva una variazione in diminuzione del reddito d’impresa).
Destinazione beni acquistati: per strutture produttive dell’impresa sul territorio nazionale (la Tremonti ter ammetteva altri paesi UE e spazio economico europeo).
Platea: l’agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, settore economico, area territoriale.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, anche sui medesimi investimenti. Quindi, sottolinea Confindustria, non c’è incompatibilità fra Bonus Macchinari e Nuova Sabatini (articolo 2, Dl 69/2013). In effetti, anche il testo stesso della Nuova Sabatini prevede la cumulabilità con altri incentivi (articolo 7, comma 1).

E’ invece diverso il caso del Bonus Energia> (articolo 1, commi 344 e seguenti, legge 296/2006): si tratta delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, fra le quali potrebbero rientrare anche nuovi macchinari assoggettabili al nuovo credito d’imposta (esempio: impianti di climatizzazione o sistemi di condizionamento). Ma in questo caso non c’è compatibilità, perché il decreto 19 febbraio 2007 attuativo del Bonus (che la Legge di Stabilità proroga nella misura del 65% a tutto il 2015), esclude la cumulabilità con altri incentivi. La stessa questione era già stata esaminata in occasione della Tremonti ter e sempre con esito di cumulabilità esclusa.

Sarà l’azienda a stabilire quale agevolazioni applicare fra Bonus Macchinari e detrazione per la riqualificazione energetica: ma, a parità di costo dell’investimento, risulta sempre conveniente la detrazione al 65% (es.: su una spesa di 50mila euro, la detrazione sarà di 32.500 euro mentre il credito d’imposta sarebbe di 7.500 euro. La convenienza va però confermata caso per caso, valutando variabili come la capienza dell’imposta di periodo o di quelli successivi e il superamento della soglia di spese massime ammissibili alla detrazione. Per esempio, se un’impresa effettua investimenti che superano i limiti agevolabili con la detrazione del 65%, potrebbe sulla differenza applicare il credito d’imposta del 15%. Qui, però, il condizionale è d’obbligo perché potrebbe essere anche possibile un’interpretazione rigida delle norma sul divieto di cumulo della detrazione al 65% sul totale delle spese sostenute. Su questo punto, Confindustria chiede un chiarimento all’Agenzia delle Entrate.


Finanziamenti UE 2014-2020: una Guida sulle opportunità

E' online la Guida alle opportunità di finanziamento dell'UE 2014-2020, edita dallo Europe Direct Roma e finalizzata ad illustrare al pubblico le opportunità dei finanziamenti diretti ed indiretti per il periodo di programmazione 2014-2020.

Oltre ad una panoramica sui fondi strutturali e di investimento, i Programmi di Assistenza Esterna ed i progetti di collaborazione, una parte fondamentale della guida riguarda una descrizione dei Fondi diretti dell’UE, i Programmi tematici.




Questi finanziamenti, infatti, non devono essere considerati "residuali", ossia avanzi dei Fondi strutturali, ma vanno invece visti come vere potenzialità create a sostegno delle politiche comunitarie.

Imu terreni agricoli: pagamento al 10 febbraio e modifica dei parametri inizialmente stabiliti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.

Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

 

Cartelle di pagamento e riscossione coattiva: on line l'aggiornamento della guida fiscale

Termini delle notifiche delle cartelle di pagamento, pagamento a rate, compensazione, fermo amministrativo, pignoramento e iscrizione di ipoteca, queste ed altre le novità approfondite dal Fisco.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida Fiscale "Cartelle di pagamento e riscossione coattiva".

In particolare nel nuovo volume vengono approfonditi i seguenti argomenti:

1. CARTELLE DI PAGAMENTO
-La riscossione mediante cartella
- Il pagamento a rate delle cartelle
- La compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta
- La compensazione fra le iscrizioni a ruolo e i crediti verso la PA
- L'annullamento, il ricorso e la sospensione di una cartella

2. LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
- Procedure cautelari: il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca
- Procedure esecutive: il pignoramento

Cartelle di pagamento e riscossione coattiva: on line l'aggiornamento della guida fiscale

E se segui l'indirizzo del link sotto riportato avrai interamente a tua disposizione l'utilissima GUIDA FISCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa+due/Guida_Cartelle_di_pagamento_e_mezzi_di_riscossione_coattiva.pdf

martedì 27 gennaio 2015

16 Febbraio 2015 : ultimo appuntamento contributivo relativo all’anno 2014 per artigiani e commercianti

Adempimento in vista per artigiani e commercianti. Infatti, entro il 16 febbraio 2015 i lavoratori autonomi menzionati dovranno procedere al versamento della IV rata 2014 del contributo fisso e alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti. Entro la stessa scadenza, inoltre, dovranno essere versati il primo e secondo acconto 2014, in riferimento all’eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e contestualmente le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti. A tal fine, è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale nel corso del 2014 e non già interessati precedentemente da iscrizione previdenziale. Inoltre, sono stati predisposti i modelli “Delega F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta. I modelli F24 sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. A ricordarlo è l’INPS con il messaggio n. 593 di ieri.

Stop al cartaceo – Con l’occasione l’Istituto previdenziale rammenta che gli artigiani e commercianti, iscritti in corso d’anno alla relativa gestione INPS, non riceveranno più in modalità cartacea la lettera di avviso dei contributi in scadenza né le avvertenze per la compilazione del modello F24. Infatti, la lettera informativa sarà disponibile accedendo al proprio “Cassetto previdenziale”, nella sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta. A tal fine ai contribuenti o agli intermediari opportunamente delegati verrà inviata una email di alert per avvisare dell’inserimento della comunicazione in commento. L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene tramite Pin del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Le aliquote contributive - A tal proposito ricordiamo che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a:
• 22,20% per gli artigiani (19,20% se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
• 22,29% per i commercianti (19,29% se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

UN PAIO DI SCARPETTE ROSSE





C'è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro
quasi nuove:
sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica
"Schulze Monaco".
C'è un paio di scarpette rosse
in cima a un mucchio di scarpette infantili
a Buckenwald
erano di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi
bruciati nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini li possiamo immaginare
scarpa numero ventiquattro
per l' eternità
perché i piedini dei bambini morti non crescono.
C'è un paio di scarpette rosse
a Buckenwald
quasi nuove
perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole.
Joyce Lussu

Giornata della Memoria. Io ricordo, io rivivo... di Vittoria Coppola



Mi succede ogni anno, intorno alla data di oggi.

Rivivo un malessere che non vuole passare. Rivivo l’angoscia. La tristezza.

Ricordo di averla sempre attraversata, la tristezza. Da che ho cominciato a capire.

Da che ho letto sui libri quanto noi uomini possiamo essere bestie. E mi permetto di usare questo termine, non tanto perché sia adatto alla circostanza, piuttosto perché al momento non me ne viene un altro.

Dovrei scavare, fino ad afferrare l’indicibile.

Ricordo quante domande ho fatto e quante ancora sono ferme lì, a graffiare le viscere con aberrante costanza.

E poi comprendo che la mia è una angoscia scaturente dal ricordo di una sensazione che silenziosa mi accompagna. Perché io non ho vissuto in prima persona.

Perché, se avessi vissuto, oggi mi sentirei dannatamente sola.

E non perché la gente non ricordi, non abbia memoria, non voglia fermarsi a pensare.

Semplicemente perché si è soli nella gioia, figuriamoci nel dolore.

Io ricordo. Rivivo sensazioni.

E mai vorrò smettere di farlo.

Non dimentichiamo la Shoah perchè non abbia a ripetersi!

 Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della memoria per non dimenticare l'Olocausto. Venne istituita ufficialmente dalla Repubblica italiana nel 2000 per ricordare l’orrore della Shoah, dell’Olocausto. Si è scelta proprio questa data perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia.

“Se questo è un uomo” è un romanzo-memoria di Primo Levi in cui racconta della sua permanenza in un campo di concentramento.

SE QUESTO È UN UOMO
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi

Protesta commercialisti riguardo il 730 precompilato : Ingorgo scadenze vicine e troppe responsabilita' per consulenti

http://www.quotidiano.net/video/730-precompilato-protesta-commercialisti-1.612576

Più tempo per il ravvedimento operoso

Più tempo per il ravvedimento operoso

L’approvazione della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha disposto (con l'art. 1, comma 637, lettera b) modifiche significative all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) mediante l'introduzione delle lettere a-bis), b-bis, b-ter, b-quater, del comma 1. l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 13 e la riformulazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998. Senza pretesa di esaurire l’argomento si fornisce una prima lettura delle nuove opportunità di ravvedimento.



Le modifiche introdotte consentono, dal 2015, all’autore della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di sanare le violazioni commesse beneficiando di una riduzione automatica delle sanzioni applicabili, e per un periodo più lungo.



Infatti è ora possibile ravvedersi anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l’anno dall’omissione o dall’errore, per le violazioni, per esempio, in materia di imposta di registro).



La modulazione della riduzione delle sanzioni in è stata rivista in relazione all’allungamento dei termini per il ravvedimento.



Sono state rimosse le cause che erano ostative al ravvedimento: accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il soggetto interessato avesse avuto formale conoscenza.



Rimane impossibile ravvedersi dopo la notifica di un atto di liquidazione o accertamento o la ricezione delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.



Va segnalato che la preclusione derivante dall’inizio delle attività di controllo e la preclusione temporale (un anno dalla violazione) continuano a operare per le altre imposte non amministrate dall’Agenzia Entrate (per es. Imu, Tasi).







EMENDABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI



Con la modifica apportata all’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 è ora possibile correggere errori od omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap, dei sostituti di imposta e dell’Iva entro i termini di accertamento.







LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI



Come detto il termine per il ravvedimento di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione del tributo, è stato allungato e la riduzione della sanzioni rimodulata in funzione del tempo.

Mai dimenticare......

lunedì 26 gennaio 2015

Regime dei Nuovi Minimi e possesso quote in società: Esclusione solo in caso di “contemporaneità”

 La partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente preclude l’accesso al regime forfettario solo se questa viene detenuta “contemporaneamente” all’esercizio d’impresa/lavoro autonomo. Se la quota viene ceduta prima dell’inizio del periodo d’imposta o dell’avvio dell’attività di lavoro autonomo, il contribuente può fruire del regime agevolato.

 La norma individua chiaramente quali sono i soggetti a cui è precluso l'accesso al regime a forfait: a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva; b) soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito; c) soggetti non residenti a eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia e Islanda; d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili; e) soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.

Le cause di esclusione sopraesposte vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime a condizione che la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno. Per quanto riguarda la causa ostativa della partecipazione in società di persone, associazioni professionali o Srl "trasparenti" di cui all'articolo 116 del Tuir, è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell'ambito dell'impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

La Relazione illustrativa ha inoltre specificato che in caso di inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività.
In altre parole, il riferimento alla “contemporaneità” tra l'esercizio dell'attività e la partecipazione societaria sta a significare che non sussiste la causa ostativa se la cessione della partecipazione o la fuoriuscita dalla società è avvenuta prima dell'ingresso del nuovo regime forfetario, anche nel medesimo esercizio.

Ipotizzando quindi che un contribuente esercente attività d’impresa nel 2014 abbia avuto una partecipazione in una società a responsabilità limitata trasparente, questo potrà nel 2015 accedere al regime forfettario qualora la partecipazione sia stata ceduta entro il 31 dicembre 2014.
Qualora invece il contribuente inizi l’attività d’impresa nel 2015, la quota può essere detenuta anche nel 2015 a condizione che venga ceduta prima dell’inizio attività.
Si evidenza che la norma preclude l’accesso al regime forfettario qualora la quota riguardi società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti”. Diventa del tutto irrilevante, quindi, la partecipazione del socio all’attività d’impresa, pertanto può accedere al regime forfettario anche il contribuente che detiene una quota in una srl non trasparente che partecipa all’amministrazione della società. Per contro invece il socio accomandante di una sas non può accedere al regime nonostante la sua partecipazione non permetta alcuna ingerenza nella gestione della società.

Comunicazione annuale dati IVA: chi deve presentarla

La Comunicazione annuale dati IVA, introdotta dall’art. 8-bis, D.P.R. n. 322/98, è finalizzata a consentire il calcolo delle risorse che ciascuno Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario.
La Comunicazione dati IVA va presentata, dai soggetti obbligati, entro il 02.03.2015 (il 28.02 cade di sabato) esclusivamente in via telematica.

Chi la presenta? : Contribuenti IVA tenuti a presentare la comunicazione annuale dei dati Iva
Cosa si presenta? : Presentazione della comunicazione annuale dati Iva riferita all'anno d'imposta 2013
Modalità di presentazione: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE
Tipologie tributi: Comunicazioni
Categorie contribuenti: Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
Enti che non svolgono attività commerciali
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.


Natura non dichiarativa - Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “la natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della ‘Dichiarazione IV’ bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”.
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

Soggetti obbligati - Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:
- titolari di partita Iva;
- e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale;
anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.

Soggetti esonerati – Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA:
• i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti ancorché debbano presentare la dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche di cui all’art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972;
• i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
• produttori agricoli esonerati dagli adempimenti art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
• gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co. 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
• le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986). L’esonero riguarda il soggetto che non esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985);
• i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
• i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
• i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
• i soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
• le persone fisiche che hanno realizzato nel 2014 un volume d'affari inferiore o uguale ad € 25.000;
• i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 02.03.2015 (il 28.02 cade di sabato), come previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 322/98, introdotto dall’art. 10, DL n. 78/09. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito/credito) risultante dalla stessa. Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2014 a debito, possono usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2014 se provvedono a presentare il modello IVA 2015 in forma autonoma entro il 02.03.2015.

Le finalità della voluntary disclosure - Antiriciclaggio-

 In virtù delle modifiche introdotte dall’articolo 1 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, “nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater :
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.”

Nonostante le norme appena richiamate, il Mef continua a ritenere che, nel caso di specie, si debba parlare di attività di consulenza, non essendo collegata a provvedimenti giudiziari.

In considerazione del fatto che l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007 pone, tra i casi in cui non sussiste l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta anche la consulenza sull’eventualità di evitare un procedimento, ci si chiede, a questo punto, quando si possa parlare di consulenza volta ad evitare un procedimento.

Ultimi chiarimenti del Mef sulla questione sempre aperta dell'Antiriciclaggio.

Tra le FAQ riportate sul sito del Dipartimento del Tesoro, ieri ha trovato spazio un nuovo quesito riguardante il caso di un professionista che si limiti a consigliare al suo assistito di non accedere alla procedura di voluntary disclosure.

Ipotizziamo che ci venga richiesta una consulenza in materia di voluntary disclosure. L’assistito pone sul piatto tutte le sue ricchezze all’estero e ci consente di acquisire moltissime informazioni riguardo alla sua posizione economico-finanziaria, nonché alla sussistenza di condotte riconducibili a fattispecie di reato.
Nel caso di specie, però, la procedura di emersione volontaria dei capitali non rappresenta la strada migliore, e quindi possiamo soltanto limitarci a sconsigliargli la voluntary disclosure.

