mercoledì 30 dicembre 2020

Bonus baby sitting Zone rosse

 L’articolo 14 del decreto-legge Ristori bis prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per retribuire prestazioni effettuate  dal 9 novembre al 3 dicembre 2020,  nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza:

  • nelle scuole secondarie di primo grado  (seconda e terza media) e 
  • nelle scuole e centri  assistenziali  per minori affetti da disabilità grave 

delle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse. 

A chi spetta il bonus baby sitter Zone Rosse.

I beneficiari sono i genitori degli alunni delle scuole situate in tali zone,  scuole, iscritti alla Gestione separata o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria,(artigiani e commercianti), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie residenti nelle zone sopracitate o in comuni limitrofi. Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai uno dei genitori lavoratori come sopra individuati. Inps precisa che : "Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva." Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata. La fruizione è assicurata solo :

  • nel caso  in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda 
  • nel caso non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito  o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

ATTENZIONE, diversamente dal passato,   il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.


lunedì 28 dicembre 2020

Lotteria degli scontrini e corrispettivi telematici: le ultime novità fiscali

Esaurito il semestre di proroga previsto dall’articolo 104 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), parte dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT). Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che, fino al 31.12.2020, permetteva l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. 

Di conseguenza, tutti i soggetti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno osservare in toto gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, emettendo documento commerciale, avvalendosi di un Registratore Telematico o dell’applicazione Documento Commerciale On Line disponibile su piattaforma Fatture e Corrispettivi (AdE). 

L’ultima trasmissione effettuata con procedura transitoria dovrà essere portata a termine entro il 31 gennaio 2021, con riferimento ai corrispettivi del mese di dicembre 2020. 

Con il Provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020 è stata differita la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici, dal 31 dicembre 2020 al 1° aprile 2021. 

Prorogata anche la data di adeguamento dei Registratori Telematici per la lotteria degli scontrini.

La lotteria, ricordiamo, doveva partire il 1° luglio 2020, ma era stata rinviata al 1° gennaio 2021.L’ulteriore rinvio per l’adeguamento dei registratori di cassa da parte degli esercenti emerge dal decreto Milleproroghe, che prevede che il provvedimento che disciplina le modalità tecniche di estrazione, i premi e l’avvio stesso della lotteria potrà essere adottato entro il 1° febbraio 2021, mentre le segnalazioni dei consumatori tramite il portale della lotteria, a carico degli esercenti che rifiutino di acquisire il codice lotteria – segnalazioni che sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione – non saranno effettuabili fino al 1° marzo.

martedì 22 dicembre 2020

Bar, gelaterie esercizi pubblici: proroga esenzione TOSAP E COSAP fino al 31 marzo 2021

Approvata la proroga dell’esenzione Cosap dal 1° gennaio fino alla fine di marzo 2021. Si tratta di una proroga dell’esonero già previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall’art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con il Decreto agosto.

L’art. 9-ter del Decreto Ristori infatti stabilisce per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l’esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e sarà applicato alle tipologie di esercizi elencate dall’art. 5, comma 1, legge n. 287/1991:i:

  • gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,

Inoltre, oltre alle categorie citate, anche i titolari di concessioni od autorizzazioni su suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all’articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Si specifica inoltre che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate,  a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72. Infine, al comma 5 del Decreto Ristori , proroga la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto),ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, SENZA autorizzazione preventiva:

  • strutture amovibili
  • elementi di arredo urbano,
  • attrezzature,
  • pedane,
  • tavolini,
  • sedute,
  • ombrelloni


sabato 19 dicembre 2020

Zona rossa per tutta l'Italia durante le feste di Natale e Capodanno

 Il nuovo decreto varato dal governo per le festività natalizie scandisce il calendario dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 seguendo uno schema che alterna regole delle zone gialle, arancioni e rosse. 

