mercoledì 18 aprile 2018

Nuovo Concorso Agenzia delle Entrate, bando per 650 posti


Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4 bandi di concorso per assumere funzionari a tempo indeterminato

L’Agenzia delle Entrate cerca personale in tutta Italia. In particolare, sono 4 i bandi di concorso per assumere 650 dipendenti a tempo indeterminato, con diversi curriculum e competenze a seconda della mansione da svolgere. Le domande dovranno essere inviate entro le 23.59 del 17 maggio 2018.
Questi i posti nel dettaglio:

510 funzionari per attività amministrativo-tributaria;
118 funzionari tecnici;
2 unità da destinare agli uffici della Dr Valle d’Aosta;
20 esperti in analisi statistico-economiche-

REQUISITI – Per partecipare i candidati dovranno essere in possesso di:


  1. laurea o diploma di laurea,
  2. cittadinanza italiana;
  3. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
  4. godimento dei diritti politici e civili;
  5. idoneità fisica all’impiego.

La tipologia di laurea richiesta cambia a seconda del bando di concorso. Per coloro che sono interessati al concorso per 510 funzionari per attività amministrativo-tributario, è richiesto il possesso di una laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio oppure qualsiasi altra tipologia di laurea di I livello, denominati (L).

Coloro che sono interessati al concorso per 118 funzionari e 2 funzionari tecnico, è richiesto il possesso di una laurea triennale in ingegneria o architettura o una laurea specialistica o laurea magistrale equiparate.

Infine, i candidati che sono interessati al concorso 20 funzionari esperti nelle analisi statistico-economiche dell’Agenzia delle Entrate, è richiesto il possesso della laurea triennale oppure magistrale in economia e commercio, statistica, matematica e fisica.

COME FARE DOMANDA – I candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione solo per via telematica su http://www.510trib.it entro e non oltre le 23.59 del 17 maggio 2018. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una sola sede, fra quelle elencate nel punto 1.1 del bando, per la quale intendono concorrere.

PROVE D’ESAME – I 4 bandi annunciati dall’Agenzia delle Entrate prevedono le seguenti prove d’esame:


  1. prova attitudinale;
  2. prova tecnico-professionale;
  3. tirocinio teorico-pratico.

Entrambe le prove scritte consistono in un questionario a risposta multipla e mirano ad accertare il possesso delle attitudini e delle capacità da parte del candidato a svolgere la propria mansione. Inoltre, i candidati che non si presenteranno alla prima prova scritta, saranno considerati rinunciatari del concorso. Infine, le sedi e il giorno dello svolgimento della prova attitudinale saranno pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate il giorno 5 giugno 2018.

Papa Francesco parla ai giovani di Bangladesh

Cosa vuol dire? Vuol dire saper viaggiare nella vita, non girovagare senza meta. Io vi faccio una domanda: voi viaggiate o girovagate? Cosa fate, viaggiate o girovagate? La nostra vita non è senza direzione, ha uno scopo, uno scopo datoci da Dio. Egli ci guida, orientandoci con la sua grazia. È come se avesse posizionato dentro di noi un software, che ci aiuta a discernere il suo programma divino e a rispondergli nella libertà. Ma, come ogni software, anch’esso necessita di essere costantemente aggiornato. Tenete aggiornato il vostro programma, prestando ascolto al Signore e accettando la sfida di fare la sua volontà. Il software aggiornato. È un po’ triste quando il software non è aggiornato; ed è ancora più triste quando è guasto e non serve.











Papa Francesco parla ai giovani di Bangladesh: Discorso del papa Francesco ai giovani del Bangladesh.
Pope in Bangladesh

lunedì 16 aprile 2018

Altri Interventi Edili in "Edilizia Libera" ossia Lavori Edili senza autorizzazione che puoi effettuare

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici e che non comportino allo stesso tempo la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio, per i quali è necessario un titolo abilitativo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori e montacarichi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento ed eventuale messa a norma di servoscala o di impianti che abbiano natura assimilabile;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchi sanitarie di impianti igienico e idro-sanitari;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»;
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi interventi su impianti idrici;
Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua di agricoltura;
Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali;
Manutenzione e gestione di vegetazione di carattere spontaneo.
LE OPERE TEMPORANEE

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
Installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dell’inizio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di stand fieristici;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di servizi igienici mobili;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tensostrutture, pressostrutture e altre strutture che siano assimilabili a queste;
Installazione, previa Comunicazione avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di elementi espositivi di varia natura;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di aree di parcheggio provvisorio, purché gli interventi siano effettuati nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.


ALTRI INTERVENTI, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaicie generatori microeolici;
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
Manufatti leggeri posti all’interno di strutture ricettive;
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e o di ancoraggio;
Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma degli impianti;
Attività di ricerca nel sottosuolo. Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.


AREE PERTINENZIALI, GIARDINI, GAZEBO E PERGOLATI in Edilizia Libera



Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate);
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebodi limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.

Le opere di MANUTENZIONE ORDINARIA che puoi fare senza richiedere il permesso edile

Le opere che saranno considerate in regime di edilizia libera di manutenzione ordinaria


Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni;
Installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori su scale retrattili e di arredo;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere;
Riparazione, rinnovamento, sostituzione di manti di copertura;
Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali;
Riparazione, rinnovamento di controsoffitti strutturali;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi;
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici di ascensori e impianti di sollevamento verticale.

Edilizia Libera : Elenco de GLI IMPIANTI che puoi installare senza permesso edile

Edilizia Libera : Elenco de GLI IMPIANTI che puoi installare senza permesso edile



Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici;

Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;

Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;

Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni;

Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio;

Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di climatizzazione;

Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi;

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione;

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Gli "Esclusi" dalla Visita Fiscale Inps

Ebbene si, amici ed amiche che ci seguite con affetto ed attenzione sempre crescente, non tutti i dipendenti pubblici sentiranno il suono del campanello di casa che annuncia la visita fiscale.
Ci sono gli "esclusi"

Restano esclusi dal regime previsto, ma non dall’ambito di applicazione relativo alla certificazione telematica della malattia, i seguenti soggetti:

il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica;
i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali;
gli avvocati e procuratori dello Stato;
i docenti e i ricercatori universitari;
il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Sono esclusi totalmente dalla normativa:

i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;
la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale che, come detto, sono oggetto di specifiche norme locali;
il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Carcere per i padri divorziati che non pagano l’assegno di mantenimento per i figli

 Con l’introduzione dell’art. 570 bis “si amplia la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo (il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l’assegno di mantenimento)”, spiega all’Adnkronos l’avvocato Giuseppe Mauro, specializzato in diritto di famiglia.

