mercoledì 15 dicembre 2021

Bonus prima casa under 36: vale anche per acquisto con asta?

Se un contribuente si aggiudica all'asta un'unità immobiliare può avvalersi delle agevolazioni prima casa? E delle agevolazioni riservate agli under 36?

Risposta affermativa, dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta  risposta 13 dicembre 2021, n. 808. Il quesito risolto dall'Agenzia delle entrate  è di un contribuente che intende acquistare un immobile all’asta e chiede conferma all'Amministrazione Finanziaria di potere beneficiare, anche in tal caso, dei benefici fiscali previsti dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 64, comma 7, Dl n. 73/2021), a favore degli acquirenti della “prima casa” che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età. L’Agenzia conferma, il regime speciale è applicabile anche se il trasferimento di proprietà avviene a seguito di un procedimento giudiziale. 

Il DL Sostegni-bis ha introdotto uno speciale regime di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Al riguardo, è stato chiarito che le suddette agevolazioni trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull'immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all'esito di un procedimento giudiziale e ciò, in coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione ” prima casa” disciplinata dalla Nota II-bis, all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale.

A tal fine, le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l’agevolazione under 36 sono rese dalla parte interessata, generalmente, nelle more del giudizio, affinché le stesse possano risultare nel provvedimento medesimo. Dette dichiarazioni potranno essere rese anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.

martedì 14 dicembre 2021

Inps: Niente note di rettifica e diffide durante il periodo di festività

Sospese le notifiche di note di rettifica e diffide, così come le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine, trasmesse tramite il servizio DPA, a  partire dal 19 dicembre 2021  e fino al 9 gennaio 2022.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, sarà operativo  il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente” . Il Cassetto previdenziale del contribuente permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva tramite un unico canale di accesso. Tale strumento consente di eseguire una effettiva “navigazione” per la ricerca dei dati utili, la ricerca in successione degli elementi di interesse, nonché la stampa dell’intero fascicolo. Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” si configura come un contenitore informativo con nuovi strumenti e con una gestione indipendente dalle applicazioni che possono essere selezionate anche contemporaneamente ed evidenziate tramite singole finestre.

Il nuovo sistema garantisce la presenza di tutte le attuali applicazioni esistenti nei cassetti riferiti alle varie gestioni e permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive. Il riepilogo con i dati sintetici è attivabile su richiesta.

Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.

COVID-19, PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA fino al 31 marzo 2022.

 Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo del 2022.

Il decreto legge si compone di 11 articoli e proroga tutte le misure legate all'emergenza. Viene prorogato fino al 31 marzo anche il Super Green pass in zona bianca. 

Ad oggi il Green pass rafforzato è in vigore fino al 15 gennaio ma il decreto stabilisce che nelle zone bianche fino al 31 marzo 2022 dovrà essere usato per le attività che sono oggetto di limitazioni in zona gialla. Questo vuol dire che resteranno precluse ai non vaccinati attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche, gli stadi.

Arriva inoltre una stretta per chi fa ingresso in Italia dall'estero mentre non c'è alcuna misura che contempli l'obbligo di utilizzare mascherine all’aperto. 

Nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute è previsto "obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione Europea". "Per i non vaccinati, oltre al test negativo, è prevista la quarantena di 5 giorni", si precisa. L'ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. Relativamente ai test, l'ordinanza prevede la "presentazione al momento dell'imbarco della certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale". Inoltre "sono prorogate le misure già previste per gli arrivi dai Paesi extraeuropei" stabilisce l'ordinanza.

giovedì 9 dicembre 2021

Bonus mobili 2022, proroga con novità nella legge di bilancio

Il Bonus mobili tornerà quindi anche per il prossimo anno, ma con delle importanti modifiche: per prolungarlo fino agli anni a seguire il Governo ha dovuto ridurre l’investimento, apportando così modifiche sull’intera agevolazione. 

La possibilità di godere dello sgravio fiscale era in scadenza con le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, ma la finanziaria del prossimo anno allunga, dunque, i tempi. Ci saranno, tuttavia, delle novità.

Vediamo allora nello specifico a cosa ci si riferisce se si parla di Bonus mobili, ma soprattutto a chi si rivolge e come si potrà far domanda nel 2022. 

