sabato 30 marzo 2019

Speciale Made in Italy - ItalPlanet.it e PMI.it, UNITI PER DIFENDERE ED EXPORTARE IL MADE ITALY NEL MONDO

Speciale Made in Italy – in collaborazione con PMI.it – con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’Italia e le sue eccellenze. Al suo interno, ampi servizi di approfondimento e qualificate interviste, per un’informazione generale su quanto avviene nei diversi comparti del Made in Italy e un focus sulle potenzialità dell’internazionalizzazione e dell’export.

mercoledì 27 marzo 2019

Auto elettrica: ricarica colonnina con fattura


Chiarimenti delle Entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica per la ricarica di auto elettriche mediante colonnine pubbliche: regole caso per caso.
Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche situate in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico rientrano nella nomenclatura dei “distributori automatici” di energia elettrica. Questo implica che tale servizio è soggetto agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura.

=> E-fattura: errori e soluzioni
Interpello
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello (risposta n. 149/2019) posto da una società che presta servizi di ricarica tramite colonnine, sia a clienti che stipulano un contratto di fornitura (con fattura mensile in base ai consumi), sia a clienti non abbonati che pagano alla colonnina, mediante carta di credito o conto PayPal.

A quest’ultima tipologia di clienti la fattura viene emessa su smartphone o tablet abilitati al traffico Internet, necessari anche per scansionare il QR-code presente sulla colonnina, collegarsi al portale gestito dalla società per inserire i dati necessari alla fatturazione, decidere la durata e il costo della ricarica ed effettuare il pagamento.

Il quesito riguardava l’obbligo di emettere fattura ai sensi dell’articolo 21, Dpr 633/1972, oppure solo quando espressamente richiesta dal cliente (articolo 22, comma 1, n. 4 dello stesso Dpr).

Rispondendo, le Entrate ricordano che, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, il Dlgs 127/2015 ha previsto l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri  a partire dal 1° aprile 2017, mentre per le operazioni richiamate dall’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) l’obbligo scatterà da dal 1° gennaio 2020.

=> Scontrino elettronico: l'esonero è ufficiale
Distributore automatico: definizione
L’Agenzia richiama dunque la Risoluzione 116/2016, nella quale viene definito distributore automatico: un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

uno o più sistemi di pagamento;
un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
un erogatore di beni e/o servizi.
Servizi al pubblico e a privati
Per il servizio offerto dalle colonnine di ricarica per veicoli elettrici messi a disposizione del pubblico è dunque obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi che sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Se si decide di certificare i corrispettivi tramite fattura elettronica, viene meno l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

martedì 26 marzo 2019

Fattura Elettronica: quale data ai fini fiscali





Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la quasi totalità delle operazioni B2B e B2C, scattato quest’anno, professionisti ed imprese devono far i conti con diverse novità e devono ora prestare attenzione ad alcuni particolari come, ad esempio, la data di ricezione del documento, che rileva ai fini fiscali e non sempre coincide con la data di messa a disposizione o alla data di presa visione del documento.
Errori di recapito e-fattura
Può succedere infatti che il recapito da parte del Sistema di Interscambio (SdI) al ricevente non sia possibile per via di un valore errato riportato nel campo “CodiceDestinatario”, che risulta quindi inesistente, o per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), o perché il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

=> E-fattura: errori e soluzioni
In questi casi la fattura elettronica viene comunque emessa e messa a disposizione del cessionario/committente nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e comunica tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente (cedente/prestatore). Questo ha così modo di informare per altre vie il cessionario/committente dell’avvenuta emissione della fattura elettronica e della sua messa a disposizione nell’area riservata delle Entrate.

Data ricezione = Data di presa visione
In questi casi, ai fini fiscali, la fattura si considera ricevuta nel momento in cui il cessionario/committente prende visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Data ricezione = Data di messa a disposizione
La data di ricezione coincide invece con la data stessa di messa a disposizione da parte del SdI nell’area riservata se:

il soggetto cessionario/committente è un consumatore finale;
il soggetto cessionario/committente è un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, un imprenditore agricolo o un forfettario.

mercoledì 20 marzo 2019

Errori di recapito e-fattura


Può succedere infatti che il recapito da parte del Sistema di Interscambio (SdI) al ricevente non sia possibile per via di un valore errato riportato nel campo “CodiceDestinatario”, che risulta quindi inesistente, o per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), o perché il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

Scarto fattura elettronica: liquidazione IVA e nuovo invio



In caso di errori che comportino lo scarto da parte del Sistema di Interscambio (SdI), la fattura elettronica si considera come non emessa.
Per rimediare, ed effettuare un nuovo invio, si hanno cinque giorni di tempo. Tuttavia, va prestata particolare attenzione in caso di ricezione della notifica di scarto del SdI in prossimità della liquidazione IVA, per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per capire come comportarsi in caso di scarto fattura elettronica è necessario fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018.

