martedì 28 febbraio 2017

Entro il 20 marzo l’istanza del credito d’imposta “videosorveglianza”



L’articolo 1 comma 982 della L. 208/2015 ha introdotto un nuovo credito d’imposta a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto, nel corso del 2016, spese:

  1. per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
  2. connesse alla stipula di contratti con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Il D.M. del 6 dicembre 2016 definisce i criteri e le procedure per l’accesso al credito d’imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 6 dicembre 2016 l’agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Per le spese sostenute in relazione all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta determinato spetta nella misura del 50%. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta dovrà essere inviata in via telematica, un’istanza dove deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute nell’anno 2016: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017 ha stabilito il contenuto dell’istanza, le modalità e i termini di presentazione.
L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:·        
il codice fiscale del beneficiario;·      
il codice fiscale del fornitore del bene o del servizio acquistato;·      
il numero, la data e l’importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, specificando se la fattura è relativa all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l’istanza di attribuzione del credito d’imposta deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La compilazione dell’istanza e la sua trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software denominato “Creditovideosorveglianza”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento viene poi specificato che è consentita la presentazione di un’unica richiesta che deve contenere i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Nell’ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017.L’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto, deve determinare la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale sarà comunicata con uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il 31 marzo 2017.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed è utilizzabile:·      
in compensazione con modello F24, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate concernente l’individuazione della percentuale di utilizzo del credito, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (esclusivamente per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo).

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. L’articolo 5 del D.M. 6 dicembre 2016 prevede infine che l’Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004.

Per detrarre dalla tua dichiarazione dei redditi le spese veterinarie basterà lo "scontrino parlante"

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Ai fini della detraibilità Irpef delle spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo scontrino parlante.

È uno dei chiarimenti della risoluzione 24/E di ieri, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle condizioni per la detraibilità delle spese veterinarie, alla luce dell’estensione dell’obbligo della trasmissione telematica – per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata – dei relativi dati anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari”.

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del Tuir prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.

Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Il beneficio fiscale è limitato alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non sono, invece, agevolabili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Le tipologie di spese ammesse alla detrazione sono quelle sostenute per:


  1. prestazioni professionali rese dal veterinario;
  2. medicinali veterinari prescritti dal veterinario (ex articolo 1 del D.Lgs. 193/2006);
  3. analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Relativamente all’acquisto di medicinali, la risoluzione di ieri afferma che le spese sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino “parlante”, riportante, quindi:


  1. il codice fiscale del soggetto destinatario;
  2. la natura e la quantità dei medicinali acquistati.

Non è più, invece, necessaria la prescrizione medica. Inoltre, non rileva dove sono stati acquistati i medicinali, essendo agevolabili anche quelli venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute.

Resta ferma, però, la condizione in base alla quale rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15 del Tuir esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di farmaci.

Pertanto, precisa altresì il documento in commento, non sono detraibili le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario; ciò in quanto essi non possono essere considerati farmaci, bensì prodotti appartenenti all’area alimentare.

lunedì 27 febbraio 2017

203 prestazioni mediche che hanno dato l'addio al ticket sanitario

Risultati immagini per 203 prestazioni mediche che hanno dato l'addio al ticket sanitario

È entrato in vigore il cosiddetto Decreto Appropriatezza, la normativa che prevede il taglio del ticket per 203 prestazioni sanitarie. Per le prestazioni comprese tra le 203 della lista, in pratica, si può fruire del ticket soltanto dietro apposita prescrizione medica. In caso contrario il cittadino è chiamato a pagare di tasca l’intero costo.

La norma prevede anche una stretta sui medici perché il principio che ispira la razionalizzazione è che bisogna frenare il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”: medici che per mettersi a riparo da eventuali vertenze giudiziarie, “elargiscono” con facilità analisi e controlli. Da oggi chi sbaglia subirà un taglio allo stipendio.

Il Decreto ha inevitabilmente dato via ad accese polemiche, giacchè metterebbe a repentaglio la salute dei cittadini negando l’accesso ad esami fondamentali e terapie. Il Governo, al contrario, sostiene di non aver leso il diritto alla salute, poiché le prestazioni possono essere coperte dal ticket qualora siano rispettate le condizioni di erogabilità previste dal Decreto.

Saranno a carico del paziente, se  fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto, le  prestazioni riguardanti:

  1. Odontoiatria,
  2. Genetica,
  3. Radiologia diagnostica,
  4. Esami di laboratorio,
  5. Dermatologia allergologica,
  6. Medicina nucleare.

