Alternanza Scuola Lavoro ed esonero contributivo per le imprese

L’INPS, con la Circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, co. 308 e ss. della L. n. 232/2016.
Lo sgravio contributivo, operativo per il periodo “1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018”, consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.

La domanda può già essere presentata attraverso apposita procedura telematica “308-2016”, messa a
disposizione dall’Istituto.

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