martedì 27 settembre 2022

Tavolini all'aperto, nel dl Aiuti ter la proroga fino al 31 dicembre per bar e ristoranti

 Prorogata fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta del gestore, la semplificazione in base alla quale è possibile installare strutture amovibili come dehor, pedane, tavolini e ombrelloni all’aperto, con occupazione del suolo pubblico, per attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande: gli esercenti non devono acquisire le preventive autorizzazioni e non devono rispettare il limite temporale dei 3 mesi per la loro rimozione.

Introdotta nel 2020 in piena emergenza sanitaria, per favorire l’utilizzo degli spazi pubblici e compensare la drastica riduzione dei coperti all’interno dei locali, la misura consente la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e spazi aperti di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. Una misura importante per supportare il rilancio dei locali, che oltre il favore dei gestori ha incontrato anche quello dei consumatori, che hanno iniziato a preferire gli spazi all’aperto, anche durante il periodo invernale. Più nel dettaglio, le agevolazioni confermate all'art 40 del dl Aiuti ter, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, prevedono un iter semplificato per l’utilizzo del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi. La posa in opera delle strutture, che devono amovibili, non è infatti soggetta ad autorizzazione. Le domande per nuove concessioni per l’occupazione del suolo o per ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo. Inoltre, per posizionare elementi o strutture amovibili sul suolo pubblico non è necessaria l'autorizzazione del Soprintendente o del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.

lunedì 26 settembre 2022

Bollette, credito d'imposta anche alle imprese più piccole con contatori di potenza a 4,5 Kw

Dai bar, ai ristoranti fino alle piccole attività artigiani, il Decreto Aiuti ter approvato il 16 settembre 2022 e  pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022, estende la portata del bonus bollette introdotto in favore delle imprese, aumentando inoltre il valore dei crediti d’imposta già previsti.

Fortemente ampliato il bacino dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese non energivore, circoscritto, fino al terzo trimestre, a quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 16,5 kW: il perimetro di applicazione viene esteso alle imprese di dimensioni minori, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il trimestre luglio-settembre).

Accanto al nuovo contributo straordinario per le imprese con contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW, il Decreto Aiuti ter potenzia i crediti d’imposta già previsti.

Per quel che riguarda i consumi di gas, il credito d’imposta per i mesi di ottobre e novembre sarà riconosciuto nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta. Anche in tal caso resta il parametro del 30 per cento dell’aumento del prezzo di riferimento nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas il Decreto Aiuti ter porta al 40 per cento il valore dei crediti d’imposta riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre.

Si riepiloga quanto previsto dai commi da 1 a 4:

  • per le imprese “energivore”, il bonus passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • per le imprese “gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; 
  • per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (prima fissato a 16,5 kW), il bonus passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • per le imprese “non gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Le quattro tipologie di crediti d’imposta sono accomunati dalle stesse caratteristiche:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto
  • sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) entro il 31 marzo 2023. 
  • non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000)
  • possono essere ceduti, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia. 

Vi è un’unica particolarità che riguarda i soli contributi destinati alle imprese non energivore e a quelle non gasivore: se il rifornimento di energia o gas nel terzo trimestre 2022 e nei successivi mesi di ottobre e novembre avviene presso lo stesso venditore da cui ci si approvvigionava nel terzo trimestre del 2019, quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, comunica al cliente, su sua richiesta, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per i mesi di ottobre e novembre. Il contenuto della comunicazione e le sanzioni per il fornitore inadempiente saranno definiti dall’Arera entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dell’“Aiuti ter”.

Bonus 200 euro per le partite Iva, al via le domande da lunedì 26 settembre

Dopo mesi di attesa per le partite IVA, lavoratrici e lavoratori autonomi e professionisti e professioniste, è arrivato il momento di presentare la domanda online per ottenere il bonus 200 euro previsto dall’articolo 33 del DL n. 50/2022 e rimasto in stand by dallo scorso maggio.

Come anticipato dall’Adepp, l’Associazione degli enti previdenziali privati, coloro che hanno i requisiti previsti dal DL n. 144 del 2022 potranno richiedere anche l’integrazione di 150 euro messa in campo per garantire una seconda tornata di sostegno con il caro prezzi.