“L’art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli – commenta l’avvocato -. Ora quelle pene, come recita lo stesso articolo 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Il Garante blocca Vodafone: stop al telemarketing selvaggio..... e ci sembra giusto!!!!!!!!!!

Due milioni di telefonate e circa 22 milioni di sms, a scopo pubblicitario, indirizzati in un anno e mezzo a utenti che avevano chiaramente detto di non voler essere disturbati. È quanto ha contestato il Garante della privacy a Vodafone, chiedendo di sospendere immediatamente le campagne di telemarketing selvaggio.

Con la decisione del Garante, Vodafone non potrà più inviare sms o effettuare chiamate per finalità di marketing a chi non abbia manifestato uno specifico consenso o abbia addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. Inoltre la società telefonica dovrà ridefinire le proprie procedure interne nella gestione dei dati utilizzati per le campagne promozionali.

Durata del Mutuo agevolato con Plafond Casa

 Plafond casa prevede 10 anni di durata per gli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica. 20 anni per l’acquisto dell’abitazione con o senza ristrutturazione. 30 anni per l’acquisto dell’abitazione con o senza ristrutturazione.

Importo Plafond Casa

L’importo massimo dei mutui può arrivare fino a 100mila euro per gli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica. Fino a 250mila euro per l’acquisto di immobili residenziali. Fino a 350mila euro per interventi congiunti di acquisto e di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica sulla stessa abitazione.

Plafond Casa : Mutuo agevolata se in casa c'è un beneficiario Legge 104

 Mutui agevolati per le famiglie in cui c’è una persona disabile ai sensi della legge 104. È possibile grazie a Plafond Casa, la soluzione messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), attraverso una convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana (Abi), per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca a persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali e/o per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica, sino a un massimo di 350mila euro di spesa

Intermediari abilitati poniamo attenzioni perché le sanzioni per la precompilata 730/2018 sono......

........................ Gli intermediari sono tenuti ai controlli formali sulla documentazione, verificando che corrispondano con i dati in dichiarazione, e apponendo sulla dichiarazione il visto di conformità. In caso di visto infedele, scatta una sanzione del 30% a carico dell’intermediario (a meno che non si configuri una condotta dolosa del contribuente). Per evitare le sanzioni, è possibile inviare dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre.

Le destinazioni dell'otto, del cinque e del 2 per mille nella precompilata 730/2018


La destinazione dell’8, 5 e 2 per mille IRPEF viene effettuata utilizzando il modello 730-1. Possono effettuare l’adempimento anche i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi. Il modello si consegna, insieme alla dichiarazione, al sostituto d’imposta o all’intermediario utilizzando l’apposita busta chiusa. Gli intermediari verificano la corrispondenza dei dati anagrafici e trasmettono la scelta del contribuente all’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta devono inviare la busta chiusa a un ufficio Postale oppure a un soggetto incaricato della trasmissione, e ricevono il relativo impegno a trasmettere.

Le Novità del Modello 730/2018

Aria di novità in casa del 730/2018 on line da oggi

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi. Anche quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Inoltre, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.

Al via da oggi la dichiarazione precompilata 730/2018

730/2018, precompilata online: Il modello precompilato sarà a disposizione dei contribuenti il 16 aprile; il 730/2018 si invia al sostituto d’imposta entro il 7 luglio o al Fisco entro il 23 luglio

martedì 10 aprile 2018

Bonus Pubblicità 2018 in dirittura di arrivo

La pubblicità è sempre stata definita l’anima del commercio! Adesso grazie al bonus pubblicità, introdotto dalla legge 96/2017, farsi conoscere costerà meno. L’agevolazione è un credito di imposta per i professionisti autonomi o le imprese che investono in campo pubblicitario.

A chi si rivolge?

Possono beneficiare del bonus e quindi del credito di imposta:
  • i soggetti titolari di reddito d’imposta;
  • gli enti non commerciali;
  • i professionisti autonomi.

Non stancarti mai di innaffiare il tuo giardino

Foto

Detraibilità 730/2018 del Dispositivo medico su misura


È definito “su misura” un dispositivo fabbricato appositamente per un determinato paziente, sulla base della prescrizione scritta di un medico o di altro operatore debitamente qualificato. Ne sono esempi le protesi dentarie, i plantari ecc. I dispositivi medici “su misura” non devono recare la marcatura CE, pur avendo l’obbligo di essere conformi al D. Lgs.46/1997.
Ai fini della detrazione pertanto è necessaria la seguente documentazione:
scontrino o fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione dettagliata del dispositivo acquistato (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione);
documentazione con indicazione di conformità al D. Lgs. 46/1997.

Buono a sapersi: L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, secondo la Corte di cassazione, può essere chiesta anche per la seconda casa.

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa spetta anche per non usabilità dell’immobile

L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, secondo la Corte di cassazione, può essere chiesta anche per la seconda casa. Con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018, infatti, la Suprema corte sancisce che è agevolabile l’acquisto di una ulteriore abitazione qualora la casa preposseduta sia “non idonea” all’uso abitativo.
In altri termini, secondo la Suprema corte, il requisito della “non possidenza” previsto dalla legge per concedere le agevolazioni sull’acquisto della prima casa è soddisfatto anche qualora l’abitazione precedentemente acquistata (e non ceduta) non si presti a essere idonea all’uso abitativo.

Come noto, chi acquista per la prima volta la piena proprietà, la nuda proprietà, il diritto di abitazione, l’uso o l’usufrutto di una unità immobiliare non di lusso beneficia della riduzione dell’Iva/Imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale sulla compravendita dell’immobile. Le disposizioni in commento, peraltro, sono state da ultimo modificate dalla legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017) secondo cui per l’acquirente, il presupposto per l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” è quello della c.d. “impossidenza” e cioè di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l’immobile acquistato. L’acquirente, inoltre, secondo quanto stabilito dalla legge “non deve essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall’acquirente o dal coniuge con le agevolazioni prima casa”.

Confrontando il testo della sentenza e le disposizioni di legge sopra evidenziate, si può affermare che il problema principale della decisione dei giudici sia dato dal fatto che la Corte di Cassazione non ha delimitato il perimetro per stabilire quando un immobile è da considerare non idoneo all’uso abitativo; ne deriva che detto requisito dovrà essere lasciato all’interpretazione del magistrato che deciderà di applicarla in sede di giudizio.

