martedì 30 maggio 2017

730 PRECOMPILATO – GIOCO (INNOCENTE?) PER CONTRIBUENTI CREDULONI. A cura di Antonio Gigliotti

Cari amici,
la campagna 730 è cominciata da un po’ e noi, già sommersi da tante inutili incombenze, ci troviamo a dover affrontare anche la questione dei precompilati. Iniziamo mettendo un punto fermo: il 730 precompilato ritengo sia una delle grande bufale propinate negli ultimi tempi, null’altro che un bel giochino per contribuenti creduloni. Insomma, un flop assoluto e ciò nonostante, ne sono certo, anche quest’anno si griderà al trionfo dell’operazione andando a vantare ‘il sempre crescente numero di contribuenti che hanno usufruito del servizio’.

Allora, cominciamo a dare il giusto significato alle parole, cercando di smettere una volta per tutte di farci prendere in giro. Innanzi tutto il fatto che un contribuente accetti il precompilato non significa affatto che abbia accettato un qualcosa di corretto. Di più, non è affatto certo che abbia compreso COSA accettava. Sembrerebbe banale, eppure riceviamo un numero crescente di segnalazioni di contribuenti che, dopo aver accettato, corrono dal consulente pretendendo che rimedi alle incompletezze/inesattezze del 730 precompilato.

Cosa verifichiamo quotidianamente nei nostri studi? Semplicemente che trovare un 730 precompilato corretto, accettabile senza modifiche, è evento da segnare negli annali. E diversamente non potrebbe essere, per la natura stessa del nostro sistema tributario, pregno di ‘se e di ma’, che richiede studio e ragionamento su ogni singola pezza giustificativa, altro che un inconsulto flusso di dati.

C’è veramente di tutto in questi precompilati: figli che appaiono e scompaiono, mutui con interessi regolarmente comunicati dalla banca ma da confermarsi per essere computati in detrazione, ristrutturazioni delle quali risulta pervenuto un bonifico sì e uno no, ed in ogni caso il rigo è da confermarsi, altrimenti in detrazione andrà ZERO. E non finisce qui! Oltre a questi casi, che tutto sommato sono di facile individuazione (ma non risoluzione) da parte di un contribuente un minimo accorto, ci sono quelli più subdoli, come la compresenza di una CU di lavoro dipendente e di mobilità, del ché (scritto piccolino piccolino), entrando nel precompilato si rinviene la segnalazione che i giorni di spettanza delle detrazioni non sono stati inseriti ed è compito del malcapitato di turno calcolarli. Situazione subdola, dicevo, perché entrando nel quadro dei redditi di lavoro dipendente i redditi e le ritenute subite sono esposti, peccato che manchino appunto i giorni per i quali spettano le detrazioni, con la conseguenza che ci si vede affibbiare un conguaglio “da paura”, e non dovuto.

E delle spese mediche, vogliamo parlare? Trovare una coincidenza con la documentazione a proprie mani è un lavoro lungo e laborioso, e spessissimo, la coincidenza proprio non c’è. In tutto questo, ecco il trappolone… non molti hanno ben presente che il modificare un dato qualsiasi del precompilato, fa sì che si possa essere controllati su tutti i dati inseriti. Vogliamo aprire una scommessa su quanti contribuenti ‘fai da te’ hanno trovato maggiori spese mediche di quelle delle quali hanno documentazione e hanno modificato il precompilato per una o più spese di tipo diverso non indicate, ma si son ben guardati dal correggere le mediche ‘tanto se me lo dice lo Stato non mi controllano’?. Eh no, signori, non funziona così.

Torniamo a noi. Un solo dato vorremmo avere, a fine campagna 730: non quanti precompilati sono stati utilizzati, bensì quanti precompilati sono stati CONFERMATI così come proposti. Sarebbe già un indicatore dell’inaffidabilità dello strumento, cui fanno da contraltare le ore di lavoro e le spese sostenute dalle imprese e dai diversi enti per inviare quella montagna di dati, sostanzialmente inutili.
Resteranno comunque sconosciuti tutti quei precompilati errati e tuttavia accettati, e come tali non sanzionabili. E’ curioso però notare come quasi sempre i dati che mancano nella precompilata sono costituiti da spese, oneri, detrazioni o elementi che determinano detrazioni.
Insomma, di solito manca (o deve essere confermato) tutto ciò che va a determinare un minor gettito. E così, per risparmiare - salvo ripensamenti postumi - la consulenza del professionista, l’aver creduto nel precompilato potrebbe essere costato molto caro, in termini di imposte, al contribuente.