Scarto e-fattura
In caso di scarto della fattura elettronica già registrata dal contribuente, questi dovrà provvedere ad effettuare una variazione contabile ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

La fattura elettronica scartata dovrà invece essere inviata nuovamente al SdI entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica dello scarto, indicando la stessa data e numero del documento originario.

Se questo non è possibile, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di:

emettere una fattura con nuovo numero e data coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna al fine di render evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
emettere una fattura come sopra riportato, ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo di quello scartato da SdI (ad esempio: n. 1/R a fronte di un n.1 scartato).

In caso di scarto di una fattura elettronica trasmessa in prossimità del termine per la liquidazione IVA, per la corretta imputazione dell’imposta, la fattura dovrà essere conteggiata nell’IVA vendite del mese in cui è datata la fattura stessa.
Questo vale sia in presenza di scarto da parte del SdI che nel caso in cui non sia stato ancora recapitato l’esito della trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni
In generale, i titolari di partita IVA hanno tempo fino al termine di liquidazione IVA per l’emissione della fattura. Fino a luglio (settembre per i contribuenti mensili) però, per consentire ad imprese e professionisti di prendere confidenza con il nuovo obbligo di fattura elettronica, è stata introdotta dal Decreto n. 119/2918 una sorta di “moratoria”.

Questa consente di emettere fattura elettronica entro la liquidazione del mese successivo beneficiando della riduzione al 20% della sanzione prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/97, che prevede il versamento di una somma che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’operazione nel caso di ritardo di fatturazione delle operazioni.

Tale riduzione non si applica in caso di omesso o irregolare versamento IVA, la cui sanzione è regolata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/97 ed è pari al 30% dell’imposta (sanabile con ravvedimento operoso).

martedì 19 marzo 2019

Commercialisti: da contabili a consulenti digitali


Per prima cosa, in veste di intermediari, i commercialisti possono operare su delega per numerose attività:

consultazione del cassetto fiscale del delegato;
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
emissione e conservazione delle fatture elettroniche;
registrazione dell’indirizzo telematico;
accreditamento e censimento dei dispositivi.
Il nuovo ruolo del commercialista, però, non si esaurisce qui. Il passaggio alla fatturazione elettronica genera un’evoluzione della professione, soprattutto agli occhi dei clienti, trasformando tale figura da “addetto alla contabilità” a consulente digitale.

Oltre a svolgere incarichi di assistenza fiscale, infatti, la consulenza si estende comprendendo attività di (in)formazione, tutoraggio e accompagnamento dei clienti attraverso tutti i passaggi richiesti dai nuovi adempimenti.

Le competenze del commercialista “digitale”, inoltre, si rivelano fondamentali per affiancare i clienti che si sono dotati di software di fatturazione elettronica all inclusive, ancor più vantaggiose se gestite beneficiando del supporto di professionisti fiscali.

giovedì 14 marzo 2019

Come cambia il ruolo del commercialista con la fatturazione elettronica




Per i commercialisti, adeguarsi alla fatturazione elettronica significa diventare consulenti digitali ed esperti a tutto tondo: servizi e soluzioni pronte all'uso che facilitano questa evoluzione.
La fatturazione elettronica obbligatoria ha coinvolto in pieno i commercialisti, che tra tutti i professionisti risultano probabilmente quelli che ne hanno subito il maggiore impatto: non solo sono chiamati ad adeguarsi in prima persona, ma sono anche gli intermediari di elezione chiamati ad agire per conto e su delega delle aziende e di altri soggetti a partita IVA, a loro volta tenuti ad adeguarsi ai nuovi obblighi.

Un cambio di scenario che comporta nel breve periodo un aggravio di oneri amministrativi ma che, nel medio e lungo periodo rappresenta da un lato una semplificazione gestionale in virtù della digitalizzazione dei processi di fatturazione, dall’altro un ripensamento strategico del loro ruolo.

La fatturazione elettronica segna dunque uno stacco netto tra il modus operandi dello studio commerciale tradizionale ed i nuovi incarichi che il commercialista è chiamato a svolgere.
Un cambiamento inizialmente accolto con scetticismo dai professionisti fiscali, perché foriero di nuovi adempimenti burocratici e dunque responsabile di limitare l’ambito di azione dei commercialisti, stravolgendone funzioni e competenze.