Invero, la Corte di cassazione, a mero titolo esemplificativo, ha stabilito che l’immobile può considerarsi non idoneo quando un evento ne mette a rischio la stabilità (è il caso di un terremoto), oppure quando la numerosità dei componenti della famiglia non sia più compatibile con gli spazi dell’abitazione nella quale si vive. La Corte di cassazione, quindi, nel dettare i principi sopra descritti, individua situazioni a carattere oggettivo (immobile inagibile a causa di terremoto) e a carattere soggettivo (abitazione troppo piccola).

Ora, ci si chiede se soddisfi il presupposto soggettivo della non idoneità dell’abitazione, richiamato dalla Suprema corte, l’uso di una casa troppo grande (a causa della diminuzione del nucleo familiare) oppure il fatto di non disporre di alcun diritto sull’immobile o ancora il fatto di possedere un’abitazione ubicata geograficamente a molti chilometri di distanza dal luogo di lavoro.
Considerati i numerosi casi (dubbi) che potrebbero susseguirsi, sarebbe opportuno un chiarimento che possa definire i contorni di un principio che rischia di creare innumerevoli contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

Detrazione delle spese mensa scolastica nel 730 e modello Redditi 2018




#detrazioni730
Le spese per la mensa scolastica rientrano a tutti gli effetti tra le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, e sono quindi comprese nell’elenco delle spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi.


BABY SITTING E ASILO NIDO, LE REGOLE 2018



Confermata anche per il 2018 la possibilità, per le madri che lavorano, di usufruire delle misure di sostegno alternative al congedo parentale. Il contributo erogato dall’INPS è erogabile sia a fronte della spesa per la frequenza di un asilo nido convenzionato che per l’erogazione di compensi a baby sitter.

La richiesta deve essere trasmessa al termine del periodo di maternità obbligatoria, e comunque entro il 31 dicembre 2018 da parte delle lavoratrici dipendenti, autonome o parasubordinate.

L’INPS, con il Messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, ha dettato le istruzioni applicative per le nuove richieste che saranno presentate quest’anno: il contributo sarà erogato per un periodo di 6 mesi alle lavoratrici dipendenti e di 3 mesi alle lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata.
La fruizione, su base mensile, può essere alternata a quella del classico congedo parentale.

COMMERCIALISTI, MAGHI ED ILLUSIONISTI. E ADESSO SCATENIAMO L'INFERNO A cura del Direttore Antonio Gigliotti

Cari amici, lasciatemi dire “eppur si muove”!
foto dott
Dopo le nostre segnalazioni, dopo la nostra insistenza, dopo aver in mille occasioni denunciato la “moda” di svilire la professione ed ergersi tutti ad “esperti del fisco” senza averne la benché minima qualifica professionale, e tanto meno la dovuta esperienza, finalmente, qualcosa si è mosso.

Il Sindacato Italiano Commercialisti ha preso una posizione netta su l’ennesimo comportamento lesivo della nostra categoria, con un comunicato che è doveroso riportare nella sua interezza: “Denunciamo con la presente il blog di tale Mauro Guarnaccia, diplomato geometra, intitolato “Il blog di mauro”, nel quale vi si può leggere una autentica diffamazione verso i commercialisti. L’esordio non è dei più amichevoli: “Aiuta anche tu questo Paese… Ammazza un commercialista!”, ma anche nel corpo dello scritto si rinvengono passaggi che sono veri e propri oltraggi. Il Guarnaccia fa esplicito riferimento alla “stragrande maggioranza dei commercialisti”, arrecando dunque un danno di immagine alla categoria, al quale si deve certamente porre freno. Taccia la categoria di “Mancanza di attenzione, strafottenza, disinteresse, … un po’ di tutto.” Inevitabile, poi, il riferimento all’escapologo, nella parte che si riporta: “Proprio alla luce dell’incapacità diffusa dei cosiddetti consulenti commercialisti è nata la figura dell’escapologo fiscale: colui il quale avendo studiato (più e meglio di un commercialista) il nostro sistema fiscale riesce a consigliarti come pagare meno tasse ed incorrere in meno problemi senza evadere e senza illeciti…” Il Guarnaccia conclude la propria filippica come segue: “mi si dirà: "cambia commercialista"... vi rispondo che per trovarne uno bravo fai fatica e il rischio è quello di cadere "dalla padella nella brace" perché sono (quasi) tutti così... impreparati e strafottenti. Non è qualunquismo è solo la pura verità. Sigh!”.

Il SIC conclude con la riserva di “promuovere azione legale nei confronti di tale personaggio, al fine di garantire la reputazione dei commercialisti italiani”.

Bene, bravi, bis! Direte voi… Ma sicuramente ci sarà anche chi insisterà sulla posizione del “non scendiamo al loro livello”, “non diamo pubblicità”, per non parlare dell’immancabile “tanto non serve a nulla”.

E invece no! Serve, eccome se serve, e non solo per ridare finalmente voce, come Fiscal Focus fa da ormai oltre un anno, alla dignità dei Commercialisti.

Serve perché come per incanto il post è scomparso dal blog dell’autore, così come dalla sua pagina Facebook. Un primo, importante, risultato è stato raggiunto, ed è stato raggiunto perché ci si è mossi. Vorremmo dire tutti insieme… sfortunatamente non è così, ma non nascondo che chi vi scrive, oggi, si sente un po’ meno solo, e orgoglioso per aver per primo segnalato tale comportamento, così come altri.

E’ ora di finirla di considerare la categoria cui mi onoro di appartenere come una categoria di incompetenti, dediti a “fottere il prossimo”, come poeticamente riportava un altro passaggio del blogger.

Non è più possibile tollerare il fango gettato su migliaia e migliaia di professionisti che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera, affrontando un mestiere che sta peggiorando di giorno in giorno, per non dire di ora in ora, senza soddisfazioni e senza il dovuto ritorno economico. In tutto questo, dobbiamo anche sentirci insultare da soggetti che non hanno nulla a che spartire con la nostra preparazione?

