venerdì 31 marzo 2023

Disponibile il servizio per il calcolo dell'ampliamento dei piani di rateazione

L’Agenzia con l’ausilio di Sogei ha predisposto il nuovo servizio di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali. Il servizio è stato pensato per agevolare i contribuenti che intendono avvalersi dell’estensione del piano di rateazione già in corso, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 159, legge n. 197/2022).

Il neo applicativo si affianca, senza sostituirsi, a quello già esistente “Controllo automatico e formale - calcolo delle rate” raggiungibile attraverso i seguenti percorsi:

Home → Cittadini → Pagamenti e rimborsi → Calcolo dei pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale - calcolo delle rate → Accedi al servizio

Home → Schede informative e servizi → Pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale - calcolo delle rate → Accedi al servizio

Nella stessa pagina ora il percorso porta alla sezione “Accedi ai servizi”, in cui i contribuenti potranno calcolare le scadenze, gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, oltre a stampare i modelli F24 per i versamenti. Gli utenti potranno scegliere “Predisposizione di un nuovo piano di rateazione” se hanno ricevuto una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni e intendono predisporre un piano di pagamento rateale, oppure su “Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso” nel caso in cui vogliono modificare la durata (e quindi il numero di rate residuo) di un piano di rateazione già in corso.

Bonus asilo nido: aperta la piattaforma per le domande

È disponibile il servizio per presentare le domande di bonus asilo nido 2023. Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus dà diritto al rimborso di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, e alle spese per l’assistenza presso la propria abitazione di bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2023) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023.

Gli importi  dei contributi , che sono erogati per  un massimo 11 mesi, variano  sulla base dell'ISEE familiare e comunque non possono superare quanto effettivamente pagato agli asili nido o alle baby sitter. Si tratta di :

  • 270 euro al mese con ISEE fino a 25mila euro
  • 227 euro al mese con ISEE da 25mila a 40mila euro
  • 136 euro al mese con ISEE pari o sopra i 40mila euro

Se non si presenta l'ISEE viene erogato l'importo minimo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito Inps, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere. Deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Il contributo viene erogato dopo la presentazione dei documenti che attestano l’avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate entro il 31 luglio 2024.

 

lunedì 27 marzo 2023

Dichiarazione 730/2023: ecco le date da segnare

La stagione della dichiarazione dei redditi 2023 è partita ufficialmente il 16 marzo con la consegna, da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica 2023. Con la CU, poi, i lavoratori, gli autonomi e i pensionati presenteranno i redditi prodotti nell’anno di imposta 2022.

La prima data da segnare sul calendario, salvo proroghe, è il 30 aprile 2023. Da questa data, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente il Modello 730 precompilato 2023 (anno d’imposta 2022). Ovvero quelli con i redditi e le spese già inserite dall’amministrazione tributaria. Il contribuente da questa data non potrà fare altro che prendere visione del modello. Ma intanto potrà accertarsi che tutte le spese sostenute siano state inserite e che non debba apportare modifiche.

Se il 30 aprile 2023 è la prima data, l’ultima è il 30 novembre 2023. Ossia l’ultimo giorno per l’invio del Modello Redditi.

A partire dal 31 maggio 2023 il contribuente potrà iniziare a modificare il proprio 730 precompilato. Questo significa che se nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate manca qualche informazione o spesa o sono presenti dati sbagliati si può procedere ad integrazioni e correzioni.

Sempre dalla stessa data, poi, è possibile procedere all’invio del modello senza modifiche o con integrazioni e modifiche.

Il 730/2023 ha come scadenza il 30 settembre 2023, ma cadendo la scadenza slitta al lunedì successivo, ovvero al 2 ottobre 2023.

Si tratta di una scadenza che, però, non è stringente visto che se anche si dovesse saltare il contribuente ha sempre e comunque modo di rimediare al mancato invio della dichiarazione provvedendo ad inviare la stessa con il modello Redditi PF 2023 che ha scadenza più lunga, 30 novembre 2023.

In caso di dimenticanze e omissioni è possibile presentare, entro il 25 ottobre 2023, il 730 integrativo. Per la presentazione di questo modello, a differenza di quello che accade con il precompilato, è necessario recarsi presso un Caf o un professionista abilitato.

martedì 21 marzo 2023

Bonus revisione auto 2023: domande dal 3 aprile

A partire dalle ore 9 di lunedì 3 aprile 2023 sarà possibile richiedere il contributo per le revisioni auto svolte nel corso del 2023. 