Cari amici, ma vorremmo mica stupirci? Siamo in uno Stato che emette una circolare di oltre 300 pagine sulla compilazione del 730, e contestualmente vuole ‘vendere’ che sia tutto fatto, basta un click! (…quand’è che ho già sentito questa frase?). Come si può immaginare che un contribuente possa affrontare tutto questo in autonomia? Come ci si può credere?

In conclusione, abbraccio quando recentemente postato da un collega. Riportava la telefonata intercorsa con un cliente, accortosi di aver accettato un precompilato nel quale lo Stato si era ‘dimenticato’ il figlio, per poi chiedere al professionista lumi sul come rimediare. La risposta è stata da manuale: “Lo vada a chiedere a Renzi!”

“Per avere in mano la propria vita, si deve controllare la quantità e il tipo di messaggi a cui si è esposti.”
CHUCK PALAHNIUK

Nuova Idea d'Impresa (NIDI)

Sono state aperte le iscrizioni per l’edizione 2017 del premio Nuova Idea d’Impresa (NIDI) dedicato alle startup e alle piccole e medie imprese con idee innovative. Il montepremi in denaro è di 26mila euro e verrà diviso tra le tre aziende vincitrici che riceveranno inoltre 10mila euro da spendere nell'acquisto di servizi.  #benzinaperletueidee

giovedì 18 maggio 2017

Si vola con Alitalia

"Signori e signore, allacciate le cinture di sicurezza, siamo pronti al decollo”: tutti ai nastri di partenza per acquistare l’ex compagnia di bandiera italiana.  Arriva un altro capitolo nella delicatissima saga Alitalia che entra, dunque, nel vivo.

Dopo il via libera del Governo è stato pubblicato, nella serata di ieri, rispettando la tabella di marcia annunciata pochi giorni fa,  il bando per le manifestazioni di interesse per la compagnia, che aveva incassato la benedizione dei dei ministri dello Sviluppo Carlo Calenda e dei Trasporti Graziano Delrio, che lo hanno esaminato insieme ai tre commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari.

Bisognerà invece attendere ancora qualche giorno per conoscere gli advisor dell’operazione.
C’è tempo fino al 5 giugno per farsi avanti

Bonus Mamma Domani....l'ennesima beffa?

Il bonus “Mamma domani”, il contributo una tantum di 800 euro annunciato dal Governo e destinato alle future mamme, è scomparso. Un bonus, spiegava il ministro per la Famiglia Enrico Costa, per le “prime spese” legate alla nascita: gli esami pre parto, i farmaci, il passeggino, la culla, i vestitini. Tutto a partire dal 1° gennaio 2017. Ma a quasi tre mesi non si trovano nemmeno moduli per presentare la domanda e la risposta standard dell’operatore Inps alle mamme interessate è, senza giri di parole, “Lei faccia conto che non ci sia“.

16 Giugno 2017 non ti temo!

La scadenza Imu e Tasi 2017 si avvicina: il 16 giugno prossimo i contribuenti tornano alla cassa con il pagamento delle tasse sugli immobili. Ecco dunque le informazioni necessarie al pagamento della prima rata, relative alle scadenze e alle esenzioni previste.

Una pillola di AUTOMOTIVAZIONE

«Perché chi non si mette in gioco per paura di fallire ha un’unica certezza: quella di non conseguire nulla. E chi sogna in piccolo costruisce, ben che vada, capanne e non castelli».