È tuttavia ormai maturato in noi il sospetto che il soggetto stia conducendo operazioni di riciclaggio di denaro. Dobbiamo effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta?
Il Mef lo esclude.

Precisa infatti che gli obblighi antiriciclaggio si applicano soltanto nel momento in cui si concretizza un rapporto tra il professionista e il soggetto cui sarà resa la prestazione.
In altre parole, se il professionista si limita a valutare la posizione di un soggetto, ma, successivamente alla stessa, non segue alcun conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.
Come chiarisce il Mef, infatti, l’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231/2007 qualifica il “cliente” come colui al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Non essendoci stato conferimento di incarico non c’è obbligo di antiriciclaggio.
Nessuna adeguata verifica, nessuna registrazione e conservazione dei dati e nessun obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta.
La Faq apparsa sul sito del Dipartimento del Tesoro, assume tuttavia, particolare significato anche con riferimento ad un inciso contenuto nella risposta fornita.

Il Mef chiarisce infatti: “l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.”

Fermo restando il fatto che non sarebbe stato male se i concetti fossero stati espressi con un maggior grado di chiarezza, merita di essere rilevato, in questa sede, che il Mef sembra aver implicitamente riconosciuto che, nel caso della voluntary disclosure non si applichi l’esonero di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007.

Pertanto, si può concludere che ad oggi, nonostante l’espressa richiesta del presidente dei commercialisti, Gerardo Longobardi, i professionisti che assistono i contribuenti nella procedura della voluntary disclosure sono tenuti ad effettuare la segnalazione dell’operazione sospetta, nonostante la completa inutilità della stessa, come abbiamo avuto modo di analizzare nei precedenti interventi.


giovedì 22 gennaio 2015

Segnalazione in Crif, risarcimento in caso di mancato preavviso Maggiori informazioni http://www.usuraonline.it/news/segnalazione-in-crif-diritto-al-risarcimento-in-caso-di-mancato-preavviso/

L’iscrizione in Centrale Rischi va comunicata all’interessato prima che avvenga. In caso contrario, questo subisce un danno non patrimoniale da risarcire, come recentemente affermato dal Tribunale di Lecce. La segnalazione in Crif infatti, per molti diventa una sorta di “marchio d’infamia” difficile da cancellare, anche dopo aver saldato il proprio debito, e così risulta praticamente impossibile ricominciare a vivere (e a lavorare e produrre) dopo averla subita.

E’ lo stesso codice deontologico del sistema informatico creditizio a prevedere l’obbligo di avviso preventivo di segnalazione in Crif, in quanto, se ciò non avviene, l’interessato deve affrontare una serie di conseguenze, economiche (danno patrimoniale) e di altra natura (danno non patrimoniale).Tra le prime, ad esempio, l’incapacità di accedere a un secondo finanziamento a causa del pregiudizio innescato dall’iscrizione in Centrale Rischi. Tuttavia, se il danno patrimoniale va documentato e quantificato affinchè possa essere rimborsato, nel caso di quello non patrimoniale, è sufficiente presumerlo, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Lecce, riprendendo un parere già espresso dall’Abf (Arbitro bancario e finanziario). Il risarcimento viene quindi stimato in via equitativa, e nel caso specifico, si riconosce «il danno per la lesione dei diritti alla persona, per il turbamento d’animo e per la sofferenza psicologica per il solo stesso inserimento del nome del consumatore nell’archivio informatico aperto a tutti gli operatori finanziari che aderiscono al circuito Crif».



Maggiori informazioni http://www.usuraonline.it/news/segnalazione-in-crif-diritto-al-risarcimento-in-caso-di-mancato-preavviso/

Legge di Stabilità 2015: in materia di IVA ampliato il meccanismo del “reverse charge”


La legge di stabilità 2015 ha apportato significative novità in materia di applicazione del reverse charge Iva, prevedendo nuove ipotesi di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta e l’ obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente.
Una delle novità prevede l’applicazione del reverse charge, a far data dal 1° gennaio 2015, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” dove l’ambito oggettivo di riferimento delle prestazioni indicate riguarda gli edifici, con la conseguenza che devono escludersi tutte quelle prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un impianto o la pulizia dello stesso.
Risulta però poco chiaro il riferimento alle prestazioni di completamento relative ad edifici, poiché si tratta di un termine ampio che può comprendere al proprio interno anche altri interventi di manutenzione.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova previsione non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l’operazione. Pertanto, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all'oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa.
Sono in ogni caso escluse le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi.


In base a quanto sopra detto pare abbastanza evidente che i settori interessati dalla novità si possono individuare nelle seguenti attività, sempre con il solo riferimento alle prestazioni di servizi relative agli edifici:
- pulizia generale di edifici ed altre attività di pulizia specializzata di edifici
- servizi di disinfestazione
- demolizione
- installazione di impianti elettrici in edifici, relativa manutenzione e riparazione
- installazione di impianti elettronici
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici, relativa manutenzione e riparazione
- installazione di impianti per la distribuzione del gas, relativa manutenzione e riparazione
- installazione di impianti di spegnimento anticendio, relativa manutenzione e riparazione
- installazione di impianti di irrigazione per giardini, relativa manutenzione e riparazione
- installazione di ascensori e scale mobili, relativa manutenzione e riparazione
- intonacatura e stuccatura
- posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili
- rivestimento di pavimenti e di muri
- tinteggiatura e posa in opera di vetri
- attività non specializzate di lavori edili (muratori)
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Deve trattarsi di prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo Iva, di conseguenza sulle prestazioni rese nei confronti di un condominio o di privati, l’Iva continua ad essere applicata con le modalità ordinarie.
Alle nuove prestazioni di servizi espressamente individuate, a partire dal 1°gennaio 2015, è ora applicabile il meccanismo del reverse charge indipendentemente dal fatto che l’attività sia posta in essere in un contratto di subappalto oppure in un contratto di appalto.
Le altre novità riguardano il settore dell’energia, prevedendo l’applicazione del reverse charge ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori.
Sempre dal 2015, il reverse charge si renderà applicabile anche alle cessioni di pallet recuperati, mentre si dovrà attendere il via libera comunitario per l’estensione dell’inversione contabile alle forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione.

Lettera di presentazione via email: 10 consigli per scriverla

Come scrivere una lettera di presentazione da inviare tramite email?

Il Curriculum vitae e la relativa lettera di accompagnamento non si mandano più solo tramite posta tradizionale. Oggi le aziende richiedono principalmente l’invio del CV tramite posta elettronica, quindi la lettera di presentazione deve essere adeguata ai nuovi mezzi di comunicazione.

Ecco dieci consigli preziosi per scrivere una lettera di presentazione via email chiara ed efficace.

1. UTILIZZATE UN INDIRIZZO EMAIL PROFESSIONALE

Inviate l’email da un indirizzo credibile, che comunichi professionalità, composto preferibilmente dal vostro nome e cognome (es. mario.rossi@.. ). Non utilizzate indirizzi con nomignoli e soprannomi poco presentabili oppure email del vostro lavoro attuale, o, peggio ancora, indirizzi di posta elettronica non vostri, anche di vostri genitori, fratelli, partner, amici.

2. NON ALLEGATE LA LETTERA DI PRESENTAZIONE

La mail è essa stessa la lettera di presentazione. In pratica la lettera di presentazione costituirà il corpo dell’email, quindi non deve essere ripetuta all’interno del Cv allegato. Per evitare errori potete scriverla prima in un documento Word, o nel formato che preferite, per poi copiarla e incollarla nel testo della mail.