Possono avvantaggiarsi dell’agevolazione i proprietari di autoveicoli e motoveicoli – compresi gli autocarri fino a 35 quintali e minibus fino a 15 posti. 

La misura compensativa di importo pari a 9,95 euro è rivolta ai proprietari di veicoli a motore, in relazione al costo di revisione di veicoli ed eventuali rimorchi. Come è facile notare si tratta di un importo non particolarmente alto. Si rivela comunque utile a coprire gli aumenti che di recente sono stati applicati proprio sui costi delle revisioni dei veicoli a motore. Entrando nei dettagli, dal 2021 a oggi, i costi per la revisione auto presso la Motorizzazione Civile sono passati da 45 euro a 54,95 euro. I costi presso un’officina autorizzata, invece, hanno registrato un incremento da 66,88 euro a 79,02 euro.

Meglio conosciuto con il termine Bonus veicoli sicuri, gli automobilisti aventi diritto e interessati devono inoltrare apposita richiesta, in modalità telematica, attraverso la piattaforma resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Entrando nei dettagli bisogna utilizzare le proprie credenziali Spid, Cie o Cns per effettuare l’acceso nell’area dedicata e compilare l’apposito modulo.

Accedendo al portale, sarà quindi possibile inserire il numero di targa e la tipologia del veicolo per il quale si richiede il contributo e, dopo aver indicato i dati richiesti, sarà necessario indicare l’IBAN sul quale si intende ricevere il rimborso. Tale contributo può essere richiesto una sola volta a veicolo. Se co-intestato, il bonus può essere richiesto solo dal primo co-intestatario indicato sulla carta di circolazione. 

venerdì 17 marzo 2023

Bonus fino 350 euro per Autonomi senza partita Iva: domande fino al 30 aprile

Esteso a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA l’accesso all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter.

L’ampliamento previsto dal nuovo decreto ministeriale interessa una platea potenziale di ulteriori 30mila lavoratori autonomi e circa 50mila professionisti, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia. 

Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2023 . Lo comunica INPS con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023. 

L’estensione oggetto della circolare 30/2023 riguarda in particolare  iscritti alle gestioni Inps dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. 

Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  • di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
  • di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; 
  • di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
  • di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

martedì 14 marzo 2023

Bonus affitto giovani under 31

Disponibile anche nel 2023 il bonus affitto per i giovani under 31, la misura che permette ai ragazzi che stipulano contratti di locazione di ottenere una detrazione per un valore massimo di 2.000 euro per i primi 4 anni del contratto d’affitto.

Il Bonus Affitto è destinato agli under 31 con reddito non superiore a 15.493,71 euro ed è concesso relativamente alle abitazioni singole (anche una stanza) o agli appartamenti dove viene trasferita la residenza, consentendo di ottenere una detrazione pari al 20% del canone di locazione per i primi quattro anni di validità del contratto, fino a un importo massimo di 2mila euro annui. La detrazione minima  è di 991,60 euro. Facciamo due esempi per chiarire:

  • in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione.
  • Invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile.

Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario. Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quindi gli immobili di lusso, ma anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi finalizzati a scopi turistici.

Il Bonus Affitto Giovani under 31 è una detrazione d’imposta inserita nel comma 1-ter dell’Articolo 16 del TUIR: si può utilizzare in dichiarazione dei redditi, per i primi quattro anni di durata contrattuale. La detrazione è ripartita tra i cointestatari del contratto di locazione aventi i requisiti. Nel caso in cui soltanto uno li abbia, godrà comunque dello sconto fiscale unicamente per la sua quota. 


venerdì 10 marzo 2023

Riforma Irpef in arrivo

Con la legge delega sulla riforma fiscale, l'Esecutivo chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per ripensare in modo complessivo le tasse italiane, dall'Irpef che si riduce a tre aliquote all'Ires che invece si sdoppia, rafforzare lo Statuto dei diritti del contribuente, semplificare «i procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso», ristrutturare «le sanzioni amministrative e penali» e infine riordinare le norme in testi unici. 

