martedì 28 aprile 2015

Dubbi, incertezze, interrogativi. |A ogni domanda la sua risposta

Dubbi, incertezze, interrogativi. |A ogni domanda la sua risposta



Dubbi, incertezze, interrogativi.

A ogni domanda la sua risposta

Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti

testo alternativo per immagine

Il bonus arredi si trasferisce agli eredi? Sono detraibili le tasse di iscrizione agli Istituti tecnici superiori? È valido il bonifico per le ristrutturazioni ordinato da un soggetto diverso dal beneficiario dello “sconto”? È detraibile la massofisioterapia? E la crioconservazione?

Sono alcune delle domande che trovano adeguata risposta nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.



Massofisioterapia

Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.



Odontoiatra

È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.



Crioconservazione

Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra quelle sanitarie detraibili. Il ministero della Salute, infatti, ha precisato che la crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura emessa del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.



Trasporto disabili

Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili in base all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir ovvero deducibili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005.



Istituti tecnici superiori

Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir.

Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir), in quanto i corsi seguiti presso gli Its non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.



Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.



Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione

Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.



Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione

Come noto, se la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto - specifica ora la circolare - si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.



Spese di alloggio del coniuge separato

Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.

Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la prova dell’avvenuto versamento.

Va ricordato che la deduzione di tali somme da parte del coniuge che le corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.



Adozioni internazionali

La deduzione del 50% delle spese per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, quando sostenute da entrambi i coniugi, va proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo.

Poiché però le spese in argomento devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura, rileva ciò che risulta dalla documentazione rilasciata da quel soggetto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi possono rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.



Erogazioni liberali a favore delle Onlus

In merito alle tre diverse norme agevolative previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle Onlus – a) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; b) detrazione del 26% su un importo non superiore a 2.065 euro; c) deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui), la circolare precisa che:

se si fruisce dell’agevolazione a), non è possibile beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni b) e c)

se non si fruisce dell’agevolazione a), in caso di distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, si può scegliere di beneficiare dell’agevolazione b) o dell’agevolazione c). Non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.

Detrazioni per familiari a carico

Quando in una famiglia più persone superano i 2.840,51 euro di reddito (cioè la soglia massima per poter essere considerati fiscalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni bisogna tener conto dell’ordine suggerito dalla struttura dell’articolo 12 del Tuir: coniuge, figlio, altro familiare (convivente o per il quale sono versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Se poi chi ha la “precedenza” ha un reddito basso che, nei fatti, lo rende dipendente dal contributo di un altro componente della famiglia, quest’ultimo può beneficiare delle detrazioni, a prescindere dall’ordine indicato dall’articolo 12.



Interessi passivi in caso di trasferimento all’estero

Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.



Bonus mobili e successione

La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile per il quale si fruisce del bonus ristrutturazioni è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni che, invece, passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile.



Lavoro dipendente all’estero

I redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. Infatti, la norma di riferimento (articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir) specifica che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori non concorrono alla formazione del reddito, senza richiedere che gli stessi siano versati in Italia.



Riparazione degli adattamenti dei veicoli delle persone disabili

L’Iva agevolata al 4% prevista per le prestazioni e il montaggio di strumenti e accessori necessari per l’adattamento di veicoli alle esigenze delle persone disabili spetta anche per le riparazioni e i ricambi degli stessi adattamenti.

Tali spese, inoltre, non rientranti nell’ordinaria manutenzione, sono detraibili ai fini Irpef, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo. Le stesse concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa agevolabile (18.075,99 euro) e non sono rateizzabili.



Credito d’imposta per riacquisto della prima casa

Nel caso in cui il credito di imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto che ha generato il credito stesso, l’importo residuo può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione tramite F24, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito, in quanto, per le imposte dovute in relazione a tali atti, il credito deve essere usato per intero.

Reverse charge: i nuovi confini|individuati, descritti, interpretati

Reverse charge: i nuovi confini|individuati, descritti, interpretati



Reverse charge: i nuovi confini

individuati, descritti, interpretati

Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici

immagine

Pubblicata la circolare n. 14/E del 27 marzo che chiarisce alcuni punti in merito all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a nuove operazioni nei settori edile ed energetico e alle cessioni di pallet (bancali in legno) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo; l’ampliamento, deciso con la legge 190/2014 (Stabilità 2015), è entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, pertanto, tutte le operazioni successive a tale data sono assoggettate alla nuova normativa.

L’inversione contabile, con l’obiettivo di contrastare le frodi, ricordiamo, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal cedente all’acquirente.



Ma, vediamo quali sono le principali precisazioni contenute nella circolare.



Settore edile e connessi

La legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, legge 190/2014) ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”. L’applicazione del meccanismo riguarda, quindi, attività relative al comparto edile già interessato dal reverse charge, allargando il raggio d’azione a nuovi settori come i servizi di pulizia relativi agli edifici.

Per individuare le prestazioni interessate è necessario far riferimento ai codici attività della tabella Ateco 2007. I contribuenti Iva che rendono i servizi devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco. Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni Ateco relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del Dpr 633/1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice Ateco.

Per le attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto

Infine, sono escluse dal meccanismo le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.



Definizione di “edificio”

La circolare, per circoscrivere al meglio l’ambito di applicazione dell’estensione dell’inversione contabile, ha anche chiarito la definizione di edificio, riprendendo, tra l’altro la risoluzione n. 46/1998, con la quale, l’Amministrazione finanziaria precisava che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Pertanto, la circolare chiarisce che la norma si riferisce ai fabbricati come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili e men che mai ai beni mobili di ogni tipo, mentre sono inclusi sia i fabbricati a uso abitativo sia quelli strumentali, anche di nuova costruzione; inclusi i fabbricati in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Per capirci, non rientrano nella nozione di edificio e, quindi, sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, eccetera). La definizione di “edificio” riveste una particolare importanza anche per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati alla nuova normativa.

Qualora un unico contratto comprenda più prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Tuttavia, la circolare chiarisce che, in una logica di semplificazione, se c’è un contratto che comprende diverse prestazioni, assoggettabili o meno al regime, si applicherà l’Iva secondo le modalità ordinarie.



Settore energetico

Il meccanismo del reverse charge è stato allargato anche al settore energetico e, in particolar modo:

ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra

ai trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Nel settore energetico l’estensione non è definitiva, ma temporanea, fino al 31 dicembre 2018 (come previsto dall’articolo 199-bis della direttiva Ue 112/2006), e riguarda anche tutte le operazioni connesse ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e alle garanzie di origine; sono inclusi nell’estensione anche le unità di riduzione delle emissioni (Eru) e le riduzioni certificate delle emissioni (Cer) e le cessioni di gas ed energia elettrica al “soggetto passivo-rivenditore”. Sono escluse le cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.



Pallet recuperati

Un altro settore inglobato dall’inversione contabile è quello dei bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Non è richiesta la condizione che i beni in questione siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.



Split payment e reverse charge

Niente in comune, o l’uno o l’altro meccanismo. Lo split payment, infatti, si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d’imposta; non si applica, invece, alle operazioni soggette al sistema del reverse charge e gli acquisti intracomunitari, relativamente ai quali l’ente pubblico assume la veste di debitore dell’Iva.



Reverse charge e Iva per cassa

Stessa alternatività, cioè gli operatori che hanno optato per l’Iva per cassa, dall’1 gennaio 2015, qualora effettuino operazioni rientranti nel meccanismo dell’inversione contabile, non potranno applicare il regime di cash accounting.



