martedì 28 febbraio 2023

Bonus chef: al via le domande fino al 3 aprile

 Dal 27 febbraio 2023 è aperta la procedura di domanda per il bonus chef, l’agevolazione dedicata ai cuochi professionisti, i quali possono ottenere fino a 6.000 euro.

Si tratta del credito d’imposta fino al 40 per cento, concesso in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di macchinari, attrezzature e corsi professionali.

L’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti

  • sia come lavoratori dipendenti
  • sia come lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti).

Relativamente alle spese ammissibili al credito d'imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:

  • per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per:
    •     la conservazione, 
    • la lavorazione, 
    • la trasformazione 
    • e la cottura dei prodotti alimentari, 
  • per l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione,
  • per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,

L'agevolazione è concessa sotto forma di  credito di  imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi  del regolamento de minimis e  nella  misura  massima  del  40%  del costo  delle  spese  ammissibili  di  cui  all'art. 7, sostenute  tra  il 1° gennaio  2021 e  il  31  dicembre  2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l'importo di euro 6.000,00.

Il bonus chef:

  • è utilizzabile in compensazione mediante F24
  • è escluso da IRPEF e IRAP 
  • non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.

La domanda si trasmette tramite sull’apposita piattaforma di Invitalia, accedendo con SPID, CNS o CIE. Le richieste vanno inviate entro la scadenza fissata per le ore 15:00 del 3 aprile 2023.

lunedì 27 febbraio 2023

Bonus pubblicità: scadenza 31 marzo 2023

Con avviso del 24 febbraio il Dipartimento per l'editoria comunica che dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023. 

Da quest’anno però, per accedere al bonus, sarà necessario rispettare requisiti più stringenti; inoltre non saranno oggetto di agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. 

L’agevolazione, rispetto alla sua previsione originaria (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017) è stata più volte rimodulata. Da ultimo è stata modificata dal decreto “Energia” (articolo 25-bis, Dl n. 17/2022) che ha ristretto gli ambiti applicativi del sostegno economico e fissati nuovi limiti.

Ecco, nel dettaglio, le nuove regole:

  • il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall’agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
  • il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all’anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l’attività nel corso dell’anno
  • più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.
  • Viene reintrodotto anche il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello effettuato l’anno precedente.

La domanda si presenta attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS.

venerdì 24 febbraio 2023

Milleproroghe: le principali novità per il lavoro

Nel testo sono previste diverse novità che interessano anche il lavoro. 

  • Uno dei principali provvedimenti previsti dal Decreto Milleproroghe in tema di lavoro è la proroga dello smart working per i lavoratori fragili. Un emendamento approvato all’ultimo, infatti, fa slittare di tre mesi la scadenza attuale, che passa dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Fino a questa nuova data, quindi, i lavoratori affetti dalle patologie individuate nel decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, potranno lavorare in smart working senza necessità di accordi individuali e in caso essere adibiti allo svolgimento di mansioni diverse, purché comprese nella stessa categoria o area di inquadramento.
  • Sempre in tema di lavoro agile, il Decreto Milleproroghe ha previsto anche un’altra novità, che interessa i genitori con figli sotto i 14 anni di età. Per questa categoria di lavoratori la possibilità di richiedere lo smart working è scaduta lo scorso 31 dicembre, senza che fosse rinnovata dalla Legge di Bilancio 2023. Il Decreto ha previsto una proroga fino al prossimo 30 giugno, limitando però tale possibilità ai soli lavoratori del settore privato, di fatto escludendo i dipendenti pubblici. Dall’entrata in vigore del testo, pertanto, i genitori di under 14 potranno richiedere di lavorare in modalità agile in presenza dei requisiti necessari e nei casi in cui l’attività sia compatibile con tale modalità.
  • Per quanto riguarda il lavoro in somministrazione, il decreto Milleproroghe prevede l’estensione del termine di validità previsto dalla norma transitoria per un ulteriore anno, quindi fino al 30 giugno 2025. Pertanto, fino a tale data l’utilizzatore potrà impiegare i lavoratori a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che il rapporto di lavoro si trasformi in tempo indeterminato.
  • E' previsto il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze (con ulteriori 230 milioni di euro) e l’estensione della sua operatività a tutto il 2023. Anche durante il corso dell’anno, pertanto, sarà possibile prevedere la rimodulazione dell’orario di lavoro, per consentire ai dipendenti di frequentare percorsi di sviluppo delle competenze, e sottoscrivere i relativi accordi sindacali.

