giovedì 21 maggio 2020

Bonus vacanze


Con un Isee fino a 40mila euro, le famiglie potranno richiedere il bonus vacanze (da 150 a 500 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare): funzionerà come sconto dell’80% quando si paga la vacanza, mentre il 20% si traduce in uno sconto fiscale. Il bonus può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020: le spese vanno sostenute in un’unica soluzione, serve la fattura elettronica o un altro documento commerciale, dove sia indicato il codice fiscale del beneficiario.

Per il contributo a fondo perduto non spettante risponde chi firma l’istanza



Nonostante il contributo a fondo perduto non abbia natura tributaria, l’operazione sarà gestita quasi integralmente dall’Agenzia delle Entrate. Il decreto Rilancio stabilisce che l’istanza venga inviata, anche avvalendosi di intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria, la quale effettuerà le operazioni di controllo e, in presenza di tutte le condizioni di legge, erogherà il contributo. L’operazione determina, però, l’assunzione di una rilevante responsabilità per il soggetto che sottoscrive l’istanza. Infatti, in presenza di determinate condizioni, l’atto di recupero del credito a seguito della non spettanza del contributo potrà essere emanato direttamente nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza stessa.

Il decreto Rilancio prevede la possibilità, in presenza dei presupposti ivi stabiliti, di erogare ai contribuenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta, un contributo a fondo perduto. È una delle misure messe in campo per fare fronte all’emergenza epidemiologica di Covid-19 e per assicurare i primi aiuti economici alle imprese e ai professionisti.

Decreto Maggio: bonus da 400 a 600 euro per colf, badanti e baby sitter

In arrivo per colf, badanti e baby sitter una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 di importo pari a 400 o 600 euro mensili in base alla durata oraria complessiva dei contratti di lavoro stipulati. Lo prevede la prima bozza del decreto legge cd decreto Maggio recante le nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID. L’indennità spetterà a condizione che il lavoratore domestico non conviva con il datore di lavoro e abbia subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario di lavoro.

Un indennizzo di importo variabile da 400 a 600 euro per 2 mensilità e in base all’orario di lavoro svolto. E' quanto prevede, per colf, badanti e baby sitter, la prima bozza del decreto Aprile, ormai decreto Maggio contenente le nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID.
Non quindi l'estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga, come si era inizialmente ipotizzato ragionando sull'espressa esclusione, ad opera del decreto Cura Italia, dall'applicazione dell'ammortizzatore sociale ai datori di lavoro domestico (art. 22 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020), ma la previsione di un bonus per i mesi di aprile e maggio 2020 da richiedere all'INPS, in analogia a quanto avviene per gli altri bonus.
Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede, nel dettaglio, la bozza del decreto legge in attesa di conoscere i contenuti del testo definitivo che sarà posto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con ogni probabilità, nel corso di questa settimana.
Beneficiari e importi
La prima bozza di decreto legge riconosce, per i mesi di aprile e maggio 2020, ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, per ciascun mese, una indennità pari a:
·  400 euro, se il contratto (o i contratti) di lavoro prevede (prevedono) una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali;
·  600 euro se il contratto (o i contratti) di lavoro prevede (prevedono) una durata complessiva superiore a 20 ore settimanali.
Regime fiscale
In analogia a quanto stabilito per i “bonus 600 euro”, tali indennità sono esentasse, non concorrendo alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Condizioni
I bonus del valore di 400 o 600 euro, a seconda del numero di ore settimanali da svolgere in base al contratto di lavoro, sono riconosciuti a condizione che:
· i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro
·  vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro.
Incumulabilità
Le indennità erogate a colf e badanti non sono cumulabili con gli altri bonus previsti dal decreto Cura Italia, ossia con le indennità erogate a:
· liberi professionisti con partita IVA attiva compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo e collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo e tenuti al versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23% (art. 27);
· lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago e quindi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome e soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (art. 28);
· lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29). La bozza di decreto estende tale bonus ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata del decreto legge in commento, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI;
· lavoratori del settore agricolo (operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni, compartecipanti familiari) (art. 30)
· lavoratori dello spettacolo (art. 38).
Inoltre non è cumulabile con una le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro erogate dal « Fondo per il reddito di ultima istanza » (articolo 44 del decreto Cura Italia) tra cui il bonus erogato ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
L'indennità erogata ai lavoratori domestici non è infine cumulabile con la NASpI.
Reddito di emergenza e reddito di cittadinanza
Il bonus riconosciuto ai lavoratori domestici non spetta a chi percepisce il reddito di emergenza, ossia la nuova misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020.
I lavoratori domestici beneficiari del reddito di cittadinanza, invece, possono godere del bonus fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
Pensionati o dipendenti
In bonus per colf e badanti infine non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222) e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Come viene erogato
Come per gli altri bonus riconosciuti dal decreto Cura Italia, anche l’indennità per i lavoratori domestici viene erogata dall’INPS in unica soluzione e previa domanda da parte del lavoratore stesso.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152).
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Considerazioni finali
La bozza di decreto legge istituisce anche il Rem, ossia il reddito di emergenza, determinato in un ammontare che va da 400 euro mensili per il single, fino ad un importo massimo crescente in base al numero dei componenti familiari, comunque non superiore a 800 euro mensili.
Il REM, erogato a partire da maggio fino a luglio 2020 (per 3 mensilità quindi) e che non spetterebbe ai domestici contrattualizzati, nelle intenzioni del legislatore vorrebbe coprire tutte quelle categorie rimaste finora escluse dalle tutele accordate dal Cura Italia. Circa 3 milioni di persone, tra cui anche lavoratori a termine con contratto scaduto e lavoratori irregolari, come ha dichiarato il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo.
A ben vedere, una volta confermate le norme illustrate, si potrebbe creare la seguente situazione: un lavoratore irregolare (anche domestico) potrebbe arrivare a percepire, fruendo del Rem, un reddito di importo totale variabile da 1200 a 2400 euro (da 400 a 800 euro mensili per 3 mensilità) laddove un domestico regolare godrebbe di una indennità complessiva di 800 o 1200 euro (400 – in assenza di reddito di cittadinanza - o 600 euro per 2 mensilità).
Un’ultima evidenza. Ai licenziamenti dei lavoratori domestici, con ogni probabilità, continuerà a non essere applicabile la sospensione, prevista dal decreto Cura Italia e prorogata dal decreto Maggio fino al 17 agosto 2020.


