lunedì 30 gennaio 2023

Bonus acqua potabile: dal 1 al 28 febbraio al via le domande per le spese sostenute nel 2022.

I contribuenti  che hanno sostenuto nel corso del 2022 spese legate all’acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica hanno diritto  ad un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute.  L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Per avere diritto al bonus acqua potabile, la spesa relativa ai sistemi di cui sopra, deve essere documentata da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. 

Per accedere occorre seguire il seguente percorso:

  • accesso all’area riservata,
  • sezione Servizi, 
  • categoria Agevolazioni, 
  • voce Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile.

Si ricorda che il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. 

giovedì 19 gennaio 2023

Riduzione contributi INPS forfettario: domande entro il 28 febbraio

 Il regime di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% su:

  •  contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale,  e su
  • contribuzione sul reddito eventualmente eccedente, 

mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).

La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

giovedì 12 gennaio 2023

Riduzione edili: domande entro il 15 febbraio 2023

 Confermata nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2022, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. La richiesta dovrà essere fatta entro il 15 febbraio 2023.

Si tratta dello sgravio dell’11,50% sulla contribuzione previdenziale e assicurativa prevista per i lavoratori a tempo pieno del settore.

Si ricorda che  hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, 
  • nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :

  • le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura  appunto del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana. Non spetta:

  •  per i lavoratori a tempo parziali,  e
  • per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.

Le  domande di applicazione della riduzione contributiva  dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale  sul sito  www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

lunedì 9 gennaio 2023

Assegno unico, aumento e rinnovo Isee entro il 28 febbraio

Chi intende continuare a beneficiare dell'assegno unico nel corso dell'anno dovrà rinnovare l’ISEE entro il 28 febbraio.  

Con la circolare 132 del 15 dicembre 2022  l'INPS ha fornito  le istruzioni  sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021  e in particolare sulle novità riguardanti le modalità di domanda per ottenerlo nel 2023.

Si specifica  che  coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia,  NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo  d’ufficio.

La circolare specifica che :

  • il pagamento dell'assegno proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre
  •  l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.

Nei casi in cui vi siano state variazioni rispetto alle condizioni dichiarate nelle domanda presentate  i richiedenti  dovranno intervenire sulla apposita piattaforma per comunicarle.  In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero  anche rilevate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle condizioni già in essere  fino a febbraio  2023  mentre da marzo farà fede il nuovo Isee 2023.

Per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico  sulla base della propria situazione economica e per ottenere le maggiorazioni, anche sulla base delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023.

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 l’importo dell’Assegno unico e universale sarà versato con gli importi minimi previsti.

Inoltre va tenuto presente che

  • Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il 28 febbraio 2023,  gli importi saranno adeguati già da marzo 2023
  • Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il  30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)

martedì 3 gennaio 2023

Stralcio cartelle esattoriali e Definizione agevolata: le novità della Legge di Bilancio 2023

Con un avviso datato 30 dicembre l'Agenzia della riscossione riepiloga le novità della legge di bilancio 2023 in tema di: stralcio debiti e definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro

Entrando nel dettaglio, l’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro. La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  •  per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

La Legge di Bilancio prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico  previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Definizione agevolata 2023

L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec). 

lunedì 2 gennaio 2023

Assunzioni agevolate 2023: esonero contributivo per i datori di lavoro fino a 8.000 euro

 La legge di bilancio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso come legge 197-2022,  ripropone potenziandole  alcune misure   di sgravio contributivo già in vigore  per favorire  l'inserimento stabile nel mercato del lavoro  di soggetti svantaggiati.

Si tratta in particolare  dell'esonero contributivo  del 100% per  nuove assunzioni  nel 2023 di giovani, donne   e percettori del reddito di cittadinanza . 

Introdotto nel 2019 e rinnovato fino al 2022, il bonus assunzioni per i giovani under 36 viene prorogato anche per il 2023  dalla Legge di Bilancio 2023. L'esonero contributivo totale per le assunzioni di under 36 con contratto a tempo indeterminato - ma anche per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato - effettuate nel corso del 2023 è concesso, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi. In caso di assunzione o stabilizzazione di giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età da parte di datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno (cioè Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Confermati anche gli incentivi per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023. L'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per la durata di 12 mesi in caso di assunzioni con contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Anche per gli incentivi alle assunzioni di donne, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui alla manovra 2021 è elevato dalla nuova legge di bilancio a 8.000 euro.