3. INDIRIZZATE LA MAIL AL GIUSTO DESTINATARIO

A chi indirizzare la mail? Se avete l’email diretta di un selezionatore o del responsabile del personale indirizzatela direttamente a loro, introducendo il testo con “Gent.ma Dott.ssa / Egr. Dott.” + nome e cognome. Se invece disponete di una mail generica (ad esempio: info@… ) è importante precisare il destinatario o l’ufficio di destinazione dell’email (esempio: “Alla cortese attenzione del Responsabile Risorse Umane / Ufficio del personale”).
Contattare direttamente chi si occupa del recruiting è la soluzione migliore, perché vi permetterà di entrare subito in contatto con chi ha il compito di selezionare i Cv. Se il nome e il recapito di posta elettronica dei responsabili del personale o dei selezionatori non vengono direttamente forniti dall’annuncio di lavoro, potete facilmente trovarli sul sito web aziendale o tramite una ricerca su LinkedIn. Se non riuscite a trovare l’email diretta del selezionatore provate a reperire la mail dell’ufficio HR (es. risorseumane@..) oppure quella predisposta per l’invio dei curricula.

4. NON DIMENTICATE MAI L’OGGETTO DELLA MAIL

E’ fondamentale specificare l’oggetto della mail, che può essere il riferimento all’annuncio di lavoro (Rif. Selezione per Addetto Vendita) oppure un’autocandidatura (Candidatura per…). Potete anche indicare, nell’oggetto stesso, la persona di riferimento alla quale intendete rivolgervi, ad esempio utilizzando la formula “Alla c. a. del Responsabile del Personale”, per incentivare l’apertura dell’email o per sottolineare il destinatario nel caso di invio ad un indirizzo generico. Precisare l’oggetto della mail è molto importante, poiché evita che l’email passi inosservata o che finisca nello spam rischiando di non essere mai letta.

5. ORGANIZZATE BENE I CONTENUTI

Cosa scrivere nella lettera di presentazione? Chiedetevi prima di tutto quali sono i vostri punti di forza rispetto al ruolo per cui vi candidate e cosa volete comunicare all’azienda. Fatto ciò, vi consigliamo di suddividere il testo in tre brevi paragrafi, rispettivamente dedicati a:
1. chi siete e cosa fate;
2. cosa sapete fare e perché vi proponete all’azienda;
3. disponibilità e saluti.
Potete esordire indicando il vostro nome, cognome ed età, specificando il vostro ruolo professionale; ad esempio “Mi chiamo …, ho … anni e lavoro da 4 anni come Project manager per l’azienda…”.

Proseguite poi con una brevissima descrizione delle vostre mansioni e competenze che evidenzi il motivo per il quale potreste essere il candidato giusto. Non serve scrivere un elenco delle esperienze o delle capacità, perché sono contenuti già presenti nel Curriculum Vitae. Ricordate sempre che la lettera di presentazione deve riuscire con poche frasi a far capire al vostro interlocutore che potreste essere il candidato ideale ed incentivare la consultazione del vostro Cv che troverà in allegato.

Indicate poi i vostri obiettivi professionali e il motivo per cui vorreste lavorare con l’azienda in questione. Se la posizione per la quale vi state candidando è perfettamente in linea con le vostre precedenti esperienze e le vostre competenze dovete dirlo ed evidenziarlo anche in grassetto. Potete specificare che vi state candidando perché vedete la possibilità di accrescere la vostra professionalità e pensate di poter dare un contributo utile all’azienda stessa. Se invece si tratta di una posizione per la quale non possedete proprio tutte le competenze richieste, mettete in luce le vostre capacità che possono risultare utili per il ruolo, la motivazione che vi spinge a proporvi per quel particolare ruolo pur non avendo tutte le skills necessarie, il desiderio di imparare / crescere professionalmente e la voglia ad apprendere.

Infine, la frase di chiusura deve trasmettere disponibilità, entusiasmo e positività. Ringraziate dell’attenzione e scrivete che siete disponibili per un colloquio conoscitivo. Ricordate che dovete scrivere una mail breve. Un’email di presentazione dovrebbe essere piuttosto sintetica, l’ideale sarebbe non andare oltre le 400 parole circa (20 righe massimo) e vi consigliamo di utilizzare la forma discorsiva, evitando gli elenchi.

6. UTILIZZATE VERBI IN FORMA ATTIVA

E’ sempre preferibile l’utilizzo di un linguaggio che dia un’impronta dinamica al testo e per ottenere questo effetto potete usare i verbi in forma attiva, evitando le forme passive che, del resto, appesantirebbero il testo. Utilizzate questa forma soprattutto quando intendete sottolineare traguardi professionali o scolastici raggiunti (ovviamente indicateli solo se sono particolarmente significativi per la posizione per la quale vi candidate), o particolari contributi alla crescita aziendale, come ad esempio aumenti di fatturato o del numero di clienti e simili in corrispondenza del vostro periodo di impiego.

7. CURATE L’IMPOSTAZIONE GRAFICA E IL LINGUAGGIO

Scrivete utilizzando un font (carattere) semplice e facilmente leggibile, come Arial, o Trebuchet MS ad esempio, che risulta professionale ma anche con caratteri “ariosi”, perciò più facilmente leggibile. Il testo deve essere chiaro e scorrevole, quindi separate i vari paragrafi con uno spazio bianco in modo da agevolare la lettura. Utilizzate il grassetto per evidenziare le parole più importanti. Da evitare il “Lei”, “Le”, “Vi” con iniziale maiuscola, perché è una formula che non si usa nelle email.

Non utilizzate Emoticon, siate sempre professionali. Da escludere anche fondini fantasiosi con gattini, alberi, fiori, scritte motivazionali, citazioni o pubblicità. Prima di inviare la mail dovete rileggerla. Controllate di aver scritto in modo corretto il nome del destinatario, verificate che non ci siano errori ortografici, grammaticali o di battitura.

8. NON DIMENTICATE IL CV IN ALLEGATO

Sembra una banalità ma capita più spesso di quanto possiate immaginare: non dimenticate mai di allegare il curriculum vitae. In chiusura dell’e-mail specificate che cosa inserite in allegato: il cv o altri documenti utili a valutarvi e farvi conoscere (come il portfolio in caso di lavori creativi). La dicitura potrebbe essere “Invio in allegato il mio curriculum vitae… “. Evitate di usare forme poco corrette come “Vi allego” o “Le allego”.

Verificate che l’allegato non sia troppo pesante (mai superiore ad 1Mb, meglio se inferiore ai 500Kb) altrimenti l’email potrebbe non arrivare a destinazione oppure finire nello spam. E’ preferibile che il Curriculum vitae sia in formato Pdf. Se realizzate il Cv in Doc, una volta terminato potete salvarlo in Pdf, o stamparlo, firmarlo e scannerizzarlo, salvandolo nel medesimo formato. Perchè questo consiglio? Innanzitutto un file pdf non è modificabile, mentre un documento Word potrebbe essere modificato da chiunque. Inoltre questo tipo di file può essere ottimizzato per risultare più leggero, è più professionale ed è facile che chi lo riceve possieda il programma adatto per aprirlo.

9. NON DIMENTICATE LA FIRMA

A termine della mail, firmate con nome e cognome per esteso (evitate Dott./Dott.ssa prima del nome). Sotto la firma scrivete anche indirizzo, telefono fisso, cellulare ed e-mail, così i vostri contatti saranno immediatamente a disposizione. Può essere una buona idea indicare anche il proprio recapito Skype, se si possiede, ed eventualmente linkare i propri profili Social, se professionali o riferiti a network prevalentemente professionali, quali LinkedIn.

10. PERSONALIZZATE LA LETTERA DI PRESENTAZIONE

Ultimo consiglio davvero importante. Per ogni azienda alla quale scrivete, dovete creare una lettera di presentazione. Non potete creare una email e inviarla a tante aziende diverse pensando di risparmiare tempo e fatica. Così facendo infatti avrete quasi la certezza di passare inosservati o di far finire il vostro cv direttamente nel cestino.