Oggi gli scaglioni dell’Irpef sono quattro: fino a 15mila euro di reddito si paga un'aliquota al 23%, fino a 28mila euro al 25%, tra 28mila euro e 50mila euro al 35% e oltre questa soglia si applica un’aliquota del 43%. 

Al momento ci sono due ipotesi. Nella prima lo scaglione minimo, fino a 15mila euro e quello massimo, oltre i 50mila euro, restano così come sono oggi. Sono accorpate, invece, le aliquote intermedie, con l’effetto che guadagna da 15 a 28 mila euro pagherebbe il 3% di imposte in più mentre chi sa fra 28 e 50mila pagherebbe il 28% (o il 27) rispetto all’attuale 35%. Il risultato è che per i redditi fino a 34mila euro ci sarebbe un aggravio di tasse mentre avranno un risparmio i redditi fra i 35 e i 50mila euro. 

La seconda ipotesi prevede una variazione in tutti gli scaglioni. Il primo salirebbe a 28mila euro, con aliquota ferma al 23%, mentre il secondo si applicherebbe sempre fino a 50mila euro come nella prima ipotesi, ma l’aliquota verrebbe rivista al rialzo al 33%. Anche in questo caso, rimarrebbe al 43% l’aliquota sopra i 50mila euro.

In questo caso ci sarebbe un risparmio fiscale distribuito per tutti. Per un reddito di 20mila euro, il risparmio sarebbe di 100 euro, che salirebbe a circa 400 euro per chi guadagna oltre i 35mila euro. A 50mila si risparmierebbero 700 euro.

Le tre aliquote, nelle intenzioni del governo, dovrebbero però appunto rappresentare solo il primo passo verso la Flat Tax, indicata dalla delega come punto di approdo a lungo termine.

Per finanziare la riforma dell’Irpef il governo vuole però disboscare l’attuale giungla di 626 detrazioni e deduzioni che comportano, ogni anni, un minore incasso per lo Stato di circa 180 miliardi di euro. Sarebbero salve le attuali detrazioni per le spese sanitarie, la scuola e la prima casa. Per il resto, ci sarebbe una riduzione delle detrazioni mano a mano che il reddito sale, fino ad un azzeramento per chi guadagna oltre 240mila euro.

Il progetto del governo sdoppia l'Ires, l'imposta sui redditi delle società. Con una filosofia simile a quella che ha ispirato nell'ultima manovra la Flat Tax incrementale, la delega prospetta di affiancare all'aliquota ordinaria del 24% una tassazione agevolata per la quota di reddito che nei due anni successivi viene destinata alle assunzioni o agli investimenti in beni strumentali innovativi o qualificati.

L'obiettivo è favorire la capitalizzazione delle imprese stabilite in Italia e premiare con la riduzione dell'imposta chi investe in nuova occupazione in beni strumentali innovativi e/o qualificati in breve arco di tempo.

La delega mette poi nel carnet dei propri obiettivi la razionalizzazione delle aliquote Iva e delle operazioni esenti. La legge delega prevedrà il riordino della normativa IVA nazionale per garantire il pieno allineamento tra quest'ultima e quella dell'Unione europea nonché per razionalizzare e semplificare la disciplina dell'imposta nell'ottica del miglioramento del rapporto tra il fisco e il contribuente. In particolare, i criteri direttivi dovrebbero consentire la semplificazione di alcuni istituti dell'IVA, quali la detrazione e i rimborsi, in modo che gli stessi risultino più accessibili ai contribuenti.

Ulteriori interventi potranno essere previsti, inoltre, per ridefinire le ipotesi di esenzioni, nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalla direttiva IVA, nonché per razionalizzare la struttura e i livelli delle aliquote IVA ridotte (anche con riferimento all'importazione di opere d'arte), attraverso una tendenziale omogeneizzazione che tenga conto di motivazioni di interesse sociale, anche alla luce della recente direttiva dell'Unione europea2022/542 che ha concesso agli Stati maggior flessibilità nell'applicazione di aliquote IVA.

La legge di delega potrà altresì essere indirizzata alla generale revisione del sistema sanzionatorio secondo principi di proporzionalità e di coerenza che riguarderanno, di conseguenza, anche le sanzioni applicabili in caso di violazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.