Al fine di promuovere l‘inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza viene riconfermato nel 2023, con qualche modifica, anche lo sgravio al 100% per i datori di lavoro che assumo percettori di reddito di cittadinanza. Lo sgravio contributivo spettante a chi assume i percettori di reddito di cittadinanza è valido anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate sempre nel corso del prossimo anno. L'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, è concesso nel limite massimo di 8mila euro annui, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, la manovra 2023 estende a tutto il 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per i neo imprenditori agricoli con età inferiore a quarant'anni.

Da tenere presente che per tutto il 2023 è operativa anche la decontribuzione Sud al 30%, che è stata autorizzata dalla Commissione europea a inizio dicembre alla luce della proroga del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla guerra in Ucraina.

Incentivi auto 2023: via alle domande dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio prossimo, alle ore 10.00,  riaprono le prenotazioni per usufruire dell'ecobonus per i veicoli non inquinanti. I moduli saranno resi disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma. 

I contributi vanno da un minimo di 2.000 ad un massimo di 5.000 euro. Nel dettaglio, acquistando un’auto elettrica della fascia 0-20 g/km di CO2, si hanno a disposizione 5.000 euro con la rottamazione e 3.000 euro senza un altro veicolo da rottamare. Per acquistare un’auto elettrica o ibrida plug-in non è obbligatoria la rottamazione. Per una plug-in della fascia 21-60 g/km di CO2, il contributo statale è di 4.000 euro con la rottamazione o di 2.000 euro senza. Infine per l’acquisto di auto termiche ibride, mild-hybrid, benzina e diesel della fascia 61-135 g/km nel 2023 e 2024 il contributo è di 2.000 euro, esclusivamente con la rottamazione di una vecchia auto fino a Euro 5.

 Per il 2023 sono stati stanziati 630 milioni di euro. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del made in Italy precisando che il bonus riguarda i veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). 

Auto

L’Ecobonus può essere richiesto per l’acquisto di auto nuove di fabbrica di categoria M1:

  • destinate al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:
  • nuove di fabbrica
  • con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km
  • classe Euro 6 o superiore
  • con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a: 35mila euro per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO2; 45mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO2

Ecco le nuove risorse stanziate:

  • auto elettriche: categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro. Il 5% di questi importi sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio. Sono stanziati 190 milioni
  • auto ibride plug-in: categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro. Anche in questo caso, il 5% di questi importi sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio. Stanziati 235 milioni
  • auto a basse emissioni: categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro. Stanziati 150 milioni.

Moto

L’Ecobonus si può richiedere anche per acquistare motocicli e ciclomotori di categoria tra L1e e L7e. In particolare si tratta dei veicoli Le, da L1e a L7e:

  • ciclomotori e motocicli a 2, 3 o 4 ruote senza limiti di potenza:
  • nuovi di fabbrica
  • elettrici o non elettrici
  • non elettrici di classe non inferiore a Euro 5.

Veicoli commerciali

Infine, rinnovati anche gli incentivi per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 elettrici, per cui sono stati stanziati 15 milioni.

Gli N1 e N2 sono veicoli commerciali destinati al trasporto di merci. Il contributo, rivolto solo alle PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o conto terzi, prevede l’obbligo di rottamazione di un veicolo della stessa categoria e varia in base alla massa totale a terra del veicolo nuovo.

Il veicolo nuovo deve essere:

  • nuovo di fabbrica
  • dotato di massa totale a terra non superiore a 3,5 t per N1 e non superiore a 12 t per N2

Il veicolo da rottamare deve essere:

  • della stessa categoria del veicolo nuovo N1 o N2 (le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione)
  • intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo
  • omologato fino alla classe Euro 3.


Bonus editoria: domande entro il 31 gennaio

Con un avviso del 30 dicembre 2022 il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria comunica che dal 2 al 31 gennaio 2023 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2022 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.

Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

  • le cooperative giornalistiche;
  • le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
  • gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
  • le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

Possono accedere all’agevolazione , le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

a)la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
b)la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile
organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui
sono correlati i benefici;
c)l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58
ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
▪ 58.13 (edizione di quotidiani)
▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
d)l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

L'agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, nel limite delle risorse stanziate, pari a 60 milioni di euro. Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39