Al contrario, superato il primo scoglio, la fatturazione elettronica si sta trasformando in un’opportunità di innovazione, che può a sua volta tradursi in opportunità di crescita professionale. Imparando a padroneggiare i processi digitali alla base della fatturazione elettronica, i commercialisti possono alleggerire i propri carichi di lavoro e al contempo diventare figure di riferimento per i clienti, consulenti a tutto tondo in materia fiscale, digitale e di business.

martedì 12 marzo 2019

Fatturazione elettronica e autofatture: obblighi e limiti


Le autofatture sono soggette alla normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019: è quindi necessario inviare questi documenti fiscali al sistema di interscambio SdI. È l’Agenzia delle Entrate a dettare regole a riguardo, sottolineando come sussista l’obbligo di emissione della fattura elettronica per operazioni rilevanti ai fini IVA in specifici casi.

Cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’azienda che effettua la cessione indipendentemente dal loro valore, qualora l’IVA sia stata detratta all’atto dell’acquisto delle materie prime necessarie per la loro produzione o commercializzazione. L’autofattura viene emessa dall’azienda verso sé stessa per versare l’IVA all’erario.
Cessioni gratuite di beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dall’azienda che effettua l’omaggio, valutando se il costo unitario dei beni non è superiore a 50 euro (in questo caso la cessione non è soggetta all’IVA e non è necessaria l’autofattura) o se la spesa supera questa soglia (l’emissione dell’autofattura è obbligatoria se all’atto dell’acquisto è stata detratta l’IVA, mentre non è necessaria se l’imposta non è stata detratta).

martedì 5 marzo 2019

Autofattura: quando è obbligatoria



L’autofattura si applica nei casi specifici previsti dalla legge:



denuncia, in caso di mancata ricezione di fattura o di documento fiscale indicante un importo inferiore al reale;

cessioni gratuite a titolo di omaggi, quando cioè la fattura si riferisce a omaggi distribuiti dall’azienda stessa;

autoconsumo, quando i beni acquistati dal soggetto passivo IVA sono destinati all’uso personale o familiare o comunque per fini che esulano dall’attività economica svolta;

passaggi interni tra due distinte attività IVA esercitate, con indicazione da parte del soggetto passivo del valore normale dei beni, dell’aliquota e della relativa imposta;

regolarizzazione in caso di sforamento plafond IVA da parte dell’esportatore;

provvigionicorrisposte da parte delle agenzie organizzatrici alle agenzie di viaggi che intervengono in qualità di intermediari;

compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta da parte degli esercenti del trasporto pubblico urbano e dei gestori di autoparcheggi;

estrazione dei beni dal deposito IVA di provenienza nazionale;

cessionari produttori agricoli, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione.

L’Agenzia delle Entrate non si è espressa chiaramente in merito all’emissione di autofatture in caso di acquisti di beni o servizi da cessionari extra UE, operazioni che sembrano tuttavia rientrare nella disciplina del Reverse Charge interno.

lunedì 4 marzo 2019

Cosa e quanto conosci dell'autofattura?



Quando è necessaria l'autofattura? In quali casi rientra nella nuova disciplina sulla fatturazione elettronica? Panoramica e soluzioni per semplificare la procedura.
L’autofattura è una specifica tipologia di documento fiscale che rappresenta un’eccezione rispetto alle consuete modalità di fatturazione. Di norma ad emettere fattura è il prestatore di un servizio o il fornitore di un bene, tuttavia esistono casi particolari in cui l’obbligo di emetterla, applicando l’IVA, è a carico del cessionario o committente.

A produrre il documento fiscale è dunque il soggetto passivo – professionista o impresa – che fruisce del bene o servizio, che in specifiche situazioni è tenuto a liquidare l’IVA. La casistica è ampia: emette autofattura, ad esempio, il soggetto che effettua una vendita verso sé stesso certificandola attraverso un documento fiscale valido a tutti gli effetti, facendo coincidere cedente e cessionario. In altri casi è il cessionario a fatturare al cedente, come nelle autofatture denuncia, nelle autofatture relative agli acquisti effettuati da agricoltori esonerati dall’obbligo di fatturazione o nelle autofatture emesse dai tour operator inerenti alla provvigione spettante all’agenzia viaggi intermediaria.

Come è composta l’autofattura
L’autofattura deve riportare le stesse indicazioni contenute nelle fatture ordinarie. Qualora chi emette il documento fiscale figuri sia come emittente obbligato a versare l’IVA sia come cliente, sarà necessario riportare i dati dell’emittente ma anche quelli del destinatario, che saranno i medesimi. Le autofatture devono essere emesse con il codice identificativo ordinario TD01 (come in caso di autoconsumo o di operazioni riferite agli omaggi), fatta eccezione per quelle che regolarizzano la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore che devono invece indicare il codice TD20.