mercoledì 20 maggio 2020

Credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione


Il decreto Cura Italia, all’articolo 64, ha introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario.

Misura ampliata dal decreto liquidità, che ha esteso il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del decreto saranno indicati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia.  Sappiamo però che sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

Il provvedimento torna anche nel decreto rilancio: per le persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti è previsto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.

Le spese ammissibili devono riguardare:

a) sanificazione degli ambienti nei quali i soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
e) acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Credito d’imposta affitti


Per i soggetti esercenti attività d’impresa, il Cura Italia ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il bonus affitto non si applica alle attività definite essenziali, quelle cioè ricomprese nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. Detto in soldoni: il credito d’imposta sui canoni di affitto può essere richiesto solo dai locali commerciali interessati dalla chiusura forzata. Quindi, sono esclusi i supermercati, i punti vendita di generi alimentari, farmacie, edicole e tabaccherie.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta: il “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Il credito d'imposta per gli affitti torna anche nel decreto rilancio e si applica ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati adattività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta è  del 60% ed è commisurato all'importo versato per i mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che si sia registrata una diminuzione del fatturato o dei compensi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo 2019.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche il bonus affitti si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Rimborso per gli abbonamenti ferroviari e di trasporto locale


Buone notizie per i pendolari che, a causa dell’emergenza Coronavirus, non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento acquistato per viaggiare su treni, autobus, tram e metropolitane. Il "decreto rilancio" ha infatti introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio.“


Il rimborso sarà erogato dalle aziende di trasporto tramite due modalità, a scelta dell'utente:

L’emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio (incluso l'abbonamento) da utilizzare entro un anno dall’emissione;
Il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato utilizzato.
Per accedere al rimborso, bisognerà fare domanda allegando anche:

La documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio (che doveva essere valido durante il lockdown);
La dichiarazione sul mancato utilizzo a causa dei provvedimenti per ridurre il contagio.
Per effettuare il rimborso, il vettore ha a disposizione 30 giorni (dalla data di ricezione della comunicazione).

martedì 19 maggio 2020

Professionisti senza contributi a fondo perduto

Le notizie che allargano il cuore : praticamente l'intera categoria dei nostri colleghi che NON ha MAI stoppato neanche una sola ora in questi mesi di lockdown cercando di aiutare i propri clienti non solo con la consueta professionalità, ma facendo loro ottenere i bonus di Conte... alla fine si ritrovano esclusi dal fondo perduto.
Infatti i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto che viene concesso ai fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Grazie Presidente Conte....

lunedì 18 maggio 2020

#RipartiamoInsieme

Con il bando #RipartiamoInsieme, la tua Camera di Commercio può concederti fino a 10.000 euro a fondo perduto per pagare gli interessi su prestiti dovuti all'emergenza in corso.
Sarà come avere il prestito a tasso zero.
Se non lo hai già fatto, rivolgiti alla tua banca e stipula un contratto di finanziamento per liquidità con queste caratteristiche:
RipartiamoInsieme | Camera di Commercio di Cosenza
Durata. Fino a 60 mesi (5 anni)
Decorrenza. Successiva al 23 febbraio 2020
Importo. Fino a € 100.000
Pagamenti. Mensili, trimestrali, semestrali
Le garanzie gratuite del DL Cura Italia e del DL liquidità
Con il bando #RipartiamoInsieme, la tua Camera di Commercio ti fornirà la liquidità necessaria a pagare gli interessi, ma ricorda che esistono norme come il DL Liquidità che prevedono garanzie gratuite fino al 100% dell'importo del prestito.

Sono misure come quella introdotta nel Decreto Cura Italia grazie all'impegno della task force nazionale di cui la tua Camera di Commercio e il Presidente Algieri fanno parte.

 Le risorse messe in campo
Per aiutarti, la tua Camera di Commercio mette subito in campo 3,5 milioni di euro e si riserva di rifinanziare il bando fino a 6 milioni di euro.

E' lo stanziamento più importante nella storia della Camera di Commercio di Cosenza.

Possiamo progettare insieme il nostro futuro!

Uno sportello dedicato al micro-credito
La Camera ha attivato anche uno sportello dedicato al micro-credito, che fa capo sempre alla task force, per stimolare e supervisionare l'azione del Fondo Garanzia PMI, Cassa Depositi e Prestiti e ISMEA a supporto delle imprese cosentine.

Facciamo rete per sostenerti
Associazioni di  Categoria, ABI e Ordini profesionali sono coinvolte per creare una rete in grado di supportare le imprese e superare ogni eventuale criticità in fase di applicazione delle misure del bando.