Essere un Commercialista non è solo un mestiere, è un onore, e ammettendo pure l’ipotesi che qualcuno non sia all’altezza del ruolo (cosa tutta da dimostrare), voglio richiamare con forza le parole del collega Rag. Fabrizio Amatulli, Commercialista, che proprio in risposta al blogger, tra le mille osservazioni del tutto condivisibili, sottolinea: “Io mi alzo ogni mattina con un grande senso di responsabilità nei confronti dei clienti che da oltre 25 anni mi rinnovano la loro fiducia. E posso garantirle che se sono ancora miei clienti dopo tanto tempo è perché, oltre a registrargli le fatture e preparargli gli F24 (per inciso: noi NON POSSIAMO firmare i modd. F24 o le dichiarazioni fiscali dei clienti. Al massimo possiamo rilasciare il visto di conformità con il quale ci assumiamo – ECCOME – la responsabilità sulla veridicità dei dati dichiarati) fornisco loro un servizio di CONSULENZA ASSUMENDOMI LA RESPONSABILITA’ DI QUELLO CHE DICO (!), come la maggior parte dei miei colleghi. Se il suo Commercialista si comporta male può rivolgersi all’Ordine dei Commercialisti chiedendogli tutela, ma questo non la autorizza ad aggredire l’intera nostra categoria. Leggendo le sue parole superficiali ed inappropriate, pensavo alle ore di formazione obbligatoria a cui mi sottopongo per rimanere aggiornato, a quel paio di ore in cui non mi faccio passare le chiamate per dedicarmi allo studio delle novità fiscali, alle migliaia di euro che spendo annualmente per l’abbonamento alle migliori banche dati… E non sono una mosca bianca… Tantissimi colleghi con cui mi confronto fanno la stessa cosa”.

Non perdiamoci dunque d’animo, anzi. Avanti a testa alta, onorati di chi siamo e di cosa facciamo, pronti a combattere ogni singola battaglia contro chi ci attacca senza ragione alcuna.

Pronti a difendere con ogni mezzo la nostra professionalità, con l’auspicio di vedere sempre più Commercialisti, sempre più sigle sindacali, sempre più figure di riferimento dell’Ordine tutte muoversi a tutto campo per spazzare via, una volta per tutte, la caccia alle streghe ai Commercialisti.

Non ce la meritiamo questa caccia alle streghe. Non siamo noi quelli dei magheggi, dei trucchi, dell’illusionismo. Noi siamo persone oneste e facciamo il nostro lavoro con abnegazione.

Ai colleghi tutti vorrei ricordare che non importa se la nostra clientela è composta da società quotate piuttosto che da contribuenti di piccole o piccolissime dimensioni. Siamo Commercialisti, e chi ci offende ci deve trovare, tutti compatti, a rivendicare il nostro ruolo.

SPID, LA PASSWORD UNICA ARRIVA ANCHE SU ENTRATEL, FISCONLINE E SISTER


Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 75242 del 9 aprile 2018 lo SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale – diventa operativo anche per quanto riguarda i servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una buona notizia per tutti coloro che quotidianamente devono districarsi tra una marea di credenziali sempre diverse: quelle per accedere sito dell’INPS, quelle per Fatture e Corrispettivi, quelle per l’Agenzia delle Entrate (Cassetto Fiscale, Entratel, Fisconline), ecc.

Saranno sufficienti una registrazione iniziale, una mail ed un telefono cellulare.

Lo SPID, infatti, altro non è che “la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone”, così come viene descritto nel sito dedicato.

In buona sostanza ogni cittadino può registrarsi al sistema, ottenendo così un identificativo unico e una password. Identificativo e password che saranno sempre uguali, indipendentemente dal sito “istituzionale” cui si vorrà accedere. Un unico accesso e un’unica password, quindi, ma non minore sicurezza in quanto ogni qualvolta si desidererà effettuare un accesso dovrà anche essere inserito un codice, che sarà inviato sul momento, direttamente al numero di telefono cellulare che si indica all’atto della registrazione.

In sostanza l’utente viene identificato attraverso la mail con la quale si è registrato, che costituisce il “nome utente”, e successivamente dovranno essere inserite la “password”, che come abbiamo visto non cambia nel tempo, ed il “Pin dinamico”, ovvero il codice di conferma (ogni volta diverso) che si riceverà sul telefono cellulare all’atto dell’accesso.

Il sistema, già utilizzabile da tempo su tutta una serie di siti quali quelli dell’INPS e dell’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), per citarne alcuni, finalmente è ora utilizzabile anche per l’accesso alle aree riservate del sito dell’Agenzia delle Entrate. La modalità di autenticazione non sostituisce le precedenti, che restano comunque fruibili, bensì va a fornire una nuova possibilità di accesso.

AL VIA IL #730PRECOMPILATO. LE #SPESEMEDICHE E quelle #VETERINARIE POSSONO ESSERE RETTIFICATE

E’ stato pubblicato il 9 aprile il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 76047/2018) avente quale oggetto “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”. Con tale provvedimento è ufficialmente al via la campagna 730, che vede confermati i fondamenti di funzionamento della precompilata, con qualche novità di rilievo.

Già a partire dal 16 aprile saranno resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni dei redditi precompilate, in consultazione. In tale modo sarà possibile iniziare ad incrociare i dati tra quanto risulta negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e la documentazione a propria disposizione.

A tali dati potranno accedere il contribuente o i soggetti dallo stesso delegati, e come sempre saranno accessibili non solo i dati da riportarsi nel dichiarativo, ma anche l’elenco analitico delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione stessa e le relative fonti informative.

L’accesso alle informazioni, presenti nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire tramite diverse modalità, tra le quali le principali risultano essere l’utilizzo delle credenziali Fisconline, ma anche di quelle INPS. In alternativa è possibile accedere facendosi riconoscere tramite carta CNS e, novità di quest’anno, anche tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Le informazioni messe a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate sono molteplici e dettagliatamente elencate all’allegato 1 al provvedimento. Sinteticamente, a partire dall’anno di imposta 2017 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:
quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
contributi previdenziali e assistenziali;
contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
spese sanitarie e relativi rimborsi;
spese veterinarie;
spese universitarie e relativi rimborsi;
contributi versati alle forme di previdenza complementare;
spese funebri;
spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (novità);
spese per la frequenza degli asili nido (novità).

Come sempre, sono anche riportate le spese che debbono essere ripartite su diverse annualità, quali ad esempio le detrazioni spettanti per ristrutturazioni edilizie.

Per quanto riguarda le spese relative ai familiari a carico, questi ultimi sono individuati in base alle informazioni pervenute tramite le CU, con riparto delle spese in base alle percentuali indicate nelle suddette certificazioni o risultanti in base alla verifica reddituale effettuata dall’Agenzia in base ai dati che ha a disposizione. Resta ferma la facoltà del contribuente di ripartire diversamente la spesa rispetto a quanto proposto, laddove le informazioni reddituali o di carico di famiglia risultante dalla CU non siano corrette, così come nel caso in cui il sostenimento della spesa sia stato ripartito diversamente in capo ai soggetti interessati.

