sabato 30 aprile 2016

Scheda carburante, un vademecum per non sbagliare

Scheda carburante, un vademecum per non sbagliare



Scheda carburante, un vademecum per non sbagliare

Dall'istituzione fino alla conservazione. Gli orientamenti di prassi e giurisprudenza

_2263.jpg

Quello legato alla "scheda carburante", il documento che consente a chi acquista carburanti di poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa Iva, qualora sia oggettivamente detraibile, oppure la deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'Irap, rappresenta un adempimento oramai familiare per imprese e professionisti, vista l'ampia diffusione di autoveicoli utilizzati nell'esercizio delle loro attività. L'esperienza, tuttavia, insegna che non sempre lo stesso è eseguito in modo corretto, con spiacevoli conseguenze in termini di recupero di imposte da parte degli organi competenti.



Scopo dell'intervento è proprio quello di richiamare la normativa di riferimento, per poi esporre quali siano le conseguenze in caso di omessa istituzione della scheda carburante oppure di una sua non corretta compilazione e conservazione, partendo dagli orientamenti espressi dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.



Disciplina della documentazione relativa agli acquisti di carburante

Punto di partenza è l'articolo 2 della legge 31/1977, con il quale è stato previsto che con decreti ministeriali fossero stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburante da parte di soggetti passivi Iva. Tale disposizione ha indicato i seguenti criteri direttivi a cui doveva attenersi la normativa secondaria di attuazione:

la documentazione nella forma di scheda, registro, bollettario o altro, è sostitutiva della fattura

deve contenere tutti gli elementi atti a identificare l'operazione

per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa si applicano le sanzioni previste dal Dpr 633/1972 (vigente ratione temporis) per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione.

Con l'approvazione del decreto del ministro delle Finanze del 7/6/1977, è stata introdotta nel nostro panorama giuridico la scheda carburante e sono state fissate le modalità di compilazione, registrazione e conservazione della stessa.



Successivamente, l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 662/1996, ha nuovamente delegato il Governo a emettere uno specifico regolamento, al fine di semplificare le annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti.

Attuativo di tale delega è il Dpr 444/1997, che ha introdotto norme di semplificazione alle annotazioni da apporre sulla scheda carburante.



La normativa appena richiamata è conseguenza dell'abolizione dell'obbligo di emissione della fattura per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti.

La scheda carburante, infatti, è un documento sostitutivo della fattura ed equipollente della stessa, come di recente precisato nelle istruzioni del quadro AD dell'istanza di rimborso, ai sensi del Dl 258/2006.



Pertanto, coloro che nell'esercizio di impresa, arte o professione, acquistano carburanti per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, gpl) presso gli impianti stradali di distribuzione, hanno l'onere di utilizzare un apposito documento, appunto la scheda carburante, conforme al modello allegato al Dpr 444/1997, per poter esercitare il diritto alla detrazione - qualora ammesso - dell'Iva relativa al carburante acquistato o per documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione delle imposte sul reddito e dell'Irap.



Regole, queste, assolutamente pacifiche e ricordate più volte sia nei documenti di prassi amministrativa (circolari 39/1977, 205/1998, 175/1999, risoluzioni 666193/1990, 362872/1977), anche con riferimento ai contribuenti in contabilità semplificata (circolare 59/2001, punto 3.1), sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 21769/2005) e di merito (Ctr Sicilia 71/2002).



In verità, secondo altra parte della giurisprudenza, la mancata istituzione della scheda carburante è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento dell'inerenza di un costo in materia di imposte sui redditi, in quanto il documento afferisce a un profilo meramente formale-contabile di rilevazione dell'operazione ai fini Iva (Ctr Toscana, 27/2004).



In proposito, comunque, è bene ricordare che spetta all'imprenditore dimostrare l'inerenza del costo all'attività esercitata (Cassazione, 11514/2001 e 10802/2002).



Istituzione della scheda carburante

Ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 444/1997, la scheda carburante deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte e professione, con cadenza mensile o trimestrale.



Come indicato dalla circolare 205/1998, il veicolo deve risultare intestato al soggetto passivo d'imposta (ente, società, titolare della ditta individuale o professionista) oppure deve essere posseduto a titolo di locazione finanziaria, noleggio, comodato o simili, regolarmente documentato. Inoltre, l'adempimento dell'istituzione della scheda deve ritenersi correttamente assolto solo se il documento contenga tutti gli elementi e le indicazioni previste nel modello allegato al decreto presidenziale. Infine, la scelta tra scheda mensile o trimestrale è assolutamente libera e svincolata dalla cadenza temporale di liquidazione dell'Iva.



Sempre ai sensi del citato articolo 2, la scheda carburante deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, i seguenti elementi:

gli estremi di individuazione del veicolo

la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante

l'ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti domiciliati all'estero.

Per i soggetti residenti all'estero e che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, la scheda carburante deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, i seguenti elementi:

gli estremi di individuazione del veicolo

i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Per estremi di individuazione del veicolo devono intendersi, sempre secondo quanto chiarito dalla circolare 205/1998, la casa costruttrice, il modello, la targa, il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Per i veicoli non ancora immatricolati, oppure per quelli che per loro natura sono privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale, l'individuazione può essere ottenuta attraverso il numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (circolare 39/1977, risoluzione 363799/1977).



Nel caso di un lavoratore dipendente che utilizza la propria vettura per conto del datore di lavoro, la scheda deve contenere i dati identificativi del dipendente oltre che dell'impresa.



La necessità dell'indicazione del numero di targa sulla scheda carburante, ai fini della deduzione del costo nella determinazione delle imposte sul reddito, è stata sostenuta anche dalla Cassazione con la sentenza 21769/2005, secondo cui, anche se il numero di targa non è espressamente indicato dalla normativa, non c'è dubbio che esso debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo. In mancanza, verrebbe a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa.



Anche la giurisprudenza di merito ha confermato più volte che l'individuazione del veicolo e del soggetto d'imposta sono elementi essenziali del contenuto della scheda carburante, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva e della deduzione del costo.

Così è stato affermato che le scheda carburante deve essere completata con il numero di targa, tipo e marca di automezzo (Ctr Sicilia, 71/2002), e che per le inesattezze od omissioni rilevate sulla stessa devono essere applicate le sanzioni previste per le violazioni dell'obbligo di fatturazione (Ctr Sicilia, 1/2002).



La mancata annotazione richiesta dalla normativa sulle schede carburanti - nel caso di specie i dati obbligatori di identificazione - non consentono di provare che il carburante sia stato effettivamente utilizzato dal veicolo adibito all'esercizio dell'attività economica dal soggetto d'imposta (Ctp Vibo Valentia, 11/2002).