Reverse charge e nuovo regime forfettario

L’inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti che rientrano nel nuovo regime fiscale forfettario disegnato dalla “Stabilità 2015”. Qualora, invece, gli stessi contribuenti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’Iva a debito.

Ciò vale anche con riferimento al regime dei “nuovi minimi” prorogato dal Dl 192/2014 ("decreto milleproroghe").



Acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale

Nel caso in cui un ente non commerciale acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale. Si dovrà tener conto di criteri oggettivi anche nel caso di un contratto che comprende servizi a cui si applica il reverse charge e altri per cui deve essere seguita la modalità ordinaria.



Utilizzo del plafond

Gli esportatori abituali che, generalmente, utilizzano il plafond, non potranno farlo in presenza di operazioni assoggettabili alla disciplina del reverse charge. Inoltre, nel caso in cui ci sia un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al meccanismo del reverse charge.



Esclusi dal reverse charge

Il meccanismo del reverse charge non è applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal Dpr 633/1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25), per non far venir meno l’obiettivo della semplificazione perseguito dalle norme speciali.



Clausola di salvaguardia

Infine, considerato che l’estensione del reverse charge ha efficacia dallo scorso 1 gennaio e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, prima dell’emanazione della circolare odierna.

Edicole online gratis, operazione per tutela diritti d’autore: 19 siti oscurati

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/28/edicole-online-gratis-operazione-della-finanza-per-tutela-diritti-dautore/1630942/

Edicole online gratis, operazione per tutela diritti d’autore: 19 siti oscurati

Italicum, il governo pone la fiducia. Rabbia delle opposizioni. Renzi: “Se la Camera vuole, mi può mandare a casa”

All'annuncio in Aula Montecitorio si trasforma. Le minoranze esplodono in urla e insulti nei confronti di Boschi e Boldrini. M5s a Rosato: "Coglione, vai a fare in culo". Bianconi contro l'esecutivo: "Branco di maiali, infami, rottinculo". Sel lancia crisantemi. Brunetta parla di "fascismo renziano". Minoranza Pd annichilita, molti non parteciperanno al voto.

Hanno gridato “fascisti” dai banchi del Movimento Cinque Stelle. I deputati di Sel hanno lanciato crisantemi. Renato Brunetta parla di “fascismo renziano” e arriva a citare il “bivacco di manipoli” del Duce. E poi una valanga di insulti: ai deputati del Pd, al ministro Maria Elena Boschi e alla presidente Laura Boldrini. La Camera dei deputati si è trasformata in un’osteria fumosa appena la Boschi ha annunciato che il governo avrebbe posto la questione di fiducia sull’Italicum. “Ci prendiamo la nostra responsabilità – è la sfida del presidente del Consiglio Matteo Renzi in un paio di tweet – La Camera ha tutto il diritto di mandarmi a casa, se vuole”. In precedenza l’Italicum aveva superato i primi ostacoli senza particolari problemi, ma al governo non è bastato.

Risultati immagini per talicum, il governo pone la fiducia. Rabbia delle opposizioni. Renzi: “Se la Camera vuole, mi può mandare a casa”



Non è bastato a Renzi. Ha voluto evitare rischi e ha voluto fare presto. Aveva promesso di chiudere la partita senza ferite entro le elezioni regionali, piccolo crinale della storia sia del Pd con il nuovo dna renziano sia del governo stesso. Così l’esecutivo ha impiegato pochi minuti per riunirsi e dare il via libera alla fiducia. La Boschi è uscita dalla riunione e ha preso la porta dell’Aula di Montecitorio per blindare il testo della riforma elettorale. Fin lì l’Italicum aveva superato tutte le prime prove (tra le quali le pregiudiziali di costituzionalità), alcune delle quali con il voto segreto. Aspetti tecnici che però avevano mostrato una certa solidità della maggioranza.

Il problema reverse charge nel caso di addebito dei servizi di pulizia dello studio fra professionisti


L’addebito dei costi relativi al servizio di pulizia da un professionista ad un altro professionista, laddove i predetti soggetti, non uniti da vincoli associativi, utilizzino una struttura in comune, non è soggetto all’inversione contabile. La soluzione si desume dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 2015.

Nel caso specifico un professionista ha appaltato ad una ditta la pulizia dell’intero studio e successivamente, addebita una parte dei predetti costi, ad un altro professionista, non titolare del contratto di appalto, che utilizza una parte degli spazi in comune. La ditta di pulizia emette una fattura addebitando l’intero costo, ma senza esercitare la rivalsa (trovando applicazione l’inversione contabile). Il successivo addebito di una parte del costo da un professionista all’altro sconta l’Iva secondo i criteri ordinari, quindi con l’applicazione dell’aliquota del 22 per cento.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che per l’individuazione delle prestazioni di servizi di cui alla lettera a–ter dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 debba farsi riferimento “in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative … unicamente ai codici di attività della Tabella ATECO 2007”.




La ditta di pulizie, che esegue professionalmente il servizio nei confronti dello studio è in possesso del codice ATECO 81.21.00 “Pulizia generale (non specializzata) di edifici”. Pertanto in tale ipotesi non esistono dubbi di sorta sul fatto che la fattura debba essere emessa senza addebitare l’Iva con l’applicazione dell’inversione contabile.
Nessun dubbio sussiste anche con riferimento alla successiva operazione di riaddebito da un professionista ad un altro di una parte della spesa. Il tale ipotesi, il soggetto che effettua il “ribaltamento” del costo (il primo professionista) non è titolare, né deve esserlo del medesimo codice attività dell’impresa che effettua il servizio di pulizia. Per tale ragione l’operazione è soggetta ad Iva secondo le modalità ordinarie.
Secondo la tesi dell’Agenzia delle entrate è irrilevante che il soggetto passivo sia o meno in possesso del codice ATECO 2007 corrispondente ai servizi di pulizia. Invece, affinché trovi applicazione il meccanismo dell’inversione contabile è necessario che il contribuente eserciti oggettivamente un’attività riconducibile nell’ambito dei servizi di pulizia anche se in concreto abbia omesso di fornire la relativa comunicazione al Fisco ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.
Nell’esempio il soggetto che effettua il riaddebito delle spese esercita un’attività professionale, non potendosi considerare “servizio di pulizia” la mera operazione di riaddebito delle spese. Pertanto non è stata omessa alcuna comunicazione e l’Iva dovrà essere assolta secondo le modalità ordinarie.
L’Agenzia delle entrate ha però individuato una fattispecie in cui la mera operazione di riaddebito dell’onere può dare luogo all’applicazione del reverse charge sia con riferimento al primo prestatore, sia in capo al soggetto che effettua il riaddebito. Tuttavia tale ipotesi è circoscritta ai soli consorzi e non può interessare il caso in esame.
L’Agenzia delle entrate ha in passato ritenuto come le prestazioni effettuate da società consorziate al consorzio dovessero essere assoggettate ad Iva secondo i criteri ordinari; mentre i consorzi operanti nel settore edile, dovevano applicare il reverse charge, per le prestazioni rese a terzi in esecuzione di contratti di subappalto (Circ. Agenzia delle entrate n. 37/E del 2006). Tale conclusione era argomentata osservando che le prestazioni poste in essere all’interno dei rapporti associativi, quali quelli consortili, non sono configurabili come subappalti o ipotesi affini.






L’Agenzia delle entrate ha però modificato tale orientamento iniziale. In particolare, la Circ n. 19/E del 4 aprile 2007 ha precisato che deve applicarsi il reverse charge anche in presenza dei predetti rapporti associativi. Quindi se il consorzio agisce sulla base di un contratto di subappalto nei confronti dell’appaltatore principale deve applicare l’inversione contabile ed emette la relativa fattura senza l’applicazione dell’imposta. A loro volta le imprese consorziate emettono fattura nei confronti del consorzio o della società consortile senza applicazione dell’Iva. In questo modo le imprese consorziate rimangono a credito per l’imposta assolta sugli acquisti, come se avessero assunto direttamente il rapporto di subappalto.