#automotivazione
#studiocommercialesemeraro
#studiosemeraro

Brevetti e guadagni: il caso fidget spinner

La storia comincia nel 1993, negli Usa. Catherine Hettinger ha 38 anni, una figlia di 7 e una malattia che la indebolisce. Per giocare con sua figlia inventa un gioco, che alla bambina piace. Così porta avanti l’iter che aspetta tutti gli inventori: perfeziona la sua idea, realizza un prototipo e nel 1997 lo brevetta. Poi produce il gioco a sue spese e lo porta in giro per fiere. Catherine ci crede e ci mette tutto il suo entusiasmo. Riesce a presentarlo al colosso Hasbro che, dopo averlo sottoposto a un campione di consumatori, decide di non metterlo in produzione.



Catherine tiene duro fino al 2005, quando getta la spugna: per problemi economici, è a corto dei 400 dollari necessari per rinnovare il brevetto. E così il suo fidget spinner torna libero da diritti: chiunque può produrlo.















Brevetti e guadagni: il caso fidget spinner: Fidget spinner, la trottola “a mano”, è il nuovo must have dei ragazzini di tutto il mondo. Peccato che chi l’ha inventato non abbia visto un dollaro (o quasi) La storia comincia nel 1993, negli Usa. Catherine Hettinger ha 38 anni, una figlia di 7 e una malattia che la indebolisce. Per giocare con sua…

mercoledì 17 maggio 2017

Formazione dei professionisti: deducibilità integrale con tetto FiscoOggi.it

La nuova legge (in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) prevede, nel Capo I, una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi che, ai sensi del codice civile (articolo 2222), sono coloro che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.



Il Capo II, invece, contiene le disposizioni che introducono misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (“lavoro agile”).



Dal punto di vista tributario, vengono in rilievo gli articoli 8 e 9 della legge (contenuti nel Capo I) che prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).



Entrata in vigore

Le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”, quindi saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da considerare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno.



#studiosemeraro informa come sempre :)



Formazione dei professionisti: deducibilità integrale con tetto FiscoOggi.it

venerdì 12 maggio 2017

“Capite sempre quello che succede intorno a voi per essere cittadini liberi”

#evvivalalibertà

“La coscienza critica è una bussola nel viaggio della vita”.

“Giovani, abbiate il coraggio di rompere il ghiaccio, il coraggio di mettervi in gioco, il coraggio di aprirvi. Credete in quello che fate e farete ciò di cui non vi pensavate capaci. Siate più attori e meno spettatori, più leader e meno follower, più cittadini e meno sudditi”.

Trasformati in quello che vuoi essere

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Start up e PMI innovative


Le start up e le PMI innovative sono imprese caratterizzate da un forte attitudine all’innovazione tecnologica e alla sperimentazione di nuovi modelli di business.
Nella legge di Bilancio 2017 sono state previste agevolazioni fiscali a favore di chi investe nel capitale di startup e PMI innovative, agevolazioni potenziate e a regime dal 2017.

Ricordi il "cuore" del Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo


Dal 2017 cambia la disciplina relativa al bonus, che potrà essere fruito fino al 2020 anche dalle imprese che effettueranno la ricerca per conto di committenti esteri. La misura dell’agevolazione è pari al 50% per tutte le tipologie di spesa. Aumenta da 5 a 20 milioni di euro anche l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario.

Ricordi che fino al 31 Dicembre 2018 hai la possibilità di beneficiare della Sabatini ter?


L’agevolazione prevede la concessione di un contributo alle PMI a copertura parziale degli interessi su finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ed è valida fino al 31 dicembre 2018.
Debutta il contributo maggiorato nel caso di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

#sabatiniter

Ricordi il "cuore" dell'Iperammortamento 2017?



Il beneficio prevede una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico. Tra i beni agevolabili:
- i beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
L’iperammortamento potrà essere fruito per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017.
#studiosemeraro

Ricordi il "cuore" del Super ammortamento 2017?


L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria; le aziende ne possono usufruire fino al 31 dicembre 2017

#superammortamento

Jobs Act autonomi e smart working


Il disegno di legge – che si applica a tutte le forme di lavoro autonomo così come definite dall’art. 2222 e segg. c.c. (ivi comprendendo anche le professioni intellettuali, ordinistiche e non ordinistiche, la prestazione d’opera anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e con la sola esclusione del lavoro autonomo di tipo imprenditoriale) ha - tra le altre finalità - inteso colmare il vuoto determinato dal venir meno di alcune tutele – contrattuali e amministrative - che la legge prevedeva in passato per il lavoro a progetto e per il lavoro con i titolari di partita IVA prima della loro abrogazione, avvenuta ad opera del Jobs Act.