Le modalità di fruizione generale del servizio “precompilate” sono sostanzialmente immutate: il contribuente ha la facoltà di accettare la precompilata così come proposta, oppure di apportare le variazioni che ritiene opportune, fermo restando in tal caso la possibilità di essere sottoposto a controllo. Le eventuali sanzioni in caso di modifica della precompilata saranno a carico del contribuente stesso se egli agisce in proprio, ma graveranno sul CAF o sul Professionista che si occupa del Modello 730, laddove la dichiarazione venga predisposta con l’intervento di questi ultimi soggetti che, peraltro, per accedere ai dati del precompilato devono ricevere apposita delega da parte del contribuente.

L’invio della dichiarazione precompilata, accettata o modificata o integrata direttamente dal contribuente, potrà avvenire a partire dal 2 maggio.

Una novità di rilievo interessa la precompilata con riferimento alle spese sanitarie e veterinarie, ovvero quella parte di dati che perviene all’Agenzia delle Entrate tramite Tessera Sanitaria. Sempre in data 9 aprile, infatti, è stato pubblicato un ulteriore Provvedimento (Prot. n. 76048/2018) avente ad oggetto “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno di imposta 2017”.

In base a tale provvedimento, a partire da quest’anno il contribuente potrà intervenire a rettifica delle spese sanitarie e veterinarie che riscontra nella propria dichiarazione la precompilata. In sostanza il contribuente, ma solo a partire dal giorno in cui sarà possibile gestire la fase di accettazione o modifica della precompilata, ovvero il 2 maggio, potrà tramite le nuove funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, modificare i dati esposti dal Sistema Tessera Sanitaria, andando ad intervenire sul dettaglio di ciascuna spesa, e relativi rimborsi, anche con riferimento ai dati che si riferiscono ai familiari a carico. Non sarà possibile, tuttavia, intervenire sulle spese per le quali il contribuente abbia a monte manifestato l’opposizione alla trasmissione dei dati.

Da quest’anno, quindi, il contribuente potrà eliminare, aggiungere o modificare i singoli documenti di spesa che risultano essere stati trasmessi con il sistema TS. A seguito delle modifiche, il Sistema Tessera Sanitaria creerà una copia, con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi, e fornirà all’Agenzia delle entrate i nuovi totali delle spese e dei rimborsi - determinati anche sulla base della percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a carico nonché di eventuali importi rimborsati da parte di enti e casse con finalità assistenziali - aggregati in base alle tipologie di spesa. I nuovi totali saranno quindi utilizzati dal sistema “precompilata” per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Vorreste installare dei pannelli solari a casa vostra, ma non avete idea dei costi? Ecco tutto quel che c’è da sapere per valutare la convenienza di questa opzione.

Un tempo proibitivi, oggi i pannelli solari hanno un costo decisamente più abbordabile. Non tutti sanno però che il prezzo dipende da diversi fattori.

Per calcolare la spesa bisogna infatti considerare che il costo varia in base al numero delle persone che compongono il  nucleo familiare, al consumo annuo di energia e al numero di pannelli che si devono installare. Per esempio: una persona che consuma annualmente all’incirca 2500 kWh, avrà bisogno di un impianto che ne produce almeno 3000, dal momento che i pannelli solari non potranno essere sempre fruttati al 100% in virtù delle condizioni climatiche non sempre ottimali. Con questi requisiti l’impianto solare dovrà essere composto da 12 pannelli solari e avrà un prezzo medio di 6100 € (costo di installazione e IVA inclusi). Per due persone il pannello dovrà essere composto da 14 pannelli con un prezzo che sale a circa 7400€, per tre i pannelli dovranno essere 16 e il prezzo sarà di 8800€ e così via.


Un’altra considerazione importante da fare prima di procedere all’acquisto dell’impianto è quanto spazio si ha a disposizione per i pannelli solari. Un pannello necessita in media 1,5 mq. Se la superficie disponibile non è sufficiente, si può sempre optare per un numero più di basso di pannelli che coprano solo una parte del fabbisogno energetico.

Se invece di un impianto solare per la produzione di energia, si desidera installare un impianto solare termico che garantisca quindi l’acqua calda in casa, i prezzi sono più contenuti e si parte da un minimo di 3000 euro circa.

A pesare sul costo dell’impianto è anche la tipologia di pannelli. In commercio si trovano infatti celle solari di silicio monocristallino, celle solari di silicio policristallino e celle solari a film sottile. I migliori e quindi i più cari sono i pannelli di silicio monocristallino. Quelli più economici, ma con una resa inferiore sono invece i pannelli a film sottile.

Lidl Italia: 100 nuove assunzioni

Buono a sapersi, o no?

Scadenza 31 marzo per la pensione anticipata, come fare domanda

i chiude il 31 marzo la prima finestra per presentare la domanda di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale: l’anticipo pensionistico per individui in fasce deboli. Mancano pochi giorni, quindi, per poter consegnare all’Inps tutta la documentazione con i requisiti.

L’Istituto di Previdenza fornirà delle risposte entro il 30 giugno. Due i passaggi per ottenere questa misura sperimentale in vigore dal primo maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018. La prima fase prevede che l’Inps proceda con la certificazione dei requisiti d’accesso. Passato questo step, e ottenuto il benestare, si dovrà proseguire con l’istanza di accesso al reddito ponte.

È fondamentale sottolineare che per avere il benestare definitivo ci deve essere la disponibilità nell’apposito fondo. Se lo stanziamento annuale dovesse terminare, le domande potrebbero non avere esito positivo. Infatti questa misura, che ha lo scopo di accompagnare determinati individui all’età pensionabile, è soggetta a dei limiti di spesa.

La domanda va presentata alla sede Inps di residenza e deve essere presentata in via telematica.  Possono procedere con la consegna della documentazione individui di 63 anni, con almeno 30 anni di anzianità contributiva, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (o alle forme sostitutive ed esclusive), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione separata.

Queste le condizioni in cui devono trovarsi: disoccupati, impegnati ad assistere il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente affetto da handicap grave, invalidi civili con un grado pari o superiore al 74 per cento e alcune tipologie di dipendenti.

La seconda finestra offre la possibilità di presentare le istanze entro il 15 luglio, al risposta dell’Istituto Nazionale di Previdenza dovrebbe arrivare il 15 ottobre. L’ultima possibilità verrà data il 30 novembre, risposte entro il 31 dicembre.