È altrettanto chiaro che, per molti cittadini, non poter fruire del ticket significherà dimenticare la prevenzione: esistono delle analisi che, senza la tutela, arrivano a costare migliaia di euro.

Di seguito l’elenco completo delle prestazioni non più tutelate.

Prestazioni odontoiatriche

Le prestazioni in tale ambito possono essere prescritte solo in particolari casi di vulnerabilità sanitaria ed economica del paziente (sono esclusi determinati interventi per i bambini sino ai 14 anni).

Le prestazioni odontoiatriche fuori tutela sono:


  1. estrazione di dente deciduo incluso;
  2. estrazione di dente permanente;
  3. estrazione di altro dente nas. incluso;
  4. altra estrazione chirurgica di dente;
  5. odontectomia nas;
  6. rimozione di dente incluso;
  7. allacciamento di dente incluso;
  8. germectomia;
  9. estrazione dentale con elevazione di lembo muco-periostale;
  10. ricostruzione di dente mediante otturazione fino a due superfici;
  11. otturazione carie;
  12. otturazione carie con incappucciamento indiretto della polpa;
  13. ricostruzione di dente mediante otturazione a tre o più superfici e/o applicazione di perno endocanalare ;
  14. ricostruzione di dente mediante intarsio;
  15. ricostruzione di dente fratturato;
  16. applicazione di corona;
  17. applicazione di corona e perno;
  18. inserzione di ponte fisso;
  19. inserzione di protesi rimovibile;
  20. molaggio selettivo dei denti;
  21. impianto di dente;
  22. impianto di protesi dentaria;
  23. terapia canalare in dente monoradicolato o pluriradicolato;
  24. apicectomia;
  25. gengivoplastica
  26. [chirurgia parodontale];
  27. asportazione di lesione o tessuto della gengiva ;
  28. levigatura delle radici;
  29. intervento chirurgico preprotesico;
  30. asportazione di lesione dentaria della;
  31. trattamento ortodontico con apparecchi mobili;
  32. trattamento ortodontico con apparecchi fissi (per anno);
  33. trattamento ortodontico con apparecchi ortopedico funzionali;
  34. riparazione di apparecchio ortodontico;
  35. altri interventi su denti, gengive e alveoli.
  36. Prestazioni di radiologia diagnostica


Le condizioni che consentono la prescrizione degli interventi sono legate alla presenza di patologie oncologiche o sospetto, patologie traumatiche o complicanze post-chirurgiche. Sono:


  1. tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale;
  2. tomografia computerizzata (tc) dell’arto superiore;
  3. tomografia computerizzata (tc) dell’ arto inferiore;
  4. risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna;
  5. risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica
  6. densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x.

Prestazioni di laboratorio e genetica

Possono fruire del ticket sanitario, per alcuni esami, soltanto quei soggetti con gravi patologie già in corso, o con sospetto di patologie gravi.

Ecco l’elenco completo delle analisi fuori tutela:


  1. deossicortisolo;
  2. acido 5 idrossi 3 indolacetico [du];
  3. acido delta aminolevulinico (ala);
  4. ala deidrasi eritrocitaria;
  5. alanina aminotransferasi (alt) (gpt);
  6. albumina;
  7. aldolasi;
  8. alfa amilasi;
  9. alfa amilasi isoenzimi;
  10. androstanediolo glucuronide;
  11. aspartato aminotransferasi (ast);
  12. calcio totale;
  13. colesterolo hdl;
  14. colesterolo ldl;
  15. colesterolo totale;
  16. creatinchinasi (cpk o ck);
  17. creatinina clearance;
  18. ferro;
  19. fosfatasi acida esame obsoleto;
  20. fosfatasi alcalina;
  21. fosfatasi alcalina isoenzima osseo;
  22. fosfato inorganico;
  23. lattato deidrogenasi;
  24. magnesio totale;
  25. mioglobina;
  26. potassio;
  27. proteine;
  28. sodio;
  29. sudore;
  30. trigliceridi;
  31. urato;
  32. urea;
  33. alfa 2 antiplasmina;
  34. anticorpi anti microsomi (abtms);
  35. anti tireoperossidasi;
  36. antigene carboidratico;
  37. antigene carboidratico;
  38. antigene carboidratico;
  39. antigene carcino embrionario (cea);
  40. antigeni hla;
  41. beta tromboglobulina;
  42. cyfra 21-1;
  43. eparina;
  44. fenotipo rh;
  45. glicoproteina ricca in istidina;
  46. gruppo sanguigno abo e rh (d);
  47. ige specifiche allergologiche;
  48. inibitore attivatore del plasminogeno (pai i);
  49. tempo di protrombina (pt);
  50. tempo di tromboplastina parziale (ptt);
  51. test di aggregazione piastrinica;
  52. test di resistenza alla proteina c attivata;
  53. tipizzazione genomica (sono compresi 16 esami di tipizzazione genomica);
  54. tipizzazione sierologica (sono compresi 2 esami di tipizzazione sierologica);
  55. trombossano;
  56. viscosita’ ematica;
  57. campylobacter (sono comprese 3 tipologie di esame);
  58. miceti anticorpi (d.i.d.);
  59. miceti (lieviti) antimicogramma da coltura (m.i.c., fino a 5 antimicotici);
  60. salmonelle da coltura (comprende 2 tipologie di esami);
  61. shigelle da coltura;
  62. virus epatite b (comprende 2 tipologie di esami);
  63. virus epatite delta (hdv);
  64. analisi citogenetica (comprende 8 tipologie di esami);
  65. analisi del dna e di mutazione del dna (comprende 6 tipologie di esami);
  66. analisi di polimorfismi (str, vntr);
  67. analisi di segmenti di dna mediante sequenziamento;
  68. cariotipo (comprende 7 differenti esami);
  69. colorazione aggiuntiva in bande (comprensiva di 10 differenti esami);
  70. coltura di amniociti;
  71. coltura di cellule di altri tessuti;
  72. coltura di fibroblasti;
  73. coltura di linee cellulari stabilizzate con virus;
  74. coltura di linee linfocitarie stabilizzate con virus o interleuchina;
  75. coltura di linfociti fetali con pha;
  76. coltura di linfociti periferici con pha o altri mitogeni;
  77. coltura di materiale abortivo;
  78. coltura semisolida di cellule emopoietiche bfu-e, cfu-gm, cfugemm;
  79. coltura di villi coriali (comprende 2 tipologie di esami);
  80. coltura per studio del cromosoma x a replicazione tardiva;
  81. conservazione di campioni di dna o di rna;
  82. crioconservazione in azoto liquido di colture cellulari;
  83. crioconservazione in azoto liquido di cellule e tessuti;
  84. digestione di dna con enzimi di restrizione;
  85. estrazione di dna o di rna;
  86. ibridazione con sonda molecolare;
  87. ibridazione in situ (4 tipologie di esami);
  88. ricerca mutazione;
  89. sintesi di oligonucleotidi;
  90. analisi del dna cellulare per lo studio citometrico del ciclo cellulare e della ploidia.
  91. Dermatologia


Tagliate quattro prestazioni nel campo della dermatologia ed allergologia:


  1. esame allergologico strumentale per orticarie fisiche;
  2. screening allergologico per inalanti;
  3. test epicutanei a lettura ritardata (patch test);
  4. test percutanei e intracutanei a lettura immediata.

Medicina nucleare

Per quanto concerne la medicina nucleare, le seguenti prestazioni possono essere prescritte solo in presenza di gravi patologie, quali tumori, ischemie, malattie degenerative o cerebro-vascolari:


  1. tomoscintigrafia miocardica (pet) di perfusione a riposo e dopo stimolo;
  2. tomoscintigrafia cerebrale (pet);
  3. tomoscintigrafia globale corporea (pet);
  4. radioterapia stereotassica;
  5.  irradiazione cutanea totale con elettroni (tsei/tsebi).

Sono state inoltre tagliate diverse prestazioni nei seguenti ambiti:


  1. terapia fisica, terapia respiratoria, riabilitazione e procedure correlate;
  2. intubazioni e irrigazioni non operatorie “prevenzione odontoiatrica primaria;
  3. sostituzione e rimozione di sussidio terapeutico;
  4. altre procedure non operatorie e fisiche (immunizzazione, terapia a luce ultravioletta, rimozione protesi).
Nessun testo alternativo automatico disponibile.

Canone Rai: nuovo modello per non pagare. Cosa cambia

L'Agenzia delle Entrare ha modificato il modello di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone tv

Cambia il modello di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Rai per uso privato. Il nuovo modello è allegato al provvedimento delle Entrate, pubblicato sul sito dell’Agenzia.

Le modifiche riguardano essenzialmente le modalità attraverso le quali l’utente può comunicare al fisco la richiesta di esenzione dal canone qualora l’utenza elettrica correlata alla tassa sia intestata a un altro componente della famiglia anagrafica (utente del quale, attraverso il quadro B del nuovo modello, sarà comunicato il codice fiscale). Inoltre, dal 2017 è possibile presentare il modello di non detenzione ogni giorno dell’anno.