Obiettivo è mantenere i divieti nei giorni in cui potrebbero essere più frequenti assembramenti e spostamenti. E dunque saranno rossi i giorni festivi e prefestivi, arancioni gli altri. Rimangono gialli quelli precedenti al 24 dicembre, anche se con le limitazioni già previste dal Dpcm entrato in vigore il 4 dicembre. 

  • zona rossa nei giorni   24-25-26-27 -31 dicembre 1-2-3-5 e 6 gennaio
  • zona arancione nei giorni 21-22-23-28-29-30 dicembre e 4 gennaio

Vediamo intanto il riepilogo delle regole per la zona rossa che si applicherà nei giorni indicati a tutto il territorio nazionale

  • È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. Viene introdotta una mitigazione a questa regola che prevede la possibilità di spostarsi verso abitazioni private una sola volta al giorno tra le ore 5 e le ore 22 nella stessa regione, con il limite di due persone ulteriori a quelle conviventi. Il limite di due persone potrà essere superato per i figli sotto i 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
  • Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

sabato 12 dicembre 2020

Bollo fattura elettronica, sanzioni e ravvedimento: cosa cambia dal 1° gennaio 2021

 A spiegare cosa cambia è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020.

È stato il Decreto Crescita n. 34/2019, all’articolo 12-novies, comma 1, a modificare le regole relative all’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture.

Novità che prenderanno il via dal 1° gennaio 2021, e che mirano a creare un rapporto di compliance tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancato o insufficiente versamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche trasmesse al SdI, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’imposta, la sanzione dovuta ridotta ad un terzo e gli interessi. La palla passa poi al contribuente, chiamato a versare la somma entro 30 giorni, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Una novità che si incrocia e si “scontra” con le regole relative al ravvedimento operoso sulle sanzioni, ed è su questo aspetto che si concentra l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020.

venerdì 11 dicembre 2020

1000 euro Ristori Quater: nuovo calendario scadenze. Domanda online

 Il Decreto Ristori Quater (Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020) riconosce un’indennità una tantum di 1.000 euro in favore di particolari categorie lavorative colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 previa domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2020.

Lo stesso decreto riconosce un nuovo sussidio (sempre pari a 1.000 euro) per chi ha già beneficiato dell’analoga misura prevista dal Decreto “Ristori” (D.l. n. 137 del 28 ottobre 2020). In questo caso, l’erogazione avverrà d’ufficio senza dover inoltrare apposita richiesta all’INPS.

Analizziamo nel dettaglio i destinatari del contributo e come fare per ottenerlo.

Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali

Prevista l’indennità di 1.000 euro (articolo 9 comma 2) per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che:

  • Hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • Abbiano prestato almeno trenta giornate di lavoro effettivo sempre nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020;
  • Alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione, indennità di disoccupazione NASPI o rapporto di lavoro dipendente.

Sono ricompresi tra i destinatari anche i lavoratori interinali, impiegati presso imprese del turismo e stabilimenti termali, in possesso dei requisiti appena elencati.

Lavoratori stagionali

Il sussidio di 1.000 euro (articolo 9 comma 3 lettera a) è esteso ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali che:

  • Hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • Abbiano svolto almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • Alla data di presentazione della domanda di sussidio non siano titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente diversi dal contratto intermittente.

Intermittenti

L’indennità una tantum spetta (articolo 9 comma 3 lettera b) anche ai lavoratori con contratto intermittente che abbiano totalizzato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Agli stessi è richiesto di non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente (diversi dal lavoro intermittente) nonché titolari di pensione.

Lavoratori autonomi occasionali

Compresi nella platea dei beneficiari dell’indennità una tantum (articolo 9 comma 3 lettera c) i lavoratori autonomi:

  • Privi di partita IVA;
  • Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • Titolari nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 di rapporti di lavoro autonomo occasionale e iscritti in quanto tali alla Gestione separata INPS alla data del 17 marzo 2020 cui hanno versato almeno un contributo mensile;
  • Privi di un contratto in essere al 30 novembre 2020;
  • Non titolari, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente (diversi dal lavoro intermittente) nonché titolari di pensione.