Tenete presente che i responsabili del personale e selezionatori ricevono ogni giorno tantissime candidature (a volte centinaia o migliaia) e se la vostra non spiccherà su tutte le altre, non verrà mai presa in considerazione. Chi la riceve deve avere la chiara impressione che voi siete davvero molto interessati a quel posto di lavoro, che avete letto il loro annuncio e pensate di essere la persona più indicata per quella posizione, o che siete davvero motivati a lavorare per quell’azienda.

Probabilmente vi siete resi conto di aver commesso uno o più errori nella redazione della vostra lettera di presentazione via mail, ma non è il caso di abbattersi. Potete utilizzare i consigli di questa mini guida per candidarsi via mail che vi abbiamo dedicato come punto di partenza per apportate le modifiche necessarie e rendere efficace il testo da inviare per la candidatura.

U’Panzerott: come aprire un negozio in franchising

panzerotto pugliese

http://www.ticonsiglio.com/upanzerott-come-aprire-negozio-franchising/

Come Ottenere e gestire il PIN INPS (per chi avesse ancora delle difficoltà)



Il modello di riconoscimento dell'utente, adottato dall'Istituto, permette l'assegnazione a ogni cittadino o intermediario, mediante il codice PIN (Personal Identification Number), di uno o più profili che abilitano all'accesso a gruppi di servizi dedicati a specifiche categorie di utenza. Ad esempio, il PIN assegnato ai cittadini, consente l'accesso a tutti i servizi online, previsti in base alle caratteristiche anagrafiche del soggetto e ad altri dati presenti negli archivi Inps. Ad esempio, un pensionato non può chiedere di accedere ai servizi dedicati ai lavoratori e viceversa oppure un lavoratore iscritto alla Gestione privata Inps non può accedere ai servizi riservati ai lavoratori iscritti alla Gestione lavoratori spettacolo e sport o alla Gestione dipendenti pubblici.

Per accedere ai servizi online è indispensabile dunque essere in possesso di un PIN, per essere identificato dall’Istituto. Il PIN può essere di tipo “ordinario” (per fruire dei servizi di consultazione di dati relativi alla propria posizione contributiva, accedendo ai servizi online del portale Inps o del sito Mobile – es. consultazione Estratto conto contributivo)  o di tipo “dispositivo” (per richiedere all’Istituto le prestazioni e i benefici economici ai quali si ha diritto per legge).

Il PIN dispositivo è stato istituito per garantire maggiore sicurezza sull’identità del richiedente; infatti, per ottenerlo il cittadino deve inviare online o via fax copia del proprio documento di identità o recarsi presso una Sede Inps per farsi identificare.

Nel caso l’utente debba inoltrare una domanda di prestazione online, non avendo ancora effettuato la conversione del PIN da ordinario a dispositivo, può inoltrare comunque la domanda anche con il PIN ordinario per bloccare la decorrenza dei termini; la domanda di prestazione sarà lavorata non appena il cittadino avrà convertito il PIN in PIN dispositivo, utilizzando l’apposita procedura presente nella sezione PINonline.

Al fine di semplificare l’accesso ai servizi telematici, a partire dal 1° marzo 2013 il numero di caratteri che compongono il PIN è stato portato da 16 a 8. Il PIN iniziale, fornito in fase di assegnazione di un nuovo PIN o di ripristino per smarrimento, continua ad essere composto da 16 caratteri. Al primo accesso con tale PIN, la procedura guida l’utente nei passaggi previsti per generare il nuovo PIN composto da soli 8 caratteri.

Il PIN si può richiedere:

presso gli sportelli delle sedi Inps (in tal caso il PIN sarà dispositivo );
online, sul sito www.inps.it, attraverso la procedura “PIN online” > “Richiedi PIN” ;
tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico dell’utente.
Le sedi Inps rilasciano immediatamente il PIN dispositivo: l’utente compila e consegna allo sportello il modulo di richiesta, presentando un documento di identità valido, e l’operatore, effettuate le necessarie verifiche, consegna una busta chiusa contenente il PIN già attivo. Invece il PIN ottenuto online o tramite contact center è di tipo “ordinario”. Per richiedere online prestazioni e benefici economici, occorre dunque convertire il PIN ordinario in “dispositivo” come indicato nella sezione dedicata di questa guida.

Infine, in occasione di particolari campagne informative rivolte all’utenza, l’Istituto, di sua iniziativa, trasmette via posta i primi otto caratteri del PIN a gruppi di utenti che risultano non avere ancora un PIN assegnato, con le istruzioni per attivarlo dalla sezione PINonline del portale www.inps.it. Anche questo PIN è di tipo “ordinario” da convertire eventualmente in “dispositivo”.

Al via nuovi orari di apertura pomeridiana al pubblico dell'Agenzia delle Entrate Coinvolti gli uffici territoriali di Locri, Palmi e Vibo Valentia e tre sportelli nella provincie di Cosenza e Catanzaro



Cambiano le giornate di apertura pomeridiana al pubblico di sei uffici dell’Agenzia delle Entrate della Calabria. Si tratta degli Uffici Territoriali di Locri, Palmi e Vibo Valentia e degli sportelli di Belvedere Marittimo, Cassano allo Ionio (CS) e Soveria (CZ). L’obiettivo è garantire all’utenza l’offerta dei servizi in tutti i pomeriggi della settimana dal lunedì al giovedì.

Cosa cambia – Dal 5 gennaio scorso lo sportello di Soveria Mannelli è operativo nella fascia pomeridiana di lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 16.30, mentre l’Ufficio Territoriale di Lamezia Terme, da cui lo sportello dipende, continua ad osservare l’apertura al pubblico di martedì e giovedì con lo stesso orario.

Dal 12 gennaio scorso gli sportelli di Belvedere Marittimo e Cassano allo Ionio sono aperti al pubblico nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 17. Rimangono invariati gli orari dei rispettivi Uffici Territoriali, Paola e Castrovillari, i cui front-office sono operativi nella medesima fascia oraria pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì.

Dal 19 gennaio prossimo, invece, parte il cambiamento delle giornate di apertura per l’Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, che sarà operativo dalle 14 alle 17 il martedì e il giovedì, mentre lo sportello di Serra San Bruno riceverà il pubblico nello stesso orario nei giorni di lunedì e mercoledì. Al momento è ancora sospesa l’attività dello sportello di Tropea.

Saranno poi operative dal 26 gennaio prossimo le variazioni relative agli Uffici Territoriali di Locri e Palmi, aperti al pubblico nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.45 alle 16.45. Le loro rispettive strutture decentrate, Roccella Ionica e Polistena, continueranno ad offrire assistenza a contribuenti e professionisti negli stessi orari dei pomeriggi di martedì e giovedì.

Agenzia delle Entrate e Regione Calabria rinnovano l'accordo per la gestione congiunta dei due tributi: Intesa per Irap e addizionale regionale all'Irpef



E’ stata sottoscritta oggi dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Calabria, Antonino Di Geronimo, e dal dirigente generale reggente del Dipartimento Bilancio e patrimonio della Regione Calabria, Filippo De Cello, la convenzione per la gestione dell’Imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le novità - l’intesa, pur sostanzialmente confermando i contenuti della convenzione precedentemente stipulata, presenta alcune novità, quali:
l’aggiornamento dei compensi dovuti agli intermediari della riscossione per il conferimento delle deleghe di versamento;
l’inserimento, ai fini del rimborso spese, della fatturazione elettronica ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
la previsione della durata triennale (e non più annuale) dell’accordo (validità dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017).