Lavoratrici e lavoratori autonomi e professionisti e professioniste per ottenere il bonus 200 euro e l’integrazione di 150 euro devono inviare la domanda online all’ente di previdenza di riferimento.

In caso di doppia iscrizione, a una cassa di previdenza privata e all’INPS, la richiesta dovrà essere inviata necessariamente all’Istituto.

Gli aspiranti beneficiari dell’indennità dovranno, quindi, seguire le indicazioni fornite dai singoli enti di previdenza e stabilite in linea con le disposizioni del decreto attuativo. In ogni caso, quindi, in fase di domanda sarà necessario dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

  • essere lavoratori autonomi/liberi professionisti, non titolari di pensione;
  • non essere percettori della stessa indennità in altra formula;
  • non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro e per ottenere anche l’integrazione di 150 euro non superiore a 20.000 euro;
  • essere iscritti alla data del 18 maggio ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Inoltre l’istanza per essere valida dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

  • la copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del bonus

Il pagamento sarà effettuato in ordine cronologico di presentazione delle istanze


mercoledì 21 settembre 2022

Bonus Imu per le imprese turistiche, dal 28 settembre al via le domande

 Il Dl n. 21/2022, convertito, all’articolo 22 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, pari al 50 per cento dell’importo Imu versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva. Il credito spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L’aiuto era sottoposto all’autorizzazione della Commissione europea che è arrivata il 21 giugno 2022 con la decisione C(2022) 4363 final. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 356194 del 16 settembre 2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, comprese le istruzioni. 

In particolare in provvedimento definisce modalità, scadenza e contenuto dell’autodichiarazione da presentare per accertare il possesso dei requisiti e il rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato, presupposto per beneficiare del credito d’imposta.

Lo sportello per le richieste d’accesso al bonus IMU per le imprese del turismo si aprirà il 28 settembre 2022 e ci sarà tempo fino alla scadenza del 28 febbraio 2023 per l’invio.

martedì 20 settembre 2022

Bonus 200 euro agli autonomi : l'erogazione slitta a novembre

Prima il 15 settembre, poi una data da destinarsi ma comunque almeno a partire dal 20 dello stesso mese. E invece niente da fare ancora per il bonus 200 euro ai professionisti e autonomi. Si attendeva per oggi, 20 settembre 2022, l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande, ma così non è stato. Secondo diverse fonti, anche l’erogazione del contributo potrebbe essere rinviata, probabilmente a novembre. In attesa che venga pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo per il pagamento del bonus 200 euro ai professionisti e autonomi, secondo quanto riferito da Ansa.it: "dall’assemblea dei direttori generali delle Casse di previdenza di oggi arriva l’ipotesi dell’avvio della presentazione (in modalità telematica) delle domande da parte dei professionisti “lunedì 26 settembre alle ore 12”.

Il problema è che adesso, secondo alcune indiscrezioni, il pagamento del contributo potrebbe slittare a novembre. Ricordiamo che per avere qualche dettaglio in più su questa vicenda. bisogna ancora attendere la pubblicazione del relativo comunicato da parte dell’INPS.

lunedì 19 settembre 2022

Bonus chef professionisti: credito di imposta fino a 6.000 euro

 In dirittura d’arrivo il tanto atteso Bonus Chef, rimasto in stallo per quasi due anni dopo la sua istituzione nella Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 122). Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico è stato firmato lo scorso 1° luglio 2022 ed è approdato in Gazzetta Ufficiale n. 216 il 15 settembre 2022.

Il bonus riguarda le spese relative ad attrezzature, materiali e formazione effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 e non potrà superare in ogni caso il tetto dei 6000 euro per ciascun beneficiario. Le risorse stanziate per l’intervento agevolativo sono pari a tre milioni di euro, un milione per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023. Per il modello e le modalità di trasmissione delle istanze bisognerà aspettare un successivo provvedimento del Mise.

Possono accedere al credito d’imposta i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia  come  lavoratori  dipendenti che autonomi con partita Iva, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. E’ necessario, fra l’altro, essere residenti o stabiliti nel nostro paese, avere un regolare contratto di  lavoro o una partita Iva almeno a partire dal 1° gennaio 2021,  avere il godimento dei diritti civili.