Ancora, si è ritenuto che il possesso di automezzi aziendali non è da solo sufficiente a provare spese per carburanti inerenti all'attività di impresa, essendo necessario a tal fine l'indicazione sulla scheda carburante anche del numero di targa (Ctr Lazio, 23/1/2003).



Infine, la mancata indicazione del numero di targa del veicolo e del numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante pregiudica il diritto alla detrazione dell'Iva, perché l'omissione di questi elementi non consente di provare che il carburante è stato effettivamente utilizzato dal veicolo adibito all'esercizio dell'attività economica (Ctc, sentenza 1377/1996).



Secondo altro orientamento giurisprudenziale, invece, facendo seguito a una sentenza penale favorevole al contribuente, la mancata indicazione della targa dell'autovettura sulla scheda carburante non è determinante per escludere l'inerenza e la deducibiltà del costo (Ctr Lombardia, 68/2002).



Compilazione della scheda carburante

L'articolo 3 del Dpr 444/1997 prevede che, all'atto di ogni rifornimento, l'addetto della distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante:

la data del rifornimento

l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva

la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, l'ubicazione dell'impianto stesso (queste ultime anche a mezzo di apposito timbro).

L'addetto della distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda.



Tutti gli elementi appena indicati devono obbligatoriamente risultare dalla scheda carburante ai fini della regolarità della stessa (risoluzione 161/2007). Non sussiste, invece, l'obbligo da parte del gestore dell'impianto di distribuzione di indicare il proprio numero di codice fiscale (risoluzione 13484/1978).

In particolare, l'apposizione della firma dell'addetto, come chiarito anche dalla circolare 205/1998, assume estrema importanza, in quanto in tal modo si convalida la regolarità dell'operazione di acquisto. Per questo motivo, l'addetto deve preventivamente accertarsi della corrispondenza della scheda con il veicolo da rifornire.



L'interpretazione dell'Amministrazione è confermata anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.

In particolare, si è ritenuto (Cassazione, 21941/2007) che l'apposizione della firma, avendo una funzione definita dalla stesso legislatore di "convalida" del rifornimento, costituisce elemento essenziale al fine di poter esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell'Iva di cui alla scheda carburante. Ciò in considerazione del fatto che le annotazioni sulla scheda sono sostitutive della fattura.



Similmente, è stato sostenuto che con la firma di convalida si attesta l'effettività di quanto annotato sulla scheda. In assenza della firma vanno applicate le sanzioni previste per le violazioni dell'obbligo di fatturazione (Ctr Sicilia, 1/2002).



Registrazione e conservazione della scheda carburante

Gli articoli 4 e 5 del Dpr 444/1997, infine, riguardano la registrazione e conservazione della scheda carburante. Sono previste le seguenti regole:

ciascuna scheda carburante deve essere registrata distintamente nel registro Iva degli acquisti entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Dpr 633/1972, cioè entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto

prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio dell'impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre, dall'apposito dispositivo esistente sul veicolo

per la tenuta e conservazione delle schede si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 del Dpr 633/1972.

I contribuenti che si trovano nella condizione di poter esercitare la detrazione dell'Iva devono necessariamente provvedere alla registrazione nel registro degli acquisti della scheda carburante (circolare 59/2001, punto 3.1), numerata seguendo la progressione numerica del registro.

Più precisamente, dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre, il veicolo cui si riferisce la scheda, il numero progressivo attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero l'ammontare imponibile e l'ammontare della Iva relativa detraibile (circolare 205/1998, risoluzione 161/2007).



Quanto all'annotazione dei chilometri, questa è ispirata a motivi di cautela fiscale ed è diretta a facilitare l'accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, al fine di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda (circolare 205/1998).

Nel caso di un lavoratore dipendente che utilizza la propria vettura per conto del datore di lavoro, l'annotazione dei chilometri deve riguardare solo quelli afferenti l'attività d'impresa (circolare 39/1977).

Tra il serio ed il faceto ahahahahhahaha








Una risata per alleggerire la giornata,

Studio Commerciale Semeraro
Cosenza, Via Dei Mille 14

Telecatasto e locazioni: chiarimento del Fisco

In seguito a numerosi quesiti posti dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, la Circolare n. 27/E, contenenti le risposte. Tra queste, la parte più corposa sembra essere rappresentata dalla materia catastale, e ciò soprattutto alla luce delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016, il merito allo scorporo degli imbullonati. La Circolare, infatti, ad esempio specifica in alcuni quesiti quali sono le componenti immobiliari da poter/non poter considerare nello scorporo. Sono affrontate, altresì, le questioni riguardanti la revisione d’ufficio del classamento (l’Agenzia specifica le regole che bisogna seguire), oltre che alcuni chiarimenti in merito a particolari categorie catastali (es. le unità collabenti). Si passa poi ad analizzare l’effetto che la riforma della disciplina civilistica dei contratti di locazione ha avuto sulla relativa disciplina fiscale.
Al riguardo, l’Amministrazione precisa che nulla è cambiato in merito a quest’ultima: le parti contraenti continuano a rispondere in solido per la registrazione del contratto e per il versamento della dovuta imposta di registro. Inoltre, nulla cambia nemmeno riguardo le sanzioni dovute in caso di omessa/tardiva registrazione ed alla possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso (anche in caso di omesso/insufficiente versamento dell’imposta di registro

Circolare 18/E dell'Agenzia delle Entrate per chiarire i dubbi su......

 Le spese per la mensa scolastica pagate nel 2015 possono essere detratte nel 730 e nel modello Unico. Anche se il servizio è gestito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, come le società esterne. Il chiarimento arriva dalle Entrate con la circolare 18/E, e spazza via i dubbi di molti contribuenti, Caf e professionisti alle prese in questi giorni con la dichiarazione dei redditi.

venerdì 29 aprile 2016

Se la vita è una partita....cosa aspetti a vincerla? Scommetti su di te

Coraggio. È la forza che ci fa affrontare quello che ci capita con decisione, rapidità, strategia e lungimiranza. C’è coraggio in un disoccupato che si mette in gioco per fare impresa. O nella donna che ha cresciuto i suoi figli e cerca un lavoro. E in tutti noi, quando affrontiamo le difficoltà della vita. Ci sono sfide collettive, svolte epocali dove ci viene richiesto di mettere da parte inerzia, pessimismo e rassegnazione per affrontare il nostro tempo tribolato. Eppure pieno di opportunità, per chi ha sogni, idee, forza e volontà di realizzarle.

