venerdì 11 giugno 2021

Assegno temporaneo figli minori dal 1 luglio 2021

 Il Decreto Legge 8 giugno 2021 n. 79, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, tenuto conto della straordinaria necessità e urgenza, ha introdotto una misura immediata e temporanea per i figli minori. L’Assegno temporaneo, determinato sulla base del numero di figli minori presenti nel nucleo e tenuto conto del valore dell’ISEE, è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Dal 1 Luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (ANF).

Potranno quindi beneficiare solo coloro che non hanno già diritto all’ANF, e quindi:

–         Lavoratori autonomi

–         Disoccupati

–         Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

–         Titolari di pensione da lavoratore autonomo

–         Nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.


L’assegno temporaneo verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE, fino ad azzerarsi al valore ISEE di 50.000 euro. Bisogna, quindi, innanzitutto richiedere ed elaborare il modello ISEE.

Le domande potranno essere presentate entro dicembre 2021, ma per quelle presentante entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto a partire dal mese di luglio 2021. Per quelle presentate da Ottobre, l’assegno verrà corrisposto da quel momento in poi.

Il pagamento avviene al genitore richiedente con accredito sul conto corrente, libretto postale o carta di pagamento con IBAN.

I percettori di reddito di cittadinanza (RdC) non dovranno presentare domanda in quanto la quota spettante di assegno temporaneo per i figli verrà corrisposto automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.


 

martedì 8 giugno 2021

E-commerce: cambiano le regole Iva dal 1° luglio

 Mancano pochi giorni all’entrata in vigore delle nuove regole Iva per tutte le imprese, comprese quelle in regime forfettario, che effettuano vendite a distanza di beni a privati in Paesi Ue.

Il primo aspetto riguarda l’importo complessivo di tali operazioni. Chi vende intervenendo nel trasporto (come prevede la disciplina delle vendite a distanza) deve considerare che, superata la soglia unica, al netto di Iva, di 10.000 euro, l’Iva è dovuta nello Stato di arrivo dei beni.

Quando ciò avviene ci sono due possibilità:

1-il soggetto si identifica ai fini Iva in ogni singolo Stato membro in cui effettua le vendite e applica l’Iva nel Paese di destinazione della merce;

2-aderisce al regime Oss che consente di applicare l’imposta dell’altro Stato senza dover aprire una posizione Iva.

Il regime speciale delle vendite a distanza non prevede l’obbligatorietà di emissione della fattura e l’imposta sulle vendite in ogni Paese Ue sarà dichiarata e versata trimestralmente all’Erario nazionale per essere ripartita tra gli Stati.

Per le vendite a privati di beni importati di modico valore (non superiore ad euro 150) è istituito uno sportello unico , Ioss, che consente di evitare il pagamento dell’imposta in dogana, versandola a ciascun Paese mediante lo sportello unico aperto in uno di essi.