Rientrano tra le spese agevolabili:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari
  • l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al beneficiario e con modalità che consentono la tracciabilità del pagamento.

I soggetti interessati devono inviare al Mise un’istanza telematica con cui dichiarano il possesso dei requisiti per l’agevolazione e l’elenco delle spese sostenute allegando la documentazione comprovante le spese e il relativo pagamento oltre al regolare contratto, o partita Iva.

I termini, le modalità di invio, il contenuto dell’istanza e il relativo modello, saranno definiti con successivo provvedimento  del  direttore  generale  per  gli incentivi alle imprese del Mise.

Bonus 150 euro a Novembre 2022: requisiti, quando e come richiederlo

 Il Consiglio dei ministri ha approvato venerdì 16 settembre 2022 il nuovo decreto "Aiuti TER"  per  il sostegno a famiglie e imprese contro il caro bollette e per la realizzazione del PNRR con una dotazione complessiva di 14 miliardi. 

Dalla bozza del testo in discussione che attende ora la pubblicazione in Gazzetta  è emersa una importante novità: un nuovo bonus da 150 euro esente IRPEF sulla falsariga di quello da 200 euro già in corso di erogazione. 

Sarà destinato come il precedente a lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi,  lavoratori a termine dello spettacolo, collaboratori sportivi , lavoratori domestici ecc,  Questa volta il limite di reddito è  più basso: è fissato  a 20mila euro  annui di retribuzione  imponibile, 1538 euro mensili.  Sono inclusi anche gli incapienti. 

Le modalità  di pagamento del bonus 150 euro saranno le stesse già utilizzate in precedenza, secondo la bozza diffusa. Le modalità di erogazione cambiano in base alla categoria di appartenenza. Vediamo i dettagli:

  • direttamente con la pensione di novembre 2022 quando a beneficiarne è un pensionato;
  • nella busta paga di novembre 2022 se si tratta di un lavoratore dipendente;
  • a seguito di apposita domanda nel caso dei co.co.co., assegnisti, dottorandi, lavoratori autonomi con o senza partita IVA, stagionali, colf e badanti, lavoratori dello spettacolo e sportivi, incaricati di vendite a domicilio;
  • con un ricarico sull’indennità NASPI, DIS-COLL o disoccupazione agricola di novembre in caso di disoccupati;
  • con un’integrazione del sussidio di novembre quando riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Le modalità dettagliate di corresponsione del bonus 150 euro saranno fornite dall’INPS e da Sport e Salute S.p.a. entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Aiuti Ter in Gazzetta Ufficiale.

venerdì 16 settembre 2022

Pensioni fino a 1.000 euro, stop al pignoramento

Buone notizie per i pensionati, in fase di conversione in legge del DL 115/2022 (decreto Aiuti-bis), la soglia fino alla quale non è ammesso il pignoramento della pensione sale da 700 euro a 1.000 euro. Si tratta di un’importante novità, forse in parte anche dovuta dallo Stato, ma sicuramente accettata con i favori dai milioni di pensionati italiani. Infatti, il caro prezzi degli ultimi mesi ha messo a dura prova le tasche degli italiani che devono scegliere tra quale bolletta o altra spesa pagare e quale no. Non c’è altra scelta per cercare quantomeno di arrivare a fine mese.

Detto ciò, la novità entrerà in vigore una volta che la legge di conversione del decreto Aiuti-bis sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale; il testo della legge ora è passato dal Senato alla Camera per la sua approvazione definitiva. Con la legge di conversione del Decreto Aiuti bis a cambiare è quanto previsto dall’articolo 545 del Codice di Procedura Civile relativo ai crediti impignorabili.

In merito ai limiti di pignoramento delle pensioni, fino all’entrata in vigore delle novità è previsto il divieto per gli assegni di importo corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Tradotto in numeri, il valore è pari a 702,42 euro, ossia l’importo mensile dell’assegno sociale (pari a 468,28 per il 2022), aumentato della metà dello stesso.

L’emendamento all’esame del Senato, mantiene il riferimento all’assegno sociale, ma in particolare al doppio dell’importo massimo mensile e fissa un valore minimo pari a 1.000 euro.