Il coraggio ci aiuta a fare il balzo. «Tutti coloro che hanno realizzato qualcosa di importante si sono misurati con il coraggio» spiega Gianpaolo Pavone, coach motivazionale e autore di Occhiali per la felicità: strategie per ottenere il meglio da te e dalla tua vita (Psiconline, 18 euro). «Ci fa affrontare le sfide, sfoderare la forza d’animo, metterci in di­scussione senza remore. Gli ostacoli, grazie al coraggio, si affrontano di petto e si oltrepassano, con lo sguardo proiettato al di là, saltando più in alto dell’ostacolo». A volte sono ostacoli mentali, a volte è la nostra vulnerabilità, le scelte di vita o le abitudini. «Avere uno scopo non basta. Ci vuole il coraggio di agire e l’azione stessa, perché le aspirazioni diventino realtà. Niente è gratuito. La differenza tra chi ha successo e chi non lo ha sta nel coraggio di scommettere su se stessi, sulle proprie idee, assumersi un rischio calcolato e agire».

Come vivere il cambiamento

Ma bisogna agire d’impulso? «Niente avventatezze. Bisogna studiare attentamente una situazione prima di agire. La riuscita di un atto coraggioso sta anche nel sapersi organizzare, nell’immaginare le varie fasi dell’azione e le conseguenze. Avere una vision. Scegliere il modo che ci sembra più vantaggioso e applicarlo correttamente». Insomma, il coraggio richiede un salto. Ma ben ponderato. Non tutti sono pronti. È un problema di autostima? «Ognuno ha grandi risorse, ma non sappiamo di possederle fin quando non permettiamo loro di lavorare per noi. Dobbiamo esercitare il coraggio nelle piccole cose, per allenarlo all’uso in quelle grandi. I successi, i fatti, non le credenze sbagliate rinforzano la nostra autostima. I grandi imprenditori se la sono creata misurandosi coraggiosamente con la loro realtà e verificando i risultati ottenuti». E chi di coraggio proprio non ne ha? «È utile prendere dei modelli di vita, persone che hanno fatto scelte importanti, controcorrente. E far crescere il proprio coraggio a piccoli passi. Dalle dimostrazioni concrete che funziona, ci arriva la consapevolezza di potercela fare in ogni occasione». Il coraggio si può imparare? «L’aiuto di un coach può migliorare la nostra motivazione, ma nessuno può cambiare da fuori quello che proviamo dentro».

A scuola di coraggio (per fare impresa)

Lezioni di coraggio: le hanno date ai giovani, a ottobre, presso la fondazione Mirafiore (Borgo di Fontanafredda, Cn) imprenditori di successo. Li ha coinvolti Oscar Farinetti, un imprenditore che ha avuto l’ardire di vendere una catena come Unieuro, quando il motto “Benvenuti nell’era dell’ottimismo” sventolava davanti a un esercito di consumatori pronti a spendere. E ha fondato Eataly, per portare nel mondo le eccellenze alimentari italiane. «In questo momento essere ottimisti è deleterio e anche un po’ stupido. I tempi sono drammaticamente cambiati. Viviamo una crisi profonda, i giovani non trovano più lavoro e perdono la loro dignità. Il coraggio è un valore supremo da trasmettere alle nuove leve» ha dichiarato Farinetti.  Ma quanto coraggio serve per fare impresa, oggi? E che cos’è il coraggio imprenditoriale? «È quello che ci fa applicare soluzioni nuove a problemi nuovi, perché le soluzioni vecchie non funzionano più. Non si deve guardare nello specchietto retrovisore, ma nella complessità che abbiamo davanti» afferma Giulio Ardenghi, business coach e formatore (www.businesscoachingefficace.com).

Perché abbiamo paura?
Risultati immagini per scommetti su di te
«La paura nasce dall’incertezza, dalla non conoscenza, dalla precarietà, dalla velocità nei cambiamenti. Incertezza e incompetenza portano al blocco, allo stallo. La complessità si affronta scoprendo nuove competenze, viaggiando nel mondo, confrontandoci con gli altri. In Italia c’è inerzia e mancanza di coraggio nelle imprese. Si pensa in piccolo. Non c’è cultura della crescita. Eppure, nei periodi di crisi nascono grandi aziende. Bisogna pensare in grande e agire. Le decisioni forti portano al vero cambiamento. Oggi superano la crisi le aziende che innovano e inventano cose nuove per risolvere i problemi della vita quotidiana. Ma non basta concentrarsi sul prodotto. Bisogna creare alleanze con progettisti, partner tecnici, commerciali, mirare allo sviluppo fuori dai confini nazionali». L’imprenditore vero combina capacità di intraprendere e di gestire: fa i conti, sceglie e guida le persone, si confronta e impara, grazie ad altri imprenditori e a corsi.  «Ci vuole il coraggio di innovare e un metodo efficace. Nessuna approssimazione. Ma ce la si può fare. Anche a gestire lo stress, che spesso è l’incapacità di leggere quello che accade e avere prospettive nel medio e lungo periodo».

6 dritte per farcela

  1. Pensa in grande. Piedi per terra, testa per aria.
  2. Guarda il mondo come un mercato.
  3. Dedica tempo ad arricchire e completare l’idea, sin dalle prime fasi.
  4. Abbandona i tuoi limiti con la forza di volontà.
  5. Figurati nella mente chi vuoi diventare e cosa vuoi ottenere.
  6. Raccogli le sfide e affrontale con la nuova identità.

giovedì 28 aprile 2016

Canone Tv: quando sì quando no,|come e perché. Le soluzioni on line

Canone Tv: quando sì quando no,|come e perché. Le soluzioni on line



Bed & breakfast: il canone speciale sostituisce l’ordinario. Il ricovero in una casa di riposo non cambia le regole sul pagamento, sulla disdetta e sulla dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo. Per la coppia di fatto “dichiarata anagraficamente” e residente nella stessa casa, un solo abbonamento Tv. Sul sito delle Entrate, nuove risposte a domande frequenti ed esempi di compilazione del modello per evitare il pagamento non dovuto. Questo perché l’inedito meccanismo sollecita, in relazione alle molteplici situazioni particolari e prima dell’inaugurazione, ulteriori chiarimenti.



La prima delle ultime Faq pubblicate riguarda l’ipotesi in cui il titolare di un bed and breakfast possieda un’unica televisione nell’alloggio messo a disposizione sia della famiglia sia degli ospiti e, su questa, paghi già il canone speciale, quello previsto per esercizi pubblici, locali aperti al pubblico, uffici e titolari di apparecchi televisivi fuori dall’ambito familiare. Ebbene, si legge nella risposta, il contribuente che già versa il canone speciale può evitare l’ordinario, presentando la dichiarazione di non detenzione e compilando il quadro A.