LE NOVITA’ DEL NUOVO MODELLO – Tra le novità del nuovo modello di domanda di esenzione per il canone Rai 2017 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ci sono:


  1. mancato addebito del Canone Rai 2017 per utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale (quadro B del nuovo modello di esenzione del Canone Rai). Nel nuovo modello sarà possibile indicare la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto contenuto nella dichiarazione ai fini della cessazione del pagamento del canone (nel vecchio modello la dichiarazione sostituiva per l’ipotesi di cui al quadro B aveva effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione);
  2. introduzione di un nuovo quadro separato, il nuovo quadro “C”, per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione resa precedentemente dal contribuente;
  3. la dichiarazione sostitutiva per fare domanda di esenzione dal pagamento del Canone Rai potrà essere presentata in ogni giorno dell’anno.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede, inoltre, un periodo transitorio di 60 giorni a partire dal 24 febbraio entro il quale è possibile presentare entrambi i modelli (cioé quello vecchio del 2016 e quello nuovo del 2017).

L'INPS rivela la sua lista segreta..... quale? Leggi l'articolo e la saprai anche tu...

Negli ultimi mesi le polemiche sull’uso dei voucher sono diventate sempre più insistenti: vista la forte opposizione da parte dei sindacati, l’Inps ha deciso di svelare i nomi di alcune grandi aziende utilizzatrici, inviando una lista segreta direttamente alla Cgil.
I voucher, conosciuti anche come buoni lavoro, costituiscono un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale, definite “accessorie”, che non sono quindi riconducibili ad un vero e proprio contratto di lavoro, in quanto svolte in modo occasionale. Un singolo voucher ha un valore di 10,00 euro; l’importo netto percepito dal prestatore è di  7,50 euro, corrispondente al compenso minimo di un’ora di prestazione.

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Per quanto riguarda i committenti, l’Inps ha sottolineato che tra il 2013 e il 2015 i datori di lavoro che hanno utilizzato in modo sistematico i voucher sono quasi raddoppiati, mentre sono quasi triplicati sia il numero dei ticket sia i lavoratori pagati con essi. Sono 250mila le aziende dell’industria e del terziario che erogano circa il 76% dei voucher: un dato che di certo non è passato inosservato in quest’ultimo periodo.

La lista segreta dell’Inps

La Cgil ha insistito molto con il presidente dell’Inps Tito Boeri per avere questa lista: il suo obiettivo è dimostrare che la maggior parte del lavoro prestato attraverso i voucher dipende da grandi aziende, dove è molto probabile che si stia operando una sostituzione non solo del lavoro stabile, ma anche di quello flessibile. Tra gli aspetti che più vengono criticati dei voucher infatti c’è la mancata applicazione di ferie, del tfr e di tutte le altre tutele che invece vengono garantiti in altre forme contrattuali.

La lista segreta dell’Inps ha dunque rivelato i nomi di alcune delle più grandi aziende italiane e mondiali che fanno uso dei voucher come mezzo di pagamento abituale. Ecco i nomi delle prime aziende citate:


  1. Best Union Company
  2. Stroili Oro S.P.A.
  3. Gamestop Italy SRL- Socio Unico
  4. Teddy S.P.A.
  5. Winch SRL
  6. Chef Express S.P.A.
  7. Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.P.A.
  8. Sisal Entertaiment S.P.A.
  9. Juventus F.C. S.P.A.
  10. Mc Donald’s Development Italy INC.
  11. Manpower Group Solution SRL
  12. Camporosso SRL
  13. D.I.P Diffusione Italiana Preziosi S.P.A.
  14. Adecco Professional Solutions SRL


......... Ma le cattedre vinte col concorso dove sono?


A un anno esatto dal varo dell’ultimo “concorsone” della scuola pubblica, bandito nel febbraio del 2016 con 63.712 posti complessivi da assegnare, rimane irrisolto il problema sollevato dall’Anief, con evidente danno per gli aspiranti docenti reputati idonei all’insegnamento.

A sostenerlo è anche il Tribunale Amministrativo del Lazio che, su ricorso patrocinato dal sindacato della scuola, ha chiesto al Ministero dell’Istruzione le dovute spiegazioni e la produzione di una relazione formale sugli organici regionali, i pensionamenti e i posti messi a bando. L’allarme lanciato dall’Anief era fondato: numeri alla mano dal sindacato, non potrà essere soddisfatta neanche dal turn over.