Le pensioni che non superano questa soglia saranno quindi impignorabili. La parte eccedente tale importo resta pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 545 del Codice di Procedura Civile che prevedono quanto segue:

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.”

lunedì 12 settembre 2022

TAX CREDIT LIBRERIE Possibile fino al 28 ottobre

 Dal 15 settembre 2022 è possibile presentare domanda per accedere al credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel corso del 2021 fino a un massimo di 10.000 euro, valore che arriva a 20.000 euro nel caso delle piccole librerie, non comprese in gruppi editoriali ma gestite dagli stessi esercenti.

Possono essere presentate dalle ore 12 del 15 settembre 2022 e fino alla stessa ora del 28 ottobre 2022, esclusivamente tramite il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ le istanze relative al 2021, per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321), destinato agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati. 

Il contributo è parametrato, per ogni punto vendita, alle spese sostenute per i locali in cui svolgono l’attività agevolata a titolo di alcuni tributi locali (ad esempio Imu), mutui e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente. Altro criterio è aver sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivi.

Per la domanda è richiesta l’asseverazione di tali spese da parte del proprio commercialista (o revisore contabile) e sarà necessario essere in possesso del dispositivo di “firma digitale” del titolare/legale rappresentante .

Chiusa la finestra temporale per la presentazione delle istanze e conclusa la fase di verifica e controllo, la direzione generale Biblioteche e istituti culturali trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati degli esercenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi attribuiti, e pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei beneficiari approvato con decreto direttoriale.

Dal quel momento il tax credit potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 10 del mese successivo a quello in cui la direzione generale ha notificato ai beneficiari (e quindi dalla pubblicazione del suddetto elenco) l’ammontare del contributo spettante.


mercoledì 7 settembre 2022

Bonus carburante autotrasportatori: si può fare domanda dal 12 settembre 2022

Accessibile, da lunedì 12 settembre – tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica – la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, che dovranno utilizzare gli autotrasportatori per usufruire del credito di imposta introdotto dal decreto “Aiuti” per limitare gli effetti del caro carburante causato dalla crisi ucraina. Le istanze riguardano le spese agevolabili sostenute nel primo trimestre 2022.

La misura consiste in un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel periodo gennaio-marzo 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi diesel di categoria Euro 5 o superiore, di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate. Possono beneficiarne le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi con sede o stabile organizzazione in Italia.

Il contributo riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Bonus eliminazione barriere architettoniche anche alle imprese

Il Bonus Barriere Architettoniche è un incentivo che è stato introdotto con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, che rimarrà valido solo per un anno, fino al 31 dicembre 2022.

Si tratta di un’agevolazione che concede il 75% di detrazione per diverse tipologie di lavori volte all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il credito che si ottiene può essere poi compensato con la Dichiarazione dei Redditi in 5 anni, oppure può essere ceduto mediante i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Può fruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), l’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione. La norma infatti non individua i soggetti beneficiari e per quanto riguarda gli immobili si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”. L’agevolazione spetta anche all’inquilino se è lui a sostenere le spese ed è autorizzato dal proprietario. Il chiarimento arriva con la risposta n. 444 del 6 settembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.

La mancanza di limiti di natura soggettiva o oggettiva, quindi, comporta un riconoscimento del bonus ad ampio raggio, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.

L’art. 119-ter del Decreto Rilancio, infatti, ha concesso la possibilità di detrarre il 75% delle spese legate ai lavori e sostenute nel corso del 2022, mediante una forma di incentivazione temporanea, che non impone rigorosi limiti per quanto riguarda i beneficiari e le tipologie di edificio. Possono quindi beneficiare del bonus barriere architettoniche 2022 anche le società, le imprese e i soggetti esercenti arti o professioni, oltre alle persone fisiche, per poter realizzare interventi edilizi in tutte le tipologie di edificio esistenti. Ciò “a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.”

L’agevolazione, ricorda l’Agenzia, si differenzia sia dalla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura del 50% in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) sia da quella riconosciuta dal Superbonus vincolata alla realizzazione di interventi trainanti.

giovedì 1 settembre 2022

BONUS FIERE: CLICK DAY IL 9 SETTEMBRE

 Dalle ore 10 del 9 settembre le imprese potranno presentare le domande per il “Buono Fiere”, l'incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.

Il Buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti che ha introdotto la misura) sino al 31 dicembre 2022.

Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.