Incaricati alle vendite a domicilio

Gli incaricati alle vendite a domicilio possono inoltrare domanda per il contributo “Ristori – quater” se in possesso di un reddito annuo 2019, derivante dall’attività in questione, superiore a 5 mila euro, oltre ad essere:

  • Titolari di partita IVA;
  • Iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020;
  • Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • Non titolari, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente (diversi dal lavoro intermittente) nonché titolari di pensione.

Lavoratori a termine nel turismo e stabilimenti termali

Ai lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali è dedicato il comma 5 dell’articolo 9. Questo prevede il sussidio di 1.000 euro a condizione di:

  • Essere titolari nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 di uno o più contratti a termine nei settori turismo e stabilimenti termali, di durata non inferiore a trenta giornate;
  • Essere in forza nel 2018 con contratto a tempo determinato o stagionale sempre nel settore turismo o stabilimenti termali, di durata non inferiore a trenta giornate;
  • Non essere titolari al 30 novembre 2020 di pensione o rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dello spettacolo

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 9 comma 6) possono accedere al sussidio di 1.000 euro a patto che:

  • Risultino versati almeno trenta contributi giornalieri nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020;
  • Sempre nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020 dalle attività per cui ci si è iscritti al Fondo gli interessati abbiano ottenuto redditi non superiori a 50 mila euro;
  • Non siano titolari di pensione o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal lavoro intermittente.

La misura è estesa anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, i quali abbiano ottenuto nello stesso periodo (dalle attività in parola) redditi non eccedenti i 35 mila euro.

Indennità covid 1.000 euro Ristori Quater Cumulabilità

Le nuove tranche previste dal Decreto n. 157 (compresa quella per chi ha già beneficiato dei 1.000 euro del “Ristori”) non sono tra loro cumulabili.

Per quanto riguarda la compatibilità con pensioni, Reddito di emergenza e di Cittadinanza, si attende la consueta circolare esplicativa INPS.

Indennità covid 1.000 euro Ristori Quater: come fare domanda

Eccezion fatta, come anticipato a inizio articolo, per coloro che hanno già ricevuto il sussidio del Decreto “Ristori”, chi accede all’indennità per la prima volta è tenuto a presentare domanda telematica all’INPS entro il 31 dicembre prossimo. Anche in questo caso, si attendono le istruzioni dell’Ente in merito alle modalità di presentazione. Il nuovo termine di domanda sostituisce la precedente scadenza del 15 dicembre.

Ad ogni modo, i canali di invio delle domande non saranno, con tutta probabilità, differenti rispetto a quanto visto per le misure precedenti:

  • Trasmissione telematica delle domande in autonomia sul portale INPS;
  • In alternativa, sarà possibile presentare le istanze chiamando il Contact center INPS o attraverso gli enti di patronato.

Indennità covid Ristori Quater: importo e pagamento

L’importo del sussidio sarà pari a 1.000 euro, erogato in un’unica soluzione con le modalità di pagamento comunicate all’INPS in sede di invio dell’istanza. Per coloro che hanno ricevuto la tranche del Decreto “Ristori”, l’accredito avverrà in automatico, sulla base delle informazioni già note all’INPS. Le somme erogate saranno esenti da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Le stesse, peraltro, non entreranno a far parte del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

Indennità covid 800 euro sport: a chi spetta e come chiederla

Chi lavora nel settore dello sport ha invece diritto di un bonus covid da 800 euro previsto anche dal decreto Ristori Quater. Hanno diritto a questa nuova mensilità i collaboratori sportivi ovvero i lavoratori con contratti di collaborazione con CONI o con CIP (comitato paralimpico), con le società e associazioni sportive dilettantistiche, cessati nell’ultimo periodo a causa del COVID.

In questo caso la gestione delle domande e dei versamenti è affidata alla società del CONI Sportesalute www.sportesalute.eu.


mercoledì 9 dicembre 2020

Credito d’imposta RT: c’è tempo fino al 31 dicembre per ottenerlo

 Dal 1 gennaio 2021 sarà obbligatorio per i commercianti al minuto memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con registratori telematici o attraverso la procedura “Documento commerciale online” sul web.