“L’amministrazione non ha scelta. Deve fornire ai giudici le spiegazioni che da mesi nega ai vincitori del concorso e diretti interessati alla procedura selettiva che doveva portarli all’immissione in ruolo entro il triennio”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. “Serve una dettagliata relazione sulla consistenza organica regionale per ogni singola classe di concorso bandita, chiarendo anche come pensa di poter assumere i vincitori in quegli insegnamenti che a oggi risultano addirittura in esubero”.

mercoledì 22 febbraio 2017

Amara sorpresa nella mensilità di Febbraio 2017 per il corpo docenti

Alcuni docenti hanno trovato, nel cedolino di febbraio, le voci “Conguaglio fondo pensione”, “Conguaglio fondo credito” e “debito conguaglio fiscale”.

Le somme sono derivanti dal calcolo a consuntivo fra contributi trattenuti e contributi dovuti.

Si tratta dunque di un calcolo per la pensione. La base pensionabile (cioè la somma dei contributi pagati ogni mese sul 100% dello stipendio) viene infatti maggiorata del 18% per consentire al lavoratore di percepire una pensione maggiore.

Totocalcio: entro quanto tempo si può riscuotere la vincita?

Secondo il regolamento Lottomatica la riscossione del premio è valida anche alcuni giorni dopo e il ritardo non comporta la decadenza, anche se sono fissati alcuni limiti. Una sentenza della Corte di Appello di Roma ha stabilito che qualora la richiesta di riscossione del premio venga presentata in ritardo in base a quanto disposto dal regolamento Lottomatica, il diritto all’ottenimento della vincita non decade.

Per quanto riguarda il regolamento di Lottomatica per i premi fino a 3mila euro, il soggetto vincitore può procedere alla riscossione in contanti, presso il punto vendita in cui è stata fatta la schedina o in altri punti vendita simili, dal giorno dopo in cui è avvenuta la comunicazione degli esiti dei concorsi, mentre per i premi da 3mila euro fino a 100mila euro il vincitore può riscuotere la somma entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione della vincita rivolgendosi ad una delle banche convenzionate, il cui elenco è disponibile sul sito www.aams.it, le quali provvederanno ad accreditare la somma sul conto corrente o in contanti entro 20 giorni, oppure entro 90 giorni se la richiesta viene fatta presso i punti di pagamento dei premi. In questo caso la vincita sarà accreditata sul conto entro 14 giorni dalla presentazione della ricevuta o tramite assegno circolare o contanti. Per i premi superiori a 100mila euro esistono due differenti modalità di riscossione: entro 30 giorni solari nelle banche convenzionate come sopra (in questo caso l’accredito sarà fatto entro 23 giorni), oppure entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale presso i punti vendita come sopra.

In quest’ultimo caso i pagamenti saranno effettuati entro 14 giorni.

Secondo una recente sentenza della Corte d’appello di Roma, anche in caso di ritardo nella riscossione della vincita, questa non può essere considerarsi decaduta. Il caso esempio è quello di un soggetto che ha richiesto il premio con tre giorni di ritardo e la sentenza ha interpretato la clausola contrattuale relativa al pagamento della vincita nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione, soffermandosi sulla postilla “Ferma la sussistenza del credito maturato”. In questo caso si può procedere alla riscossione della vincita ma l’iter sarà più difficoltoso.

martedì 21 febbraio 2017

Detrazioni spese veterinarie 2016

Per chi ha sostenuto delle spese veterinarie per i propri animali domestici è bene sapere che esiste un limite di detraibilità per tali spese.  

Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali detenuti legittimamente per compagnia o per pratica sportiva sono detraibili dall’Irpef limitatamente alla parte eccedente i 129,11 euro di franchigia fino ad un massimo di 387,34 euro annuali secondo l’articolo 15, comma 1, lettera c-bis del TUIR.  

Il tetto massimo di spesa è riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal dichiarante indipendentemente dagli animali posseduti come è specificato nel paragrafo 1.4.2 della circolare 55/E dell’Agenzia delle entrate del 2001.  

A differenza, quindi, delle altre detrazioni, come ad esempio le spese sportive per i figli a carico che hanno un tetto massimo di 200 euro per ogni figlio, o delle spese di istruzione il cui tetto massimo è sempre riferito ad ogni figlio, per le spese veterinarie non conta il numero di animali detenuto.