Si pensi alle disposizioni relative alla determinazione dei corrispettivi minimi, ma anche alle limitazioni al potere di recesso unilaterale del committente che erano state potenziate dalla Riforma Fornero del 2012, o, ancora, alla tutela del diritto d’autore per le invenzioni del collaboratore ovvero alla possibilità di sospendere il rapporto di lavoro in caso di eventi prolungati quali la malattia o la maternità. Ma si pensi anche alle disposizioni dell’art. 69bis del D.Lgs. n. 276/2003 che, seppure con grande complessità, miravano a regolare la posizione dei prestatori di lavoro autonomo titolari di partita IVA. In questi ambiti il disegno di legge introduce (e re-introduce) precise e significative forme di tutela, quali ad esempio:

- la previsione della nullità delle clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere senza congruo preavviso;
- la tutela economica per gli apporti originali e le invenzioni del prestatore d’opera realizzati in esecuzione del contratto (purché l’attività inventiva non costituisca oggetto del contratto);
- la possibilità di sospendere il contratto in caso di eventi quali maternità, malattia e infortunio ed una più precisa tutela di tipo economico – da attuare mediante il meccanismo della delega – nella forma di un sostegno al reddito in presenza di alcuni determinati eventi;
-la stabilizzazione della DIS-COLL.

Il disegno di legge, prevede poi altre forme di tutela che hanno degli importanti riflessi sul piano della gestione e, quindi potranno avere una significativa influenza in termini di autonomia – reale - del prestatore d’opera ovvero del collaboratore quali ad esempio:
- la deducibilità integrale entro un tetto massimo annuale, delle spese per la formazione e delle spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, oltre alla possibilità di non considerare come compensi in natura le spese di vitto e alloggio inerenti l’esecuzione di un incarico;
- la deducibilità integrale dei premi per la stipulazione di polizze dirette ad assicurare contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni, ma anche la possibilità di ottenere in tempi più rapidi un’ingiunzione di pagamento unitamente alla previsione per cui le Casse di appartenenza possano attivare delle forme di prestazione per la tutela dei casi di riduzione del reddito in presenza di specifiche patologie;
- la delega al Governo per la semplificazione di alcuni adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l’accesso al mercato del lavoro e il supporto da parte del sistema di ricerca e selezione pubblico e privato in primis per coloro che siano affetti da disabilità.

Parallelamente, il Jobs Act lavoro autonomo stabilisce, una disciplina puntuale del lavoro agile che avrà degli importanti effetti sul piano dell’evoluzione delle modalità di gestione del rapporto di lavoro subordinato e che accompagna – sul piano della flessibilità organizzativa che lo caratterizza - quel processo di rinnovamento del diritto del lavoro che la legge delega n. 183/2014 e i suoi decreti attuativi hanno reso sempre più evidente quale vera e propria rivoluzione culturale portata dalla riforma.

E’ chiaro, infatti, che al di là del clamore destato dall’introduzione di alcune norme, quale ad esempio la disciplina del contratto a tutele crescenti, ovvero la revisione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 4 della L. n. 300/1970, ciò che ha accompagnato in questi due anni il profondo ripensamento della materia è l’effetto che si è generato sul piano dell’organizzazione del lavoro. Il DDL sul lavoro autonomo e la disciplina del lavoro agile in esso contenuta costituiscono ora l’ultimo tassello di un’evoluzione sociale annunciata da tempo.

Il lavoro si evolve – necessariamente – così come si evolve la società. Le norme chiamate a regolare i rapporti di lavoro - i quali sono rapporti di diritto civile – si devono rinnovare anch’esse.