Invece, il contribuente ricoverato in una casa di riposo paga il canone se possiede una Tv nella propria abitazione; altrimenti (se, cioè, non ha alcun apparecchio televisivo), per non vedersi addebitare il pagamento sull’utenza elettrica residenziale, deve presentare il modello dove dichiara la non detenzione. Se, invece, non possiede la televisione e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (perché, magari, questa è intestata al figlio residente altrove), ma risulta ancora titolare dell’abbonamento, dovrà darne disdetta, inviando un’apposita raccomandata all’Agenzia (sportello Sat).



Infine, per le coppie di fatto “dichiarate”, residenti nella stessa abitazione, vale il concetto di “famiglia anagrafica” certificato dal comune dopo la presentazione della modulistica ad hoc: fatto ciò, una sola famiglia anagrafica, un solo canone.

lunedì 25 aprile 2016

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

LEGENDA

AMMORTAMENTO Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo della quota capitale ed interessi.

CAPITALE LORDO MUTUATO Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.

CAPITALE NETTO MUTUATO Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso. È pari alla differenza tra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al T.A.N.

COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro/ente pensionistico, ivi compresi i casi di successivi ed eventuali passaggi dello stesso cliente nel corso del rapporto presso altri datori di lavoro. Tra le componenti di costo figurano, a titolo esemplificativo, i costi industriali sostenti dalla Banca connessi alle attività di informativa precontrattuale, di stipula dei contratti, della loro notifica e registrazione, nonché di acquisizione delle garanzie.
Tra i rischi figurano quelli connessi alle ipotesi di rifiuto del datore di lavoro/ente pensionistico all’accettazione del contratto, anche nei casi di successivi passaggi, e di ritardo nell’inizio delle trattenute rispetto al piano di ammortamento concordato con il Cliente
.
COMMISSIONI DI GESTIONE Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi ed oneri sostenuti dalla stessa, durante l’intero periodo di ammortamento del prestito, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all’invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all’incasso delle rate di ammortamento.
In queste sono ricomprese le spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del Cliente per il periodo di legge anche successivamente alla estinzione del prestito.

DECORRENZA È il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito per il Cliente sulle somme oggetto del contratto.

INTERESSI DI MORA Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo del pagamento delle rate di rimborso del prestito erogato.

INTERMEDIARIO DEL CREDITO È un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione almeno una delle seguenti 1) attività: presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti
di credito per conto del finanziatore.

MEDIATORE CREDITIZIO È una intermediario del credito che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Ad esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. È il soggetto a cui il cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto ai fini della concessione del prestito. Tale attività è effettuata dal mediatore creditizio previo compenso a carico del Cliente.

NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO È pari all’importo realmente percepito dal Cliente è si ottiene sottraendo dal capitale netto mutuato le spese gravanti sul finanziamento concesso e dovute dal Cliente al momento della sua erogazione (esempio spese: commissioni bancarie, spese istruttoria, imposte e tasse, oneri di copertura assicurativa, ecc.).

INDENNIZZO DI RIMBORSO È il compenso onnicomprensivo il Cliente è tenuta a risarcire alla banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l’entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.

SPESE ISTRUTTORIA Spese sostenute e/o dovute per l’analisi della concedibilità del prestito.

T.A.E. TASSO ANNUO EFFETTIVO
E il tasso annuo effettivamente sostenuto dal cliente con riferimento alla quota interessi del piano di ammortamento in conseguenza del pagamento con periodicità mensile anziché annuale delle rate del finanziamento concesso.

T.A.E.G. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
Calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d’Italia.
È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito che rende uguale, su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il prestito erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
Per il calcolo si vedi il prospetto delle “condizioni economiche applicate” del presente documento.
T.E.G.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE
È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia, viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione.

T.A.N. TASSO ANNUO NOMINALE
È il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso.

domenica 24 aprile 2016

Casa, borse di studio, e-book: ecco come non perdere tutti i bonus fiscali


Agevolazioni per l’acquisto di nuove abitazioni più ampie. Niente Irpef sulle borse di studio. School bonus non cumulabile con altre agevolazioni riservate alle erogazioni liberali per le scuole e con un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare 20/E/2016 che interviene su alcune delle principali modifiche in campo fiscale introdotte dall’ultima legge di Stabilità. Ma andiamo con ordine.

Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di «ripristino» o «ristrutturatrici» che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. Sostanzialmente questo equivale a un riconoscimento che l’agevolazione può essere concessa anche agli acquisti di abitazioni non nuove, purché avvenga nell’alveo di questi soggetti riconosciuti dalla circolare.

La detrazione va ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi.

La circolare 20/E precisa che rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che «l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale».

Cattive notizie, invece, per chi ha pagato un acconto nel 2015. «Ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa - precisa il documento di prassi - è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo d’imposta 2016». Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nel 2016.

Il risparmio energetico 
La circolare ricorda anche la proroga della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le borse di studio 
Tra le altre novità della legge di Stabilità c’è anche l'esenzione dall'Irpef per le borse di studio relative alla mobilità internazionale erogate per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma Erasmus+ per il periodo 2014-2020. Con una precisazione importante: «La norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi - precisa la circolare - che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell'ambito dell'Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali».

Lo school bonus 
Restando in tema di istruzione, altra chance di agevolazione è rappresentata dallo school bonus: il credito d’imposta collegato alle erogazioni effettuate agli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta 2018. La misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta. Il credito di imposta - come ricorda il documento delle Entrate - è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L’Iva ridotta sugli e-book 
La circolare 20/E precisa anche che per l’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice Isbn o Issn, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Iva al 4% anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

giovedì 21 aprile 2016

Per i 130 anni del catasto italiano|convegno tra storia e tecnologia

Per i 130 anni del catasto italiano|convegno tra storia e tecnologia



L'evento consentirà di ripercorrere la storia della mappatura del territorio nazionale, mettendo a confronto i dirigenti dell'amministrazione e i professionisti del settore

immagine di vecchia carta catstale con un metro e una matita

Domani mattina, a Roma, presso la sede centrale delle Entrate di via Cristoforo Colombo, si terrà il convegno "130 anni di Catasto tra storia e tecnologia".

Ad aprire i lavori: il direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi; il vice ministro Luigi Casero; il capo di Stato maggiore della Finanza, Giancarlo Pezzuto; il comandante dell'Istituto geografico militare, Gianfranco Rossi.