A chi è destinato il bando
Puoi partecipare al bando se la tua imprese è una Micro Piccola o Media Impresa (MPMI).

Occorre che tu sia in regola o disposto a regolarizzare eventuali pendenze nei confronti della Camera di Commercio.

Occorre essere in regola con la posizione contributiva e previdenziale ma si terrà conto di eventuali disposizioni di moratoria previste dalle norme sull'emergenza COVID-19.

Cosa occorre per partecipare
Scarica la domanda di partecipazione, compilala, trasformala in formato PDF e firmala con la tua firma digitale.
Trasforma in formato PDF e firma digitalmente anche questi documenti:
il contratto di finanziamento con la tua banca.
piano di ammortamento
attestazione con la quale la tua banca conferma di aver erogato il finanziamento
modello F23 con cui ha versato l'imposta di bollo di 16 euro​
Registrati al servizio Telemaco su www.registroimprese.it
Come partecipare
Partecipare è semplice. E' sufficiente accedere al servizio Telemaco su www.registroimprese.it e seguire questi pochi passaggi:

Vai a Sportello Pratiche -> Servizi e-gov -> Contributi alle imprese -> Crea modello -> Avvia compilazione
Compila i campi richiesti
Scarica il file prodotto dal sistema, firmalo digitalmente e riallegalo come richiesto
Clicca sulla funzione "Nuova" per creare la pratica
Clicca sulla funzione "Allega" e allega i documenti che hai preparato
Invia la pratica
Se la tua domanda sarà ammessa verseremo al più presto in un'unica soluzione sul tuo C/C aziendale l'importo totale degli interessi che dovrai pagare per tutta la durata del prestito.

Il “bonus” locazioni si estende agli studi professionali



Il decreto “Rilancio” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri dopo due giorni di riunioni “fiume” per trovare l’accordo politico e verificare le coperture finanziarie. Sotto questo profilo il lavoro della Ragioneria generale dello Stato è stato particolarmente intenso negli ultimi giorni.

Una delle misure maggiormente attese da parte degli operatori è quella riguardante le agevolazioni per le locazioni. Non si tratta, però, di una novità assoluta in quanto una misura dal tenore analogo è contenuta nell’art. 65 del decreto “Cura Italia” la cui rubrica è “Credito d’imposta per botteghe e negozi”.

La novella “corregge” ed elimina alcune iniquità contenute nella precedente disposizione, ma il testo della disposizione è estremamente lacunoso e foriero di dubbi. Il legislatore, infatti, se da una parte ha tenuto conto di alcune delle osservazioni degli operatori, dall’altra ha fatto sorgere ulteriori incertezze.

Il meccanismo, sia pure fondato su presupposti parzialmente diversi, è simile è prevede in favore del conduttore il riconoscimento di un credito di imposta, pari al 60 per cento determinato sulla base dei canoni di locazione effettivamente corrisposti e relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno.

I presupposti del beneficio - Dal punto di vista soggettivo, la nuova disposizione prevede un ambito applicativo ben più esteso rispetto all’art. 65 citato.

La nuova norma prevede espressamente la possibilità di attribuire il credito di imposta in rassegna a esercenti attività di impresa, arte o professione. Il beneficio spetta a condizione che i predetti soggetti abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, nel periodo di imposta precedente, di importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro. Tale limite massino non è applicabile alle strutture alberghiere.

La circostanza che il legislatore abbia fatto riferimento, tra i soggetti destinatari del bonus, anche agli esercenti arti e professioni, è conseguenza diretta dell’estensione dell’applicazione della norma sotto il profilo oggettivo. Infatti, la norma trova applicazione anche con riferimento ai canoni di locazione di uffici, capannoni o altri immobili, e non solo alle botteghe e ai negozi.

Tuttavia, il legislatore ha previsto un’ulteriore condizione per fruire dell’agevolazione. In particolare, il credito di imposta spetta a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

La tipologia di immobile - Le incertezze maggiori riguardano la tipologia di immobile, concesso in locazione, per il quale si può fruire del credito di imposta.

La disposizione fa riferimento all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione “di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Il legislatore, avendo esteso l’ambito applicativo della norma, ha eliminato il riferimento alla categoria catastale C/1 relativa ai negozi e alle botteghe. Infatti, il credito di imposta spetta, ad esempio, anche per i canoni di locazione degli immobili utilizzati come uffici.

Tuttavia, in base alla formulazione della disposizione sorgono dubbi nel caso in cui il professionista utilizzi, ad esempio, quale studio professionale, un immobile avente categoria catastale A/2. In molti casi i professionisti utilizzano, sia pure in via esclusiva, immobili aventi classificazione catastale di tipo abitativo per lo svolgimento dell’attività professionale. Si pone così il problema se i canoni di locazione corrisposti attribuiscano il diritto a fruire del credito di imposta.

I dubbi traggono origine dall’espressione utilizzata dalla norma “immobili ad uso non abitativo” destinati all’esercizio dell’attività professionale. Il riferimento all’utilizzo di tale attività è pleonastico essendo evidente come il legislatore abbia inteso agevolare gli esercenti attività economiche e professionali. Non è chiaro cosa si intenda per immobili “ad uso non abitativo”.

È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca un’interpretazione di buon senso valorizzando l’utilizzo effettivo dell’immobile nell’esercizio dell’attività professionale, indipendentemente dalla categoria catastale del cespite. D’altra parte, se ai fini delle imposte sui redditi non si può dubitare della deducibilità del canone di locazione di un immobile classificato come civile abitazione, a condizione che venga utilizzato come sede dello studio, non si comprenderebbe per quale ragione debba essere negata la spettanza del credito di imposta.