Il decreto milleproroghe: le principali novità in materia di fisco

Con la conversione in legge del Dl n. 198/2022 sono state modificate alcune delle disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (L. n.197/2022).

In particolare, spicca il differimento al 30 aprile 2023 per lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a mille euro, affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, e riguardanti debiti verso lo Stato e l’INPS (commi 222-230 della Manovra). L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è allungata fino a quel momento anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa.

È, poi, spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali.

Inoltre, per quanto riguarda gli enti locali e di previdenza privati, come le Casse professionali, è previsto che possono deliberare entro il 31 marzo la non applicazione dello stralcio parziale per i debiti di loro competenza oppure l’applicazione integrale del condono. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti stralciabili è sospesa fino al 30 aprile.

Analizziamo in dettaglio le principali novità dal punto di vista fiscale.

  • Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, potranno disporre temporaneamente di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano, attrezzature) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • Per i soggetti rientranti nelle categorie con i requisiti per accedere con priorità alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp, giovani con meno di 36 anni – articolo 1, comma 48, lettera c, legge 147/2013) e con Isee non superiore a 40mila euro, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, è estesa fino al 30 giugno 2023 la norma che ha elevato all’80%, rispetto all’ordinario 50%, la garanzia massima concedibile dall’apposito Fondo statale. 
  • Sospesi dal 1° aprile 2022 (quindi, in maniera retroattiva) fino al 30 ottobre 2023 i termini previsti per l’applicazione dell’imposta di registro ridotta in caso di acquisto della prima casa e per la fruizione del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
  • Differito di 90 giorni, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il termine entro il quale deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con il quale le Regioni possono maggiore dallo 0,9% fino all’1,4%, per l’anno d’imposta 2023, l’aliquota dell’addizionale Irpef di loro competenza (articolo 50, comma 3, Dlgs 446/1997). La disposizione riguarda le sole regioni in cui, allo scorso 31 dicembre, risultavano indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale, ossia Lazio e Lombardia. Per gli stessi enti territoriali, è spostato, dal 31 gennaio al 13 maggio 2023, il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale ai fini della pubblicazione nel sito del dipartimento delle Finanze del Mef 
  • Prorogato, dal 16 marzo al 31 marzo 2023, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale – ossia lo sconto in fattura anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta ovvero la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari – sulle spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche):
  • È spostato dal 16 marzo al 31 marzo 2023 anche il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini;
  • lo stralcio dei debiti fino a mille euro : L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è allungata fino a quel momento anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa. È spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali. Rilevanti novità riguardano, poi, gli enti che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali (sostanzialmente, gli enti locali e territoriali, cioè Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane, nonché gli enti di previdenza privati, come le Casse professionali), per i quali la norma originaria aveva dettato regole differenti: lo stralcio operava soltanto per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, sia per ritardata iscrizione a ruolo sia di mora, ma, in ogni caso, gli enti interessati, con apposita delibera da pubblicare entro il 31 gennaio, avrebbero potuto decidere di non applicare affatto la disciplina dello stralcio, evitando in tal modo l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Tale termine è ora differito al 31 marzo 2023; inoltre, è stata concessa la facoltà - di segno opposto - di aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le regole fissate per gli enti statali, sempre con provvedimento da adottare entro il 31 marzo. In pratica, gli enti non statali hanno tre chance a disposizione, potendo: senza alcuna delibera, applicare l’annullamento parziale stabilito dalla norma originaria ovvero, con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio o, viceversa, applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti “stralciabili” è sospesa fino al 30 aprile 2023 e opera la deroga in materia di efficacia dei provvedimenti adottati dagli enti locali.
  • Novità per il credito d’imposta attribuito ai policlinici universitari non costituiti sotto forma di azienda con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture che svolgono attività di ricerca e didattica: per il 2023, il bonus è riconosciuto anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa e non soltanto, come disponeva la norma originaria, per quelle esercitate non in regime d’impresa. La concessione del beneficio è subordinata all’autorizzazione Ue sulla disciplina degli aiuti di Stato.
  • In attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore, è differito di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per l’applicazione delle norme previgenti al nuovo Codice, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Tali soggetti, entro quello stesso termine, potranno modificare i propri statuti per adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
  • Più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), sia materiali che immateriali (ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software), per i quali la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.  Il bonus – disponeva la norma originaria – spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti.
  • Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.
  • Differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca, ossia il credito d’imposta del 20% riconosciuto agli operatori di quel settore a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto, nel terzo trimestre 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio di quelle attività. I beneficiari dell’agevolazione, entro il 16 marzo 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora sfruttato, l’importo del credito maturato nel 2022. Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un provvedimento della stessa Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.
  • Estesa al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni, disposizione che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 per il triennio 2020-2022.
  • E' confermata l’aliquota ridotta del 50% (anziché l’ordinario 40%) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri. E' confermata l’aliquota ridotta del 30 o del 20%, a seconda se la produzione annua è fino a 30mila ettolitri ovvero fino a 60mila ettolitri, già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici. La misura generale dell’accisa è abbassata a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato (dal 2024 tornerà a 2,99 euro).
  • Nell’ambito del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione di una serie di norme della riforma in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (Dlgs 36/2021), è stato specificato, relativamente al trattamento tributario dei compensi dei lavoratori dell’area del dilettantismo, che la quota esclusa dalla base imponibile Irpef, anche per il periodo d’imposta 2023, è comunque pari a 15mila euro (fino allo scorso anno l’esenzione si fermava a 10mila euro), sebbene l’applicazione del nuovo inquadramento fiscale scatti a metà anno. Ricordiamo che, per quanto riguarda i compensi eccedenti la franchigia, la vecchia disciplina prevedeva, oltre i 10mila euro esenti, l’assoggettamento di una prima quota (20.658,28 euro) a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (più addizionali regionale e comunale) e l’applicazione della tassazione ordinaria sulla parte restante; invece, la nuova disciplina (articolo 36, comma 6, Dlgs 36/2021), dopo i 15mila euro esenti, dispone da subito l’applicazione della tassazione ordinaria.
  • Per l’anno 2023 è posticipato di un anno, al 1° gennaio 2024, il termine per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza (pubblicazione in nota integrativa o sul proprio sito internet) sulle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria). L’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro; passati 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria, scatta la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Milleproroghe: novità per le imprese e il made in Italy