A seguire, la prolusione di Saverio Miccoli, professore ordinario in Economia ed estimo civile presso la Sapienza di Roma, e il dibattito con esponenti delle istituzioni e del mondo professionale: Maurizio D'Errico, presidente del Consiglio nazionale del notariato; Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati; Alessandro Cattaneo, presidente della fondazione Patrimonio comune dell'Anci; Gabriella Alemanno, vicedirettore delle Entrate; Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze.



Per l'occasione, la sede dell'Agenzia ospiterà anche una mostra di oggetti rappresentativi della storia del catasto. In esposizione, alcuni strumenti particolari per effettuare i rilievi sul terreno (tacheometri, squadri agrimensori, cordelle metriche, fino ai moderni ricevitori satellitari) e per misurare le superfici (planimetri). In vetrina anche alcune mappe catastali "storiche", come quelle eseguite nel 1934 utilizzando, per la prima volta al mondo, il metodo aerofotogrammetrico.



A margine del convegno, i funzionari delle Entrate risponderanno a quesiti in materia catastale e di fiscalità immobiliare (revisione delle rendite, accatastamento degli imbullonati, contratti di locazione, agevolazioni "prima casa") per la prima edizione di TeleCatasto, organizzato con il Sole24Ore. Il video con le risposte sarà disponibile on line già da domani.

mercoledì 20 aprile 2016

Il Fisco mette le ruote per fornire|aiuto su precompilata e canone

Il Fisco mette le ruote per fornire|aiuto su precompilata e canone



Il Fisco scalda i motori e torna on the road per incontrare la gente e offrire informazioni e assistenza fiscale, in particolar modo sulla nuova dichiarazione precompilata. A otto anni di distanza dal battesimo del 2008, l'iniziativa si arricchisce quest'anno di due importanti novità, che rispondono alla volontà di intensificare il dialogo tra Amministrazione finanziaria e cittadini.



Grazie all'intesa raggiunta da Entrate e Rai, presso l'ufficio mobile, durante ogni tappa, sarà promossa non solo la dichiarazione precompilata 2016, ma verranno illustrate anche le nuove modalità di pagamento del canone tv. La Rai, infatti, metterà a disposizione un proprio funzionario che risponderà a tutti i dubbi dei cittadini e affiancherà gli esperti del Fisco impegnati nello spiegare all'utenza le caratteristiche dei modelli 730 e Unico precompilati.



Prosegue inoltre, con Il Fisco mette le ruote, la collaborazione avviata a inizio anno tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ente nazionale sordi. Dopo aver arricchito il canale YouTube "Entrate in video" con una nuova sezione per i cittadini sordi, infatti, alcune tappe previste nel calendario del progetto ospiteranno un interprete, per aiutare i contribuenti con problemi uditivi.



Come per lo scorso anno, i cittadini avranno poi la possibilità di richiedere il codice Pin presso lo sportello finanziario itinerante e di controllare in tempo reale la propria dichiarazione.

Il camper delle Entrate fornirà, infine, tutti i servizi degli uffici territoriali dell'Agenzia, tra cui:

informazioni sulla compilazione e trasmissione dei modelli di dichiarazione

abilitazione ai servizi telematici

consultazione delle quotazioni immobiliari

visure catastali e ispezioni ipotecarie

chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di iscrizioni a ruolo

registrazione dei contratti di locazione

rilascio di codici fiscali e partite Iva

richiesta di duplicato della tessera sanitaria

informazioni relative a successioni e donazioni.

Si comincia in Abruzzo, a L'Aquila, il 2 maggio (data a partire dalla quale la dichiarazione precompilata può essere inviata, direttamente online dal sito dell'Agenzia o avvalendosi di un intermediario), nel piazzale antistante l'auditorium del parco del Castello, in viale delle Medaglie d'oro, dalle 10 alle 17. Il camper si sposterà quindi alla volta del Molise, a Campobasso, e in Campania, nella città di Caserta. Il tour toccherà quindi tutte le regioni italiane fino alla Sardegna, dove si chiuderà con due tappe a Quartu Sant'Elena e a Flumini di Quartu.

martedì 19 aprile 2016

Canone Tv: sul sito dell’Agenzia|le Faq sulle situazioni non standard

Il nuovo meccanismo di pagamento del canone Tv connesso alle utenze elettriche ha messo in “allarme” soprattutto chi non possiede la televisione e deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio. Ma niente paura, i dubbi più frequenti eccoli chiariti nelle Faq (Frequently asked questions) pubblicate sul sito dell’Agenzia, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone Tv> Faq.

Le domande sono state selezione attraverso le segnalazioni arrivate dai canali di assistenza delle Entrate e della Rai.



Ma non è tutto, per facilitare il contribuente, disponibili anche degli esempi di compilazione della dichiarazione. Chi è interessato, può trovarli seguendo, dalla homepage, il percorso: Cosa devi fare > Richiedere > Canone Tv> Esempi di compilazione.

Risposte e format sempre aggiornati, inoltre, in base ai quesiti pervenuti.



Ecco, comunque, alcune delle Faq già disponibili:

il contribuente titolare di più contratti di tipo domestico residenziale non rischia di pagare altrettanti canoni, l’addebito, infatti, ricadrà soltanto su una delle utenze elettriche

cosa succede quando la moglie paga la Tv e il marito la luce? Se i coniugi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non occorre presentare la dichiarazione sostitutiva. L’importo finirà automaticamente sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo stesso sportello Sat provvederà a cambiare la titolarità dell’abbonamento televisivo

chi stipula per la prima volta un contratto per la fornitura elettrica nel corso dell’anno e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di inizio del servizio

doppio binario per la dichiarazione di non detenzione, che può essere presentata on line attraverso l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati, ma anche in formato cartaceo, con raccomandata senza busta, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, indirizzata alla Sat - c.p. 22 Torino.







Canone Tv: sul sito dell’Agenzia|le Faq sulle situazioni non standard

domenica 17 aprile 2016

Tutto sulle Erogazioni Liberali e/o le donazioni spontanee a favore del Mondo No Profit


Le Erogazioni Liberali sono donazioni spontanee di somme di denaro o beni effettuate a favore di ONLUS, ONG, ASD, APS, Università, Scuole o Enti Culturali e dello Spettacolo di vario genere, Istituzioni Religiose, Istituti di ricerca e/o Ospedalieri, partiti politici.