Covid-19: pubblicato il Decreto "Riaperture"





Pubblicato in GU un nuovo decreto legge che definisce il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali (DL 33/2020; GU 16 maggio 2020 n. 125).

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020 cessa ogni limitazione agli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa Regione. Nuove restrizioni agli spostamenti intra-regionali potranno essere adottate o reiterate da Stato e Regioni solo in caso di aggravamento della situazione epidemiologica e relativamente alle specifiche aree interessate.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti infraregionali e infrastatali con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, mentre resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Gli spostamenti da e per l'estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di protocolli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso dall'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.), le violazioni delle disposizioni del DL 33/2020 o dei decreti e delle ordinanze attuative sono punite con la sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (art. 4, c. 1, DL 19/2020).

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. L'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione, per impedire la reiterazione della violazione. In tal caso, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il lockdown è finito, consigli per ripartire a livello psicologico sconfiggendo ogni paura



Ripartire sapendo che ci sentiamo fragili, ma anche forti di un bagaglio di risorse inaspettatamente trovate dentro di noi. La fase 2 ci mette di fronte a "riaperture" anche emotive a persone e situazioni, ecco alcuni consigli per affrontarla al meglio

Nel periodo del confinamento si sono sollevate molte suggestioni, la paura ha attivato sensazioni nutrienti di vicinanza, di solidarietà, di partecipazione. Non sappiamo che ruolo avranno nella fase 2, se effettivamente questo reset ha sostenuto cambiamenti costruttivi a livello collettivo o se invece, al contrario, ha aumentato competizione e divisioni.
Certo questa emergenza non può essere pensata solo come un incidente di percorso e allora Pronti, attenti, via, si riprende da dove si è lasciato, c'è bisogno di darle un significato, di confrontarci con le dimensioni della perdita e del limite. È stato un trauma collettivo, non possiamo negarlo, ci saranno emergenze psicologiche da affrontare. A livello personale però possiamo fare qualcosa per spronare risposte adattive ora che la crisi sanitaria è in parte rientrata e la percezione del pericolo ridimensionata. Soprattutto adesso che dobbiamo riprendere a lavorare. Partendo da alcuni spunti di riflessione.


"Riaprire" agli altri
Intanto chiedendoci, in linea con le riaperture di questa fase, cosa e a chi vogliamo riaprire dentro di noi, perchè ovviamente non torniamo al prima, noi stessi non siamo uguali, non sarà un ritorno alla normalità e per certi versi meglio così, perché forse la nostra normalità non la rivogliamo, abbiamo capito di voler cambiare qualcosa. Per questo, in senso psicologico, per non rimanere schiacciati dal senso di impotenza, bloccati negli stessi schemi di vita, cerchiamo di aprire a spazi di possibilità, a nuove prospettive. Freniamo invece sulla riapertura dei confini con persone o situazioni delle quali non ci fidiamo o ci fanno stare male.

Fare tesoro delle risorse incontrate dentro di noi
Guardarsi indietro e rivalutare la quarantena oltre gli aspetti dolorosi,perché forse ci è servita per fare un dato passo, per accorgerci di certe cose. Cerchiamo di estrarre dall'esperienza passata risorse utili. Ad esempio possiamo aver imparato a comunicare meglio con le persone vicine, ad esprimere più profondamente i sentimenti, forse abbiamo recuperato dei rapporti. Quando torneremo alla normale socializzazione può essere che ci troveremo in una comunità con una migliore capacità di relazione. Chissà.

Ripensare tempi e organizzazione del lavoro
Flessibilità potrebbe diventarela parola chiave di questa fase. Via “ho sempre fatto così”, “sono certo di ...”, adesso c'è bisogno di lasciare il controllo, di sviluppare qualcosa di diverso. È l'elasticità a portare adattamento, non è facile farla nostra soprattutto se siamo molto impostati nei propri modi di fare e di pensare. Ma possiamo allenarci. Questo è il momento di gestire le novità sbloccando, come fa il governo con finanziamenti e contributi, i propri fondi straordinari di creatività e di curiosità.
Flessibilità dotrebbe essere la parola d'ordine anche per chi offre il lavoro, pianificando un rientro graduale ad esempio, consentendo cambiamenti di orari per permettere ai lavoratori di prendersi cura della famiglia: c'è bisogno anche di sicurezza psicologica, non solo di misurazione della temperatura e distanziamento fisico.

Normalizzare la paura, l'ansia, la rabbia
Ripensiamo a quando abbiamo superato qualcosa di brutto nel passato. Ricordare che siamo riusciti ad andare avanti dopo aver sofferto può aiutarci. Il mantra Andrà tutto bene non ha senso se non aggiungiamo che al centro di questo processo ci siamo noi e che non esiste solo il lieto fine ma nel percorso affronteremo anche paura, dolore, incertezza oltre a speranza e coraggio.
Di fronte ad un'emergenza la vulnerabilità è sana e adattiva. Permettiamoci di sentirci demotivati, incapaci di reagire, di produrre, di sentirci strani nel nostro solito ambiente lavorativo, probabilmente stiamo elaborando a livello profondo per ricaricarci. Diciamo pure a noi stessi di sentirci insicuri, esorcizziamo la paura, tiriamo fuori questa emozione vitale, proviamo a scrivere le preoccupazioni su un foglio, sembreranno più gestibili e meno assordanti rispetto a quando girano libere nella mente.