La Camera ha approvato il 23 febbraio 2023 il testo di conversione in legge del Decreto Milleproroghe. Ora si attende solamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Numerose le novità introdotte che interessano direttamente imprese e Made in Italy. Il provvedimento infatti introduce nuove misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra cui il credito d’imposta sui beni strumentali, il bonus decoder a casa, le esportazioni dei rottami ferrosi, il progetto Polis per l’accesso veloce ai servizi della PA, le polizze assicurative sugli immobili e la fondazione di un centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore.

In particolare:

  • Credito d’imposta sui beni strumentali: proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • per l’incentivo “Bonus Decoder a casa” viene introdotta la novità in favore dei pensionati con reddito pensionistico inferiore ai 20.000 euro e un’età superiore ai 70 anni secondo la quale possano ricevere il decoder direttamente a casa. Inoltre è stata prorogata, infatti, fino al 31 dicembre 2023 la data di consegna gratuita del decoder da parte di Poste ed è stata estesa la disposizione anche agli enti del terzo settore;
  • Esportazioni di rottami ferrosi: modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo;
  • Progetto Polis: al fine di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Viene ricordato che il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane;
  • Polizze assicurative: Viene sbloccata l’impasse per la validità delle polizze assicurative decennali postume, riferita ad alcuni specifici requisiti previsti dal decreto del Mise (oggi MIMIT) del 20 luglio 2022, n. 154, per i quali il titolo abilitativo era stato rilasciato prima dello stesso.
  • Centro italiano per il design: MIMIT e MEF lavoreranno di concerto per la stesura dell’atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico.


giovedì 23 febbraio 2023

Dichiarazione dei redditi: 28 febbraio ultimo giorno

Il 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro i quali, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, che non hanno presentato i rispettivi modelli Redditi 2022 entro il termine regolamentare dello scorso 30 novembre, per rimediare all’omissione mediante ravvedimento operoso. L’omessa dichiarazione, infatti, può essere ravveduta solo entro 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997).

Perché la dichiarazione è validamente presentata, la tardività (entro il 28 febbraio) comporta la comminazione di una sanzione fissa di euro 250,00 con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso che riduce la sanzione a un decimo (ex art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs 472/1997).

