L’INPS, con la Circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, co. 308 e ss. della L. n. 232/2016.
Lo sgravio contributivo, operativo per il periodo “1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018”, consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.
La domanda può già essere presentata attraverso apposita procedura telematica “308-2016”, messa a
disposizione dall’Istituto.
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