Torna poi l'idea di mettere in archivio l'Irap, per trasformarla in una sovraimposta da applicare alla base imponibile dell'Ires.

mercoledì 8 marzo 2023

Dal 7 marzo operativo il nuovo servizio RAP

E' disponibile dal 07/03/2023 il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate che consente di registrare online il modello “Registrazione di atto privato” (Rap). La richiesta di registrazione può essere inviata, insieme agli eventuali documenti da allegare, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Sarà possibile, quindi, inviare la richiesta di registrazione dei contratti preliminari di compravendita insieme agli allegati, calcolare le imposte in autoliquidazione, le sanzioni e gli eventuali interessi.

L’estensione della funzionalità, prima circoscritta al comodato d’uso, è possibile grazie al nuovo modulo aggiuntivo del Rap approvato con il provvedimento del direttore delle Entrate del 1° marzo. 

Il modello è composto da una parte generale, contenente dati comuni a tutti gli atti privati, e di una parte speciale riservata a informazioni specifiche riguardanti il tipo di contratto da registrare.

Il modello Rap può essere presentato telematicamente dai diretti interessati o tramiti intermediari abilitati. Insieme al modello, devono essere trasmessi la copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Quest’ultimi devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

La procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate oltre a consentire la compilazione e la registrazione online del modello senza bisogno di installare alcun software, calcola automaticamente le imposte in autoliquidazione (registro e/o bollo), che possono essere versate contestualmente con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante.


martedì 7 marzo 2023

Credito di imposta registratori di cassa 2023

 Il Bonus casse telematiche incentiva il rinnovo degli apparecchi presso negozi ed esercenti vari chiamati alla trasmissione dei corrispettivi, in relazione a tutte le attività di commercio al minuto e a quelle assimilate. Per l’acquisto e l’adattamento dei misuratori fiscali, in passato spettava fino a un massimo di 250 euro per ogni nuovo acquisto oppure un massimo di 50 euro in caso di  ogni singolo adattamento. Per il 2023, invece, spettano in tutti i casi un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 50 euro per ogni strumento. Il DL n 176 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta:

  • pari al 100% della spesa sostenuta
  • entro il limite massimo di 50 euro per ciascuno strumento di memorizzazione e trasmissione

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale” senza applicazione dei limiti annuali:

  • per le compensazioni di tributi e contributi
  • per crediti d’imposta riportati nel quadro RU per 250.000 euro

La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. 

Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.

venerdì 3 marzo 2023

Finanziamenti a fondo perduto per strutture ricettive: domande dal 20 marzo fino al 20 aprile

 Ai nastri di partenza l’incentivo Fri-Tur destinato alle imprese del Turismo per interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria, potenziamento delle infrastrutture per le strutture ricettive. Si tratta dell’agevolazione promossa dal Ministero del Turismo e prevista dal PNRR che prevede lo stanziamento di 1,4 miliardi di euro in favore delle imprese del settore turistico, come alberghi, strutture ricettive e agriturismi. I beneficiari, al momento della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di cui si è proprietari o di proprietà di terzi;
  • iscrizione al registro delle imprese;
  • pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento;
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale;
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • possesso di una valutazione del merito di credito positiva da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima;
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca;

Le impese possono fare domanda per ricevere finanziamenti volti ad investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, per migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. Nello specifico, gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:

  • riqualificazione energetica;
  • riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
  • realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
  • digitalizzazione;
  • acquisto o rinnovo di arredi.

I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 e il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.

L’agevolazione consiste in un contributo diretto alla spesa, che copre fino al 35% dell’investimento, e in un finanziamento agevolato al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi).

Il 40 per cento delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa è dedicato alle imprese con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno. Gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi.

I soggetti che intendono presentare la richiesta di finanziamento dovranno essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS, necessarie per accedere all’area riservata del sito Invitalia, dalla quale si compila e si invia la domanda.

Una volta trasmessa la richiesta sarà assegnato un protocollo elettronico. Le domande vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

mercoledì 1 marzo 2023

Bonus sociale luce e gas

Il bonus luce e gas è stato confermato anche per il primo trimestre 2023. Il Bonus Bollette è un aiuto alle famiglie in situazione di disagio economico (Bonus Sociale) o per disagio fisico, ossia per coloro che utilizzano strumenti salva vita (con regole di accesso sono diverse).