A garanzia del legittimo affidamento del contribuente, è stato precisato che le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio senza applicare il meccanismo del reverse charge, nell’osservanza delle indicazioni fornite dalla precedente Circ. n. 37/E del 2006, devono essere considerate regolarmente fatturate.

Il principio di trasparenza relativo ai rapporti tra società consorziate e consorziè stato ribadito dall’Agenzia delle entrate anche con riferimento alle prestazioni soggette all’inversione contabile al di fuori dei contratti di appalto, come previsto dopo l’aggiunta nella nuova lettera a – ter) nell’art. 17 del Decreto Iva in rassegna.
Nicola Forte

Dis-coll 2015, nuovi ammortizzatori sociali per i co.co.co e co.co.pro






Hanno diritto all'assegno di disoccupazione gli iscritti alla gestione separata Inps che abbiano perso il lavoro quest'anno e versato almeno tre mesi di contributi. L'importo è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso la cifra non superi i 1.195 euro. Sale (ma fino a un tetto massimo di 1.300 euro) se gli introiti erano superiori. La domanda va inoltrata per via telematica o cartacea, scaricando il modulo dal sito dell'istituto

Scuola, Miur riapre le graduatorie delle supplenze per docenti extracomunitari


La normativa del ministero chiedeva la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea per essere inclusi nelle liste. Ma è stata bocciata dai giudici. Da settembre quindi niente più “discriminazioni” in cattedra: italiani o meno, conterà solo il punteggio in graduatoria, non il passaporto


ma non si puòòòòò :(

lunedì 27 aprile 2015

Terremoto in Nepal: così sono morti i due italiani La testimonianza della loro compagna di viaggio, Iolanda: "Avevano fatto una deviazione per portare medicine a un'anziana nepalese. Sono stati presi in pieno dalla frana"

http://www.panorama.it/news/esteri/terremoto-nepal-cosi-sono-morti-due-italiani/

Italicum: come cambia la legge elettorale In corso la discussione a Montecitorio. Previsto il premio di maggioranza alla lista che supera il 40% dei voti; capilista bloccati; sbarramento al 3%

Italicum: come cambia la legge elettorale
In corso la discussione a Montecitorio. Previsto il premio di maggioranza alla lista che supera il 40% dei voti; capilista bloccati; sbarramento al 3%

Nepal, chi sono gli speleologi italiani morti Oskar Piazza e Giliola Mancinelli non sono sopravvissuti alle scosse che hanno devastato il paese. Salvi, anche se feriti, i loro due compagni di viaggio

Nepal, chi sono gli speleologi italiani morti
Oskar Piazza e Giliola Mancinelli non sono sopravvissuti alle scosse che hanno devastato il paese. Salvi, anche se feriti, i loro due compagni di viaggio


http://www.panorama.it/news/esteri/nepal-italiani-speleologi-morti/



"Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sé il pericolo, dall'altra l'opportunità. Capovolgete la moneta. Non perdetevi l'opportunità di emergere da questa crisi più forti e più intelligenti: dei sopravvissuti migliori" Jeffrey J. Davis

"Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sé il pericolo, dall'altra l'opportunità. Capovolgete la moneta. Non perdetevi l'opportunità di emergere da questa crisi più forti e più intelligenti: dei sopravvissuti migliori"

Jeffrey J. Davis



venerdì 24 aprile 2015

Forte scossa di terremoto in Romagna. Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata tra Forlì e Faenza alle 17.03.

Expo 2015: tutte le tappe principali dalla candidatura a oggi Cronistoria di Expo dal 2006 all'inaugurazione in maggio. Polemiche, scandali, arresti, ritardi

Expo 2015: tutte le tappe principali dalla candidatura a oggi
Cronistoria di Expo dal 2006 all'inaugurazione in maggio. Polemiche, scandali, arresti, ritardi


http://www.panorama.it/news/cronaca/expo-tutte-tappe-principali-candidatura-oggi/

Un progetto di rilancio da 17 milioni di euro affidato a un rinviato a giudizio per crimini ambientali. Succede in Campania per la "Terra dei fuochi"................................................................. e come canterebbe Ligabue ♫ ♫ "Abbiamo perso le parole" ♫ ♫

Un progetto di rilancio da 17 milioni di euro affidato a un rinviato a giudizio per crimini ambientali. Succede in Campania per la "Terra dei fuochi"................................................................. e come canterebbe Ligabue  ♫ ♫ "Abbiamo perso le parole" ♫ ♫


http://youmedia.fanpage.it/video/aa/VSY3d-SweK62l6Bg
Ai concerti in Vaticano, i posti d'onore erano da sempre riservati ai capi di Stato e delle Istituzioni. Ora Papa Bergoglio cambia tutto..................yuuuuuuuuuùùùùùùùùùùùùùùù




papa_francesco

:D





http://www.panorama.it/news/cronaca/papa-francesco-per-il-concerto-in-sala-nervi-i-posti-donore-ai-poveri/




papa_francesco

LE CARTELLE ESATTORIALI DI EQUITALIA SONO UN BEL ROMPICAPO? Leggi interamente questo nostro articolo che abbiamo scritto per te e non lo sarà più... Parola di Studio Commerciale Semeraro



Equitalia: quando la cartella esattoriale va in prescrizione (se non opposta)

La questione dei termini entro cui Equitalia può far valere il proprio credito riportato nella cartella esattoriale notificata al contribuente, ma da questi mai opposta, non smette di dividere gli interpreti. Proviamo a fare chiarezza con la consulenza de La Legge Per Tutti.
La questione dei termini entro cui Equitalia può far valere il proprio credito riportato nella cartella esattoriale notificata al contribuente, ma da questi mai opposta, non smette di dividere gli interpreti.
Da un lato, infatti, l'amministrazione finanziaria (sul filone di alcuni tribunali) sostiene puntualmente, nei propri atti difensivi, che l'Agente per la Riscossione ha dieci anni di tempo (dalla data di consegna della cartella al debitore) per agire con un pignoramento.
Ma diverse sentenze sono di tutt'altro avviso e ritengono che il termine di prescrizione della cartella esattoriale sia quello (più breve) di cinque anni. Tra queste pronunce ve n'è una recente della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia.

COSA SIGNIFICA IN PRATICA?
Se il contribuente, pur ricevendo correttamente la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia, ma disinteressandosi di impugnarla davanti al giudice (entro i 60 giorni previsti per legge), subisce un'esecuzione forzata (per es. il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, l'espropriazione della casa, ecc.) potrà far valere la prescrizione - e quindi opporsi al pignoramento - se, nel frattempo, sono trascorsi, dalla notifica, cinque anni.

PERCHÉ EQUITALIA SOSTIENE CHE IL TERMINE È DECENNALE?
Equitalia si richiama a una norma del codice civile che, in via generale, stabilisce che la prescrizione è di dieci anni tutte le volte in cui il creditore agisce in forza di una sentenza di condanna. Il punto è dunque se la cartella di Equitalia possa essere equiparata o meno a una sentenza di condanna come quella emessa da un giudice.
Certamente la cartella esattoriale è un titolo esecutivo e, come tale, ha la stessa efficacia della sentenza, specie se non opposta entro i termini di legge dal contribuente (perché, in tal caso, assomiglierebbe ancor di più a una sentenza passata in giudicato).