Gli aspetti confermati – in continuità con l’accordo precedente, la Direzione regionale dell’Agenzia ha rinnovato l’impegno a:
assistere i contribuenti calabresi per la corretta esecuzione degli adempimenti dichiarativi e della liquidazione delle imposte, assicurando con le forme più appropriate consulenza giuridica e interpello;
garantire tutte le attività tipiche del controllo, contenzioso e riscossione, che l’Agenzia delle Entrate gestisce ordinariamente per le altre imposte in ambito nazionale.

L’accordo segue il percorso già intrapreso dalle due Amministrazioni verso l’integrazione dei servizi telematici per lo scambio di dati e informazioni di interesse comune.

"L'Agenzia informa".... L'Agenzia delle Entrate ti informa che.......

“L’Agenzia informa” ci aggiorna sugli sconti per i lavori dentro casa

“Restaurate” e al passo con i tempi, le pubblicazioni on line delle Entrate su ecobonus e ristrutturazioni accolgono le novità normative contenute nella legge di stabilità 2015

Tutte le novità sulle detrazioni del 65 e del 50% sono illustrate nelle pubblicazioni che l’Agenzia dedica alle agevolazioni fiscali sui lavori di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.
“Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico” e “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, i titoli delle due guide, già disponibili nella sezione del sito “L’Agenzia informa”, che sono state rivisitate per accogliere, in particolare, le ultime disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Interventi di riqualificazione energetica
La prima e, forse, più attesa novità contenuta nella legge di stabilità è la proroga al 31 dicembre 2015 della maggior detrazione Irpef e Ires (65%), sia per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Rimane immutato, invece, il tetto massimo di detrazione, che varia da 30mila a 100mila euro, a seconda del tipo di intervento effettuato. Dal 1° gennaio 2016, e questo vale anche per gli interventi sui condomìni, l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%).

L’agevolazione è stata inoltre estesa, ma solo per le spese che saranno sostenute nel 2015, ad altre due tipologie di interventi:
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato “M” del decreto legislativo 311/2006 (tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate), nel limite massimo di detrazione di 60mila euro
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30mila euro.

L’opuscolo segnala, infine, altre due rilevanti novità.
La prima è quella prevista dall’articolo 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014), che ha eliminato l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, non dovranno più inviare alcuna comunicazione per le spese sostenute nel 2014, in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.
Stessa semplificazione per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che non dovranno più comunicare le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

L’altra novità riguarda l’aumento dal 4 all’8%, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della percentuale di ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori.

Ristrutturazioni edilizie
Le principali novità che la legge di stabilità 2015 ha apportato in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, agevolazione disciplinata dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) sono, in sintesi, le seguenti:
proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), con il limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare
estensione al 2015 della detrazione più elevata (65%) che può essere richiesta dai soggetti passivi Irpef e Ires per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità
allungamento da 6 a 18 mesi del termine (di fine lavori) entro il quale deve avvenire l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa per usufruire della detrazione sugli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

Nella guide, il quadro completo di tutte le novità, con la descrizione dei vari tipi di intervento per i quali si possono richiedere le detrazioni, degli adempimenti previsti e delle procedure da seguire per poterne usufruire.

Piano Casa Calabria: arriva la proroga al 31 dicembre 2016 Altri due anni per l’ampliamento e il rinnovo del patrimonio edilizio esistente

Piano Casa Calabria: arriva la proroga al 31 dicembre 2016



La proposta di legge presentata dal Presidente della Regione, Mario Oliverio, riguarda le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 21/2010 sulle “Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” che regolava fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di ampliamento dei volumi esistenti.

Secondo la Regione estendere l’efficacia della legge per ulteriori due anni contribuirà a stimolare, ulteriormente, il rilancio dell’economia calabrese per ciò che riguarda “la riqualificazione funzionale, prestazionale, energetica, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici, in coerenza con i principi e le finalità della legge n.19/2002, nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, accessibilità e sicurezza degli edifici”.

La proposta, depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, attende l’approvazione definitiva.

Il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna, ha commentato così: "Esprimiamo vivo apprezzamento per il decreto di proroga di ulteriori due anni della legge per il miglioramento del patrimonio edilizio residenziale, il cosiddetto Piano casa, che consideriamo di fondamentale importanza per il nostro comparto. In attesa del via libera del Consiglio regionale, registriamo un segnale concreto per la nostra categoria”, prosegue il rappresentante dei costruttori edili calabresi, “e soprattutto un gesto di attenzione incoraggiante”.

“Non possiamo non apprezzare come il governatore abbia inserito tra i suoi primi atti un provvedimento riguardante l'edilizia, a riprova dell'attenzione verso un settore che soffre pesantemente per la crisi in atto in tutto il Paese, ma che continua a rappresentare una grande risorsa per l'economia calabrese. Tra l'altro si tratta di una delle misure che Ance Calabria, nelle scorse settimane, ha ufficialmente chiesto ai nuovi vertici della Regione, ricevendo adesso un riscontro tempestivo e operativo”.

"La proroga del Piano casa - conclude Berna - va in una delle poche direzioni ancora percorribili dalle nostre aziende: quella del miglioramento della qualita' del nostro patrimonio edilizio e urbanistico".

Articolo di Alessandra Marravedi.

Certificazione energetica degli edifici in Italia, in arrivo i nuovi requisiti minimi.


Quasi pronto il decreto attuativo della Direttiva 2010/31/UE 'Edifici a energia quasi zero' con le nuove metodologie di calcolo

È infatti in attesa del parere della Conferenza delle Regioni il Decreto interministeriale che definirà le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
 
Il nuovo decreto sarà il primo dei provvedimenti attuativi del DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, che ha aggiornato il Dlgs 192/2005, in recepimento della Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero (2010/31/UE).

Nello specifico, costituirà l’aggiornamento del Dpr 59/2009 che oggi definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 192/2005.

Oltre alle nuove metodologie di calcolo, l’emanando decreto rafforzerà gli standard energetici minimi per gli edifici di nuova costruzione e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva.

Inoltre, il decreto punterà ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni. Si cerca quindi di ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Il provvedimento dunque aggiornerà la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla climatizzazione estiva sull’uso delle rinnovabili, e della Raccomandazione 14 del CTI sul calcolo dell’energia primaria.

I requisiti minimi di prestazione energetica saranno fissati in modo tale da consentire livelli ottimali in funzione dei costi, come previsto dall’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE. Tali requisiti si applicheranno agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti e saranno aggiornati ogni 5 anni.

Sarà definito il concetto di ‘edificio a energia quasi zero’ e stabilito che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici nuovi dovranno essere a energia quasi zero. Per gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni tale scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso).

Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, saranno indicati i requisiti minimi.

I nuovi requisiti minimi entreranno in vigore il 1° luglio 2015 e saranno resi più severi dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, per realizzare gli ‘edifici a energia quasi zero’.

Si stima che la prima fase di applicazione del decreto - si legge nella relazione - comporterà un miglioramento dell’indice di prestazione energetica pari al 45% nelle zone climatiche più calde e al 35% in quelle più fredde. Nella seconda fase si arriverà al 55% in tutte le zone.

Quindi, a parità di servizi (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda, ecc.), i nuovi edifici a energia quasi zero consumeranno meno della metà degli attuali, rimanendo sostenibili in termini di costi di investimento e coprendo gran parte dei fabbisogni con le rinnovabili.

Licenziamento, malattia, irreperibilità e auto aziendale

La sezione lavoro della suprema corte di cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di un licenziamento di un impiegato a cui veniva contestato l’abnorme utilizzazione, anche da parte del coniuge, della vettura in benefit per lunghe percorrenze in periodi di sospensione del rapporto di lavoro per malattia.