L’Ape sociale, ovvero l’anticipo pensionistico previsto in via sperimentale, è rivolto a persone in categorie socialmente deboli. L’obiettivo è di accompagnare all’età pensionabile l’individuo che ne ha fatto richiesta. Il contributo è corrisposto fino all’età pensionabile o a quella anticipata. L’indennità è uguale all’importo della rata mensile di pensione che deve essere calcolata al momento dell’accesso se inferiore a 1500 euro o uguale a questa cifra massima.  Viene corrisposta ogni mese per 12 volte in un anno.

TOP SHOES sito in COSENZA VIA R. MISASI......



Se vai su facebook e clicchi "mi piace"......... ne guadagni in salute eheheheh





L'immagine può contenere: spazio all'aperto

PMI, dalla Regione Sardegna un nuovo fondo per accesso al credito


La Giunta regionale sarda ha deliberato delle misure a sostegno delle imprese artigiane per favorire l’accesso al credito, anche per l’acquisto di macchinari in leasing

Premio Gaetano Marzotto 2018, per PMI e startup premi per 2,5 milioni di euro


Le PMI potranno presentare i loro progetti fino al 14 maggio 2018. Oltre ai premi in denaro, 30 percorsi di affiancamento offerti dai maggiori incubatori italiani

Rapporto PMI Mezzogiorno 2018: il Sud Italia torna a crescere


La ricerca condotta da Confindustria e Cerved evidenzia una crescita numerica e dei fatturati delle PMI del Sud Italia, ma per far ripartire l’economia è necessario sbloccare i fondi per gli investimenti

Come far richiesta per ottenere i fondi della NUOVA SABATINI (Lo sai? No? Te lo diciamo noi: STUDIO SEMERARO TI SVELA TUTTO)



Prima di far richiesta per ottenere i fondi dell’agevolazione beni strumentali, è necessario che all’azienda sia concesso un prestito da parte di una banca o di un intermediario finanziario, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. Solo in questo caso sarà possibile inviare la richiesta per la Nuova Sabatini. Se si hanno tutti i requisiti necessari affinché la domanda venga accolta, il contributo del MiSE è determinato in misura parti al valore degli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni a un interesse pari del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali.

Cosa è Beni strumentali (#NuovaSabatini)



L’agevolazione Beni strumentali ha l’obiettivo di facilitare gli investimenti e l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese per rilanciare la competitività del sistema Paese. Con i fondi ottenuti tramite la misura, le PMI potranno acquistare impianti, macchinari, beni strumentali e software per abbracciare la quarta rivoluzione industriale. Sono finanziati anche gli acquisti in leasing. L’agevolazione può essere assistita anche dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino a un massimo dell’80% del finanziamento richiesto. Possono richiedere l’agevolazione le PMI di qualsiasi settore produttivo ad eccezione delle attività finanziarie e quelle connesse all’esportazione.

#studioSEMERARO

Nuova Sabatini, disponibili 320 milioni di euro per le PMI


Le piccole e medie imprese ancora non utilizzano tutti i fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’acquisto di impianti, attrezzature, beni strumentali e softwar

#Affittarecasa: i #5contrattivigentierequisiti Dovete affittare casa? Ecco una guida alla scoperta dei cinque contratti possibili in base alla normativa e a chi sono indirizzati



Dovete affittare casa, ma non sapete quale contratto stipulare che faccia al caso vostro? La prima cosa da sapere sulle locazioni è che ci sono cinque tipologie di accordi: ordinario a canone libero 4+4, transitorio, convenzionato o a canone concordato, transitorio per studenti e di comodato d’uso.

Il contratto ordinario a canone libero ha un’autonomia limitata: la cifra viene stabilita in maniera autonoma dalle parti, con il vincolo della durata minima di quattro anni con rinnovo automatico per un periodo altrettanto lungo. Esiste la possibilità di rifiuto del rinnovo da parte del locatore per motivi dettati dalla normativa: come l’uso per se o per la famiglia dell’immobile, vendita o ristrutturazioni importanti. Si può anche stabilire una durata maggiore.  Al termine dei primi quattro anni chi affitta può, tramite lettera e almeno sei mesi prima della scadenza, chiedere la disdetta degli ulteriori 4 anni. Al termine degli otto anni, invece, si può continuare  con il rinnovo, con disdetta sei mesi prima senza motivazioni.

Il contratto transitorio non può durare meno di un mese e non può essere superiore ai 18, al termine del periodo di durata l’affitto si conclude senza alcuna comunicazione. Attenzione, però, si può però decidere di proseguire con la locazione della casa nel caso ci sia ancora la necessità. La transitorietà deve essere espressa tramite raccomandata da entrambe le parti. Nel caso in cui chi affitta non dovesse adempiere a questo obbligo, oppure se dovessero non esserci più le cause, si passerà al contratto 4+4. L’esigenza che spinge a  stipulare un contratto transitorio deve essere documentata.

Per quanto riguarda il contratto di locazione convenzionato (o a canone concordato) è importante sapere che ha una durata di 3+2 e che ha diversi vantaggi. Il canone, infatti, è più basso di quello di mercato per  andare incontro a chi deve affittare. Da non dimenticare che ci sono anche benefici fiscali per i proprietari. Alla scadenza dei primi tre anni il contratto può essere rinnovato per altri tre (decidendo se cambiare o no le condizioni) oppure viene prorogato di diritto per altri 2. Al termine si può stabilire se rinnovare o rinunciare. E anche in questo caso le tempistiche sono quelle dei sei mesi prima della scadenza tramite raccomandata.

Il contratto indirizzato agli studenti può durare da 6 a 36 mesi e può essere sottoscritto da una persona o da un gruppo. È vigente solo nei comuni dove si sono università e chi lo stipula deve essere fuori sede e deve attestare il percorso universitario. Il canone è calmierato.

L’ultima tipologia di contratto è quello del comodato d’uso: il proprietario dà la casa per un tempo determinato, con l’obbligo di restituzione. È gratuito.

Lambanda il condominio dove si fa co-living fra creatività, collaborazione ed eventi

Arriva in Italia l’esperienza del co-living per la condivisione degli spazi abitativi
In via della Braina 7 a Bologna c'è Lambanda il condominio dove si fa co-living fra creatività, collaborazione ed eventi

Si chiama Lambanda, ci possono vivere circa 18 inquilini, è uno spazio di 1000 metri quadri e si trova in via della Braina 7, a Bologna. È un condominio particolare perché lo possiamo considerare un caso di studio tutto italiano per quanto riguarda il co – living.

E per raccontarlo partiamo proprio da qui, dal co – living. Di che cosa si tratta? Sono  condomini, ma molto particolari. Infatti agli spazi comuni come lavanderie, parcheggi e aree dedicate al lavoro, si aggiungono servizi condivisi come il Wi-Fi . Ma per il resto vi sono normali appartamenti.

