martedì 19 dicembre 2017

Banca delle terre agricole: cos’è


La Banca delle terre agricole è stata istituita attraverso la legge di semplificazione per l’agricoltura presso l’Ismea (l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). L’idea alla base del progetto è quella di definire un panorama completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole, attraverso un apposito database relativo alla mappatura dei terreni di natura pubblica messi in vendita dallo Stato. La Banca delle terre agricole, infatti, è stata creata con la finalità di costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi. La Banca può essere alimentata sia con i terreni derivanti dalle operazioni fondiarie realizzate da Ismea, sia con i terreni appartenenti a Regioni, Province Autonome o altri soggetti pubblici, anche non territoriali, interessati a vendere, per il tramite della Banca, i propri terreni, previa sottoscrizione di specifici accordi.

Banca delle terre agricole: finalità
Il progetto è finalizzato a riportare in agricoltura le tante aree incolte presenti nel nostro territorio, favorendo un ricambio generazionale nel settore e valorizzando – così – il patrimonio fondiario pubblico.

Come conoscere i terreni in vendita nella propria Regione?
Le regioni interessate dal progetto sono:

Basilicata;
Calabria;
Campania;
Puglia;
Sardegna;
Sicilia.
Accedendo sul sito di Ismea e avviando una ricerca per regione si potranno conoscere tutti i terreni in vendita, la tipologia di coltivazione ed i valori catastali.  La Banca è accessibile gratuitamente dagli utenti interessati all’acquisto, che possono in tal modo prendere visione delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita ed inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva ad evidenza pubblica. Si legge sul sito del ministero: «La “Banca delle terre agricole” può rappresentare uno strumento fondamentale per rispondere alla richiesta di terreni e valorizzare al meglio il patrimonio fondiario pubblico. Dopo anni di attesa si parte. Dobbiamo stimolare in ogni modo la crescita delle nostre produzioni, consentendo soprattutto ai giovani di poter avere un accesso alla terra e al credito semplificati».

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Resto al Sud”. Ora l’incentivo per i giovani del Meridione correrà spedito
Sono numerose le #opportunitàfinanziarie messe a disposizione delle imprese che spesso non vengono utilizzate perché poco conosciute e di difficile comprensione.
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venerdì 15 dicembre 2017

Conguaglio Irpef di fine anno


Una scadenza molto complessa e delicata quella che riguarda l’elaborazione del LUL del mese di dicembre: il sostituto d’imposta è infatti chiamato ad operare il conguaglio fiscale delle retribuzioni erogate ai propri lavoratori dipendenti, tenendo anche conto degli altri redditi eventualmente comunicati dal sostituito. A tal fine è necessario porre particolare attenzione alla corretta identificazione degli emolumenti da computare,con riferimento non soltanto alla natura degli stessi, ma anche alla data di materiale corresponsione.

giovedì 14 dicembre 2017

Legittimo il licenziamento a seguito di lettera anonima


Da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione in tema di licenziamento disciplinare, emerge che la tempestività della contestazione va valutata non in relazione al momento in cui il datore di lavoro avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull’operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza, anche a seguito di uno scritto anonimo. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere lo strumento di prova dell’illecito, ma comunque legittimano l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.

Il Biotestamento è legge

Ogni persona maggiorenne in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Lo stabilisce il provvedimento sul biotestamento approvato oggi dall’aula del Senato in terza e definitiva lettura, e dunque legge dello Stato.

Queste le novità:

CONSENSO INFORMATO. La legge stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato tra medico e paziente è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato può essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali che, viene specificato nel testo, ‘sono trattamenti sanitari’, in quanto ‘somministrati su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari’.

ASSISTENZA PSICOLOGICA. Il medico, se il paziente rifiuta o rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, gli prospetta le conseguenze della decisione e le possibili alternative ed è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

POSSIBILE OBIEZIONE DI COSCIENZA MA OSPEDALE DEVE GARANTIRE ATTUAZIONE DAT. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali quindi può rifiutarsi di dare corso alle Dat, tuttavia ogni azienda sanitaria pubblica o privata anche cattolica garantisce la piena e corretta attuazione dei principi della legge sul biotestamento.

DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

TERAPIA DEL DOLORE E SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

MINORI. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la sua volontà. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

DAT. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

FIDUCIARIO. Chi sottoscrive le Dat indica una persona di sua fiducia (‘fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto. L’incarico del fiduciario può essere revocato.

Al fiduciario è rilasciata una copia delle Dat. Nel caso in cui le Dat non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace le Dat mantengono efficiacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

DAT DISATTESE IN CASO DI NUOVE TERAPIE. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora le Dat appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

REGISTRO REGIONALE DELLE DAT. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

NIENTE BOLLO E TASSE SULLE DAT. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata dal disponente presso l’ufficio di stato civile del suo comune di residenza che provvede a inserirlo in un registro dove istituito o presso la struttura sanitaria che poi la trasmette alla regione. Le Dat tuttavia sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Le Dat possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni in casi di emergenza e urgenza.

DAT VIDEOREGISTRATE. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse modalità sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE. Rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Anche in questo caso può essere indicato un fiduciario. L’atto di pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

mercoledì 13 dicembre 2017

Invio dei dati delle spese sanitarie al sistema T.S. ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata il D.Lgs. 175/2014 dispone che “i professionisti sanitari”, inviano al Sistema Tessera Sanitaria (….) i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Il Decreto Legislativo citato ha dunque introdotto l’obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie al S.T.S. finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.L’art.3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014, ha individuato nello specifico i soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno dai contribuenti annoverando tra questi:
i presidi di specialistica ambulatoriale,
le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
gli altri presidi e strutture
le aziende sanitarie locali;
le aziende ospedaliere;
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
policlinici universitari;
le farmacie, pubbliche e private.

NASpI e redditi da lavoro


Con successivi interventi di prassi l’INPS ha definito e chiarito le fattispecie concrete in cui la produzione di redditi da lavoro dipendente, autonomo o accessorio è compatibile con la percezione dell’indennità NASpI.
Può trattarsi di cumulabilità totale o parziale. In alcuni casi, inoltre, è previsto l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avvio attività all’INPS, pena la decadenza dalla prestazione.

Versamenti volontari: terzo trimestre 2017

Entro il 31 dicembre 2017, scade il termine per il pagamento della contribuzione volontaria, al fine di coprire il terzo trimestre (“luglio-settembre”). A tal proposito, si rammenta che – dal 1° gennaio 2017 - l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. Mentre l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,87%. Quindi, la contribuzione volontaria minima settimanale, per l’anno 2016, dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a € 200,76. Le ricordiamo, inoltre, che la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123.

La nuova Rottamazione

Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 2017:
• 31 marzo 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dei carichi affidati ma
non ancora notificati;
• 15 maggio 2018 – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli;
• 30 giugno 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti ai
fini della rottamazione bis;
• 31 luglio 2018 - pagamento della prima o unica rata della rottamazione bis;
• 30 settembre 2018 - pagamento della seconda rata della rottamazione bis;
• 31 ottobre 2018 - pagamento della terza rata della rottamazione bis;
• 30 novembre 2018 - pagamento della quarta rata della rottamazione bis;
• 28 febbraio 2019 - pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione bis.



Per i contribuenti con carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2016, non oggetto di
precedente definizione:
• 15 maggio 2018 – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli;
• 30 giugno 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’eventuale
ammontare delle rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati
all’Agente della Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre
2016;
• 31 luglio 2018 - pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle eventuali rate non
pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento
determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
• 30 settembre 2018 - comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi dovuti
ai fini della rottamazione bis;
• 31 ottobre 2018 - pagamento della prima rata della rottamazione;
• 30 novembre 2018 - pagamento della seconda rata della rottamazione;
• 28 febbraio 2019 - pagamento della terza e ultima rata della rottamazione.