Nel modello F24 si dovrà indicare:

  • codice tributo 8911 (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA);
  • anno di riferimento 2022, ossia quello a cui si riferisce la violazione
  • importo a debito euro 25 pari a un decimo di euro 250,00;

L’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi n. 42/E/2016 ha avuto modo di chiarire che la sanzione ridotta pari a euro 25 deve intendersi per singola dichiarazione. Vale a dire, nel caso in cui il contribuente si sia dimenticato di inviare la dichiarazione modello redditi e la dichiarazione IRAP, la sanzione sana la tardività con un importo pari a euro 50 (euro 25 per singola dichiarazione).


martedì 21 febbraio 2023

Rottamazione-quater: verifica online delle cartelle sanabili

 Al via il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda, per ottenere via e-mail il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023.

Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di definizione agevolata, privi, dunque, di sanzioni, interessi e aggio. Pertanto, le informazioni contenute nel documento permettono di valutare la propria situazione e di individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare per via telematica entro il 30 aprile 2023.

Per richiedere online il prospetto informativo e riceverlo via e-mail bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area pubblica, senza necessità di credenziali, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la documentazione di riconoscimento richiesta. A seguito della domanda, il sistema risponderà alla casella di posta elettronica indicata con un primo messaggio contenente il link necessario a confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Dopo la convalida del link, il servizio trasmetterà un secondo messaggio di presa in carico con la data di presentazione dell’istanza e il numero identificativo assegnato automaticamente. Se la documentazione allegata risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di risposta con il link utile a scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

I contribuenti possono chiedere il prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns, mentre per gli intermediari fiscali il servizio è disponibile da Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Ricordiamo che la definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023. La richiesta di adesione alla definizione agevolata deve essere trasmessa per via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando il servizio dedicato disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.


lunedì 20 febbraio 2023

Assegno Unico 2023: maggiorazione per genitori vedovi

 L’Istituto con il messaggio 17 febbraio 2023, n. 724 informa gli utenti di una novità nell'applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico nei casi di nuclei vedovili.

La normativa prevede che alle famiglie con due genitori lavoratori sia erogata una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio, questo al fine di favorire il lavoro femminile. L'importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre va riducendosi per livelli di ISEE superiori, fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000.

Tale maggiorazione non può essere richiesta quando la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore lavoratore. Tuttavia, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, in accordo con il Ministero del lavoro, il messaggio precisa che il bonus verrà erogato d'ufficio ai nuclei vedovili, per i decessi del secondo genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno senza doverne fare domanda.

Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.

venerdì 17 febbraio 2023

Bonus occhiali: si attende la piattaforma

A breve sarà in arrivo la piattaforma del ministero della Salute attraverso la quale sarà possibile inoltrare la richiesta per ottenere il bonus occhiali. 

Il Bonus da 50 euro per l'acquisto di occhiali  da parte dei cittadini  meno abbienti era stato previsto dalla legge di bilancio 2020 che aveva predisposto un Fondo apposito presso il Ministero della Sanità. II provvedimento  ministeriale  sul Bonus Occhiali è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 dicembre 2022. Si prevedeva da metà febbraio l'attivazione della piattaforma sul sito del ministero della Salute ma non ci sono ancora notizie a riguardo. L'apertura dovrebbe però essere imminente.

Il bonus è destinato ai membri di  nuclei familiari con un valore  ISEE  non superiore a 10.000 euro annui e consiste  in un contributo in forma di  "voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti  a contatto correttive” . Il contributo sarà garantito  a  partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023  sia per gli acquisti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2021 che per quelli da effettuare, fino al 31 dicembre 2023. Gli interessati dovranno  registrarsi su una apposita piattaforma   sul sito del Ministero della salute, nell’area riservata e previa autenticazione informatica mediante SPID, CIE o CNS . La data prevista per l'apertura era il 15 febbraio 2023  ma  ad oggi ancora nessun cenno dal Ministero. Ci sarà tempo comunque tempo  fino al 31 dicembre 2023.

giovedì 16 febbraio 2023

Sistema Tessera sanitaria, fino al 2024 l'invio dei dati resta semestrale

Anche il per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:

  • spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023, 
  • spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024.
mentre a partire dal 2024, la trasmissione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Infine, con Provvedimento del 15.02.2023 n. 43425, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 22 febbraio 2023 il termine ultimo per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2022.

martedì 14 febbraio 2023

Rottamazione cartelle professionisti: le posizioni delle Casse

Ricordiamo che la cosiddetta "tregua fiscale"  prevista dalla recente legge 197 2022 per il bilancio dello stato 2023 ,  propone due tipi di sanatoria: 

  • lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, ovvero   l'annullamento automatico dei debiti  esistenti prima dell'entrata in vigore della norma (01.01.2023) affidati agli agenti per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali; 
  • e la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. che consiste nella  possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” , versando solo il debito residuo senza sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, (le multe stradali  possono  essere estinte senza il pagamento degli interessi,  dell’aggio). In questo caso va inviata la richiesta entro il 30 aprile 2023

Vediamo l'elenco delle cassa previdenziali aderenti e non, allo stralcio e definizione agevolata 2023.