L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
Invece, l'orientamento di alcuni giudici, tra cui appunto la CTP di Pavia qui in commento, è che la prescrizione decennale non può applicarsi alle cartelle di Equitalia per impossibilità di equiparazione tra le due fattispecie. La cartella di pagamento, ben diversa da una sentenza, è piuttosto simile a un atto di precetto, prodromico all'esecuzione forzata.

CONCLUSIONE
Dunque, la prescrizione decennale è applicabile, nei confronti di Equitalia, soltanto quando il suo diritto di credito sia divenuto definitivo non già in forza di una cartella notificata e non opposta, ma a seguito di una causa contro il contribuente e della successiva sentenza passata in giudicato.


Le 25 candeline di Hubble



Ebbene sì, il telescopio spaziale più famoso del mondo ha tagliato il traguardo del quarto di secolo trascorso nello spazio. Un traguardo a dir poco storico, opportunamente sottolineato e festeggiato dalla NASA. Eppure, 25 anni fa, alla NASA erano davvero pochi quelli che, pubblicamente, si sarebbero vantati di aver costruito Hubble.



Portato in orbita dallo Space Shuttle Discovery (Missione STS-31), Hubble venne sganciato il 25 aprile 1990 e cominciò ufficialmente la sua onorata carriera il successivo 20 maggio. Contrariamente a quanto pregustavano i progettisti e - soprattutto - gli astronomi, le prime immagini furono un fiasco clamoroso. Ci si aspettava che, grazie al suo ampio specchio (2,4 metri di diametro) e al vantaggio di non dover fare i conti con il disturbo dell'atmosfera, Hubble avrebbe restituito immagini da favola. E invece niente: non c'era verso di mettere a fuoco. Poi si sarebbe scoperto che, nella costruzione del delicatissimo specchio, era stato commesso un clamoroso errore e alla NASA sarebbero corsi ai ripari, ma la gloriosa epopea di Hubble sembrava compromessa ancor prima di cominciare. Negli USA diventò quasi il simbolo stesso dell'insuccesso: un costoso, modernissimo, accessoriato, fantascientifico e inutile tubo di undici metri per quattro fluttuante a 550 km di quota.
In realtà non fu proprio così. Il difetto dell'ottica era davvero pesante, ma non impedì comunque a Hubble di cominciare a macinare scienza ad alto livello. E, se la delusione era grande, ancor più grande era la voglia di rimediare. Scoperto il guaio, alla NASA si lavorò dunque alacremente per trovare il rimedio e, nella prima delle quattro Servicing Mission (dicembre 1993 - Shuttle Endeavour), venne corretto l'incredibile - e assurdo - difetto dello specchio di Hubble. Sostanzialmente, il telescopio spaziale venne attrezzato con un bel paio di occhiali. Finalmente la comunità astronomica poteva contare sullo strumento in grado di realizzare il sogno di Lyman Spitzer, che nell'immediato dopoguerra aveva decantato gli incredibili vantaggi di un osservatorio libero dagli intoppi atmosferici.


Davvero molto lungo e complicato elencare le scoperte astronomiche in cui ritroviamo lo zampino di Hubble. Basti dire che, nonostante i 25 anni che porta sul groppone, è ancora oggi uno degli strumenti di punta della ricerca astronomica. Sicuramente quello che, più d'ogni altro, ha cullato le fantasie degli amanti del cielo stellato.


Molte e molte volte, con i suoi fantastici scorci di Universo, ha saputo suscitare un Oh! di meraviglia e stupore anche in chi non mastica quasi nulla di astronomia. Hubble sarà pure un'incredibile macchina scientifica, ma per chi non fa della scienza la sua professione rimane comunque una sorprendente finestra aperta sul Cosmo. Ogni volta che si apre e ti affacci, ti ritrovi a meravigliarti e commuoverti per la bellezza di quegli emozionanti scenari.

 E ti riscopri bambino.

Buon compleanno, Hubble!

martedì 21 aprile 2015

Eh si caro amico....I sogni nel cassetto fanno decisamente la muffa!

Tira fuori dal cassetto dell'anima i tuoi sogni e Fidati di noi!

Spesometro 2015: Hai un anno per ravvederti


Passate le scadenze del 10 e 20 aprile 2015 di presentazione dello spesometro, per i contribuenti che rispettivamente effettuano o non effettuano la liquidazione con periodicità mensile dell’IVA, è possibile porre rimedio ad eventuali errori.
Qualora il contribuente non abbia nemmeno presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.

L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97:
- per l’omessa comunicazione;
- o per la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri.
In relazione al ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza, beneficiando di una riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (32 euro), in quanto applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97.
La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
Inoltre, in caso di avvenuta contestazione della violazione e irrogazione della sanzione, è ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione stessa a un terzo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97.

Non è, invece, applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni, non trattandosi di una dichiarazione, ma di una comunicazione.

Non è più possibile inviare l’integrativa entro 30 giorni senza versare sanzioni - Va detto, infine, che molto ha fatto discutere la mancata riproposizione anche per il 2013 e 2014, del ravvedimento speciale, che potremmo definire “transitorio”, che era stato previsto dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente per l’invio dei dati del 2012.
Il contribuente deve indicare se si tratta di comunicazione Ordinaria, Sostitutiva o di Annullamento; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, va indicato il protocollo telematico da annullare o sostituire, oltre al progressivo:
- Invio ordinario: è l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento (10/20 aprile 2015 per lo spesometro ordinario). L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere verificata nella ricevuta telematica;
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento (individuato dal “Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica) contenuto nel file precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal sistema;
- Annullamento: è la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di documento contenuto in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso.

lunedì 20 aprile 2015

Antiriciclaggio e circolazione del contante: i 7 giorni non salvano (by Redazione Fiscal Focus)


Il caso - Gestisco un bar e ho molto denaro contante in cassa. Vorrei procedere al parziale pagamento di alcune fatture ricevute in contanti.

Può precisamente, vorrei:
- effettuare il pagamento di una fattura da 6.000 euro in 3 rate da 2.000 euro ognuna, pagando, ogni mese, 900 euro in contanti, e 1.100 euro con assegno bancario;

- effettuare il pagamento di una fattura di importo pari a 4.000 euro in rate da 500 euro ognuna in contanti. Ogni rata verrà versata ad una data distante almeno 7 giorni dalla precedente, nel rispetto della disciplina antiriciclaggio.

Sto operando correttamente? Oppure sto violando le disposizioni in tema di circolazione del contante?

L’analisi - L’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 prevede il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi superiori a 999,99 euro.

Se il limite sembra di facile applicazione è in ogni caso da rilevare come, molto spesso, forti dubbi sorgano in occasione delle c.d. “operazioni frazionate”, ovvero operazioni che singolarmente non superano la soglia prevista, ma che nel complesso potrebbero costituire una violazione alle disposizioni appena richiamate.

Potrebbe infatti accadere che un contribuente, al solo fine di eludere la norma, decida di “spezzare” il pagamento in più tranche.
A tal proposito merita di essere rilevato, in primo luogo, che il termine dei 7 giorni è irrilevante.

Il termine dei 7 giorni - L’articolo 1, comma 2, lettera m) definisce operazione frazionata “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

La lettera di questa disposizione aveva indotto alcuni professionisti a tener conto esclusivamente del termine dei 7 giorni per poter considerare un’operazione frazionata o meno.
In altre parole, in tutti quei casi in cui tra un pagamento e l’altro fosse trascorso un termine maggiore dei 7 giorni, non si rientrava nel novero delle operazioni frazionate e le disposizioni antiriciclaggio non si ritenevano violate.