'Ricomincio da me 2017'

Programma fiera "Ricomincio da me" 2017

“Ricomincio da me” è la Fiera del lavoro e della opportunità che si svolgerà dal 23 al 26 febbraio 2017 al Foro Boario di Modena.
È dedicata a chi è alla ricerca di un lavoro, a chi vuole cambiarlo o ha la necessità di reinventarsi, a chi ha un’idea di impresa e vuole capire come concretizzarla.
Quattro giornate ricche di convegni, seminari, workshop, con ingresso e partecipazione gratuiti, oltre ai classici stand espositivi

Ristrutturazione edilizia condomini

Scade il 28 febbraio 2017 il termine per la presentazione delle domande per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica nei condomini. L’obbligo tra le scadenze fiscali del mese di febbraio ricade sugli amministratori di condominio, come specificato dall’Agenzia delle Entrate. L’Ente ha reso disponibile per gli amministratori di condominio un software di compilazione e controllo a titolo gratuito. Utilizzando questo programma è possibile inviare la quota di spesa spettante a ciascun condomino (individuato tramite codice fiscale) e, ovviamente l’importo totale dei lavori di ristrutturazione edilizia. La domanda telematica va inviata mediante Fisconline o Entratel. L’obbligo riguarda anche i condomini minimi, ovvero con meno di 8 proprietari.

Scadenze fiscali marzo 2017

Il mese di marzo si preannuncia piuttosto impegnativo per i contribuenti: diverse le scadenze fiscali di cui dipendenti e autonomi dovranno tener conto nelle prossime settimane. Ecco le date da segnare in rosso.

 Certificazione Unica 2017: scadenza 7 marzo 2017
Entro il 7 marzo 2017 i sostituti di imposta sono tenuti ad inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche ex cud relative ai redditi di lavoro dipendenti e da pensioni.

Saldo IVA annuale: scadenza 16 marzo 2017
La scadenza IVA del 16 marzo crea non pochi problemi. Ricordiamo a tal proposito che, diversamente da quanto previsto per l’anno passato, la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2016 non può essere presentata in forma unificata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi modello Unico. A nulla sono servite in questo senso le proteste di CAF e commercialisti, oberati di scadenze fiscali. Va chiarito che il saldo IVA da dichiarazione 2017 deve essere versato solo qualora il rigo VL38 della dichiarazione IVA 2017 sia pari o superiore a 10,00 euro (alla lettera il limite sarebbe di euro 10,33 ma considerando gli arrotondamenti si può tranquillamente parlare di 10 euro). E’ concessa la possibilità di rateizzare il saldo IVA 2017 applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di dilazione.

Rottamazione cartelle Equitalia, domande 2017: modalità e scadenze
Chiudiamo con l’ultimo giorno del mese, in cui è prevista una scadenza fiscale molto importante: il termine ultimo per la domande di rottamazione delle cartelle Equitalia, posto che è stata confermata l’abolizione dell’ente di riscossione a partire dal primo luglio prossimo. I debiti pendenti alla suddetta data e non rottamati saranno trasferiti alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione

La sai l'ultima sui nuovi limiti alla detrazione per le spese d'istruzione?

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Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati stabiliti nuovi limiti alla detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016

Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati stabiliti nuovi limiti alla detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016. Vediamo quindi qual è l’impatto di tale novità sulla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730/2017 o modello Redditi PF.

Come indicato nell’art.15 del Tuir al c.1, lett. e-bis), la detrazione Irpef del 19% si riferisce alle spese di frequenza delle scuole d’infanzia (asili), del primo e secondo grado di istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), sia statali che paritarie.

Per l’anno d’imposta 2015 la detrazione Irpef del 19% per spese scolastiche competeva per l’importo massimo di euro 400,00 a studente.

La Legge di Bilancio 2017, all’art.1 c. 617, fissa i seguenti nuovi limiti per la detrazione fiscale, usufruibili a partire dal 2016 e negli anni a venire:

PERIODO D’IMPOSTA
IMPORTO MASSIMO DI SPESA
2016 euro 564,00
2017 euro 717,00
2018 euro 786,00
2019 euro 800,00

Così come specificato nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E/2016 e n. 18/E/2016 e nella Risoluzione 68/E/2016, tra le spese detraibili rientrano:


  • le tasse d’iscrizione e di frequenza
  • le spese sostenute per la mensa scolastica, anche se il servizio mensa è erogato dal Comune o da altri soggetti
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali, così come deliberati dagli Istituti scolastici, diversi da quelli indicati nella lettera i-octies) che riguardano erogazioni liberali a favore di Istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa
  • l’assistenza al pasto
  • il pre scuola e il post scuola.Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione citata, invece, non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto scolastico.

Le spese scolastiche, nel limite stabilito, sono detraibili al rigo E8 del modello 730 o al rigo RP8 del modello Redditi PF utilizzando il codice 12 e devono essere comprovate presentando e conservando le ricevute o le quietanze di pagamento con gli importi sostenuti.

Per la detrazione delle spese sostenute per il servizio mensa, sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento va indicato:


  1. il destinatario della somma
  2. la causale del versamento (servizio mensa)
  3. la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.
  4. Se il pagamento è effettuato con modalità diverse dal bonifico (es. in contanti o tramite l’acquisto di buoni mensa, ecc.) il soggetto che ha erogato il servizio rilascerà attestazione del costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente.