Niente stralcio cartelle mille euro per Notai, Avvocati, Commercialisti, Medici, Farmacisti, Giornalisti, Biologi, Geometri e Ragionieri: le rispettive casse previdenziali private hanno deliberato di non aderire alla misura inserita in Manovra per le cartelle fino a mille euro affidate agli agenti della riscossione (come l’AdER) fra il 2000 e il 2015. La Manovra prevede che, senza un provvedimento contrario dell’ente previdenziale privato da approvare entro il 31 gennaio, lo stralcio si applichi automaticamente.

Le diverse posizioni sono giustificate dal fatto che molti enti previdenziali hanno in corso da tempo  procedure interne di definizione agevolata dei debiti contributivi dei propri iscritti e probabilmente non intendono creare  trattamenti non paritari tra situazioni simili.

Le casse che  applicano la tregua fiscale 2023 ad oggi sono:

  • Cassa forense solo per la definizione agevolata delle cartelle datate 2000-2021
  • Cassa dei biologi ENPAB, anche in questo caso solo per la definizione agevolata, non per  lo stralcio dei microdebiti
  • Cassa ragionieri, ma solo per i crediti dal 2014.
  • INPGI Cassa previdenziale dei giornalisti 
  • ENPAV Cassa dei veterinari

Pace fiscale: Casse NON aderenti 

  • Cassa commercialisti CNPADC
  • Cassa geometri
  • Cassa notariato 
  • EPAP Ente previdenziale pluricategoriale di fisici chimici attuari,
  • INARCASSA l'ente previdenziale di architetti e ingegneri.

Caso particolare è quello di  
  • cassa dei medici ENPAM,
  • Cassa psicologi ENPAP
  • Cassa periti industriali  EPPI
  • ENPACL consulenti del lavoro
esclusi in partenza in quanto non  affidano all'Agenzia delle entrate riscossione  le cartelle dei debiti contributivi.

giovedì 9 febbraio 2023

Modello 730/2023: scadenza 2 ottobre

Con Provvedimento n 34545 del 6 febbraio le Entrate approvano il modello 730. Le novità per il 2023 sono:

  • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% ; 
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro ; 
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
  • Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda; 
  • Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; 
  • Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro; 
  • Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo; 
  • Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
  • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
  •  Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici; 
  • Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
  • Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.
La dichiarazione andrà presentata entro il 30 settembre, che però quest’anno cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2023

lunedì 6 febbraio 2023

Bando ISI 2022: dal 2 maggio al 16 giugno

 A disposizione delle imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro arrivano 330 milioni di euro, messi a disposizione dall' Inail, sotto forma di incentivi a fondo perduto per progetti di prevenzione. Destinatarie dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Gli enti del terzo settore, inoltre, possono accedere ai fondi del secondo asse per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, per un solo asse di finanziamento e per una sola tipologia di progetto. 

Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma.

Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili, con i seguenti limiti:

  • Per i progetti di investimento, per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per i progetti relativi alla movimentazione manuale dei carichi e per i progetti di bonifica amianto: max € 130.000
  • Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: max € 50.000
  • Per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 60.000 pari a:
    • 40% delle spese ammissibili per la generalità delle imprese agricole
    • 50% delle spese ammissibili per i giovani agricoltori  

Il bando è stato presentato dall'Inail il primo febbraio 2023  "Il bando Isi è un'occasione importante per le aziende perché finanzia investimenti in sicurezza e innovazione legati alla sicurezza sul lavoro - ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

venerdì 3 febbraio 2023

Al via le domande per il bonus una tantum edicole: scadenza 15 marzo

Dal 15 febbraio, al 15 marzo 2023 (ore 17.00) è possibile presentare la domanda per il contributo una tantum alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste. Ricordiamo che il bonus spetta:

  • alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste,
  • è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

Si sottolinea che il contributo è volto a favorire la trasformazione digitale, l’ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l’attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici. 

Il contributo, fino ad un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022: 

a) interventi di trasformazione digitale; 

b) interventi di ammodernamento tecnologico; 

c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi; 

d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i; e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici. 

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Bonus una tantum edicole 2022" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE). La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale o socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. 

L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.