Tale processo di evoluzione e di rinnovamento è quanto mai rilevante proprio perché il diritto del lavoro trova applicazione in un contesto, quello dell’impresa, anch’esso in continua evoluzione.
Può essere corretto affermare che la riforma del lavoro si è “innestata” in un processo di evoluzione sociale che ha influenzato in modo significativo il mondo delle imprese e il modo stesso di lavorare. Da qui la necessità di regolare quel diverso modo di lavorare “in mobilità” che ha preso ormai significativamente piede nell’organizzazione del lavoro: il lavoro agile (o smart working), anche quale forma di superamento delle difficoltà organizzative (più apparenti che reali) che si sono riscontrate in questi anni nell’applicazione della disciplina del telelavoro. Significativo, da questo punto di vista e quale segno tangibile dell’evoluzione, culturale più che normativa, che il lavoro subordinato sta avendo è proprio l’inserimento, concettualmente rilevante , della disciplina del lavoro agile (che riguarda il lavoro subordinato) nell’ambito di un disegno di legge dedicato al lavoro autonomo. Probabilmente perché, in una logica di evoluzione della nostra materia, anche la scelta tra autonomia e subordinazione dovrà (e potrà) divenire un rilevante strumento di organizzazione.

ANF ed Unioni Civili

L’INPS ha rilasciato la circolare 84 del 5 maggio 2017 con la quale fornisce importanti informazioni sugli effetti delle nuove norme della cosiddetta Cirinnà sulle prestazioni a sostegno delle famiglie erogate dall’INPS. Di particolare rilievo sono le novità che riguardano l’assegno per congedo matrimoniale, gli Assegni per il Nucleo familiare e gli assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili.

La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha in un primo tempo avuto effetto su tutta la legislazione sociale vigente, soprattutto per le unioni civili fra persone dello stesso sesso.

Questo perchè è la legge stessa che ha di fatto modificato tutta la normativa vigente disponendo che:

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.


ll Jobs Act sul lavoro autonomo introduce una nuova e flessibile modalità di organizzazione del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell’orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore. L’attività lavorativa viene svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai CCNL.

La finalità, che sta alla base del provvedimento, è quella di agevolare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: la flessibilità degli orari e degli spazi di lavoro consente, infatti, ai lavoratori e alle lavoratrici, una maggiore libertà nel conciliare i propri tempi di lavoro con i carichi di cura genitoriali e le attività domestiche e personali.
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Il concetto gira intorno a tre parole chiave:

  1. flessibilità spaziale, in quanto come si legge sempre nell'art. 15 "la prestazione viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza postazione fissa";
  2. flessibilità oraria si indica che la prestazione deve essere svolta "entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva";
  3. diritto alla disconnessione: l’accordo di lavoro agile deve individuare i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.


L’accordo deve essere stipulato, tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, in forma scritta ai fini della prova e deve disciplinare:

  • l’esecuzione della prestazione anche all'esterno dei locali aziendali;
  • le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro e le correlate ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari;
  • i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.


L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

I principali vantaggi - Lo smart working rappresenta per l’azienda una importante opportunità per aumentare la soddisfazione e la produttività dei lavoratori, ridurre dei costi di gestione dello spazio fisico e abbattere il fenomeno dell’assenteismo.

I lavoratori, dal canto loro, possono ottimizzare la gestione del tempo tra lavoro e vita privata ed ottenere una migliore realizzazione personale grazie anche al superamento delle classiche strutture gerarchiche del lavoro.

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Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all'interno dell’azienda: l’entità del compenso debba essere definita piuttosto dal tipo di mansioni assegnate. Tuttavia, pur essendo previsti, anche per il lavoro agile, una serie di incentivi legati alla produttività, risulta difficile quantificare, e dunque retribuire, eventuali ore di straordinario.

Inoltre, se trattasi di contratto a tempo indeterminato, è necessario che, in caso di recesso, sia rispettato un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili).

E’ altresì riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze. Spettano inoltre, ai lavoratori agili, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla legge in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa: il datore di lavoro consegna, ogni anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all'esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge per la generalità dei lavoratori dipendenti.

I soggetti abilitati all’invio delle dichiarazioni fiscali 2017

La figura dell’intermediario telematico è stata introdotta dal DPR n. 322/1998 e l’art. 3 ne prevede un primo elenco di soggetti considerati incaricati ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni e rinvia ai successivi provvedimenti che hanno individuato altri soggetti tra le professioni contabili e legali, ma anche tra una serie eterogenea di professionisti, d’associazioni professionali e di servizi.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

  • gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli Albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  • le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i Caf – dipendenti;
  • i Caf – imprese;
  • i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  • gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.


Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Vanno ricordati tra gli intermediari anche Poste Italiane S.p.a e le Banche.

    

giovedì 4 maggio 2017

Tempi accorciati per la detrazione IVA.

 Il relativo diritto non potrà più essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorto (quando l’imposta diviene esigibile) bensì con la prima dichiarazione utile: quella relativa “all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Così prevede il nuovo art. 19, D.P.R. 633/1972 dopo l’intervento della manovra correttiva (art. 2 D.L. 50/2017).

La novità non si limita a questo: cambiano anche i tempi di registrazione delle fatture. L’operazione andrà ora eseguita anteriormente alla liquidazione periodica “nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” (nuovo art. 25 D.P.R. 633/1972). La novità è volta ad allineare il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta, al fine di rendere più veloce e snello l’incrocio dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria e, dunque, più agevole l’individuazione delle anomalie. Il tutto per ridurre il gap IVA stimato in 100 milioni di euro.

“Per quanto riguarda l’IVA – si legge nella relazione tecnica della manovra - molto efficace è il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti”, a tal fine “è necessario che sussista una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto”. “Considerato che il tasso di evasione IVA, calcolato in rapporto all’ammontare dell’imposta effettivamente versata, si attesta su un valore pari al 41% - conclude la relazione - si può stimare un potenziale gap, afferente alle fatture acquisite negli anni precedenti e registrate nell’anno in corso, pari a circa 100 milioni”.   

Precompilata 2017 e i bonus casa per i condomini



Tra le novità che caratterizzano la Precompilata 2017 c’è l’inserimento delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Da quest’anno, infatti, è indicata in dichiarazione la prima rata degli interventi in relazione ai quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all'Agenzia delle Entrate da Banche e Poste. Sorte diversa, invece, per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni: in tal caso, infatti, vengono esclusivamente riportati nel foglio riepilogativo i dati dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi di riqualificazione energetica.

Ritornando agli interventi sulle parti comuni dei condomini, i dati inseriti nella Precompilata sono quelli comunicati dagli amministratori di condominio relativi a spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

  1. intervento di recupero del patrimonio edilizio;
  2. arredo degli immobili ristrutturati;
  3. intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente;
  4. intervento su involucro di edificio esistente;
  5. intervento di installazione di pannelli solari;
  6. intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  7. acquisto e posa in opera di schermature solari;
  8. acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
  9. acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto;
  10. intervento antisismico in zona ad alta pericolosità.

In assenza dei menzionati dati, il contribuente o il suo intermediario, previa verifica positiva di essere in possesso di tutti i requisiti, possono inserire il dato mancante nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Nessun obbligo di stampa per tutte le fatture ricevute se conservate in versione elettronica su pc, tablet ecc

Le fatture d’acquisto, sia quelle analogiche (normalmente cartacee) che quelle digitali (file di PC anche in formato PDF), dotate dei requisiti per essere considerate “documenti informatici”, possono essere conservate elettronicamente. Non vi è, pertanto, l’obbligo di materializzare su supporti fisici (es. stampa) tali fatture per essere considerate giuridicamente esistenti ai fini tributari, laddove la procedura di conservazione sostitutiva si concluda con l’apposizione della marca temporale. Queste alcune delle precisazioni contenute nella Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017.

martedì 2 maggio 2017

“Ti amo mamma”, poi Nolan ha chiuso gli occhi per sempre

https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2017/04/28/cancro-bambini-nolan-strong

Dopo mesi di cure, a 4 anni è morto di cancro. Accanto a lui c'è stata ogni istante sua madre Ruth, che in un post su Fb ha raccontato gli ultimi giorni di Nolan. E come si sopravvive alla scomparsa di un figlio
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«Sono passati due mesi da quando ti tenevo stretto fra le mie braccia, mi dicevi che mi volevi bene e io baciavo le tue labbra. Due mesi da quando stavamo rannicchiati. Due mesi di puro, assoluto inferno». Ruth è una giovane madre americana, sta affrontando la prova più dura per un genitore: sopravvivere a un figlio. Nolan, aveva 4 anni, quando si è addormentato per sempre, lo scorso primo febbraio, dopo avere lottato per un anno contro il cancro.