Ogni categoria di beneficiari prevede delle modalità diverse di deducibilità per chi si trovi a donare una somma di denaro o dei beni, quelle che interessano precipalmente al nostro blog sono ovviamente le modalità relative alle ONLUS /ONG, alle APS e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il “decreto sulla competitività” (DL n°35 del 2005) prevede che le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) possano dedurre dal reddito complessivo, al momento della dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o natura emanate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e nella misura massima di 70.000€ all’anno.

Per potere essere effettivamente deducibili le erogazioni liberali in denaro devono essere obbligatoriamente effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari, mentre, se le erogazioni liberali sono in natura devono essere considerate in base al loro prezzo di mercato: chi dona è così tenuto a presentare una documentazioni che attesti il valore dei beni (con listini, tariffarie, perizie) ed inoltre deve farsi rilasciare dal beneficiario della donazione una ricevuta con la descrizione dei beni e l’indicazione del valore.

Un’alternativa a questa forma di deducibilità è rappresentata da quella prevista per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro: queste infatti possono usufruire della detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, etc), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette, possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

È importante ricordare che le organizzazioni che ricevono donazioni in natura o in denaro hanno l’obbligo di tenerne le scritture contabili, complete e analitiche ed inoltre, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno redigere un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione / associazione (stato patrimoniale e rendiconto gestionale).

Per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche dalle SOLE persone fisiche, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di 1.500 euro. Anche in questo caso, per averne un traccia completa, il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta oppure con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione. Per questo motivo riteniamo che sia indispensabile che ogni ASD abbia un conto corrente. Nulla vieta che una Azienda faccia una erogazione ad una ASD, ma questa non godrà di alcun vantaggio fiscale.

Inoltre è bene ricordare che nel 2007, per promuovere lo sport tra i giovani dai 5 ai 18 anni, è stata introdotta anche la possibilità di una detrazione dall’Irpef del 19% su un importo massimo di 210 euro relativamente alle spese di iscrizione annuale a palestre, associazioni sportive, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. A questo proposito vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore di Associazioni di Promozione sociale, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di 2.065,83 euro. Anche in questo caso, per averne un traccia completa, il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta oppure con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione. Per questo motivo riteniamo che sia indispensabile che ogni APS abbia un conto corrente.

Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, etc), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette, possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Attenzione, le Associazioni culturali o ricreative non hanno diritto a ricevere erogazioni liberali che possano poi essere dedotte dal donante. Non fatevi trarre in inganno da quanto potete leggere in giro. Ci sono infatti dei PROGETTI culturali che possono godere delle deduzioni, ma questi devono essere riconosciuti dallo Stato preventivamente (e di solito sono progetti di tutela di beni di grande importanza storico artistica). La soluzione? Affiliarsi ad un ente registrato come Associazione Nazionale di Promozione Sociale presso il Ministero della Solidarietà Sociale nell’apposito Registro Nazionale.


giovedì 14 aprile 2016

SAI QUANTO COSTA RICHIEDERE COPIA DI DOCUMENTI BANCARI EX Art. 119 TUB?

 Risultati immagini per QUANTO COSTA RICHIEDERE COPIA DI DOCUMENTI BANCARI EX Art. 119 TUB     Prima di fare una richiesta di copia di documenti bancari, soprattutto se dovete chiedere un buon numero di documenti, è consigliabile, per evitare sorprese, informarsi circa i costi da sostenere per il loro ritiro. A favore del cliente vige il principio secondo  il quale “ i criteri di diligenza e di buona fede cui (l’istituto di credito) è tenuto a conformarsi nell’esecuzione degli incarichi richiedono che al cliente siano fornite, in via preventiva, precise indicazioni sul costo complessivo della produzione documentale richiesta”.

     In un precedente articolo abbiamo dato indicazioni su come richiedere i documenti bancari (Documenti bancari, come richiederli con efficacia). Suggeriamo di inserire, nella lettera di richiesta documenti, un espresso riferimento al provvedimento di seguito indicato e privilegiare la consegna in formato digitale, su supporto esterno (es. chiavetta usb, meglio se fornita da voi) o con trasmissione a mezzo e-mail.

     I costi di produzione delle copie, in formato cartaceo o su file, sono diversi pertanto come tali devono essere  differenziati.

    Di regola la banca applica le condizioni standard previste dai Fogli Informativi ma su questo punto si è espresso di recente l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Roma Decisione n. 15/2015

     La questione riguardava gli onerosi costi imposti per il rilascio della copia della documentazione, circa 400 € poi ridotti, dopo una negoziazione, a € 150. La banca sosteneva che il costo era perfettamente legittimo perchè conforme ai Fogli Informativi.

    Il Collegio, al contrario, sostiene che l’istituto “ deve essere ristorato dei costi sostenuti per la produzione della documentazione, costi evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli.”  Ritiene inoltre che la previsione standardizzata dei costi come indicati nei Fogli informativi non è coerente con lo spirito dell’art. 119 del TUB il quale  prevede che “Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”

     Il Collegio in accoglimento del ricorso sul punto, accerta e dichiara il diritto del cliente a ricevere la documentazione richiesta con addebito di spese commisurate ai soli costi di produzione, oltre ad eventuali spese di spedizione.

Mutui, lasciarsi tentare dal tasso fisso o sfruttare il buon momento del variabile?




Le banche stanno piano piano tornando ad erogare i mutui e nel farlo stanno spingendo sul tasso fisso, sia per le nuove erogazioni che per le surroghe, passando anche per le rinegoziazioni. Lasciando il variabile, il mutuatario rinuncia all’Euribor negativo e lo sostituisce con l’indice Eurirs corrispondente alla durata residua del mutuo. Ma cosa comporta questa scelta?

Come evidenziato dal Sole 24 Ore, sebbene gli indici Eurirs siano scesi ai minimi storici, si tratta comunque di valori positivi. Quindi, rinunciando all’Euribor nullo o negativo, il mutuatario vede aumentare la propria rata. Una scelta tuttavia consapevole, fatta scommettendo sul futuro: ancorare il tasso agli Eurirs ai minimi storici può rivelarsi vantaggioso se si hanno ancora molte rate da pagare.

Ma per capire se si tratta di una scelta effettivamente saggia o meno, bisogna prendere in considerazione i future sul rialzo dei tassi, ovvero i contratti secondo i quali al momento la Bce tornerà a rialzare i tassi a dicembre 2019. Un anno fa tali contratti stimavano una stretta da parte della Bce a novembre 2016, ora hanno allungato la previsione di tre anni e tra qualche mese potrebbero stimare qualcos'altro, dal momento che attualizzano in un preciso momento le aspettative future dei mercati.

