mercoledì 17 aprile 2019

AL 30 APRILE 2019 LA “ROTTAMAZIONE TER” E IL SALDO E STRALCIO DEI DEBITI DELLE PERSONE FISICHE



Gli articoli da 3 a 5 del D.L. 119/2018 hanno riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, estendendo la facoltà di definire i debiti anche alle risorse proprie UE e all’Iva riscossa all’importazione.  Ai fini della definizione agevolata “rottamazione ter” è necessario presentare l’istanza entro il 30 aprile 2019 ed effettuare il pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2019 (ovvero in modalità rateale).

La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha previsto, inoltre, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica la facoltà di presentare istanza di saldo e stralcio delle imposte (e relative sanzioni e interessi) e dei contributi previdenziali dovuti versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore a 20.000 euro.

La scadenza del 30 aprile 2019 per la rottamazione ter

I soggetti (privati, imprese, enti, etc.) interessati alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 devono presentare l’istanza con l’apposito modulo DA-2018/DA-2018-D entro il 30 aprile 2019.

I contribuenti possono estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, pagando le somme dovute estinguendo il debito al netto di sanzioni e interessi. Con riferimento agli importi dovuti, nulla è variato rispetto alle passate edizioni della sanatoria: anche con la rottamazione ter, infatti, il vantaggio della definizione agevolata consiste essenzialmente nell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, il costo di notifica della cartella e l’aggio di riscossione.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;

nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione delle istanze è disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/.

martedì 16 aprile 2019

La proroga del “bonus verde”



Dal 1° gennaio 2018 è stata introdotta la nuova detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute dal possessore o detentore di un immobile abitativo (e relative pertinenze) per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione Irpef del 36% è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2019 e spetta su una spesa massima di 5.000 euro per singola unità abitativa e per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili sono suddivisibili nelle seguenti tipologie:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti;
fornitura e messa a dimora di piante o arbusti;
riqualificazione di tappeti erbosi;
restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e/o artistico;
realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Per fruire del bonus verde è necessario che vi sia un intervento innovativo costituito dalla creazione ex novo dell’area verde o da un intervento straordinario di sistemazione a verde o da un intervento finalizzato al mantenimento di alberi secolari o di esemplari arborei salvaguardati di notevole pregio. L’intervento agevolabile comprende le prestazioni necessarie alla sua realizzazione o progettazione (che devono essere obbligatoriamente esplicitate in fattura). Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.

La proroga della detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici



La detrazione Irpef/Ires del 50% o del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti passivi d’imposta (qualsiasi privato o titolare di partita Iva) possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili residenziali).

La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquisire:

l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
l’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa.

Si ricorda alla gentile Clientela che la proroga non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali, per i quali la detrazione è già prevista con aliquote maggiorate fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

lunedì 15 aprile 2019

VOUCHER DIGITALI: al via il nuovo bando 4.0 delle Camere di commercio


Il Bando Voucher Digitali I4.0 –  2018 Misura A si rivolge alla totalità delle imprese e risponde ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:

sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, in una logica di filiera produttiva, di aggregazione e condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 1.605.000 euro, di cui 700.000 euro per le imprese di Milano Monza Brianza Lodi 


A chi è rivolto

I voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia partecipare ad un progetto proposto da un unico proponente che indichi in domanda l’elenco delle imprese che saranno coinvolte.


Obiettivi

Promuovere l’utilizzo di servizi e soluzioni in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0 tramite la realizzazione di progetti che prevedano la collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie digitali I4.0


Caratteristiche del contributo

Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher

Investimento minimo Importo contributo massimo
5.000 euro                  15.000 euro
L’intensità del contributo è pari al 70% dei costi ammissibili.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher


Spese ammissibili

per servizi di consulenza e/o formazione, da sostenere in modo obbligatorio, relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del Bando;
per investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto nel limite del 50% del totale della spesa prevista dall’impresa.

Procedimento

È prevista una procedura a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto.

martedì 9 aprile 2019

“ESTEROMETRO”: IL PROSSIMO 30 APRILE TERMINE PER L’INVIO DEI PRIMI 3 MESI DEL 2019

Il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.