Ripensare i concetti di vicinanza/distanza
Cambiamenti fisici e psicologici stanno alterando le prospettive, le distanze saranno percepite diversamente, il mondo sembrerà un posto più grande di quello a cui siamo abituati. Distanziamenti e limiti contribuiranno ad alterare gli spazi sociali, portandoci a ripensare a come stare vicino agli altri. Investiremo evidentemente nelle relazioni in altro modo, costruiremo il contatto, la vicinanza, l'intimità su altre cose, sfrutteremo altri codici espressivi. Sussurrarsi i propri segreti o prendersi per mano sarà impossibile ma ci guarderemo di più negli occhi ad esempio, sopra la benda della mascherina. Anche tra colleghi.

Dare spazio alle emozioni e alle relazioni
Cerchiamo di proteggere le piccole grandi cose che ci fanno stare bene, che ci danno pace, interesse, curiosità, passione. Una camminata, una musica, ognuno ha la propria. Una pausa in più mentre si lavora. Sono piccole emozioni in grado di smuovere interi processi biologici, con tanto di neurotrasmettitori e ormoni, dal grande valore protettivo e disintossicante.
Mai come adesso possiamo renderci conto dell'importanza delle relazioni, dello strardinario potere nutriente dei legami, dell’interdipendenza sociale, di come non siamo indipendenti e autosufficienti. Esiste una consistente letteratura scientifica sul supporto sociale e le vie neurobiologiche attraverso le quali agisce per favorire resilienza – l’adattamento psicologico efficace di fronte alle avversità – e ridurre il rischio di malattia. Secondo alcuni studi più forte è il trauma vissuto maggiori sono i benefici del sostegno sociale. Possiamo allora aiutare noi stessi semplicemente mettendo mano ai nostri rapporti, essendo più disponibili, aperti, empatici, uscendo dall'egocentrismo emotivo che distorce la comprensione degli altri. Abbiamo un cervello sociale sorprendente, programmato per entrare in rapporto, collaborare, scambiare. In questo periodo, lo abbiamo visto, sono circolati coraggio, solidarietà, compassione, gentilezza, generosità, non sprechiamoli, possiamo attingere da qui e ripartire.

Decreto Rilancio: testo ufficiale spiegato in 14 semplici punti Il decreto Rilancio spiegato in modo semplice in 14 punti: ecco cosa sapere su bonus Inps partite iva, lavoratori e famiglie, reddito di emergenza, fondo perduto per le aziende e nuove misure introdotte dal dl Maggio 2020

Decreto Rilancio: testo ufficiale spiegato in 14 semplici punti
Il decreto Rilancio spiegato in modo semplice in 14 punti: ecco cosa sapere su bonus Inps partite iva, lavoratori e famiglie, reddito di emergenza, fondo perduto per le aziende e nuove misure introdotte dal dl Maggio 2020



Indice:
1. COSA CAMBIA SUL FRONTE SALUTE E SICUREZZA?
2. QUALI SONO LE MISURE PER LA TUTELA DEL CREDITO E DEL RISPARMIO?
3. QUALI SONO GLI INTERVENTI A SOSTEGNO AL TURISMO?
4. COSA CAMBIA PER L’ISTRUZIONE E LA CULTURA?
5. QUALI SONO LE NOVITA’ PER EDITORIA E EDICOLE?
6. QUALI SONO LE MISURE PER L’AGRICOLTURA?
7. COSA CAMBIA PER DISABILI E FAMIGLIE?
8. QUALI SONO LE MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI?
9. COSA CAMBIA SUL FRONTE FISCALE?
10. COSA CAMBIA PER INFRASTRUTTURE E TRASPORTI?
11. QUALI SONO LE MISURE PER LO SPORT?
12. QUALI SONO LE NOVITA’ IN MATERIA DI ISTRUZIONE?
13. QUALI SONO LE MISURE PER LE IMPRESE E L’ECONOMIA?
14. QUALI SONO LE NOVITA’ PER I LAVORATORI E LA CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA?
DECRETO RILANCIO TESTO UFFICIALE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto Rilancio, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tratta del decreto-legge Maggio 2020, che introduce nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento legislativo prevede nuovi bonus per lavoratori e famiglie, e agevolazioni per le imprese.

Il testo ufficiale del decreto Rilancio è composto da 256 articoli in 464 pagine e non è di facile lettura. Per aiutarti nel comprendere cosa cambia di seguito ti spieghiamo in 14 semplici punti le principali novità del decreto Rilancio.



1. COSA CAMBIA SUL FRONTE SALUTE E SICUREZZA?
Sul piano sanitario, con il decreto Rilancio vengono potenziate e riorganizzate la rete ospedaliera, la rete assistenziale e l’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro per il 2020.
Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario che per il trattamento infettivologico ad alta intensità di cure, il 50 per cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.
Vengono rafforzati i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, il decreto Rilancio autorizza circa 9.000 assunzioni di infermieri.
Previsti l’assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.
La disposizione di percorsi separati per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi viene consolidata e diventa strutturale. Prevista la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi.
I mezzi di trasporto per i trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19 vengono implementati.
Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da situare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.
Il decreto Rilancio aumenta di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina per gli anni dal 2020 al 2024.
Le procedure per l’adozione del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato, si velocizzano e snelliscono su tutto il territorio nazionale.
Aumenta di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui 1 miliardo viene destinato all’ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.


2. QUALI SONO LE MISURE PER LA TUTELA DEL CREDITO E DEL RISPARMIO?
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto Rilancio, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.
Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa.


3. QUALI SONO GLI INTERVENTI A SOSTEGNO AL TURISMO?
Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro un credito per le vacanze, relativo al periodo d’imposta 2020, pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast.
Fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.