Per i contribuenti esclusi nella prima edizione:
• 15 maggio 2018 – presentazione dell’istanza per la nuova rottamazione dei ruoli da parte degli
esclusi;
• 30 giugno 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione dell’ammontare delle
rate non pagate e scadute al 31 dicembre 2016, relative a carichi affidati all’Agente della
Riscossione e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016;
• 31 luglio 2018 – pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare delle eventuali rate non
pagate e scadute al 31 dicembre 2016. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento
determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
• 30 settembre 2018 – comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione degli importi
dovuti ai fini della rottamazione bis;
• 31 ottobre 2018 - pagamento della prima rata della rottamazione;
• 30 novembre 2018 - pagamento della seconda rata della rottamazione;
• 28 febbraio 2019 - pagamento della terza e ultima rata della rottamazione.



Per i contribuenti decaduti dal beneficio in quanto morosi nella prima edizione:
• 7 dicembre 2017 – pagamento rate non pagate

Resto al Sud: decreto in Gazzetta Ufficiale


Il 5 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 il Decreto 9 novembre 2017, n. 174, recante il “Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.
Il Regolamento, che entra in vigore dal giorno successivo (6 dicembre 2017), sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Si completa così il quadro dell’incentivo che aveva visto proprio di recente l’Invitalia comunicare l’avvio delle domande a decorrere dal 15 gennaio 2018

Esonero contributivo 2018 per CD e IAP


Il Disegno di Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti “de minimis”) per coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni.

IMU TASI condominio

L’amministratore di condominio deve provvedere a versare IMU e TASI con riferimento alle parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. contraddistinte da autonoma rendita catastale (alloggio del portiere, locali adibiti alla lavanderia, ecc.). Dunque, questi è chiamato alla cassa entro il prossimo 18/12 in vista della scadenza del saldo dei due tributi. Particolare attenzione va data all’alloggio del portiere con riguardo alla TASI e date la caratteristiche di questa tipologia di tributo.
In merito alle aliquote da applicare, occorre far riferimento a quelle ordinarie, poiché non si configura alcun vincolo pertinenziale tra le parti comuni e le abitazioni dei singoli condomini.

Legge di Bilancio 2018


Il Governo ha incassato la fiducia del Senato sulla Legge di Bilancio; sono tanti gli emendamenti inseriti nel testo della Legge dalle Commissioni permanenti del Senato. In materia di lavoro, le misure che saranno introdotte dal 2018 sono volte ad incentivare l’occupazione dei giovani e l’alternanza scuola-lavoro; ingenti anche le risorse stanziate per il sostegno dei lavoratori dipendente delle grandi aziende in crisi

Esonero contributivo nazionale


È nostra cura mettervi al corrente, che, dal 1° gennaio 2018, il DdL Bilancio 2018 introduce una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019.
Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri
datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non
costituiscono una causa ostativa. Vale la pena evidenziare che nel testo della norma non è possibile rinvenire il famoso requisito della disoccupazione di 6 mesi precedenti l’assunzione che ha caratterizzato tutti gli incentivi contributivi da ormai 4 anni a questa parte, escludendo pertanto tutti i lavoratori che abbiano avuto nella loro carriera lavorativa un contratto a tempo indeterminato. È dunque facile intuire che la fruibilità dell’esonero messo in campo dal governo è pressoché limitato a chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro o comunque a chi è stato impiegato con contratti di lavoro diversi da quello indeterminato.
Dunque, l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata,
non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’incentivo è rivolto in favore dei datori di lavoro del settore privato.
Dall’ambito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti.
Tuttavia, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età

REI -Reddito di Inclusione

Dal 1° dicembre 2017, le famiglie in possesso dei requisiti familiari ed economici previsti dal D.Lgs. n. 147/2017 potranno richiedere il REI – mediante un apposito modulo predisposto dall’INPS (in allegato) - presso il proprio Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che saranno indicati dai Comuni.
In linea generale, il REI prevede un sostegno economico (fino a un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose) accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Il sostegno economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio viene concesso dall'INPS.