Si tenga presente che i soggetti esteri cosiddetti “identificati”, e cioè coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono identificati direttamente in Italia vanno considerati come soggetti “non stabiliti”. Al contrario, i soggetti esteri che hanno in Italia una stabile organizzazione sono considerati al pari dei soggetti passivi nazionali e quindi “stabiliti in Italia”.

Termini per l’invio dei dati

Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare la trasmissione telematica, sempre il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che “la trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Con il D.P.C.M. datato 27 febbraio 2019 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, tenendo anche conto che sempre il 30 aprile 2019 rappresenta il termine “a regime” entro il quale inviare l’“esterometro” relativo alle operazioni del mese di marzo.

Si tenga, infine presente che in relazione ai soggetti passivi Iva che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, il citato D.P.C.M. fissa al 31 maggio 2019 il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate dell’esterometro relativo ai mesi di marzo e aprile 2019.

Ambito soggettivo

Sono quindi tenuti ad assolvere all’adempimento dell’esterometro tutti i soggetti passivi Iva italiani (sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti) di cui al comma 3 del citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015, norma che individua i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica dallo scorso 1° gennaio 2019.

Il richiamo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 comporta peraltro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione dello spesometro estero:

i contribuenti minimi e forfetari;

i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;

i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 398/1991 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000 euro.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (si veda da ultimo la risposta n. 85 del 27 marzo 2019) si deve poi tenere presente che ai fini dell’adempimento telematico è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo Iva italiano (cedente/prestatore o acquirente/committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (non rileva cioè il fatto che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo Iva).

Di conseguenza, anche il soggetto estero che risulti “identificato” in Italia (che come detto deve ritenersi “non stabilito”), non è obbligato né ad emettere né a ricevere fatture elettroniche.

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo si evidenzia che non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale (l’invio della comunicazione va quindi effettuato a prescindere dal fatto che, in applicazione degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, l’operazione risulti territorialmente rilevante in Italia ovvero in altro Stato UE/extra UE).

Sotto il profilo delle esclusioni oggettive va altresì tenuto presente che non vanno inserite nell’esterometro le operazioni:

per le quali viene emessa bolletta doganale;

poste in essere con il soggetto estero per le quali viene emessa fattura elettronica che transita attraverso il sistema di interscambio (SdI) utilizzando il codice destinatario “XXXXXXX”.

In relazione a quest’ultimo punto si tenga presente che, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella faq n. 30 del 27 novembre 2018, qualora l’operatore Iva residente o “stabilito” decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva estero “identificato”, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare allo SdI il file della fattura elettronica inserendo quale codice destinatario il valore “0000000” (e non le sette X), a meno che il cliente estero identificato in Italia non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (pec o codice destinatario).

Fatture emesse a turisti extra UE (applicazione Otello)

Per le fatture cosiddette “tax free” inviate tramite la piattaforma OTELLO non occorre spedire anche l’esterometro e non occorre nemmeno trasmettere nuovamente la fattura elettronica allo SdI. Nella sezione “Consultazione–Fatture elettroniche e altri dati Iva” sono riportate anche le fatture “tax free shopping” emesse dall’operatore Iva residente o stabilito in Italia.

Contenuto dell’esterometro

Formano oggetto di comunicazione i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.

Nello specifico, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

dati identificativi del cedente/prestatore;

dati identificativi dell’acquirente/committente;

data del documento comprovante l’operazione;

data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

numero del documento, base imponibile, aliquota Iva e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

Come previsto per lo spesometro, adempimento in vigore fino al periodo d’imposta 2018, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata o esposta l’Iva.

Le codifiche da utilizzare per la compilazione dell’esterometro, sia per quanto riguarda la “tipologia documento” che la “natura operazione”, sono le medesime già utilizzate per la compilazione dello spesometro.

Sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, l’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di reiterate violazioni non risulta applicabile il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE


Il prossimo 20 aprile è in scadenza il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre 2019; si tratta della prima volta in cui i contribuenti procederanno ad assolvere il bollo in fattura secondo le nuove previsioni introdotte tramite il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019.