Questa interpretazione deve tuttavia ritenersi errata, anche in considerazione dei recenti chiarimenti del MEF: nella disciplina della circolazione del contante, infatti, non esiste nessun automatismo, e assume rilievo esclusivamente la fattispecie concreta.

Il lasso di tempo indicato dalla norma può essere rilevante, quindi, in quanto ci consente di individuare quel numero di giorni entro i quali l’operazione deve ritenersi unica.

Per i motivi sopra esposti, il fatto che le singole rate siano corrisposte a scadenze superiori a 7 giorni non esclude la violazione della disciplina antiriciclaggio.

Il pagamento rateale - L’irrilevanza del termine dei 7 giorni non preclude, di per sé, la possibilità di ricorrere al pagamento rateale.

Merita infatti di essere ricordato che devono comunque ritenersi ammessi i frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti, purché se ne possa dare prova documentale.
Ben sarà quindi possibile, per l’acquirente, decidere di pagare l’intero importo a rate, ma, in questo caso, le parti dovrebbero sottoscrivere un accordo per il pagamento rateale o dovrebbero annotare la modalità di pagamento sulla fattura e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore dovrebbe rilasciare quietanza firmata e datata.

Conclusioni - In virtù di quanto sopra esposto:
- si ritiene ammissibile il pagamento di una fattura da 6.000 euro in 3 rate da 2.000 euro ognuna, pagando, ogni mese, 900 euro in contanti, e 1.100 euro con assegno bancario, purché ciò sia frutto dell’accordo tra le parti e non sia esclusivamente volto a eludere la norma. Il pagamento rateale, frutto di prassi commerciali, deve ritenersi ammesso e, grazie al parziale pagamento con strumenti tracciabili, la soglia massima per i trasferimenti in contanti non è superata;

- effettuare il pagamento di una fattura di importo pari a 4.000 euro in rate da 500 euro ognuna in contanti a distanza di 7 giorni una dall’altra deve ritenersi comunque in violazione della disciplina antiriciclaggio, se il pagamento frazionato è stato effettuato al solo fine di eludere la norma.

venerdì 17 aprile 2015

Ti piace il nostro nuovo Look?

Ci siamo rifatti "il trucco" perchè, da sempre, siamo attenti ANCHE ai dettagli :)

Studio Commerciale Semeraro

martedì 14 aprile 2015

Domande entro il 16 giugno 2015 per ottenere la riduzione contributiva nel settore edile: ti spieghiamo come fare!


Confermato lo sgravio contributivo, pari all’11,5%, per le aziende del settore edile. Infatti, le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.

i tratta della riduzione contributiva introdotta dalla L. n. 341/1995 limitatamente al settore edile. Il beneficio, in particolare, consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Niente da fare, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Sul punto, appare opportuno ricordare che in origine lo sgravio valeva il 9,5%, per poi essere stato più volte prorogato e a partire dal 1997 è stato elevato alla misura dell’11,5%. Dopo vari interventi legislativo che hanno esteso anno per anno l’incentivo, la L. n. 247/2007 (protocollo welfare) ha reso strutturale tale intervento, subordinandone l’operatività a una verifica annuale da farsi entro il 31 maggio, al fine di valutare la possibilità che, con apposito decreto da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, possa essere confermata o rideterminata la riduzione contributiva. Una volta decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del decreto si applica la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio. Per l’anno 2014, quindi, siccome non è intervenuto il decreto, il beneficio è pari alla misura dell’anno scorso (11,50%).

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
• nel settore industria con i codici statistici contributivi: 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;
• nel settore artigianato con i codici statistici contributivi: 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305;
• nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 (da 412000 a 439100).
Restano, invece, escluse dall’agevolazione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 (da 432100 a 432909) e dai codici statistici contributivi (11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308), sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Stessa sorte tocca ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della L. n. 223/1991).

Affinché i datori di lavoro possano accedere all’incentivo su menzionato, devono:
• essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili (DURC);
• aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Aspetti sanzionatori – Sul fronte sanzionatorio, l’INPS tiene a precisare che in caso di non veridicità della dichiarazione, la Sede INPS territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite. Differenti sono invece, le conseguenze in caso di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili; in tal caso, infatti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 29, co. 3 del D.L. n. 244/1995, convertito nella L. n. 341/1995.

 Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Nel primo caso, le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N” per il periodo agosto 2014 – maggio 2015; per quanto concerne, invece, le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del codice di autorizzazione “7N” fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a maggio 2015.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2014.

Ai fini operativi, le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzano le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015. A tal fine, va esposto il codice causale “L207”, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.

Particolare è il caso in cui le aziende devono recuperare lo sgravio delle matricole sospese o cessate; in tal caso, occorre effettuare la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando la dichiarazione messa a disposizione dall’INPS sul proprio sito (www.inps.it). La sede INPS competente, dal proprio canto, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva; i datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Mentre per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in tal caso, è chiaro che non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

venerdì 10 aprile 2015

...................... e ridiamoci un pò su :)

Un avvocato molto rinomato, uscendo dallo studio, vede un mendicante seduto sotto i portici che chiede l'elemosina.
Provandone compassione, tira fuori una banconota da 5 euro e la dona al pover'uomo.
- Avvocato - esordisce il mendicante - mi tolga una curiosità.
Lei è da vent'anni che mi da l'elemosina ogni sera e la ringrazio.
Ma perché vent'anni fa mi regalava 100.000 lire, poi dieci anni fa mi regalava 50.000 lire, 5 anni fa 20.000 ed ora solo 5 euro? Invece di aumentare diminuisce?

- Mio caro amico. Lei deve sapere che vent'anni fa ero un single ed avevo così tanti soldi che non riuscivo neanche a spenderli. Poi dieci anni fa mi sposai e dovetti limitare le spese; cinque anni fa mi nacquero due gemelli e dovetti stringere la cinghia. Ed ora che mi sono fatto l'amante devo proprio stare attento ad ogni euro che spendo!

- E mi dica una cosa Avvocato - ribatte il mendicante - ma tutte queste persone proprio con i miei soldi le deve mantenere?


Anche la Guardia Di Finanza potrà accedere al 730/2015 pre compilato


Con provvedimento dell’8 aprile 2015 viene integrato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015, concernente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.
In particolare si integra proprio nella parte riguardante le tipologie di contribuenti che possono accedere all’area riservata del sito delle Entrate attraverso credenziali diverse da quelle previste per i servizi telematici dell’Agenzia, estendendo l’accesso in “modalità federata” a chi appartiene al Corpo della Guardia di Finanza.
Le credenziali saranno rilasciate dal Corpo della Guardia di Finanze per l’accesso alla propria intranet.

La Guardia di Finanza potrà quindi accedere allo stesso modo del contribuente e degli altri soggetti da quest’ultimo specificatamente delegati per visualizzare:
a) la dichiarazione dei redditi precompilata;
b) l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1).

Nel Provvedimento, il Direttore Rossella Orlandi, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito dello stesso provvedimento, specificatamente dispone che:
“1. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza possono accedere direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 n. 2015/25992, concernente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, tramite le credenziali di accesso alla rete intranet del Corpo.
2. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Il Garante si è espresso con il provvedimento n.194 del 2 aprile 2015”.

Equitalia. Le cartelle sbarcano sul web


Il codice Pin necessario per scaricare il 730 precompilato permetterà anche di verificare in tempo reale cartelle e avvisi di pagamento, di pagare, rateizzare e controllare l’attivazione delle procedure di riscossione. È questo quanto comunicato da Equitalia.