4. COSA CAMBIA PER L’ISTRUZIONE E LA CULTURA?
E’ istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, il decreto Rilancio autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.
5. QUALI SONO LE NOVITA’ PER EDITORIA E EDICOLE?
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria il decreto Rilancio prevede varie misure, tra le quali:

limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;
al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;
contributo una tantum fino a 500 euro per gli edicolanti, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;
per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95%, in luogo dell’80% previsto in via ordinaria.


6. QUALI SONO LE MISURE PER L’AGRICOLTURA?
Il decreto Rilancio istituisce un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, per sostenere interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione, e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.


7. COSA CAMBIA PER DISABILI E FAMIGLIE?
Oltre alle disposizioni già indicate nel decreto Rilancio per la famiglia e la disabilità, si prevede:

l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.


8. QUALI SONO LE MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI?
Per l’anno 2020, il decreto Rilancio istituisce un Fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.
Si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.


9. COSA CAMBIA SUL FRONTE FISCALE?
Il decreto Rilancio comprende le seguenti misure di incentivo e semplificazione fiscale:


cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette clausole di salvaguardia che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Al posto della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA;
incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11%;
rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche al 1° gennaio 2021;
rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.


10. COSA CAMBIA PER INFRASTRUTTURE E TRASPORTI?
Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti introdotte dal decreto Rilancio:

indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, per compensare la riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie per l’emergenza Coronavirus;
riduzione di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;
si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
si introducono anche misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, a favore della operatività degli scali nazionali;
al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto Rilancio prevede di erogare attraverso il Programma sperimentale buono mobilità un buono mobilità fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture, a favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60% della spesa sostenuta, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tale buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti, indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020: tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel;
viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari, mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio;
il decreto Rilancio incrementa di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, il Fondo per la copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.


11. QUALI SONO LE MISURE PER LO SPORT?
Il decreto Rilancio agevola le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati.
Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive ha determinato uno squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, pertanto il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone.
Si estendono le disposizioni già previste dal decreto cura Italia in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.
Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, una quota della raccolta delle scommesse sportive è destinata dal decreto Rilancio, sino al 31 luglio 2022, alla costituzione del Fondo salva sport, per misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.


12. QUALI SONO LE NOVITA’ IN MATERIA DI ISTRUZIONE?
Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il decreto Rilancio incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:

acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari;
acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica;
si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali;
contributo per 65 milioni a favore di soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.


13. QUALI SONO LE MISURE PER LE IMPRESE E L’ECONOMIA?
Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.
Credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di alberghi e pensioni, e stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, a condizione che siano anche gestori delle attività ivi svolte.
Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.
Semplificazione e velocizzazione delle operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società.
Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato, per investimenti a carattere temporaneo a favore di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
Istituzione del Fondo Patrimonio PMI, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente.
Rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.
Costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020;
Incremento delle dotazioni del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del Fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del Fondo garanzia mutui prima casa, del Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del Fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto cura Italia, del Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i.;
costituzione di un Fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
Costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il trasferimento tecnologico, per la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
Rafforzamento del sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura Smart&Start Italia.
Regioni e provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

14. QUALI SONO LE NOVITA’ PER I LAVORATORI E LA CONCILIAZIONE LAVORO/FAMIGLIA?
Bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020 ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, erogato automaticamente.
Bonus di 1000 euro per il mese di maggio ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019).
Bonus di 1000 euro per il mese di maggio ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti.
Indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 del bonus 600 euro Inps.
Bonus di 600 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro, riconosciuto anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
Indennità di 500 euro per il mese di aprile 2020 ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro.
Indennità di 600 euro al mese per i mesi di aprile e maggio a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
Bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Tutte le indennità previste dal decreto Rilancio non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del Reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, il decreto Rilancio comprende anche le seguenti misure:




si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
per il mese di maggio si introduce il Reddito di emergenza (REM), destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Reddito di emergenza sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020;
i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale;
i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza COVID-19, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane, e di ulteriori 4 settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
l’innalzamento a 18 settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
il periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale può essere esteso per un massimo di 4 settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
viene esteso al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
si estende a 5 mesi il divieto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi previsto dal decreto-legge cura Italia e sono sospese le procedure in corso;
si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Il nuovo bonus colf e badanti introdotto dal decreto Rilancio non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del Reddito di emergenza (REM) o ai percettori del Reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, con indennità pari al 50 per cento della retribuzione), con estensione del periodo di fruizione del congedo straordinario sino al 31 luglio 2020 e contribuzione figurativa;
aumento del bonus di baby sitting da 600 euro a 1.200 euro, con la possibilità, in alternativa, di utilizzare al posto del bonus baby sitter l’indennità per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili, ossia i giorni di permesso retribuito per disabili;
al fine di promuovere il lavoro agricolo, il decreto Rilancio stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;
misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
il decreto Rilancio estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

venerdì 15 maggio 2020

Contributi a fondo perduto per le imprese nel decreto Rilancio

Contributi a fondo perduto assegnati alle imprese con ricavi non superiori ai 5 milioni nello scorso periodo d'imposta, sulla base delle riduzioni di fatturato effettivamente subite: il fatturato di aprile 2020 dovrà essere inferiore ai 2/3 di quello dello stesso mese del 2019. Ecco le percentuali spettanti: 25% della riduzione di fatturato per i soggetti con ricavi fino a 100 mila euro, 20% fino a 400 mila euro e 15% tra 400 mila e euro e 5 milioni. L'importo minimo a fondo perduto è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. La domanda andrà presentata all'Agenzia delle Entrate che provvederà ad accreditare la somma direttamente sul conto corrente.