Rispetto allo scorso anno, sono cambiati alcuni dei requisiti richiesti e può accedere alla misura un numero più alto di famiglie. In particolare, è stata modificata la soglia di reddito richiesta per l’accesso al cosiddetto bonus sociale per disagio economico: ora possono ottenere il bonus le famiglie che hanno un Isee fino a 15.000 euro. Lo scorso anno, invece, l’agevolazione era limitata ad una soglia di 12.000 euro per l’Isee. 

Secondo quanto stabilito dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i requisiti per accedere al Bonus Bollette sono:

  •  ISEE non superiore a 9.530 euro;
  •  ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico;
  •  ISEE tra 9.530 e 15.000 euro con meno di 4 figli (per il 2023 riconosciuto all’80%).
Per poter ottenere il bonus è necessario che un componente del nucleo familiare sia intestatario della bolletta dell’elettricità e/o del gas e che si faccia riferimento a un’utenza domestica (per il gas) sono ammesse anche le forniture condominiali centralizzate). Il bonus che sostiene le famiglie nel pagamento delle bollette della luce e del gas è riconosciuto sia a chi ha un contratto di fornitura nel mercato di maggior tutela sia a chi è passato al mercato libero.

Per poter accedere al bonus luce e al bonus gas per disagio economico è necessario percepire il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza oppure avere un Isee al di sotto dei 15.000 euro (20.000 euro per le famiglie numerose). Per chi rientra nella prima categoria il riconoscimento del bonus è automatico, mentre chi appartiene alla seconda categoria è tenuto a presentare la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e ottenere l’attestazione Isee.  Chi invece ha diritto a ricevere il bonus luce per disagio fisico deve presentare richiesta di accesso al bonus rivolgendosi al proprio comune o a un Caf. A presentare la richiesta deve essere la persona intestataria della bolletta e alla domanda va allegata una dichiarazione rilasciata dall’Asl locale che attesta la necessità di usare un apparecchio elettromedicale e indica le ore di utilizzo quotidiano.

L’importo del bonus sociale che si può ottenere è predeterminato dall’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ed è influenzato da diversi parametri, tra cui il livello dell’Isee, la numerosità del nucleo familiare, il tipo di utilizzo del gas che si fa e la zona climatica di residenza. Per il bonus luce per disagio economico l’importo del bonus per il primo trimestre 2023 è differenziato a seconda che l’Isee sia inferiore o superiore alla soglia di 9.530 euro. 

Per le famiglie che hanno un Isee più basso di 9.530 euro l’importo del bonus va da un minimo di 182,70 euro per i nuclei composti da una o due persone fino a un massimo di 265,50 euro per i nuclei composti da più di quattro persone. Lo stesso importo vale per le famiglie con almeno 4 figli e per i titolari di Reddito o Pensione di Cittadinanza. 

Per le famiglie con un Isee compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro, invece, il bonus ha un importo compreso tra 145,80 e 212,40 euro. 

Per chi ha diritto al bonus elettrico per disagio fisico, invece, lo sconto in bolletta viene calcolato sulla base della fascia di consumo annuale e della potenza impegnata e va da 99 euro a trimestre a 311,40 euro a trimestre. 

Per il gas gli importi del bonus per il primo trimestre 2023 vanno da un minimo di 52,80 euro a un massimo di 511,20 euro sulla base della zona climatica dove è ubicata la fornitura, del numero di componenti del nucleo familiare (fino a 4 e oltre 4) e del tipo di utilizzo del gas (acqua sanitaria, cottura e/o riscaldamento). Anche in questo caso, inoltre, è prevista la doppia soglia con le famiglie con ISEE superiore a 9.530 euro e che non rientrano nella categoria delle “famiglie numerose” che riceveranno uno sconto di importo inferiore, a parità di tutte le altre condizioni.

Il bonus sociale viene riconosciuto agli aventi diritto tramite uno sconto automatico in bolletta. I bonus luce e gas sono cumulabili tra loro: se si rispettano i requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione è possibile ricevere entrambe le bollette scontate. Anche il bonus elettrico per disagio economico e quello fisico sono cumulabili: se una famiglia in cui è presente una persona malata che ha bisogno di usare apparecchiature medicali ha anche un Isee basso può ottenere un doppio sconto sulla bolletta. I bonus luce e gas sono anche retroattivi: al momento della presentazione della Dsu si può accedere all’agevolazione anche per i trimestri precedenti dell’anno a cui la Dsu fa riferimento.