E’ opportuno, dunque, non dimenticare che si tratta di indici suscettibili di cambiamenti, ma è necessario anche tener presente che in base a quel che dicono oggi la Bce non dovrebbe rialzare i tassi prima di qualche anno. Nulla, dunque, dovrebbe cambiare prima del 2020, considerando anche che all'istituto di Francoforte servirà del tempo per rialzare i tassi. Questo significa che chi dovesse stipulare o surrogare oggi un mutuo di 10-15 anni potrebbe non lasciarsi tentare dalle banche e optare per il tasso variabile, che al momento costa circa la metà del fisso (1,5% contro 3% in media).
Studio Commerciale Semeraro
Cosenza, Via Dei Mille 14


Come trasformare clienti soddisfatti in edilizia in Ambasciatori della tua impresa

Come trasformare clienti soddisfatti in edilizia in Ambasciatori della tua impresa

Trasforma i tuoi clienti soddisfatti in ambasciatori della tua impresa ottimizzando l’uso dei mezzi gratuiti offerti dalla rete: i social media.

Non c’è niente di più bello di avere qualcuno che vende per te, e quando è un cliente felice è ancora meglio.



Non è difficile, ti porta via solo pochi minuti del tuo tempo per monitorare che cosa sta succedendo,e … ah, l’ho già detto che è GRATIS!?



Visto che, solitamente, quando acquisti una tegola giri mezzo mondo per risparmiare un centesimo, ora, che hai uno strumento potente gratuito, scommetto che non lo userai. Ma se mi vuoi smentire lascia la cazzuola e fai come ti dico.



Ecco qua alcuni validi suggerimenti:



Come trasformare clienti soddisfatti in edilizia in Ambasciatori della tua impresa

mercoledì 13 aprile 2016

martedì 12 aprile 2016

Elenchi e importi 5 per mille 2014,|online tutti gli ammessi e gli esclusi

Dopo approfondite attività di verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate è finito l’iter di assegnazione delle quote dell’Irpef che i contribuenti hanno scelto di destinare ai soggetti da loro ritenuti più meritevoli di ricevere questo tipo di finanziamento e sono stati, quindi, pubblicati in rete gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze, espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2013 per la destinazione del 5 per mille, e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.

Enti di volontariato, ricerca sanitaria, scientifica, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche possono verificare se sono tra i destinatari del contributo oppure no. Altre informazioni disponibili sono l’ammontare della somma che riceveranno e quanti contribuenti li hanno scelti, nel 2014, quali destinatari della loro quota di 5 per mille dell’Irpef.



Cinque per mille 2014

La somma dei finanziamenti del 2014, relativi alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2013, ammonta a quasi mezzo miliardo di euro, distribuiti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive e Comuni.

Gli elenchi, pubblicati online, sono divisi in base alle categorie di beneficiari: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche. Quindi, in ammessi ed esclusi.

Per quanto riguarda la distribuzione del totale ai 45.332 enti aventi diritto, le associazioni di volontariato sono le più numerose, esattamente 37.904. Molte di meno sono le associazione sportive dilettantistiche (6.894), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (430) e quelli che operano nel settore della sanità (104). Beneficiari sono anche 8.125 Comuni, ai quali spettano 14,9 milioni di euro.



Volontariato

Il 68% del totale delle quote dell’Irpef 2014 è appannaggio degli enti del volontariato, dei quali, anche quest’anno, si conferma capolista Emergency, con quasi 400mila scelte espresse, per un importo complessivo che sfiora i 13,9 milioni di euro. A seguire, Medici senza frontiere, cui vanno 9,7 milioni di euro, con 240mila preferenze. Mentre, sul terzo scalino, sale l’Associazione italiana per al ricerca sul cancro, segnalata 293mila volte per un beneficio di quasi 8,5 milioni di euro.



Ricerca

Qui, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro guida la classifica impegnata com’è, sia dal punto di vista sanitario (346mila scelte pari a 16 milioni di euro) sia da quello scientifico (un milione di scelte pari a 41 milioni di euro). Sommati, i risultati conseguiti in entrambi i settori da chi è impegnato nel cercare una soluzione al cancro, più quello conseguito nel volontariato, hanno premiato l’Airc con oltre 65 milioni di euro.



Comuni

Due sono le liste che riguardano i Comuni. Gli stessi dati sono stati elaborati in maniera differente. Un elenco riporta semplicemente gli enti in ordine di grandezza del beneficio economico cui hanno diritto, mentre l’altro elenco è stilato con un criterio territoriale che raggruppa i Comuni della stessa regione e, in sott’ordine, per provincia.

Roma, Milano e Torino il terzetto di testa, che beneficia in totale di oltre 900 milioni di euro.



Associazioni sportive dilettantistiche

Sono quasi 7mila le associazioni sportive aderenti al Coni in possesso dei requisiti per beneficiare delle quote Irpef 2014. Gli interessati possono scorrere la lista elaborata in ordine di grandezza degli importi distribuiti per controllare se sono fra questi, altrimenti devono, purtroppo, cercare nell’elenco degli esclusi dal beneficio perché decaduti per non aver presentato la dichiarazione sostitutiva richiesta o esclusi in seguito alle verifiche del Coni.

Primo e secondo posto per due associazioni meridionali di Reggio Calabria: l’Unione sportiva di palmese e l’Associazione sportiva dilettantistica Bovalino calcio a cinque, che, rispettivamente, hanno raccolto 4mila e 3mila preferenze.







Elenchi e importi 5 per mille 2014,|online tutti gli ammessi e gli esclusi

Comunicazione operazioni Iva,|valido l’invio fino al 20 aprile

Sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva.



L’amministrazione fiscale, con il comunicato stampa odierno, annuncia la prossima emanazione di un provvedimento contenente la proroga del termine.



Lo slittamento della scadenza trae origine dalle segnalazioni giunte dai contribuenti tenuti all'adempimento che hanno riscontrato difficoltà tecniche.



Il nuovo termine interessa i soggetti che effettuano la liquidazione Iva con periodicità mensile.





Comunicazione operazioni Iva,|valido l’invio fino al 20 aprile

Un articolo di utilità generale: LE DONAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Cari amici lettori che in tanti ci seguite con affetto,
abbiamo deciso di approfondire il tema delle Donazioni Per il Pianeta Associazioni and Co. per rispondere ai tanti quesiti che ci avete inviato tramite mail alla nostra pagina facebook (siamo anche lì, sapete?)
Le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi registri locali (regionali o provinciali) possono dare l’opportunità ai propri donatori di godere di un risparmio d’imposta, facendo loro applicare in alternativa due normative differenti, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni.