Cos’è il Bonus Mobili? Consiste in una detrazione Irpef pari al 50% della somma destinata all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Si rivolge solamente ad elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Unica eccezione per quanto riguarda invece forni e lavasciuga: in questi casi rientrano anche tutti gli elettrodomestici dotati di una classe A. La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ . Tra i mobili rientrano scrivanie, tavoli, armadi, divani, materassi e così via… tutti i mobili della casa compresi anche apparecchi di illuminazione. Porte, pavimenti (anche parquet), tende, tappeti etc… non rientrano invece nell’agevolazione.  Per quanto riguarda invece gli elettrodomestici la norma sottolinea che rientrerebbero frigoriferi, congelatori, asciugatrici, lavastoviglie etc… ma anche stufe elettriche, piastre riscaldanti e tutti gli apparecchi di cottura. Nell’importo rientrano anche tutte le spese sostenute per il trasporto e il montaggio dei beni acquistati: questo significa che il 50% di detrazioni Irpef verrà calcolato aggiungendo alla somma anche questo tipo di spese. 

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici, è la detrazione fiscale del 50% riconosciuta per le spese sostenute a fronte dell’acquisto dei citati beni e destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori edili per i quali si gode anche del relativo bonus ristrutturazione. Quindi, solo se c’è anche ristrutturazione si può avere il bonus mobili. La detrazione è da godere in 10 quote annuali di pari importo, senza possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Tutto ciò trova conferma per le edizioni dei prossimi anni.

Sin dalla sua introduzione, il legislatore ha, comunque, previsto un limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione bonus mobili. Tale limite è cambiato negli anni. In dettaglio:

  • per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, il limite di spesa era fissato a 10.000 euro (quindi, una detrazione massima di 5.000 euro)
  • a fronte di spese sostenute nel 2021, il citato limite è salito a 16.000 euro (pertanto, una detrazione massima di 8.000 euro).
  • La legge di bilancio 2022 cambierà (in peggio) ulteriormente la spesa massima, portandola a 5.000 euro. Questo significa una detrazione massima molto ridotta e pari a 2.500 euro.

Come anticipato, il bonus mobili scatta solo laddove si gode anche della detrazione fiscale del 50% prevista per lavori di ristrutturazione della casa (c.d. bonus ristrutturazione). A questo proposito, si stabilisce che per il bonus mobili spese 2022, i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati non prima del 1° gennaio 2021.
Non cambiano le modalità di pagamento. Continuerà ad essere in vigore la regola secondo cui al fine di godere del bonus mobili, le spese devono pagarsi con bonifico (ordinario) o carte di o carta di credito, escludendo, invece, assegni e contanti. Ammesse anche le spese pagate con finanziaria, purché la società finanziaria stessa effettui il pagamento al venditore con le suddette modalità.

martedì 7 dicembre 2021

Escluso dall'IRPEF il rimborso spese del docente in DAD

Quale trattamento fiscale deve essere applicato ai rimborsi spese concessi ai docenti che hanno lavorato in DAD? 

È l’Agenzia delle Entrate a chiarire ogni dubbio a riguardo, con la risposta n. 798 del 3 dicembre 2021, rispondendo a un quesito relativo all’imponibilità delle spese rimborsate dalla scuola all’insegnante di Scuola per l’acquisto di strumenti IT necessari durante la didattica a distanza. 

I rimborsi delle spese sostenute per l’acquisto di toner, carta e connessione a internet dal personale scolastico per svolgere la didattica a distanza non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini Irpef. Si tratta infatti di costi anticipati nell’interesse del datore di lavoro. Esenti, inoltre, dall’imposta di bollo, le relative richieste presentate dai dipendenti.

I rimborsi oggetto dell’interpello sono erogati dall’ente istante a insegnanti, assistenti e collaboratori di scuole e istituti provinciali di diverso ordine e grado, in base alle loro richieste. La somma non può superare i 520 euro per ciascun lavoratore.


lunedì 6 dicembre 2021

Occhio al 16 dicembre: scatta l'Imu

 Imu, si avvicina il termine per pagare la seconda rata o il saldo dell’intera tassa, a seconda che si sia scelto il pagamento dilazionato o in un’unica soluzione. L'appuntamento con il pagamento è per il 16 dicembre.

Ricordiamo che devono versare l'Imu coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’Imu non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso.