Per accedere basta collegarsi alla home page del sito dell’ente incaricato della riscossione, cliccare sull’icona “area riservata” e successivamente su “accedi al servizio”. A questo punto basterà inserire le credenziali personali, le stesse che si utilizzano per scaricare il modello 730 precompilato (nome utente e password fornite dall'Agenzia delle Entrate o dall'Inps oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi).




L’utilizzo delle credenziali di accesso consente il riconoscimento del soggetto che si autentica (persona fisica, rappresentante legale o intermediario), semplificando al massimo le operazioni.

Con il nuovo servizio in pochi passaggi è possibile accedere all’estratto conto, fare domanda di rateazione sotto i 50mila euro, verificare eventuali procedure in corso, pagare cartelle e avvisi. I servizi dell’area riservata si aggiungono agli altri già disponibili e per i quali non è necessaria l’autenticazione: “paga online” che consente di effettuare pagamenti con carta di credito, “sospensione online”, che in pochi passaggi permette di richiedere la sospensione della riscossione per verificare quanto richiesto dagli enti creditori, il “trova sportello” e i “canali di contatto” per chiedere l’assistenza di Equitalia.

Spesometro 2015: inizia la prima tranche degli invii all'Agenzia delle Entrate.....

Spesometro 2015: inizia la prima tranche degli invii all'Agenzia delle Entrate.....

Una splendida giornata di luce per te che leggi! Studio Semeraro

Avviso nullo se non firma il capo ufficio


Il contribuente ha ottenuto l’annullamento di quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e IRAP per il 2007 in quanto il giudice tributario ha ravvisato il difetto di sottoscrizione lamentato con il ricorso.
Nella specie gli avvisi sono stati firmati da un impiegato alla carriera direttiva e non dal direttore del locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate; circostanza che si è rivelata fatale per l’amministrazione, non avendo questa dimostrato, come invece era suo onere, “l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”.
Alla base della declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento in questione la CTP meneghina pone l’insegnamento della Cassazione.
Il Collegio di primo grado cita, innanzitutto, la sentenza n. 17400 del 2012 che ha chiarito come la sottoscrizione dell’atto impositivo sia presupposto indefettibile per l’esistenza dello stesso, con la puntualizzazione che “il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al Capo dell’ufficio”.
È poi citata la sentenza n. 14942 del 2013 della Suprema Corte la quale, nel riaffermare la nullità dell’atto impositivo ove non sottoscritto dal Capo dell’ufficio, statuisce che “incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”, ciò che, secondo la CTP di Milano, non è accaduto nel caso sottoposto alla sua attenzione.
L’accoglimento del ricorso del contribuente ha giustificato la condanna dall’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in complessive 1.000 euro).
La Suprema Corte insegna che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione Finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.

giovedì 9 aprile 2015

Ssshhhhhh Forse si assisterà al risveglio delle coscienze : è stato riconosciuto come "un errore la scelta di addossare a commercialisti e Caf la responsabilità delle maggiori imposte, interessi e sanzioni per il 730 precompilato"


Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con comunicato stampa di ieri 8 aprile 2015, ha espresso il proprio apprezzamento per le dichiarazioni del sottosegretario all’Economia, che ha definito “

Una presa di coscienza della classe politica su una questione tanto dibattuta per la categoria, è risultata sicuramente ragionevole.
L’auspicio è che tali dichiarazioni trovino un risvolto effettivo nella pratica e che l’intera normativa sulla responsabilità dei commercialisti e dei Caf legate al 730 possa essere rivista quanto prima.

“Il nostro Consiglio nazionale – ha spiegato Longobardi - non esitò a definire incostituzionali le norme sanzionatorie già nel corso di un’audizione parlamentare del luglio dello scorso anno, perché in palese contrasto con il principio di capacità contributiva.
Un punto di vista a suo tempo fatto proprio dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato e poi, purtroppo, ignorato dall’esecutivo. Le dichiarazioni consapevoli e responsabili del sottosegretario Zanetti – prosegue il presidente dei commercialisti – sembrano aprire uno spiraglio per la revisione di una norma che, a cascata, ha generato problemi anche in tema di assicurazioni, con potenziali conseguenze per i contribuenti, ai quali, paradossalmente, la precompilata potrebbe costare più del 730 degli scorsi anni”.

“Lo stesso premier, Matteo Renzi – ha concluso Longobardi – ha affermato che per il 2015 la precompilata ha finito per essere una sorta di 'numero zero'. Bene, almeno al numero uno si arrivi più preparati, per fornire un servizio davvero utile ai contribuenti e per evitare che anche questa incombenza venga utilizzata per riversare sulle sole spalle degli intermediari, in primis i commercialisti, un notevole e neppure riconosciuto aggravio di lavoro”.

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul modello 730 - Il decreto semplificazioni, introducendo in via sperimentale la dichiarazione 730 precompilata, ha modificato le disposizioni che riguardano la responsabilità dei professionisti e dei Caf che rilasciano il visto di conformità.
Al riguardo, l’articolo 5 del decreto semplificazioni ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali, previsti dall’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, distinguendo il caso in cui:
• il contribuente presenti la dichiarazione 730 precompilata direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, che presta assistenza fiscale;
• dal caso in cui il contribuente presenti il modello dichiarativo tramite Caf o professionista abilitato.
Inoltre, la norma opera una distinzione nell’ipotesi in cui:
• il contribuente accetti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche;
• ovvero vi apporti modifiche e/o integrazioni.

Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza modifiche, il predetto articolo 5 esclude il controllo formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate.
Resta fermo, comunque, il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Inoltre, con l’intento di rendere definitivo il rapporto con il contribuente in relazione alla dichiarazione, non si applica in tale ipotesi la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai 4.000 euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative alla precedente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 586, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o al sostituto d’imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo formale è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.
Se, invece, la dichiarazione è presentata a un Caf o a un professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.

È pertanto escluso il controllo preventivo di cui al citato articolo 1, comma 586, della Legge n. 147 del 2013 anche in caso di presentazione della dichiarazione a un Caf o a un professionista abilitato. In particolare, se i modelli 730 (modificati o no) vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, il controllo formale viene eseguito nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive, che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni le disposizioni richiamate relativamente alla presentazione della dichiarazione a un Caf o a un professionista abilitato si applicano anche nel caso di dichiarazione modello 730 presentata con le modalità ordinarie (non pre-compilata).

Conseguenze nell’apposizione di un visto infedele - L’articolo 6 del decreto semplificazioni prevede che i soggetti abilitati al rilascio del visto siano responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità.
Le modifiche apportate dal citato articolo 6 all’art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabiliscono infatti che, in caso di visto infedele, i Caf e i professionisti abilitati siano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%, che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’Agenzia nella Circolare n.7/E del 26.02.2015 ha chiarito che la responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Il Caf e il professionista che riscontrano errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisano il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (un ottavo del minimo), mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.

Per espressa previsione della nuova lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in caso di visto infedele relativo a una dichiarazione modello 730, non si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli, apposti sugli altri modelli dichiarativi.

In caso di presentazione della dichiarazione modello 730 con le modalità ordinarie (non precompilata) si applica la disciplina prevista dall’articolo 6 del decreto semplificazioni in materia di visto infedele, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto.
Il contribuente può, comunque, sempre presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi anche delle modalità del ravvedimento.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Applausi anche da parte nostra,
Studio Commerciale Semeraro

il pranzo è servito





Buon pranzo a te che leggi



Studio Semeraro

mercoledì 8 aprile 2015

:)

Tira fuori gli artigli e sfida la vita !