Il decreto Rilancio con l’art 140 e a seguito delle difficoltà causate dal covid ha prorogato la data di entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021.

I commercianti per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura e chi emette ricevute fiscali, come artigiani, alberghi, ristoranti  dovranno avere un registratore fiscale telematico per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi del giorno.

Gli operatori con volume d'affari superiore a 400 mila euro hanno dovuto adattarsi entro il 1 gennaio 2020 mentre per tutti gli altri soggetti l’obbligo scatta appunto grazie alla proroga da covid a partire dal 1 gennaio 2021

Tutti i soggetti interessati devono entro il 31 dicembre adattare i propri dispositivi o acquistarne di nuovi e sulle spese sostenute per l’adeguamento a tale obbligo è previsto un credito di imposta.

Il bonus è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni apparecchio, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Attenzione, la spesa deve essere pagata con strumenti tracciabili, carte di credito, debito ecc. Sono ammessi anche pagamenti rateali. In tale caso il credito spetterà solo sulle somme effettivamente versate. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile

Con risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019, è stato istituito il codice tributo 6899 per il suo utilizzo in compensazione, mentre con Provvedimento delle Entrate del 28 febbraio del 2019 sono state definite le modalità attuative del tax credit sui registratori fiscali.


sabato 5 dicembre 2020

Affitti brevi e imposta di soggiorno: primi dati alle Entrate entro il 31 gennaio 2021

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 299 del 2 dicembre il decreto che reca modalità e tempi per la fornitura dal parte del ministero dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti di cui all’art 109 comma 3 del testo di pubblica sicurezza  

La fornitura dei dati concerne:

  • locazioni brevi,
  • l’imposta di soggiorno
  • e il contributo di soggiorno di Roma Capitale.
Il decreto individua i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’Interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti.

Nel decreto si disciplinano le modalità di fornitura dei dati che il Ministero renderà disponibili, entro il 31 gennaio 2021, in forma anonima e aggregata per struttura alla Agenzia delle entrate che poi li renderà disponibili ai comuni al fine di effettuare i controlli sulla tassa di soggiorno.

Le Entrate utilizzano tali dati insieme a quelli ricevuti dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per l'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

I comuni useranno i dati per:

  • attività di accertamento
  • attività di monitoraggio
Il Ministero renderà disponibili  le informazioni per struttura identificata in base all'Allegato A qui consultabile e alle specifiche tecniche, entrambi aggiornabili periodicamente con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate.

Le informazioni devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti allegati e dei giorni di permanenza nella struttura dichiarati al momento della registrazione. Le informazioni saranno rese disponibili con cadenza mensile entro il mese successivo a quello di riferimento.

Le Entrate invece li forniranno ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo con cadenza semestrale in particolare:

  • entro il 31 luglio dello stesso anno
  • entro il 31 gennaio dell'anno successivo
utilizzando il portale SIATELV2-Puntofisco

Il MEF produrrà alla agenzia entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei comuni che hanno istituito le imposte suddette sulle locazioni brevi ( imposta di soggiorno e contributo) elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito delle finanze entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

venerdì 4 dicembre 2020

Covid, nuovo decreto di Natale: ecco cosa cambierà

 Il Decreto Legge n 158 pubblicato in GU 299  del 2 dicembre reca ulteriori misure per fronteggiare la pandemia e in vista delle festività natalizie riporta nuove regole.

Innanzitutto si estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. 

Inoltre, si stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. 
  • Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Le nuove norme stabiliscono inoltre che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.


mercoledì 2 dicembre 2020

Esenzione iva per la pet therapy

 La pet therapy prescritta dal medico ed erogata da una struttura dotata di equipe specializzata è esente IVA se ritenuta prestazione socio-sanitaria.