Ci sono anche delle riduzioni ed esenzioni totali, per alcuni anche per il 2022, che ha previsto il governo per via delle difficoltà economiche causate dalla pandemia.

Esenzione per gli immobili destinati a cinema e teatri: Il decreto Agosto (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) stabilisce che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'esenzione biennale richiede che:

  • gli immobili rientrino nella categoria catastale D/3;
  • gli immobili sano destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per questi immobili, per i quali non stata versata la prima rata, non è dovuto il versamento a saldo per il 2021.

Per completezza, occorre aggiungere che questi immobili sono stati esonerati anche dal versamento della seconda rata per l’anno 2020, per effetto dell’art. 78, comma 1, lettera d), del decreto Agosto. Per questi immobili, pertanto, è prevista l'esenzione:

  • della seconda rata 2020;
  • delle due rate del 2021;
  • delle due rate del 2022.

Esenzioni per gli immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità

Il decreto Sostegni bis (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) stabilisce che:

  • alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile;
  •  alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile predetto.

Esenzione per immobili colpiti da sisma

Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1116, legge n. 178/2020) dispone che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 74/2012 e dell’art. 67-septies, D.L. n. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati), nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza (art. 15, comma 6, D.L. n. 162/2019), l’esenzione dall’applicazione dell’IMU (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 8, D.L: n. 74/2012) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Centro Italia: Per effetto della legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1119), i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) sono esenti dall'applicazione dell'IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020).

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno: I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020). Lo ha stabilito il decreto Sostegni bis (art. 9, comma 1-septies, D.L. n. 73/2021)

Inoltre, per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione IMU hanno diritto al rimborso della prima rata relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Per questi immobili non è dovuta la seconda rata 2021.

Riduzione alla metà per soggetti non residenti titolari di pensione

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48) ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

Lavoro autonomo occasionale: aumentano tutele e obblighi aziendali

 Dall’approvazione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto fiscale arrivano importanti novità per i lavoratori autonomi occasionali.

E' previsto che per poter svolgere legittimamente le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti debbano comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori preventivamente all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. L’obbligo vale non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.

Di assoluta e immediata rilevanza pratica il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021 non appena definitivamente convertito in legge con approvazione dell’identico testo da parte della Camera dei Deputati. Il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante “attività di monitoraggio”, ma soprattutto di “contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.

La violazione dell’obbligo di comunicazione per l’avvio delle attività dei lavoratori autonomi occasionali è soggetto a una sanzione  amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

venerdì 3 dicembre 2021

Arriva da aprile la disability card

 Arriva la disability card per permette l’accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale e in Europa. La card sarà valida non solo sul territorio dello Stato Italiano ma all’interno di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

L’obiettivo della carta digitale presentata dal Governo è garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale delle comunità.

I potenziali beneficiari potranno da febbraio 2022 fare domanda direttamente sul sito dell’Inps «con una procedura supersemplificata» e dopo due mesi ottenerla. La nuova 'carta d’identità' dei disabili avrà una durata di dieci anni e dovrà poi essere rinnovata.

La carta verrà rilasciata dall’Inps a tutti i soggetti in condizione di disabilità, media, grave e di non autosufficienza. La procedura per il rilascio della card, la cui produzione materiale verrà effettuata da parte dell’Istituto Poligrafico della Zecca di Stato, avverrà tramite il portale telematico dell’Inps e la richiesta potrà essere inoltrata dai soggetti richiedenti o anche dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, abilitate dall’Inps all’uso del canale telematico. Una volta verificati dall’Inps i dati inseriti e la sussistenza dei requisiti per il rilascio, la card verrà spedita al richiedente presso l’indirizzo indicato, e la procedura sarà completata entro 60 gg dalla richiesta. La Disability card” avrà valore sia di documento di identità, in quanto fornito di dati e di fototessera, che di documento di riconoscimento dell’invalidità. La card sarà personale e non cedibile a terzi; pertanto in casi specifici, sarebbe utile inserire il nominativo di un delegato all’utilizzo della carta, in quanto vi sono moltissime disabilità che per ragioni collegate alloro status fisico non possono agire in autonomia.