La sentenza emessa dal giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa, condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e, in via generica al pagamento delle retribuzioni spettanti.

La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado condannando la suddetta società al pagamento dell’indennità di preavviso, in favore del predetto, a sua volta condannato alla restituzione di quanto percepito per retribuzioni fino alla data di reintegrazione, compensando le spese del grado di giudizio.

Veniva presentato ricorso per cassazione deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su circostanze, quali l’assenza dalla propria abitazione durante lunghi periodi di malattia, l’aggravamento dello stato di malattia e l’utilizzo abnorme, ancorché dal coniuge, dell’auto in benefit aziendale, in parte incerte e in parte mai contestate dalla datrice di lavoro nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 5 l. 300/1970, 5 l. 604/1966, 2697 c.c. e 32 CCNL Trasporto Merci e logistica, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per individuazione del giustificato motivo soggettivo in fatto.

Non ritiri la raccomandata ? Partono comunque i termini per il mancato versamento dei contributi previdenziali

Ritenute previdenziali: omesso ritiro della raccomandata
Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 13 gennaio 2015

Mancato ritiro di raccomandata., partono i termini per l’inadempiente II mancato ritiro della raccomandata con la quale l’Inps comunica l’omissione contributiva all’imprenditore è valido a tutti gli effetti a far decorrere il termine trimestrale per il rinvio a giudizio del contribuente inadempiente. Si tratta, infatti, di un atto a forma libera che non segue le formalità delle notificazioni.


Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il mancato ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale non inficia la comunicazione da parte dell’INPS dell'avvenuto accertamento della violazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 968/15, pubblicata ieri dalla Corte di Cassazione.

Per la Terza Sezione Penale, la comunicazione dell’INPS è a forma libera, cosicché anche il mancato ritiro e la “compiuta giacenza” possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova della conoscenza dell’accertamento della violazione da parte del datore di lavoro. Il che rileva ai fini della causa di non punibilità prevista dall'articolo 2 del D.L. 463/1983, posto che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Gli ermellini hanno confermato la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Salerno a un imprenditore che non ha versato all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per alcuni mesi del 2007.

L’imputato ha dedotto la nullità della notifica dell’accertamento della violazione da parte dell’INPS poiché effettuata per mezzo del servizio postale senza il rispetto delle dovute formalità. Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’imputato non si era attivato tempestivamente (entro tre mesi) per estinguere il reato attraverso il pagamento di quanto preteso dall’ente previdenziale.

Ebbene, il vizio di notifica lamentato dall’imprenditore non è stato ravvisato dalla Suprema Corte, che ha comunque ritenuto sufficientemente motivata sul punto la decisione impugnata.

Dal Palazzaccio fanno presente che la comunicazione della violazione da parte dell’INPS è caratterizzata dalla libertà di forma, che esclude, quindi, che la stessa debba presentare i requisiti della notificazione. Erra dunque il ricorrente quando afferma il contrario, evidenziando, a sostegno della tesi dell’irregolarità della comunicazione in questione, la mancanza dei seguenti adempimenti: indicazione dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale, indicazione che l’atto non è stato ritirato entro i termini di legge, indicazione dell’avvenuta compiuta giacenza e della sottoscrizione dell’agente postale e, infine, indicazione della data di restituzione dell’atto al mittente.

Per la corrispondenza raccomandata, precisano i supremi giudici, la legge (art. 40, D.P.R. n. 655/82) prevede solo un periodo di giacenza prima della restituzione al mittente, preceduto dall’inserimento nella cassetta postale dell’avviso di giacenza che, come noto, consente il ritiro del plico presso l’ufficio postale; e nel caso di specie la “compiuta giacenza” è stata debitamente attestata dall’ufficiale postale sulla cartolina relativa alla raccomandata oggetto di controversia, cosicché la comunicazione è stata ritenuta dal giudice di merito “regolarmente effettuata”.

Dunque la Suprema Corte ha deciso di confermare la sentenza impugnata. Nel far ciò, ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera, cosicché anche il mancato ritiro e la “compiuta giacenza” possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento.

Al ricorrente non resta che pagare le spese del giudizio.

mercoledì 21 gennaio 2015

ASSEGNO FAMILIARE DEI COMUNI : AFFRETTATI ...c'è tempo fino a fine mese di gennaio 2015

Il 31 gennaio 2015 è l’ultimo giorno utile per presentare al proprio comune di residenza la richiesta degli assegni familiari dei comuni relativamente all’anno 2014. Gli assegni familiari o assegni per il nucleo familiare dei comuni sono una prestazione a sostegno del reddito concessa dai comuni ma pagata dall’INPS.

Si tratta di un assegno mensile per 13 mensilità per un importo mensile rivalutato annualmente e pari, ad oggi, a 141.02 € mensili (per un totale quindi di 1833,26 €).
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno: per ottenere gli assegni relativi all’anno 2014 quindi la domanda con la relativa documentazione richiesta va presentata entro il 31/01/2015.

A chi spetta?
Possono accedere agli assegni familiari dei comuni:
avere la residenza nel comune ove viene presentata la richiesta;
avere nel proprio nucleo familiare almeno tre figli minori di 18 anni;
essere cittadini comunitari oppure cittadini stranieri con status di rifugiati politici e/o di protezione sussidiaria o cittadini extracomunitari in possesso del Permesso di Soggiorno per Lungo Periodo/ Carta di Soggiorno;
avere una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori: per nuclei di 5 persone (3 figli minori) l’ISE deve essere inferiore o pari ad € 25.384,91;
per i nuclei con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal DLgs n° 108/98 – rif. Comma l, art. 65 legge n° 448/1998

Come funziona
L’assegno per il nucleo familiare dei comuni va richiesto entro il termine del mese di gennaio dell’anno successivo per cui si fa richiesta. Quindi entro il 31 gennaio 2015 vanno richiesti gli assegni spettanti per il 2014.

Una volta accertati tutti i requisiti (I.S.E., stato di famiglia ecc.) il Comune dispone il pagamento all’INPS comunicandolo contestualmente anche al cittadino, quindi l’INPS procede a 2 pagamenti semestrali della somma totale, entro il 15 luglio e il 15 gennaio.

Decorrenza e termine del diritto
Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, ad oggi quindi parliamo del 2104, quindi se al 1° gennaio 2014 il nucleo familiare aveva già i requisiti di cui sopra, il diritto decorre dal 1° gennaio 2014, mentre se il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si è verificato successivamente decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

Per quanto riguarda l’I.S.E. si tiene conto della situazione economica e patrimoniale certificata in corso di validità allegata alla domanda di ANF dei comuni.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

Consigliamo comunque ai nostri lettori di affidarsi ad un buon patronato per la presentazione della domanda e per seguire tutta la pratica.

Riduzione del cuneo fiscale e sgravi contributivi

Guida al Nuovo Regime Forfettario 2015



Se anche tu stai pensando di metterti in proprio per diventare un imprenditore o un professionista, forse è il caso di dare una rapida occhiata a questo nuovo regime forfettario in vigore dal 2015.

In questo articolo vediamo insieme chi può accedere al nuovo regime, quali sono i nuovi limiti dei ricavi, i requisiti per accedere al nuovo regime, i vantaggi e gli svantaggi, la tassazione fiscale e quella contributiva e le differenze con il vecchio regime dei minimi.

Cosa prevede il nuovo regime e a chi conviene?


Il nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di Stabilità consente di determinare il reddito applicando ai ricavi o ai compensi percepiti una percentuale di redditività variabile a seconda dell’attività.