I lavori più richiesti e pagati del futuro Moda e lusso, ristorazione, finanza, cura della persona, settore energetico, esportazioni. Dal made in Italy al digitale, ecco le professioni che promettono stipendi più alti e carriere più sicure

Che gli stipendi italiani siano fra i più bassi d’Europa è una triste realtà che, ormai, non fa più notizia. Il livello salariale in Italia arranca, come noto, da oltre quindici anni. E, dal 2008 al 2013, è andata anche peggio visto che la crisi attuale ha spinto le aziende, già alle prese con un costo del lavoro troppo alto, a ragionare più sui tagli che sull’aumento delle buste paga.

Ma trovare un lavoro ben retribuito, anche per un giovane al primo impiego, è possibile. Non solo nei settori che vivono un vero boom, come il mondo digitale. Ma anche in quelli tradizionali, come la finanza, o nei comparti tipici del made in Italy. Senza dimenticare il grande potenziale di turismo, cultura e patrimonio artistico, sempre che (si spera) ci saranno gli adeguati investimenti. O, se si hanno attitudini e abilità diverse, i vari mestieri artigianali quali, tanto per fare un esempio, chef e sarti su misura.

La laurea è ancora un buon investimento che può raddoppiare lo stipendio
L’impresa, certo, non è facile. Partiamo dalla laurea. Se fino a qualche anno fa il fatidico «pezzo di carta» veniva considerato indispensabile per una buona carriera, oggi viceversa è bollato come «inutile» perché tanti neolaureati restano a casa senza lavoro o, quando va bene, si dibattono nella più selvaggia precarietà. Ma non è proprio così. «L’opinione corrente non tiene conto del fatto che i laureati che trovano un posto guadagnano fin da subito il 13 per cento in più di chi ha solo il diploma di scuola superiore» sottolinea Andrea Cammelli, presidente di Almalaurea, il consorzio che monitora l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. «E questo vantaggio, nell’arco della vita, arriva a pesare sulla retribuzione fino al 50 per cento in più». Insomma, la laurea resta un buon investimento e garantisce stipendi più alti nel tempo.

Tanto più se accompagnata da un master o una specializzazione e, fondamentale, la padronanza (almeno) dell’inglese. Ma un titolo fa la differenza se si sposa con ciò che richiede il mercato. «Sappiamo che molte lauree non rispondono alle esigenze delle aziende: domanda e offerta di lavoro non si incontrano» prosegue Cammelli. «Tuttavia, è vero anche l’inverso: molte non sono sfruttabili perché manca il tessuto imprenditoriale adatto o un adeguato sviluppo di quel settore. Anche così si spiega l’ormai famigerata “fuga dei cervelli” all’estero». Politica e imprese, dunque, dovrebbero fare la loro parte per creare condizioni più favorevoli. Ma chi sceglie la propria strada dovrebbe essere più attento a conciliare le aspirazioni personali con la realtà. Quali, quindi, le lauree su cui puntare?

Ingegneria ed Economia i titoli che rendono di più
Le ricerche concordano sul fatto che, in tutto il mondo, ingegneria, economia e, in generale, gli indirizzi scientifici rendono più di quelli umanistici. Per l’Italia, una recentissima indagine della Fondazione Rodolfo Debenedetti ha inaugurato un metodo innovativo per individuare il «peso» reale della laurea. Lo studio ha preso in esame la città di Milano, incrociando per la prima volta dati mai raccolti: l’andamento scolastico dei ragazzi alle superiori, il reddito e l’istruzione delle loro famiglie, tempi e voto di laurea all’università, la carriera fatta a 5-10 anni dall’ingresso nel mercato del lavoro.

Ebbene, i risultati confermano che ingegneria ed economia hanno il valore aggiunto più alto. «A parità di tutte le altre condizioni, un laureato in economia guadagna in media 10 mila euro annui in più rispetto a un laureato in materie umanistiche fin dal primo anno dopo la laurea» spiega Massimo Anelli, ricercatore alla University of California e coautore della ricerca insieme a Giovanni Peri. «Tale premio lievita, con una busta paga che cresce più velocemente nei primi dieci anni (15 per cento in più per anno) e non penalizza le donne: la differenza salariale fra i due sessi si riduce al minimo». Giurisprudenza e medicina, invece, sono le lauree su cui incide di più l’origine familiare: in pratica, è più facile che chi ha scelto queste facoltà abbia alle spalle genitori avvocati o medici. In ogni caso, la meritocrazia vince: chi si laurea con il massimo dei voti, guadagna in media il 50 per cento in più di chi si laurea con voti bassi. Mentre la ricchezza della famiglia di provenienza ha un effetto minimo e incide solo il 6 per cento in più sul reddito atteso dal figlio laureato.

Appena 26.046 euro lordi all'anno per un neolaureato in altre discipline
L’andamento reale degli stipendi conferma questa fotografia. Mercer, società leader nella rilevazione delle retribuzioni nel mondo, calcola che un giovane italiano al primo impiego guadagna oggi appena 24.930 euro lordi all’anno, se è in possesso di una laurea triennale. Questa cifra sale a 26.046 euro con una laurea specialistica (3+2 anni), a cui si aggiungono ulteriori 664 euro se, dopo la laurea tradizionale, si è conseguito anche un master.

Ovviamente, si tratta di una media fra i molteplici indirizzi di laurea dei dipendenti (un campione basato su 340 imprese italiane o stanziate in Italia).Quali, invece, i lavori meglio retribuiti? Dati alla mano, i più pagati dalle aziende sono proprio gli ingegneri e i laureati in discipline economiche. Sempre Mercer registra, infatti, che un ingegnere nell’area informatica, servizi tecnici o ambientale, dopo pochi anni di esperienza (ovvero già intorno ai 30 anni), può contare su una busta paga che parte da quasi 50 mila euro annui o arriva a superare i 60 mila. Lo stesso vale per un laureato in economia. In questo caso, più vivace è il ramo commerciale con stipendi base di circa 50 mila euro annui. Che, grazie agli obiettivi di vendita raggiunti, arriva oltre 75 mila. Peraltro, buona parte dei lavoratori di questi settori riesce a portarsi a casa salari più alti di tali medie. E per il futuro?

I settori del Made in Italy e quelli tradizionali restano fra i più remunerativi
«Stando alla domanda del mercato, le aree più appetibili si confermano essenzialmente due: i settori trainanti del made in Italy che hanno mantenuto buone performance e disponibilità per gli investimenti, come moda e lusso o agroalimentare. E i settori tradizionali destinati a restare evergreen, come finanza, energia ed healthcare, per via dell’invecchiamento della popolazione» spiega Tomaso Mainini, managing director di Michael Page, una delle più accreditate società internazionali di ricerca del personale. «Poi, c’è il grande emergente: il settore digitale che, per sua stessa natura, si muove molto velocemente» continua Mainini. «In questo caso, i giovani possono trovare lavoro a discrete retribuzioni fin dall’inizio perché contano soprattutto le competenze tecniche. Infine, ci sono settori con alto potenziale ma finora poco dinamici ai fini retributivi: per esempio, turismo, cultura e beni artistici. Mentre qualcosa di più si muove nell’ambito della ristorazione e nel settore alberghiero».

Il digitale, grande emergente, assicura stipendi da 35 a oltre 100 mila euro
La classifica stilata da Michael Page in base alle attuali richieste (vedi profili), segnala in forte ascesa quattro figure professionali nell’area digitale: il web marketing manager, responsabile delle strategie di marketing di un’azienda attraverso i nuovi mezzi come internet, cellulari, tablet; l’e-commerce manager (addetto delle vendite online); il seo (search engine optimization) manager e il community manager che si occupano, rispettivamente, di posizionare bene l’azienda nel mondo virtuale e di rafforzare la «comunità» dei clienti attraverso i social network, oltre che di monitorare la cosiddetta «brand reputation» (il buon nome, per così dire, di un marchio sul web). La domanda riguarda tutte le aziende: essere su internet e gestire bene questa presenza è ormai cruciale.