La detrazione per tali spese spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è invece intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50% ciascuno. Tuttavia, se la spesa è stata sostenuta in maniera diversa dai due genitori, è possibile annotare sul documento di spesa una percentuale diversa.

venerdì 17 febbraio 2017

Decreto MilleProroghe e News su Pensioni e Lavoro

Risultati immagini per LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PENSIONI


Con 153 voti favorevoli, 99 voti contrari e nessun astenuto, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo del “Decreto Legge Milleproroghe”, che ora passa all'esame della Camera per il varo entro il 28 febbraio. Molte le novità contenute nel maxi-emendamento rispetto al testo originariamente presentato dal Governo a dicembre, specie per quanto concerne il capitolo “Lavoro e Pensioni”. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le modifiche apportate.


  • DIS-COLL - Come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che garantiva l’impegno di realizzare una disposizione di proroga della DIS-COLL, è stata differita dal 31.12.2016 fino al 30.06.2017 la predetta indennità per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. La copertura per il sussidio, garantita da uno stanziamento di 19,2 milioni di euro, è stata trovata dal taglio per pari importo del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del Lavoro. 

Si ricorda che la DIS-COLL, disciplinata dall’art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è stata istituita, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l’indennità DIS COLL è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2015.

Successivamente, la Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 130 ha esteso la predetta tutela anche per lo scorso anno per gli eventi occorsi nel periodo “01.01.2016 – 31.12.2016”.
Dunque, l’ultima data utile entro la quale doveva verificarsi l’evento di cessazione del rapporto di lavoro è il 31 dicembre 2016.
Ora grazie al maxi-emendamento la copertura è stata estesa fino al 30 giugno 2017.


  • LUL telematico - Altra proroga concerne la tenuta del Libro Unico del Lavoro in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro. Molti professionisti si erano allarmati da tempo dell’assenza di istruzioni su questo importante adempimento che l’art. 15 del D.Lgs. n. 151/2015 obbligava dal 1° gennaio 2017. 

Le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro, erano affidate all’adozione di un apposito Decreto del MLPS, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione (ossia entro il 24 marzo 2016).

A distanza di mesi arriva ora la proroga ufficiale di tale adempimento al 1° gennaio 2018.


  • Comunicazione infortuni INAIL - Slitta dal 12 aprile al 12 ottobre 2017 la decorrenza dell'obbligo a carico di datori di lavoro della comunicazione in via telematica all'Inail, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. 

Con il decreto n. 183/2016, adozione del regolamento interministeriale sul sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 12 ottobre 2016, l’obbligo decorre dopo 6 mesi (quindi 12 aprile 2017), ma il Milleproroghe ha elevato il termine da sei a 12 mesi, per consentire all’Inail di predisporre la procedura telematica, con conseguente differimento del termine di decorrenza dell'obbligo di comunicazione al 12 ottobre 2017.
Collocamento obbligatorio - È stato differito, altresì, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'obbligo dei datori con 15 dipendenti di rispettare il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili a prescindere da nuove assunzioni.

Come si compila il frontespizio della CU 2017

Una sezione da non trascurare ai fini della corretta compilazione della Certificazione Unica 2017, relativa ai redditi percepiti nel 2016, è il “Frontespizio” il quale si compone di 5 sottosezioni: tipo di comunicazione; dati relativi al sostituto; dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione; firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. Infatti, potrebbe accadere che il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione delle CU, intenda annullare una certificazione già presentata; in questo caso, bisogna predisporre una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.

È chiaro che il nuovo file telematico dovrà contenere esclusivamente le certificazioni da annullare.

Attenzione. Se la “Comunicazione” contiene sia Certificazioni Uniche ordinarie che Certificazioni Uniche da sostituire o annullare, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.

Le Aliquote INPS 2017 per Artigiani e Commercianti


Contributi Inps 2017 artigiani e commercianti: aliquote, importi e scadenze

L'INPS, con la Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, ha reso note le aliquote contributive – per l’anno 2017 – dovuti dagli “Artigiani ed Esercenti attività commerciali”. Per quest’anno, in particolare, essi ammontano:
al 23,55% per gli artigiani;
al 23,64% per i commercianti.

Si rammenta al riguardo che, già a partire dall’anno 2013, l’INPS non inviava più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Nella CU 2017 come devo inserire il bonus 80 Euro?