Come si pagano i contributi di colf e badanti scadenti oggi 10 aprile 2018?


I contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:


  1. utilizzando il bollettino MAV (pagamento mediante avviso), l’Inps provvede all’invio a tutti i datori di lavoro domestico dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi relativi ai trimestri in scadenza. L’Istituto provvede ad inviare al datore di lavoro domestico due tipologie di comunicazioni cartacee che allegano tali bollettini:
  2. la comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione del rapporto di lavoro che costituisce la conferma dell’avvenuta attivazione dello stesso e che viene inviata all’indirizzo di residenza del datore di lavoro;
  3. la comunicazione di rinnovo che viene inviata a tutti i datori con rapporti di lavoro attivi che non abbiano disabilitato tale servizio utilizzando l’apposita funzione di cui al messaggio n.10289/2013. Tale comunicazione, che ha tradizionalmente lo scopo di ricordare le scadenze di pagamento quantificando i contributi da versare, viene inviata all’indirizzo indicato per il recapito;
  4. rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso sportelli postali, tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps, sportelli bancari Unicredit Spa, tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
  5. online sul sito internet inps.it nella sezione Servizi Online (Portale dei Pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio) utilizzando la carta di credito;
  6. telefonando al Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.

Qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione. Prima di confermare l’importo, si può chiedere all’operatore del circuito “Reti Amiche” o del Contact Center, oppure alla procedura – nel caso di utilizzo delle altre modalità – la modifica di elementi che determinano il calcolo e automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.

Colf e badanti, contributi in scadenza il 10 aprile


Il 10 aprile è l'ultimo giorno utile per il primo pagamento trimestrale 2018 all'Inps da parte di chi ha assunto colf, badanti e collaboratori

Entro il 10 aprile tutte le famiglie che si avvalgono della collaborazione di personale domestico, colf e badanti dovranno saldare la rata relativa al primo trimestre (gennaio – marzo 2018). Il versamento mancato, tardivo o parziale, comporterà per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’istituto di previdenza. La prossima scadenza è fissata dal 1° al 10 luglio.

Una nuova professione da 600 dollari l’ora: il terapista dei compiti


A metà tra il tutor tradizionale e lo strizzacervelli, per 600 dollari all’ora aiuta gli studenti a risolvere i problemi di matematica ma anche quelli emotivi

Chi paga lo stipendio dei sacerdoti?



I sacerdoti ricevono lo stipendio dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero (I.C.S.C): organismo fondato dalla Conferenza episcopale italiana (C.E.I), che ha il compito di gestire gli stipendi del clero, di garantire il supporto assistenziale e previdenziale e di curare i rapporti con la Pubblica amministrazione.

Quanto guadagnano i frati?

I frati (sacerdoti religiosi) invece sono coloro che hanno fatto voto di povertà, castità e obbedienza. Fanno parte di un ordine o di istituto religioso (gesuiti, francescani, domenicani, carmelitani), rispondono a un superiore della medesima istituzione religiosa di cui fanno parte e vivono in convento come membri di una famiglia. Il frate, a differenza del sacerdote, fa un voto di povertà con cui si assume l'impegno a vivere in un certo modo, rinunciando realmente a ogni proprietà presente e futura. I frati sono fratelli nullatenenti e poveri nella stessa misura.

E' chiaro che, avendo fatto voto di povertà, i frati non percepiscono alcun stipendio. Nulla vieta loro però di svolgere qualsiasi altro lavoro, come un qualunque cittadino. Per cui il loro stipendio è quello stabilito dai contratti collettivi di lavoro per qualsiasi altro cittadino.

Stipendio dei cappellani militari



I cappellani sono quei sacerdoti che prestano assistenza all'interno degli ospedali. L'importanza e la delicatezza del loro ruolo, prevede il riconoscimento, in loro favore, di uno stipendio che può anche superare i 1200,00 euro mensili previsti per il parroco.

Il Papa quanto guadagna?

Il Papa quanto guadagna?

Il Papa non percepisce uno stipendio, ma ha il diritto di prelevare liberamente quanto gli occorre da un istituto, finanziato dalle donazioni spontanee dei fedeli (Obolo di San Pietro), che si occupa delle opere caritatevoli della Chiesa Cattolica.

Sveliamo l'arcano: Sai quanto guadagnano parroci, preti e cardinali?

Stipendi di parroci, preti e cardinali

La parrocchia è la circoscrizione territoriale più piccola ed è gestita dal parroco, il responsabile della cura spirituale dei fedeli.

Il parroco è un sacerdote che ha ricevuto il sacramento dell'Ordine Sacerdotale, che gli permette di celebrare Messa e compiere tutti i compiti del ministero pastorale.

Il sacerdote diocesano si impegna a rispettare tre promesse che presuppongono una sua coercizione personale: celibato, obbedienza al proprio vescovo, preghiera e santificazione.

Il sacerdote vive in una parrocchia di cui è responsabile in qualità di parroco. In base alle dimensioni della comunità religiosa, può essere assistito da uno o più preti.

Passando nel dettaglio agli stipendi del clero:


  • i parroci percepiscono una retribuzione mensile di 1200 euro, importo che aumenta con l'anzianità e i servizi svolti;
  • i preti invece circa 1000 euro al mese.

Può accadere che preti e parroci siano anche insegnanti di religione cattolica nelle scuole. In questo caso però i due stipendi non si sommano, perché allo stipendio da docente, viene sommata la somma necessaria per raggiungere l'importo di 1000 euro o 1200 euro sopra indicati.



I sacerdoti fanno parte del clero diocesano e hanno come diretti superiori:


  • i vescovi che, ricoprendo una carica più importante, percepiscono uno stipendio mensile di 3000 euro;
  • i cardinali, che possono raggiungere l'importo mensile 5000 euro, a cui si vanno a sommare i gettoni di presenza per la partecipazione alle attività politiche dello Stato Vaticano.

All'interno della Chiesa cattolica, il titolo aggiuntivo di monsignore è conferito ad arcipreti o arcivescovi. Esso può essere attribuito in ragione della sede o della singola persona. I monsignori fanno parte degli organi direttivi e politici del clero e il loro stipendio dipende dalle funzioni svolte e dalle cariche rivestite.

Rischio stangata per i cittadini con la nuova #RIFORMADELCATASTO (vi avevamo avvisato purtroppo)

Rischio stangata per i cittadini con la nuova #RIFORMADELCATASTO (vi avevamo avvisato purtroppo)

La riforma si propone di eliminare le grosse disparità esistenti nella tassazione immobiliare, stante il mancato allineamento delle rendite catastali con il valore di mercato; una situazione che aveva provocato casi paradossali, come abitazioni in periferia su cui gravava un prelievo fiscale addirittura maggiore di quelle in centro storico.