Da qualche settimana Ruth, che ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la ricerca, ha deciso di raccontare su Facebook, nella pagina «Nolan Strong», dedicata a suo figlio, gli ultimi giorni vissuti insieme a lui.

«Voglio descrivere gli ultimi giorni di vita di mio figlio, che mostrano quanto Nolan fosse straordinario, bello, fatto di puro amore. Può essere un racconto lungo, ma vi chiedo di soffrire con me in questa agonia che non ha pari».

Per un anno Ruth e suo figlio hanno combattuto insieme contro il rabdomiosarcoma alveolare metastatico, un tumore raro che colpisce il tessuto connettivo, soprattutto nei bambini. Analisi, tac, chemioterapia e dolori profondi non hanno mai tolto il sorriso al piccolo Nolan che non perdeva occasione per ricordare a sua madre Ruth quanto l’amasse e per baciarla sulle labbra prima di ogni anestesia.

«Quando ho portato Nolan in ospedale l’ultima volta sapevo che qualcosa non andava: non mangiava e beveva da due giorni ma vomitava continuamente. Il primo febbraio eravamo seduti con l’intera equipe di medici intorno a noi. Quando l’oncologa ha preso la parola, ho visto nei suoi occhi il dolore assoluto. Era sempre stata sincera con noi, aveva sempre combattuto al nostro fianco. L’ultima Tac mostrava grandi masse tumorali crescere e premere contro i polmoni e il cuore, dopo solo 4 settimane dall’intervento chirurgico. Le metastasi ai polmoni erano aumentate e il cancro era diventato resistente a ogni tipo di trattamento. L’unica cosa possibile era alleviare il suo dolore e confortarlo».

Ruth sapeva che Nolan sarebbe morto di lì a poco ma ha trovato la forza per tornare da lui e spiegargli quello che sarebbe successo. Con queste parole.

«Amore, ti fa male respirare, non è vero?»
«Beh… sì»
«Provi tanto dolore, non è vero piccolo?»
«Sì»
«Tesoro, questo cancro fa schifo. Non devi più combattere»
«Non devo? Ma lo farò per te mamma!»
«No tesoro! È questo quello che hai fatto fino ad ora? Hai combattuto per la mamma?»
«Certo!»
«Nolan Ray, qual è il compito della mamma?»
«Proteggermi!»
«Tesoro… non posso farlo più qui. L’unico modo per tenerti al sicuro è in cielo»
«Allora andrò in Paradiso a giocare fino a quando non mi raggiungerai! Verrai, giusto?»
«Assolutamente! Non puoi sbarazzarti della mamma così facilmente!»
«Grazie mamma! Andrò a giocare con Hunter, Brylee e Henry!».

Il giorno successivo Ruth era pronta a riportare a casa Nolan, per trascorrere insieme, ancora un’ultima notte. Ma Nolan, poco dopo essersi svegliato le ha detto che potevano restare in ospedale, che andava bene così. Nelle 36 ore successive mamma e figlio sono rimasti insieme distesi nel letto a parlare, ridere e guardare filmati su YouTube. Nolan, che da grande sognava di diventare un poliziotto per aiutare gli altri, ha pensato a come organizzare il suo funerale, a come prepararsi per salutare tutti gli amici.

Prima di cambiarsi per la notte, Ruth ha chiesto a Nolan se poteva assentarsi alcuni secondi per fare una doccia. Lui è rimasto con lo zio e i medici. Quando Ruth è uscita dal bagno l’ha trovato addormentato in un sonno profondo, si è stesa accanto a lui e con la sua mano l’ha accarezzato. «In quel momento è avvenuto il miracolo che non scorderò mai. Il mio angelo ha fatto un grande respiro, si è girato, mi ha sorriso e mi ha detto “Ti amo mamma”. Si è addormentato per sempre mentre gli sussurravo all’orecchio la canzone You are my Sunshine».

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