Bonus 1000 euro come dimostrare la perdita del 33%

Bonus 1000 euro come dimostrare la perdita del 33%?
Il decreto Rilancio 2020, prevederà per chi deve richiedere l'indennità di dover inoltrare la domanda all'Inps in cui si attesti la perdita del 33% del fatturato a causa del lockdown tramite un'autocertificazione. Poi sarà l'Inps a comunicare i dati in questione all'Agenzia delle entrate, che verificherà la veridicità dei numeri trasmessi. In seguito l'Agenzia si preoccuperà di comunicare l'esito dei controlli all'Inps che avvierà quindi la procedura per il rilascio del bonus.



A quale Istituto devi presentare la domanda REM?

Domanda Reddito di emergenza a chi presentarla?
La domanda Rem dovrà essere presentata all'Inps attraveso l'apposito modulo che l'Istituto dovrà rendere disponibile. Per quanto rigiarda le tempistiche, si parla di invio domande entro il mese di giugno e primi pagamenti a fine giugno o luglio. Il modulo domanda Rem dovrà essere compilato indicando le proprie generalità e i requisiti reddituali dell'ISEE.

Il Reddito di Emergenza NON spetta a tutti

Reddito di emergenza soggetti esclusi
La misura temporanea prevista dal decreto rilancio dal costo di circa 954,6 milioni è stata pensata dal Governo quale tutela per circa 3 milioni di persone.



Ed è per questo motivo che all'ultimo ha vinto  la linea del Partito Democratico ed è stata vietata la possibilità di cumulare i sussidi vecchi e nuovi in quanto ciò avrebbe consentito in alcuni casi di incrementare di cumulare Rem + Reddito di cittadinanza arrivando così ad avere un aumento superiore al 100 per cento.

Dal reddito di emergenza sono pertanto esclusi i beneficiari del reddito di cittadinanza, del nuovo bonus colf e badanti e nuclei con uno dei componenti titolare di trattamenti pensionistici.



Ricordiamo che i beneficiari a cui spetta il Rem avranno, invece, diritto a 2 mensilità previa apposita domanda all'Inps o tramite patronato ed i primi pagamenti arriveranno tra circa 1 mese.

Coronavirus, come chiedere il rimborso biglietti viaggi ed eventi



Il Governo è intervenuto inserendo nel Decreto 9/2020 del 2 marzo e nel successivo Decreto Cura Italia del 17 marzo la possibilità di ottenere il rimborso per:

biglietti acquistati in occasione di viaggi;

biglietti per concerti, spettacoli, eventi sportivi, culturali, musei;

soggiorni in alberghi prenotati al di fuori di un pacchetto turistico.


Ci sono delle procedure da seguire per ogni tipologia di rimborso.


Altroconsumo ha messo a disposizione un form online sul proprio sito per richiedere assistenza per la richiesta di rimborso in caso di necessità.



Rimborso biglietti viaggio: chi può richiederlo
Il decreto 9/2020 ha stabilito che è possibile richiedere il rimborso per i viaggi in aereo, autobus, traghetto e treno acquistati da soggetti:

residenti o domiciliati in Italia che siano stati sottoposte a quarantena oppure che abbiano contratto il Covid-19;

dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio (ossia le zone rosse);


che hanno prenotato soggiorni o viaggi per turismo con partenza o arrivo da aree interessate dal contagio;

che abbiano programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni oppure eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale, annullati o posticipati a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus;

intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, con destinazione estera, in cui siano stati impediti sbarco, arrivo o approdo a causa della pandemia di Coronavirus.


Rimborso viaggi, la scadenza per richiederlo:
la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni:

dal termine del divieto imposto: quindi, al momento, 30 giorni a partire dal 13 aprile 2020;

dall’annullamento o dal rinvio dell’evento programmato;

dalla data di partenza prevista.


Cosa allegare alla domanda di rimborso viaggi? È necessario allegare il titolo di viaggio, la documentazione che attesti la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni oppure eventi annullati a causa dell'emergenza sanitaria.

Rimborso viaggi, le tempistiche per ottenerlo: entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l'agenzia di viaggi deve procedere al rimborso integrale del biglietto. In alternativa, può emettere un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione.

Rimborso biglietto aereo: cosa fare se la compagnia aerea non risponde?


Potrebbero esserci delle difficoltà per mettersi in contatto con la compagnia aerea, soprattutto in questi giorni in cui le varie compagnie si ritrovano a dover gestire un numero elevato di contatti.


Sempre tenendo conto della data del 13 maggio, Altroconsumo consiglia di inviare una Pec alla Compagnia Aerea, in modo da dimostrare che la richiesta di rimborso sia avvenuta secondo i tempi corretti. La Pec infatti ha valore pari di una raccomandata.

È possibile richiedere il rimborso del soggiorno in hotel?
Il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di richiedere il rimborso anche dei soggiorni, non solo dei biglietti di viaggio, anche se prenotati senza pacchetto turistico.


Si applicano le stesse condizioni dei viaggi, con rimborso oppure voucher.



Rimborso per biglietti di spettacoli, eventi sportivi, musei, eventi culturali
Il decreto 9/2020 aveva previsto il rimborso solo dei titoli di viaggio.



Il decreto Cura Italia ha invece previsto anche altri rimborsi, dato che sul territorio nazionale è stato impedito l’accesso, oppure sono stati chiusi i luoghi di aggregazione, svago, strutture di socializzazione e sportive.