Vediamo ora quali vantaggi porta con sé la nuova Disability card. Il vantaggio principale è quello di semplificare il processo di riconoscimento della disabilità del soggetto che la possiede, in quanto non sarà più necessario portare con sé infinite scartoffie. Vi sono però altri vantaggi che saranno riconosciuti, come ad esempio la possibilità di accedere gratuitamente ai musei pubblici. Potranno inoltre essere garantiti sconti su prodotti o servizi. Il Ministro per le disabilità Erika Stefani esulta, confermando i pilastri chiave della card che sono: “semplificazione, sburocratizzazione e inclusione”.


giovedì 2 dicembre 2021

Assegno unico figli 2022: a chi spetta e come richiederlo

 L' assegno unico figli 2022 è un incentivo economico, promosso dal Governo Draghi, che prevede l' erogazione di un assegno mensile per tutti quei nuclei famigliari che hanno dei figli a carico.  La denominazione di "assegno unico" è data dal fatto che questa misura mira ad inglobare all' interno di sé tutta una serie di misure a sostegno delle famiglie con dei figli a carico. Nello specifico, l' assegno unico 2022 sostituirà:

  • L' assegno per il nucleo famigliare (ANF);
  • L' assegno per i nuclei famigliari che hanno almeno tre figli minori a carico;
  • Il bonus bebè;
  • Il bonus mamma domani;
  • Il fondo di sostegno alla natalità (Legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016)
  • Tutte le altre detrazioni fiscali spettanti alle famiglie con dei figli a carico.

Non ci saranno più, quindi, questi sussidi a sostegno della natalità e della neo-genitorialità a partire dall' entrata in vigore dell' assegno unico figli 2022.

La domanda di assegno unico si presenta all’INPS in via telematica, direttamente o tramite CAF, dal primo gennaio di ciascun anno, erogato in 12 mensilità, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno in corso fino al 28 febbraio dell’anno successivo. 

Questo bonus spetta sia ai genitori con figli minori al seguito, ma anche ai genitori con figli maggiorenni fino a 21 anni di età.

L' assegno unico sarà di un valore compreso tra i 50 e i 175 euro al mese per le famiglie con dei figli minorenni a carico; invece, questo importo scenderà verso una cifra compresa tra i 25 e gli 85 euro nel caso in cui il figlio sia maggiorenne, comunque entro i 21 anni di età. Non ci sono, invece, limiti di età nei casi di figli affetti da disabilità.

L' importo preciso dell' assegno unico 2022 dipende, quindi, dall' età del figlio, ma anche dal reddito Isee. Sono, inoltre, previste delle maggiorazioni in caso di più figli a carico, di figli disabili.' importo dell' assegno unico varia in base al numero dei figli a carico, alla loro età anagrafica e al reddito Isee del nucleo famigliare. Nello specifico, ecco i limiti di reddito Isee a quali importi corrispondono:

  • Per redditi Isee inferiori ai 15.000 euro si avrà il massimo importo nell' assegno mensile (175 euro per i figli minorenni e 85 euro per i gili maggiorenni);
  • Per redditi Isee compresi tra i 15.000 euro e i 40.000 euro subentrano gli altri fattori a determinare l' importo previsto nell' assegno mensile;
  • Per redditi Isee superiori ai 40.000 euro si avrà comunque diritto all' importo minimo nell' assegno mensile (50 euro per i figlio minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

A questi importi previsti nell' assegno unico figli 2022, saranno aggiunti delle maggiorazioni in alcuni casi specifici:

  • Tra i 15 e gli 85 euro di bonus previsti per le famiglie con 3 o più figli a carico;
  • 100 euro di bonus previsti per le famiglie con 4 o più figli a carico;
  • 105 euro di bonus previsti per figli disabili in condizioni non autosufficienti;
  • 95 euro di bonus previsti per figli disabili in condizioni gravi;
  • 85 euro di bonus previsti per figli disabili in condizioni medie;
  • 50 euro di bonus previsti per figli disabili maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
  • Tra i 25 e gli 85 euro di bonus previsti per figli disabili di età superiore ai 21 anni;
  • 20 euro di bonus previsti per le mamme di età anagrafica non superiore ai 21 anni;
  • 30 euro di bonus previsti per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori.

Ma cosa succede se non si presenta l' Isee al momento dell' invio della domanda per l' assegno unico figli 2022?

La risposta è che, per fortuna non si perde il beneficio di percepire l' assegno unico; ma, purtroppo, questo verrà corrisposto nella misura minima prevista.