Bonus autotrasportatori: dal 15 marzo fino al 28 aprile domanda per gli incentivi per l’acquisto di mezzi ecologici

Il Ministero dei Trasporti con il comunicato stampa del 28 febbraio ha annunciato che a breve si aprirà la seconda finestra temporale per la presentazione delle domande relative al bonus autotrasportatori.

Si tratta dell’incentivo dedicato ai soggetti che svolgono attività di autotrasporto per conto terzi per l’acquisto di mezzi ecologici, ad alta sostenibilità ambientale e ad alimentazione alternativa.

Sono finanziabili tutti gli  investimenti relativi all’acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica:

  • a trazione alternativa a metano CNG;
  • a gas naturale liquefatto LNG;
  • ibridi (diesel/elettrico);
  • elettrici.

Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.  A questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

Per prenotare gli incentivi autotrasporto 2023 è sufficiente fornire una copia del contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni, indipendentemente dalla trasmissione della fattura che prova il pagamento del corrispettivo. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, andrà poi dimostrata in sede di rendicontazione, pena la decadenza dal beneficio.

Le richieste possono essere presentate esclusivamente tramite PEC dell’impresa richiedente e indirizzate a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023.

Alla PEC con la richiesta occorre obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:

  • modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa (modello disponibile qui);
  • copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
  • copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 461/2021 (ovvero dal 22 gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve inoltre risultare firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa.

Successivamente, nella fase di rendicontazione, tutti i soggetti che hanno presentato domanda per il contributo avranno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento . I termini per fornire la rendicontazione sono fissati dalle ore 10:00 del 15 maggio 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 30 dicembre 2023, utilizzando la piattaforma informatica dedicata. Solo a seguito di detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata.

Assegno maternità Comuni 2023

L’assegno di maternità dei Comuni è un sostegno economico per le madri riconosciuto su domanda da presentare presso il proprio Comune di residenza nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo. Per il 2023 è stato rivalutato, in base all’ISTAT, del +8,1% ed è pari, nel suo importo pieno, a 383,46 euro mensili. Per avere diritto  il  valore massimo dell'ISEE  è  pari  a 19.185,13 euro. 

Consiste in  un contributo mensile concesso  per 5 mesi alle madri disoccupate o che comunque non hanno accesso ad altre indennità di maternità per il tramite dei Comune e viene  pagato dall'INPS. L’assegno spetta per ogni figlio nato e per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, in presenza di specifici requisiti. L'assegno spetta  per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di  maternità (con  meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di :

  • parto,
  • adozione o
  • affidamento preadottivo, 

sia a  cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono  variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno). Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto  viene assicurato un importo integrativo.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso  in  famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Per ricevere il pagamento dell’assegno di maternità dei Comuni 2023, bisogna presentare una domanda all’ufficio del protocollo, o all’ufficio preposto, del Municipio di residenza. Salvo integrazioni specifiche del Comune, alla domanda bisogna allegare:

  • DID, la dichiarazione di disponibilità al lavoro, dove la mamma risulta disoccupata o inoccupata;
  • certificato di nascita del Comune di residenza del bambino;
  • modello ISEE in corso di validità con dichiarazione DSU, attestazione ISEE e prospetto calcolo maternità;
  • documento d’identità della mamma richiedente, non scaduto ed il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, se cittadino extracomunitario;
  • attestazione della Banca o delle Poste Italiane contenente il codice IBAN, dove accreditare l’importo dell’assegno;

I tempi di pagamento dell’assegno di maternità del Comune sono abbastanza lunghi. Nella maggior parte dei casi, per ricevere il pagamento, possono passare dai 60 ai 120 giorni dalla data della domanda. Ciò in quanto, ad elaborare i dati del richiedente sono gli uffici Comunali. Per controllare lo stato di avanzamento della pratica, è possibile recarsi sul servizio online dell’INPS “fascicolo previdenziale del cittadino” ed inserire il codice fiscale del richiedente.

Per verificare lo stato di pagamento poi basterà andare nella sezione “prestazioni e pagamenti”, in corrispondenza della categoria “prestazioni sociali”. Nella sezione prestazioni in pagamento, si potrà visualizzare l’importo pagato dell’assegno di maternità e la data di pagamento.