Per questo motivo sono stati previsti rimborsi anche per i biglietti acquistati per:

accedere ai musei;

partecipare a eventi culturali, spettacoli teatrali ed eventi sportivi.


Rimborso biglietti eventi, come richiederlo:
chi ha acquistato un biglietto può richiedere il rimborso al venditore entro 30 giorni a partire dal 17 marzo 2020, ossia la data di entrata in vigore del decreto.

Rimborsi biglietti eventi, cosa allegare: alla richiesta di rimborso è necessario allegare il titolo d’acquisto.

Rimborsi biglietti eventi, le tempistiche per ottenerli: entro 30 giorni il venditore deve emettere un voucher di pari importo rispetto alla cifra spesa, da utilizzare dall'acquirente entro un anno dall'emissione.

Per cancellazioni e rimborsi di biglietti acquistati con Alitalia, EasyJet, RyanAir, Flixbus, Trenitalia e Italo, oltre che per i soggiorni prenotati tramite Booking.com e Airbnb, le indicazioni arrivano dalle singole società.

Non sai come ottenere il rimborso del biglietto pagato? Quest'articolo fa per te

Coronavirus, come chiedere il rimborso biglietti viaggi ed eventi:


Viaggi e vacanze annullate.

Biglietti per eventi e spettacoli ormai non più validi.

L’emergenza Coronavirus ha avuto ripercussioni anche su partenze e appuntamenti già pianfiicati e organizzati da tempo.

Il Governo è intervenuto inserendo nel Decreto 9/2020 del 2 marzo e nel successivo Decreto Cura Italia del 17 marzo la possibilità di ottenere il rimborso per:
  • biglietti acquistati in occasione di viaggi;
  • biglietti per concerti, spettacoli, eventi sportivi, culturali, musei;
  • soggiorni in alberghi prenotati al di fuori di un pacchetto turistico.

Ci sono delle procedure da seguire per ogni tipologia di rimborso.

Altroconsumo ha messo a disposizione un form online sul proprio sito per richiedere assistenza per la richiesta di rimborso in caso di necessità.

Rimborso biglietti viaggio: chi può richiederlo

Il decreto 9/2020 ha stabilito che è possibile richiedere il rimborso per i viaggi in aereo, autobus, traghetto e treno acquistati da soggetti:
  • residenti o domiciliati in Italia che siano stati sottoposte a quarantena oppure che abbiano contratto il Covid-19;
  • dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio (ossia le zone rosse);
    che hanno prenotato soggiorni o viaggi per turismo con partenza o arrivo da aree interessate dal contagio;
  • che abbiano programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni oppure eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale, annullati o posticipati a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus;
  • intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, con destinazione estera, in cui siano stati impediti sbarco, arrivo o approdo a causa della pandemia di Coronavirus.

Rimborso viaggi, la scadenza per richiederlo:
la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni:
  • dal termine del divieto imposto: quindi, al momento, 30 giorni a partire dal 13 aprile 2020;
  • dall’annullamento o dal rinvio dell’evento programmato;
  • dalla data di partenza prevista.

Cosa allegare alla domanda di rimborso viaggi? È necessario allegare il titolo di viaggio, la documentazione che attesti la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni oppure eventi annullati a causa dell'emergenza sanitaria.

Rimborso viaggi, le tempistiche per ottenerlo: entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l'agenzia di viaggi deve procedere al rimborso integrale del biglietto. In alternativa, può emettere un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione.

Rimborso biglietto aereo: cosa fare se la compagnia aerea non risponde?
Sempre tenendo conto della data del 13 maggio, Altroconsumo consiglia di inviare una Pec alla Compagnia Aerea, in modo da dimostrare che la richiesta di rimborso sia avvenuta secondo i tempi corretti. La Pec infatti ha valore pari di una raccomandata.

È possibile richiedere il rimborso del soggiorno in hotel?
Il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di richiedere il rimborso anche dei soggiorni, non solo dei biglietti di viaggio, anche se prenotati senza pacchetto turistico.
Si applicano le stesse condizioni dei viaggi, con rimborso oppure voucher.

Rimborso per biglietti di spettacoli, eventi sportivi, musei, eventi culturali

Il decreto 9/2020 aveva previsto il rimborso solo dei titoli di viaggio.

Il decreto Cura Italia ha invece previsto anche altri rimborsi, dato che sul territorio nazionale è stato impedito l’accesso, oppure sono stati chiusi i luoghi di aggregazione, svago, strutture di socializzazione e sportive.
  • accedere ai musei;
  • partecipare a eventi culturali, spettacoli teatrali ed eventi sportivi.
Rimborso biglietti eventi, come richiederlo:
chi ha acquistato un biglietto può richiedere il rimborso al venditore entro 30 giorni a partire dal 17 marzo 2020, ossia la data di entrata in vigore del decreto.

Rimborsi biglietti eventi, cosa allegare: alla richiesta di rimborso è necessario allegare il titolo d’acquisto.

Rimborsi biglietti eventi, le tempistiche per ottenerli: entro 30 giorni il venditore deve emettere un voucher di pari importo rispetto alla cifra spesa, da utilizzare dall'acquirente entro un anno dall'emissione.

Per cancellazioni e rimborsi di biglietti acquistati con Alitalia, EasyJet, RyanAir, Flixbus, Trenitalia e Italo, oltre che per i soggiorni prenotati tramite Booking.com e Airbnb, le indicazioni arrivano dalle singole società.