Anche perché, grazie alle nuove tecnologie, le reazioni dei consumatori sono più dirette e immediate. Basti pensare, per esempio, a quanto successo nel caso Barilla sul no all’ipotetico spot pubblicitario con coppie omosessuali (pro e contro la frase pronunciata dal primo imprenditore della pasta italiana si sono scontrati via Facebook o Twitter alla velocità della luce).
C’è, poi, l’esplosione delle imprese digitali vere e proprie come, tanto per citare uno dei successi più eclatanti, Yoox.com: l'azienda italiana nata nel 2000 per vendere online capi di alta moda e oggi quotata in borsa con un record di incassi. Gli stipendi? In base alle dimensioni dell’azienda e all’esperienza acquisita, il settore digitale garantisce salari da un minimo di 35 mila a oltre 100 mila euro all’anno. E parliamo, per lo più, di giovanissimi ai quali si aprono ampie prospettive di carriera all’interno delle direzioni marketing, commerciale e digital delle stesse aziende o altrove.

Ristorazione e sanità sono ancora dinamiche
Altro profilo emergente, il food&beverage manager: responsabile della gestione di ristorante, cucina, bar di alberghi o grandi ristoranti è addetto alla qualità di prodotti e servizi, alla soddisfazione dei clienti, al controllo dei costi operativi. E cura nei minimi dettagli la gestione di tutti gli eventi. Per questo ruolo, è fondamentale la conoscenza completa dell’inglese e dei principali programmi informatici, oltre a doti di organizzazione e capacità di instaurare buone relazioni interpersonali.
Si parte da circa 50 mila euro annui e si arriva a 80-100 mila, dopo 5-10 anni di esperienza. E, anche qui, si aprono chance di carriera, per esempio, come direttore di hotel. Le previsioni stimano una buona domanda anche per product specialist e medical advisor. Nel primo caso, si tratta di laureati con indirizzo scientifico (come ingegneria, farmacia, biologia) che si occupano degli aspetti tecnici e commerciali dei prodotti destinati all’assistenza sanitaria e alla cura della persona. Si è inquadrati con 30-50 mila euro annui senza esperienza, ma si sale fino a 60 mila entro i primi cinque anni. Il secondo profilo si rivolge, invece, a laureati in medicina e chirurgia incaricati di coordinare le attività di ricerca di un’area terapeutica e gli studi clinici nazionali o internazionali per aziende farmaceutiche o di prodotti medicali. In questo caso, si parte dai 45-70 mila euro all’anno per finire a 80-100 mila superati i 10 anni di esperienza.

L'export manager
Fra i lavori a più rapida crescita, anche l’export manager. «È una delle figure in assoluto più ricercate dalle aziende di qualsiasi settore e dimensione, e per le quali tutti sono disposti a pagare molto bene» spiega ancora Mainini di Michael Page. In pratica, è il «motore» delle esportazioni: studia come e dove vendere un prodotto all’estero, cerca nuove piazze, stringe alleanze a livello locale e anticipa la concorrenza. «Si tratta di laureati in discipline economiche che, tuttavia, a volte hanno competenze tecniche sul prodotto che debbono vendere nei vari mercati. Serve destreggiarsi molto bene con l’inglese o, meglio ancora, con più di una lingua e viaggiare molto, anche se la base resta l’Italia. Ma un giovane entro cinque anni di esperienza arriva a guadagnare fino a 70 mila euro e, dopo una decina, fino a 150 mila».

Per i liberi professionisti nuove opportunità, ma bisogna avere le carte giuste
E i liberi professionisti? Difficile fare previsioni. Oggi rappresentano una buona fetta di lavoratori in Italia ma, sul numero effettivo degli attivi, ci sono solo stime (da 1,5 milioni a 3,5) ed è piuttosto complicato stabilire quanto guadagnano. Troppe le variabili fra la città in cui si esercita, i costi effettivi, gli ordinamenti delle professioni e, non ultimo, il reddito dichiarato (non esistono statistiche affidabili e si registra una certa ritrosia a parlarne). Inoltre, la crisi ha inciso pesantemente anche su avvocati, notai, farmacisti e medici. Il crollo del settore immobiliare, per esempio, ha ridotto gli atti di compravendita notarili. Il calo del potere d’acquisto delle famiglie ha visto tagliare le spese di farmaci e cure mediche. Per taluni, va messo in conto anche una sovrabbondanza dell’offerta.


http://www.panorama.it/economia/opinioni/lavori-pagati-meglio-futuro/


Gli avvocati iscritti all’Albo italiano, per esempio, sono circa 260 mila. Solo a Roma se ne contano quasi 30 mila: la metà di tutta la Francia. Eppure, a sentire gli esperti, spazi ci sono o si possono creare anche in funzione di un migliore servizio di giustizia. «Le aree nuove sono diverse» sottolinea Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense. «La consulenza, nella quale gli avvocati possono fornire pareri legali; la composizione delle liti prima di una causa con un ruolo di “negoziatori” e anche la risoluzione stragiudiziale di eventuali conflitti tramite la mediazione e gli arbitrati affidati agli avvocati. Con adeguate riforme di legge, si potrebbero ancora ampliare gli ambiti professionali anche nell’ottica di semplificare i rapporti giuridici. Un altro settore che si sta aprendo è quello dei rapporti transnazionali, anche per via degli acquisti online: è importante perciò conoscere il diritto comunitario e internazionale e, almeno, l’inglese» conclude Alpa. Un dettaglio che i futuri «principi del foro» dovranno tenere bene a mente.

E i futuri "principi del foro" dovranno sapere bene l'inglese
«Oggi il 90 per cento degli avvocati italiani non parla lingue straniere» avverte Gian Ettore Gassani, presidente nazionale degli avvocati matrimonialisti. E questo fa perdere molte opportunità. «Il diritto internazionale, il diritto ambientale, quello marittimo o aereo, i contenziosi con i paesi esteri per l’e-commerce, l’antitrust, le operazioni di fusione e acquisizioni, sempre più frequenti con la globalizzazione, sono tutti ambiti con forte richiesta» sottolinea Gassani. «Anche il diritto di famiglia ha preso piede perché la società è cambiata: coppie di fatto, coppie miste, divorzi e, sebbene non ancora diffusi in Italia, i patti prematrimoniali.






Ma bisogna essere adeguatamente preparati. Altro passaggio chiave sarà associarsi in studi più grandi per abbattere i costi e contare su più risorse, come già avviene altrove». In effetti, senza arrivare alle cifre vertiginose di titolari o partner di studi legali, un avvocato sotto contratto all’estero percepisce un salario di 150-200 mila euro all’anno (o anche più con i bonus di risultato per le cause vinte). Lo stesso vale per i notai, professione molto ambita e finora ben remunerata. «Aprire e mantenere uno studio ha un costo alto, soprattutto nei primi anni» spiega Gabriele Noto, vicepresidente del Consiglio nazionale notariato. «Si deve investire molto nell’aggiornamento professionale e nella tecnologia: in Italia, d’altronde, siamo ormai l’unica professione paperless». Così, il saldo fra spese ed entrate, è di alcune decine di migliaia di euro nel primo anno. Ma conta molto la sede assegnata. Se non basta, c’è sempre la politica. Nonostante i tagli, la busta pagadi onorevoli e senatori è ancora buona. Ma, avvertenza d’obbligo, di questi tempi non è più una carriera così certa.