Nuove modalità per assolvere l’imposta di bollo sulla fattura elettronica

Con l’entrata in vigore, dallo scorso 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica, sono cambiate le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo, in relazione alle fatture interessate da tale obbligo.

In particolare, l’imposta risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, fra l’altro, operazioni esenti da Iva ex articoli 10, D.P.R. 633/1972, operazioni facoltativamente fatturate fuori campo Iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo, operazioni fuori campo Iva in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972) od operazioni escluse da Iva ex articolo 15, D.P.R. 633/1972.

La principale novità consiste nel fatto che:

mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,

la norma, nella sua nuova stesura, fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche ed il versamento deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio; tale conteggio viene infatti effettuato tenendo conto del flag “dati bollo” che il contribuente deve aver contrassegnato quando l’operazione è soggetta a imposta di bollo.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale

con addebito su conto corrente bancario o postale, o

utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Tali dati sono evidenziati nel portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate; i contribuenti possono accedervi tramite le proprie credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite la Carta nazionale dei servizi.

Va altresì sottolineato come non risulta modificato l’articolo 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014 per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno, che resta “ancorato” alle precedenti modalità. La nuova modalità riguarda infatti solo le fatture emesse in modalità elettronica.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La proroga della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio e del “bonus mobili”



Possono fruire della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero edilizio/ristrutturazione i possessori o i detentori di immobili residenziali assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (comprese le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, e soggetti a questi equiparati).

La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per singolo intervento.

È stato prorogato anche il “bonus mobili” per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, a condizione che sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio/ristrutturazione in data successiva al 1° gennaio 2018 e comunque antecedente all’acquisto del mobile o del grande elettrodomestico. Si tratta della detrazione Irpef del 50% fruibile in 10 rate annuali di pari importo del costo sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento, nel limite di spesa complessivo di euro 10.000.

Si ricorda alla gentile Clientela che per alcuni interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio/ristrutturazione o alla detrazione Irpef del 50% per il “bonus mobili” e sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, è previsto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di comunicare all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori alcuni dati tecnici inerenti l’intervento effettuato. Una guida rapida che individua per quali interventi sia necessaria la comunicazione all’ENEA è disponibile al link http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.

Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% e non sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o non prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, non è previsto alcun obbligo di comunicazione consuntiva all’ENEA, fermi restando gli altri requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione a seconda dell’intervento effettuato (eventuale comunicazione all’azienda sanitaria locale competente, pagamento delle spese con bonifico parlante, etc.).

lunedì 8 aprile 2019

La scadenza del 30 aprile 2019 per l’istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche

La scadenza del 30 aprile 2019 per l’istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche

Sempre entro il 30 aprile 2019 le persone fisiche:

con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o

per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi dell’articolo 14-ter, L. 3/2012)

possono presentare il modello SA-ST contenente l’istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:

a) dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e

b) dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;

in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

martedì 2 aprile 2019

Reddito di cittadinanza (o reddito di base) a “trazione” digitale, ecco come funziona



I requisiti per accedere e le modalità per presentare la domanda. Due nuove piattaforme informatiche gestiranno i Patti per il lavoro. Il contributo erogato a partire dal 1° aprile 2019: 6,5 miliardi da destinare a quasi 5 milioni di persone appartenenti a 1.375.000 famiglie


Inizia il conto alla rovescia per il reddito di cittadinanza (Rdc). Nel decreto a cui ha lavorato il governo che attua quanto previsto dalla manovra 2019 sono indicati i requisiti per fruirne, i limiti del redddito Isee e familiare e le modalità su come e dove presentare la domanda.

Il reddito di cittadinanza partirà ad aprile 2019, e verrà erogato a italiani e stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni. La spesa complessiva sarà di circa 6,5 miliardi (400 milioni in più rispetto al reddito di inclusione) per quasi 5 milioni di persone appartenenti a 1.375.000 famiglie.