Lo chiarisce la risposta all’interpello 560 del 27 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi spiega che, se soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal quadro normativo, per la prestazione di ippoterapia erogata da un’associazione con personale qualificato si applica l’esenzione IVA.

Lo spunto per il chiarimento arriva da un caso concreto: un’associazione, struttura sanitaria privata semplice, autorizzata all’erogazione delle attività di Ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni di terapia assistita con animali, rese da un’associazione autorizzata, rientrano tra le attività socio-sanitarie svolte nei confronti di determinati soggetti disagiati.

L’associazione tuttavia deve essere qualificata come ente con finalità di assistenza sociale e che possiede i requisiti fissati dalle linee guida stabilite in materia, per caratteristiche e statuto.

Le attività sono regolate a livello nazionale da un un accordo, tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che fissa le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Tale accordo è stato adottato dalla Conferenza permanente Governo-Regioni, il 25 marzo 2015.

In tale accordo è inoltre definita la terapia assistita con gli animali (TAA) come: “intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo.”

Il documento definisce anche quali sono le figure professionali di deve dotarsi un’equipe per esercitare la pet therapy. In base a quanto stabilito dal ministero della Salute le figure professionali interessate, sanitarie e non, dovevano acquisire la specifica idoneità richiesta entro il 25 marzo 2018.

Dal momento che l’istante rispetta i requisiti previsti dalla norma, per le prestazioni di terapia assistita con gli animali, erogate con personale sanitario qualificato e quindi una prestazione socio-sanitaria, si può applicare la disposizione contenuta nel numero 27-ter, comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.

IVA pet therapy, esenzione: i requisiti della prestazione di ippoterapia

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riepiloga anche quali sono i requisiti da rispettare per aver diritto all’esenzione IVA.

Le prestazioni di pet therapy devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
  • le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossico dipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • le medesime prestazioni devono essere rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art.41 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Per l’applicabilità dell’esenzione IVA devono quindi essere rispettati i requisiti oggettivi relativi alla natura della prestazione e il luogo, ed i requisiti soggettivi, sia del soggetto che eroga la prestazione, sia di colui che la riceve. Quest’ultimo deve essere munito di prescrizione medica dalla quale risulti la necessità della prestazione sanitaria, funzionale alla tutela della salute.


martedì 1 dicembre 2020

Approvato il Decreto Ristori quater

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Quater, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno per le attività produttive, i lavoratori e i professionisti coinvolti dall’emergenza Covid.

A seguito del nuovo scostamento di Bilancio da 8 miliardi di euro, approvato la scorsa settimana da tutto il Parlamento, è stato possibile sospendere e rinviare le principali scadenze fiscali in calendario, nonché ampliare ulteriormente la platea delle attività che possono usufruire degli indennizzi a Fondo perduto, includendo anche diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Il provvedimento inoltre prevede:

  • il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti del secondo acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap a carico delle Partite Iva e delle imprese con ricavi fino a 50 milioni di euro che hanno subito una perdita di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. I settori economici individuati nel Decreto Ristori Bis e i gestori di ristoranti che si trovano nelle zone arancioni accederanno alla proroga a prescindere dai requisiti;
  • la sospensione dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali di dicembre, per le aziende e i professionisti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e che abbiano registrato un calo del 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019. Tale sospensione sarà applicata anche a tutte le attività economiche che sono state chiuse con il Dpcm del 3 novembre, a quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, ai ristoranti nelle zone arancioni e rosse;
  • un fondo ‘taglia tasse’ da 5,3 miliardi di euro per realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti adottati durante l’emergenza. L’esonero totale o parziale delle tasse potrà applicarsi ai soggetti che abbiano beneficiato delle sospensioni fiscali e contributive e che registrano una significato perdita di fatturato;
  • l’incremento, con 500 milioni di euro per il 2020, della disponibilità del fondo che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato;
  • il rifinanziamento, con 350 milioni di euro per il 2020, del fondo per ristorare le perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.