Denaro
Donazione da persone fisiche

Legge ONLUS
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è detraibile al 26% a partire dal 2014 fino a erogazione massima di € 2.065 (Art 15, c 1.1, DPR 917/86, come modificato da art 15, c 3, L 96/12; fino al 2012 la detraibilità è stata del 19%, nel 2013 sale al 24% e nel 2014 al 26%).

Legge Più dai meno versi
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è detraibile nelle misure sopra riportate, oppure è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge ONLUS
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito complessivo e € 2.065,83.

Legge Più dai meno versi
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile alternativamente nei limiti sopra esposti (2% o € 2.065,83), o fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Beni in natura
Donazione da persone fisiche

Legge ONLUS
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica non consente alcun risparmio d’imposta.

Legge Più dai meno versi
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge ONLUS
L’erogazione in natura di beni di propria produzione o commercio   (beni che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione) effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica consente all’azienda - fino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato – di non considerare questi beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e perciò non producono ricavi presunti tassabili secondo il loro valore nominale. Alle aziende è utile inoltre ricordare che detti beni si considerano distrutti agli effetti IVA e pertanto l’azienda può operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Organizzazioni di volontariato, possono essere erogati senza limiti (avendo peraltro valore nullo).
Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della agevolazione l’azienda che effettua la donazione deve seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA.

Legge Più dai meno versi
L’erogazione in natura di beni effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica può applicare le agevolazioni sopra riportate oppure, in alternativa, può applicare la deducibilità fino al valore minore tra il 10% del reddito complessivo e € 70.000
Per determinare il valore del bene, bisogna rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o – se il bene è raro o prezioso – ad una perizia.
La Organizzazione di volontariato deve emettere una ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.

Personale

Legge ONLUS
E’ possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo svolgimento di prestazioni a favore di Organizzazioni di volontariato e dedursi il relativo costo fino al 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

LA DONAZIONE ALLE ONLUS E ALLE ONG

Per le Onlus registrate all’Anagrafe Tributaria omonima (definite Onlus di opzione) valgono - tanto per le donazioni effettuate da persone fisiche, quanto per quelle da aziende - le stesse norme e prassi riportate per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali.
Per le Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (Onlus di diritto) si aggiunge, rispetto alle previsioni delle Onlus e del Volontariato, un’ipotesi ulteriore (ovviamente alternativa e non aggiuntiva) di risparmio fiscale sia per i donatori persone fisiche  sia per le aziende ; ambedue scontano la deducibilità dell’erogazione fino al 2% del reddito dichiarato senza limiti assoluti.

LA DONAZIONE ALLE APS – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Per le Associazioni di Promozione Sociale si deve introdurre una doppia casistica.
Solamente le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale e le loro affiliate locali possono applicare la normativa “+ Dai – Versi” che consente la deducibilità a 10% del reddito del donante fino ad un massimo di € 70.000, conformandosi agli stessi obblighi relativi alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio descritti per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali. Detta ipotesi è peraltro l’unica che preveda la deducibilità per Associazioni di Promozione Sociale di erogazioni in natura.
E’ invece applicabile a qualsiasi Associazione di Promozione Sociale iscritta all’omonimo registro nazionale o locale la norma preesistente che prevedeva per le persone fisiche   la possibilità di detrarre al 19% le erogazioni (qui solamente in denaro) effettuate fino ad un loro valore massimo di € 2.065,83.
In relazione alle erogazioni effettuate da aziende  , esse possono dedurre le erogazioni in denaro – effettuate a favore di qualsiasi Associazione Promozione Sociale comunque iscritta - fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 1.549,37.

LA DONAZIONE ALLE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è prevista solo la detraibilità in capo del donatore persona fisica che può detrarre al 19% le donazioni in denaro fino ad un loro valore di € 1.500   a condizione che le stesse siano iscritte a Federazioni sportive o ad enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI.

domenica 10 aprile 2016

La Destinazione d'Uso e di Agibilità della Sede della tua Associazione


Risultati immagini per Associazione
In materia di enti no profit, è sicuramente molto dibattuto il tema della destinazione d’uso dei locali adibiti a sede dell’associazione e allo svolgimento della relativa attività, oltre ai requisiti di agibilità degli stessi. Spesso, anche gli uffici comunali interessati non hanno una chiara idea della normativa di riferimento.
Un punto fermo è stato posto grazie alla legge del 7 dicembre 2000, numero 383, che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale (APS). All’articolo 32, comma n. 4, la suddetta legge dispone che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”
La normativa dispone quindi che un’associazione di promozione sociale può fissare la sua sede, e svolgere le proprie attività, in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d’uso, in una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò venga considerato mutamento di destinazione d’uso.


Risultati immagini per Associazione

Da rilevare che, in ogni caso, la sede deve comunque rispettare i requisiti di agibilità/abitabilità e le norme minime di sicurezza. Quindi, se il locale è sprovvisto di tali requisiti, sarà indispensabile ottenere la relativa certificazione. Inoltre, se nel locale si somministra alimenti e bevande, sarà necessario richiedere l’autorizzazione igienico- sanitaria da parte dell’ASL competente.
Da rilevare infine che tale agevolazione amministrativa è subordinata ad un uso, da parte dell’associazione, che sia coerente con gli scopi e le finalità previste dallo statuto e dalla legge che disciplina le APS.
Se quindi un’associazione culturale o ricreativa intende fissare la propria attività in un locale che non sia mai stato adibito prima a determinate attività, come ad esempio corsi o riunioni, lo scrivente consiglia di affiliare l’associazione ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale, in modo da ottenere la qualifica di APS .

venerdì 8 aprile 2016

Svelato il segreto per recuperare soldi: il follow up in edilizia

Svelato il segreto per recuperare soldi: il follow up in edilizia

Leggere articoli di Marketing aiuta sempre a crescere!

soldi sul tavolo vendereinedilizia

Modello 730/2016 : si parla già di eventuale slittamento


La scadenza del 7 luglio termine ultimo entro il quale presentare il modello 730 potrebbe slittare al 23 luglio; gli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale e il contribuente che decide di presentare direttamente la dichiarazione avranno quindi molto probabilmente più tempo per assolvere ai propri obblighi dichiarativi; inoltre tale proroga potrebbe diventare strutturale.

Per i Caf e gli intermediari varrà ancora la regola dell’80%: sarà obbligatorio trasmettere questa percentuale di dichiarazioni entro il 7 luglio, per consentire la lavorazione dei modelli 730 all’Agenzia delle Entrate.

Risultati immagini per 7302016