Tuttavia, il rischio futuro è che con la riforma le rendite catastali subiscano un aumento e venga enormemente innalzato anche il prelievo fiscale. Infatti, nonostante la riforma non preveda ulteriori costi per lo Stato, saranno i cittadini presumibilmente a veder aggravata la propria situazione.

Nonostante la garanzia di maggiore equità, infatti, alcuni proprietari potrebbero veder aumentare la rendita catastale (dato su cui si basa il calcolo dell'imponibile IMU) con un contestuale aggravamento delle imposte, comprese le tasse su compravendite, donazioni o successioni. Il sistema di revisione, infine, potrebbe avere un impatto anche sul reddito ISEE nel quale vengono calcolate anche le proprietà immobiliari.

L' allarme è stato lanciato anche dal Presidente della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria: "La riforma del catasto porti a una maggiore equità, ma non consideri la casa un limone da spremere. Serve semplificare e ridurre il carico fiscale per il ceto medio basso. Questa è la nostra sfida per avvicinarci al resto d'Europa".

Stessa preoccupazione anche da parte di Confedilizia, che in una nota ha precisato che "Non è certo questo il momento per iniziare un nuovo percorso, checché ne dica la Commissione europea, che inserisce pigramente il tema catasto nelle sue rituali raccomandazioni copia e incolla, senza avere un minimo contatto con la realtà. Per il settore immobiliare l'urgenza non è la riforma del catasto, ma una decisa riduzione di un carico fiscale che dal 2012 è stato quasi triplicato e che continua a causare danni incalcolabili a tutta l'economia: crollo dei valori, impoverimento, caduta dei consumi, desertificazione commerciale, chiusura di imprese, perdita di posti di lavoro. Dovrebbe essere questa la priorità di un Governo responsabile".

Riforma Catasto : Nuovi criteri di classificazione per gli immobili

Ebbene si, tira una nuova aria per il Catasto..... ma non è un bel venticello purtroppo (purtroppo per i cittadini)

Invece che raggruppati in categorie e classi, a seguito della riforma gli immobili saranno distinti in due tipologie, ovverosia quelli ordinari e quelli speciali. Stante questa differenziazione, cambieranno anche i parametri tramite i quali determinare il valore patrimoniale medio ordinario dei fabbricati.

Per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, ad esempio, il processo estimativo utilizzerà il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare.

Ancora, si prevede di utilizzare funzioni statistiche atte a esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

Invece, quanto alle unità immobiliari a destinazione catastale speciale, il processo estimativo dovrebbe operare sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale.

In caso non sia possibile il riferimento diretto ai valori di mercato, subentra il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente.

Anche la rendita catastale, criterio utilizzato al momento per la determinazione delle imposte sui redditi, seguirà lo stesso schema del valore, ma si fonderà sul valore locativo e sarà espressa anch'essa in metri quadrati.

#riformacatasto #studiosemeraro #pioggiadinuovetasseahimè #staytuned

domenica 1 aprile 2018

Imprenditore individuale deceduto: gli eredi del defunto possono continuare l’attività d’impresa?

Un’impresa individuale che fa parte di un patrimonio ereditario forma oggetto di una comunione tra gli eredi. Se gli eredi non manifestano, in modo espresso o tacito, la loro volontà di proseguire l’attività aziendale, la gestione della stessa è soggetta alle regole della comunione.


Nel caso in cui gli eredi del de cuius sono più d’uno e optano per la prosecuzione dell’attività d’impresa, la comunione ereditaria è assimilabile alla società di fatto. Tale società deve poi essere regolarizzata, entro un anno, in una società regolare di persone o di capitali.
La società di fatto, non essendo costituita per atto scritto e non essendo nemmeno iscritta nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, è una società irregolare. Fino a quando la società non viene iscritta nel registro delle imprese, essa è regolata dalle disposizioni relative alla società semplice e di conseguenza ha una minore autonomia patrimoniale, rispetto alle società regolari.
Gli eredi dell’imprenditore deceduto che intendono continuare l’attività aziendale, prima di iniziare a gestire l’impresa in forma collettiva, dovranno porre in essere una serie di adempimenti fiscali e amministrativi.
In particolare, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, gli eredi dovranno presentare la dichiarazione di successione ed entro 30 giorni dalla morte dell’imprenditore, il rappresentante legale della comunione ereditaria dovrà presentare la variazione dati IVA indicando i dati identificativi della comunione ereditaria.
Ai fini fiscali, dal punto di vista dell’imposizione diretta, il trasferimento dell’impresa individuale ai propri familiari, avvenuto per causa di morte, è un’operazione fiscalmente neutrale al verificarsi di determinate condizioni e più precisamente, non è soggetta a tassazione, quando gli eredi proseguono nell’attività di impresa e quando i valori contabili dei beni che compongono l’azienda in successione restano invariati rispetto a quelli che avevano in capo all’imprenditore deceduto.
A seguito del decesso, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e le altre dichiarazioni/comunicazioni fiscali relative alla posizione del contribuente deceduto, ricade sugli eredi, anche se è sufficiente che l’obbligo venga assolto da uno di essi.
Il reddito conseguito dall’attività d’impresa deve poi essere ripartito tra gli eredi quale reddito di partecipazione, dal momento che la comunione ereditaria è assimilata ad una società in nome collettivo, in caso di attività commerciale, o società semplice, in caso di attività non commerciale.
Il rappresentante legale della comunione ereditaria dovrà comunicare agli eredi il prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere indicati, oltre ai loro dati anagrafici anche la loro quota di reddito o perdita attribuita a ciascuno di essi e le eventuali ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Il reddito che si consegue nella prosecuzione dell’attività commerciale è infatti reddito d’impresa e viene assoggettato ad imposizione fiscale secondo le comuni regole previste per tale forma reddituale.
E se gli eredi dell’imprenditore non intendono proseguire l’attività? Se gli eredi del de cuius non intendono invece proseguire l’attività aziendale, si determina l’insorgere di una comunione tra i coeredi finalizzata dall’unico scopo di godere dei beni componenti l’azienda e percepirne i frutti.
Secondo la norma civilistica infatti, l’elemento che caratterizza la comunione dei beni è rappresentato dallo scopo esclusivo di godimento di una o più cose da parte dei componenti della comunione (articolo 2248 del codice civile).