sabato 29 aprile 2023

Covid, il governo proroga l'obbligo di indossare le mascherine negli ospedali e nelle Rsa dove ci sono fragili e anziani

E' stata pubblicata sul sito istituzionale del  Ministero della salute la  nuova ordinanza di proroga dell'uso delle mascherine ma con riduzione  dell'obbligo a RSA e alcuni reparti degli ospedali.

Toccherà alle direzioni sanitarie degli ospedali decidere se estendere l’obbligo anche negli altri reparti e nelle sale d’attesa, mentre medici di famiglia e pediatri decideranno per i loro ambulatori. Il ricorso al tampone per l’accesso in pronto soccorso (ora non più obbligatorio) sarà infine sempre a discrezione delle direzioni sanitarie o delle autorità regionali. 

Il provvedimento prevede l'obbligo di indossare  le mascherine di protezione delle vie respiratorie dal 1 maggio al 31 dicembre 2023:

  • ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti  che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura,  identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. 
  • ai lavoratori  e visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, - RSA  - comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture  riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le  strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017.

Nei reparti delle strutture sanitarie diversi la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatorisanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso  anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

Sono esclusi gli spazi ospedalieri  comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

venerdì 28 aprile 2023

Al via lo sgravio Inps per le colf neo mamme

La Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto in via sperimentale, per il solo 2022, una riduzione dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità. Trattandosi di un abbattimento dei contributi da trattenere alle lavoratrici, l’esonero si traduce in un aumento del netto in busta paga.

La misura, a differenza di altre, non è soggetta alle norme in materia di aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali e, pertanto, la sua applicazione non deve ottenere l’autorizzazione della Commissione europea.

Con il messaggio numero 1552 del 28-04-2023 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura in oggetto ovvero di esonero contributivo nella gestione dei lavoratori domestici. 

L’agevolazione contributiva trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.  Consiste nello sgravio del 50%  a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali. Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre. 

Saranno i datori di lavoro a dover richiedere all’Inps, per conto della domestica, il riconoscimento dello sgravio, con domanda da inoltrare tramite il portale istituzionale Inps. La procedura è semplice. Dopo essere entrati nella sezione Inps con le proprie credenziali digitali, bisogna seguire il seguente percorso:

“Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”.

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda.

Per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa. 

lunedì 17 aprile 2023

Operativo il bonus trasporti: domande fino al 31 dicembre 2023

Il bonus trasporti pubblici è un contributo erogato a tutti coloro che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario nazionale che hanno dichiarato nel 2022 un reddito personale ai fini IRPEF al di sotto di 20.000 euro. 

Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Si potrà fare domanda per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza.

Per avere l'agevolazione basterà fare richiesta sulla pagina https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/  . 

Il portale emetterà il credito attraverso un codice identificativo univoco e sarà possibile spenderlo presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico. Il beneficiario può presentare una richiesta a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l'accesso sul portale tramite SPID o carta d'identità elettronica (CIE).

Alla registrazione verranno richieste le seguenti informazioni:

  • nome, cognome, codice fiscale del richiedente;
  • nel caso in cui il beneficiario sia un minore sarà necessario il codice fiscale del richiedente e un'attestazione per certificare che il minore sia fisicamente a suo carico;
  • reddito del beneficiario nell'anno di imposta 2022, non superiore a 20mila euro. Per i minori il requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere quindi dal reddito di chi richiede.

La domanda deve contenere anche l'importo richiesto, che non potrà essere superiore a 60 euro per ciascun beneficiario e dovrà essere utilizzato entro il mese solare di emissione per comprare abbonamenti mensili, annuali o validi per più mesi.

L'agevolazione reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per un solo abbonamento. Inoltre, non è cedibile e non costituisce reddito imponibile del beneficiario. Non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE ai fini previdenziali o assistenziali.

martedì 11 aprile 2023

Definizione agevolata delle cartelle: scadenza 30 aprile

 Conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle: il termine per aderire alla rottamazione quater è infatti fissato al prossimo 30 aprile. È consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni.

I contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, spiega l'Ag. Entrate-riscossione nel Comunicato Stampa del 7 aprile, dovranno versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). 

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

martedì 4 aprile 2023

Tax credit energia elettrica e gas estesi al II trimestre 2023

Anche per il secondo trimestre 2023, sono riconosciuti i crediti d'imposta previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

L’art. 4 del DL 30 marzo del 2023, n. 34 ha esteso infatti anche al secondo trimestre 2023 l’applicazione dei crediti d’imposta sull’energia e sul gas con una riduzione del 25 percento rispetto ai crediti d’imposta previsti per il primo trimestre 2023.

I crediti d’imposta sono calcolati secondo le seguenti percentuali:

  • Imprese energivore: credito d’imposta 20%. Il credito è riconosciuto anche in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata;
  • Imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 4,5 KWH: credito d’imposta 10%;
  • Imprese gasivore e non gasivore: credito d’imposta 20% (gas consumato per usi energetici diversi da usi termoelettrici).

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre del 2023, dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo nel quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

  • il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante nel primo trimestre 2023.

L’Arera entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza del venditore. 

I crediti d'imposta, sia per il primo trimestre 2023 che per il secondo trimestre, sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore:

  • di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
  • di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico 
  • ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il cessionario può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.