Nel nuovo regime i costi e le spese effettivamente sostenute dal contribuente non assumono rilevanza dal momento che viene prevista la forfetizzazione dei componenti negativi.

Qual è la tassazione nel nuovo regime forfettario?

Per quanto riguarda la tassazione, il nuovo regime dei minimi 2015 prevede un’imposta sostitutiva del 15% che andrà a sostituire l’IRPEF, le addizionali, l’IRAP e l’IVA. Come si vede, rispetto al vecchio regime dei minimi l’aliquota fiscale è aumentata del 10% (5% vecchi minimi contro il 15% dei nuovi minimi).

Chi può aderire al nuovo regime forfettario?

Possono aderire al nuovo regime forfettario tutti quei contribuenti persone fisiche che esercitano attività di impresa o che esercitano arti o professioni, purché non in forma associata.

L’accesso al regime è subordinato al non superamento delle soglie prefissate dal legislatore che variano da 15 mila a 40 mila euro,

Quali sono i vantaggi del nuovo regime?

I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di stabilità sono esonerati dagli obblighi di dichiarazione e comunicazione IVA, dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro), dalla comunicazione telematica per le operazioni effettuate nei confronti degli operatori blacklist e dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento.

Inoltre, i contribuenti che aderiscono a tale regime sono esonerati dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento dell’IVA, dagli studi di settore e dall'applicazione della ritenuta d’acconto.

E i contributi previdenziali?

Rispetto al vecchio regime dei minimi, il nuovo regime prevede il versamento dei contributi previdenziali INPS in base al reddito dichiarato. E sai cosa significa questo? Niente più contributi minimi fissi trimestrali! L’agevolazione però vale solo per artigiani e commercianti. I lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza continueranno a pagare i contributi indipendentemente dal reddito dichiarato.

Il nuovo regime prevede sconti per le nuove attività?

Praticamente si! Per le nuove attività, viene previsto un abbattimento pari a un terzo del reddito imponibile per tre anni (per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi). Per beneficiare della riduzione a 1/3 sono necessarie due condizioni:

1) il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;

2) l’attività esercitata non deve essere una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente.

Che fine fa il vecchio regime dei minimi?

A partire dal 1 gennaio 2015 il vecchio regime dei minimi viene abrogato. Tutti coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi possono continuare ad utilizzarlo fino allo scadere dei cinque anni previsti o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Quali differenze ci sono tra il vecchio regime dei minimi ed il nuovo regime?

La prima differenza, come abbiamo già visto, riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 5% al 15%. Altra differenza è che nel vecchio regime dei minimi, il reddito viene determinato su base analitica (ricavi e compensi meno i costi effettivamente sostenuti dal contribuente, mentre nel nuovo regime il calcolo si effettua su base forfettaria, applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta. Queste sono le differenze che saltano subito all'occhio. Le altre, sono sicuro, verranno fuori strada facendo!

Spese telefoniche del cellulare dei professionisti e imprese: le deduzioni che ti riguardano!

La percentuale di deduzione delle spese telefoniche dal reddito imponibile Ires e Irap ma anche dall’Irpef dei professionisti titolari di partita Iva comì come per le imprese o società è stato modificato con la finanziaria del 2007 che ha introdotto una percentuale forfettaria di deduzione e che qui si affronta per verificare quali siano tra gli abbonamenti, i piani tariffari, i pacchetti all inclusive, quelli effettivamente deducibili ed in che misura.
 
Quanto posso detrarre a titolo di spese telefoniche e costi cellulare dal reddito irpef o ires e irap
Sia per le società persone giuridiche che pagano l’Ires, sia per la deduzione irpef dei liberi professionisti (con tutte le implicazione sull’uso promiscuo del caso) posso portarmi in detrazione un importo forfettario pari all’80% del costo sostenuto o di competenza dell’esercizio. Fatto 100 il costo la deduzione sarà pari ad 80 a cui si andrà eventualmente a sommare l’iva considerata indetraibile che ormai saprete che diviene un costo deducibile: pertanto supponiamo avete il 50% di Iva indetraibile fatto 100 il costo iniziale più IVA del 20%, la deduzione finale sarà pari a (100+50% di 20)*80 = 88 e non 100 proprio in virtù di quanto detto. Resta pertanto importante confrontare anche la percentuale di detrazione Iva per verificare l’effettiva deducibilità delle spese del telefono (o dei telefoni).
Quali spese telefoniche posso portare in deduzione dal reddito
Molti pensano siano solo quelle relativi alle spese di rete fissa o ai contratti business ma in realtà non è così in quanto è necessario verificare la titolarità dell’abbonamento al soggetto e l’effettivo esborso mediante estratto di conto corrente bancario. Vi invito anche a leggere la circolare 47 del 2008 che fa chiarezza sull’argomento alla luce della finanziaria del 2007. La stessa percentuale si applicherà pertanto a tutte le spese sostenute afferenti i telefonini e quindi per tutte le spese di impiego e manutenzione, per i relativi ammortamenti, per i canoni di leasing delle apparecchiature acquistate in leasing o addirittura in noleggio. Lo stesso trattamento sarà applicabile anche al traffico telefonico rappresentato dalle carte prepagate comprovandone l’acquisto o con la fattura rilasciata dal rivenditore o con qualsiasi documento che ne comprovi l’acquisto e la titolarità. La circolare 47 del 2008 ha inoltre chiarito che anche in presenza di schede telefoniche prepagate è importante e rilevante ai fini della deduzione comprovare l’effettivo titolare della scheda e l’uscita di banca mediante estratto conto bancario, sempre tenendo a mente le diverse % di deduzione.
Dal punto di vista dell’Iva qualora il telefono sia ad utilizzo esclusivamente aziendale la detrazione Iva sarà consentita nella misura del 100%. Sulle schede telefoniche vi ricordo che l’Iva è assolta a monte si dice per cui non sarà effettuare lo scorporo dell’Iva come se si trattasse di un costo documentato da sheda carburante.
Anche eventuali software che vi sono serviti per far funzioanare il telefono o lo smart phone saranno interessati dalla deducibilità del costo e dalla detrazione Iva.
Ammortamento Impianti telefonia e spese telefoniche
Oltre a questo abbiamo anche la deduzione Irpef o Ires degli apparecchi validi per la connessione internet o ADSL, router, modem o fibra ottica solo che in questi casi, se spesati nell’esercizio ossia se dedotti tutti in un’unica soluzione avranno questo impatto mentre se saranno capitalizzati, come per esempio un’impianto si dovrà fare riferimento ogni anno alla sua quota di ammortamento e su questa calcolare l’80%.

 Deducibilità delle ricariche telefoniche
Anche le ricariche telefoniche sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo come di impresa a patto che vi sia l’inerenza del costo e alla tracciabilità del costo così come chiarito dalla circolare numero 47 del 2008 dell’agenzia delle entrate. Consiglio qudini di acquistare sempre tramite home banking per poter in futuro dimostrare di aver acquistato la scheda telefonica.
Deducibili tutti i costi relativi alle spese telefoniche quindi come anche impianti, router, adsl fibra ottica e simili
La Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) ha modificato la percentuale di deducibilità della spesa telefonica (agendo sugli articoli 54 e 102 del Tuir rispettivamente per il reddito prodotto dai lavori autonomi e per il reddito prodotto dalle imprese) innalzandola percentuale fino all’80% del costo sostenuto per i telefoni cellulari (servizio radiomobile pubblico terrestre-articolo 1, comma 1, lettere g, del Codice delle comunicazioni, Dlgs 259/2003).
Altro discorso invece riguarderà la detrazione Iva di tali costi che vederemo seguirà altri criteri di detraibilità anche se laddove soddisfino l’inerenza del costo sono da considerarsi detraibili