Cos’è il reddito di cittadinanza (o reddito di base) e come funziona
Il reddito di cittadinanza è uno strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà, alle quali verrà data una somma ad integrazione del reddito percepito. La misura riguarda anche i pensionati a cui verrà erogata un’integrazione alla loro pensione minima (attualmente di 513 euro). Non si tratta però di una misura meramente dato che il beneficiario è obbligato a sottoscrivere un accordo con i centri per l’impiego con il quale si impegna a frequentare corsi di formazione e partecipare a lavori socialmente utili. Dovrà inoltre accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che gli verranno presentate. Nel caso in cui non ottemperi questi obblighi perderà il diritto al reddito.

Requisiti per accedere al reddito di cittadinanza: chi ha diritto e può richiederlo, e chi no
essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro Ue. È riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
avere un Isee inferiore a 9.360€;
avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al primo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
avere un reddito familiare non superiore a 6.000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto.
essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
avere un Isee inferiore a 9.360€;
avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al primo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
avere un reddito familiare non superiore a 6.000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto.
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza, invece:

i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla richiesta dell’Rdc, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
i nuclei familiari dove uno dei componenti risulta essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).
A quanto ammonta l’importo del reddito di cittadinanza
Il massimo erogabile varia da 780 euro, per un adulto che vive in affitto, a 1.180 euro per una famiglia di quattro persone sempre in locazione. Per un single il contributo massimo è di 500 euro, che aumenta a 650 euro se ha un mutuo e di altri 130 euro se vive in affitto. Per due coniugi l’assegno base è al massimo di 700 euro, che aumenta a 850 o 980 euro in caso di mutuo o locazione. Se i due hanno un figlio minore il reddito di cittadinanza massimo sarà di 800 euro, che si innalzerà – come per i casi precedenti – a 950 o 1.080 euro.

Come richiedere il reddito di cittadinanza
La domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee, dovrà essere presentata partire dal 1° marzo 2019 all’Inps utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Istituto stesso, inviata online o anche rivolgendosi ai Caf.  L’Inps ha 5 giorni di tempo per valutare il possesso dei requisiti richiesti. Il reddito verrà erogato tramite una speciale card “Rdc”, una sorta di carta acquisti con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese.

Patto per il lavoro
Così come per il Rei 2018, anche per usufruire del reddito di cittadinanza è obbligatorio partecipare ad un piano di reinserimento al lavoro. I beneficiari devono dichiarare immediata disponibilità al lavoro e aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede. Gli obblighi valgono per tutti i componenti nucleo familiare se non occupati o studenti. La sottoscrizione del Patto per il lavoro avverrà presoo i centri per l’impiego entro 30 giorno dalla data di accesso al reddito. Sarà necessario registrarsi al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e consultare giornalmente l’apposita piattaforma per ricercare una nuova occupazione; svolgere ricerca attiva di un nuovo lavoro e accettare di prendere parte a corsi di formazione e di riqualificazione professionale. Obbligatorio accettare almeno una delle tre offerte di lavoro “congrue”. I beneficiari del Rdc oltre 12 mesi devono accettare la prima offerta utile di lavoro congrua.

Piattaforme per l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro
Sono due le piattaforme informatiche “cuore” del reddito: si tratta del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siupl) per il coordinamento die centri per l’impegno; il sistema informativo unitario dei servizi sociali (Suiss) per il coordinamento dei Comuni. Le piattaforme – si legge nel decreto – rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni tra le PA centrali e i servizi territoriali sia tra centri per l’impiego e servizi sociali. Inoltre l’Inps mette a disposizione delle piattaforme dedicato all’Rdc i dati identificativi dei membri delle famiglie beneficiarie della misura, le informaizoni sulla condizione economica e patrimoniale e sulle eventuali prestazioni erogate dall’istituto. A marzo sarà invece pronto il sito per fare la domanda online.

Come annunciato dal ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, un software unico – Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro – gestirà l’erogazione del reddito.

lunedì 1 aprile 2019

Domanda di saldo e stralcio entro il 30 aprile



Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo e stralcio delle cartelle è il 30 aprile 2019. Ai soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è data la possibilità di estinguere i debiti tributari diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte che risultano dalla dichiarazione annuale e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi.

Per aderire al saldo e stralcio, la sanatoria che consente alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, il modello SA-ST deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2019.