Come per lo scorso anno, i sostituti d’imposta dovranno tenere conto dei dati da indicare nella Sezione “Detrazione e crediti”, al fine di dare evidenza nella Certificazione Unica 2017 dell’erogazione nel 2016 del c.d. “Bonus 80 euro” (art. 1 del D.L. n. 66/2014), reso strutturale dall’art. 1, c. 12-15 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014). I campi da compilare, contenuti nella sottosezione “Credito bonus Irpef”, vanno dal 391 al 399 nei quali è richiesta di fornire evidenza: del “codice del bonus” del “bonus erogato” o “non erogato”; del “bonus recuperato” ed infine, del “codice fiscale del sostituto”.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle Certificazioni Uniche relative ai precedenti rapporti; in questo ultimo caso nei campi da 395 a 397 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

Bonus 80 euro – L’art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha reso strutturale – per il periodo d’imposta 2015 (e quindi anche per il 2016) - il bonus 80 euro (960 euro annui), da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori a euro 26.000.

Il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

L’importo, in particolare, è pari a:
960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro (c.d. “meccanismo di décalage”).

SCIOPERO COMMERCIALISTI: LA BASE ALZA LA TESTA… PRENDE UNA BELLA BOTTA E SI SVEGLIA CED A cura di Antonio Gigliotti

Son soddisfazioni, cari amici, non è vero?
Certo che sì, e voglio convincervi di questo, perché i comunicati stampa sprizzano gioia e i giornali titolano che i commercialisti hanno vinto. Quindi, evidentemente, voi che vi lamentate avete torto, ed io sono un populista.
Peggio ancora, voi (con me) siete conniventi con gli evasori, perché non li vogliamo proprio questi spesometri, e nemmeno le comunicazioni trimestrali, e nemmeno l’antiriciclaggio.

E se non li vogliamo (orsù, basta un click!) viene da pensare che sia per proteggere il nemico sociale numero uno, ovvero l’azienda, soprattutto se piccola, ancora peggio se artigiana e commerciante. Avete presente quella gentaglia che si sbatte tutto il giorno in laboratori artigianali o dietro un bancone, e certamente ha milioni di euro sotto il materasso? Avete presente quelli che se gli dici ‘controlla che mi manca una fattura’ ti chiedono ‘Fattura? Malocchio?’. Ecco, proprio quella brutta gente lì. E con loro, VOI, cari amici, avvocati del diavolo, difensori degli evasori, che pigramente incassate somme astronomiche ed avete pure il coraggio di lamentarvi.

Ma che dobbiamo fare, dopo essere stati presi così in giro, da TUTTI, se non prenderci in giro noi per primi?
Amarezza, delusione, sconforto. Sono questi i sentimenti di queste ore, che ci hanno dimostrato senza alcuna ombra di dubbio alcuni punti fermi: 1. Noi NON abbiamo diritto di sciopero, perché se scioperiamo veniamo multati (e chissenefrega della tanto osannata Costituzione). 2. Noi NON abbiamo voglia di lavorare, e per questo è giusto che veniamo castigati. Zitti e muti, produrre! 3. Noi NON siamo degni di considerazione.

E’ stata una SCONFITTA clamorosa su tutta la linea, altro che una vittoria. Guardiamoci in faccia ed ammettiamolo, ci avevamo creduto che per la prima volta la nostra categoria, abituata da sempre a prendere schiaffoni, finalmente facesse sentire forte e chiara la propria voce. Compatti, per la prima volta. Decisi, per la prima volta. E invece? Due caramelle, ci mandano a casa con due caramelle avvelenate, e ‘noi‘ siamo pure contenti.

A questo punto sorge spontaneo un dubbio: CHE CI FACCIAMO in una categoria che ormai ci risultata totalmente aliena? CHI SIAMO dunque noi? Mi riferisco agli studi mono personali, ai piccoli studi, a quelli che seguono le piccole aziende (ma ci rendiamo conto di quante sono e di quanto gettito producono, anche grazie al nostro lavoro?).

Inizio a pensare seriamente di aver cambiato mestiere, senza accorgermene. Io, voi, non siamo più commercialisti, o almeno non siamo il ‘tipo’ di commercialista che viene riconosciuto come tale, nemmeno dai nostri colleghi. Siamo impiegati. Impiegati statali (MA MAGARI!), o più correttamente centri di elaborazione dati, sottopagati (quando va bene).
Mettete insieme tutti gli anni passati chini sui fogli, sommate le quote di iscrizione di iscrizione all’Ordine e tutte le spese correlate allo ‘status’ di Commercialista, e stupite. Ma prima accertatevi di avere un antiacido a portata di mano, pensando a come l’Ordine stesso e le nostre rappresentanze hanno, per l’ennesima volta, ascoltato le NOSTRE rimostranze.

E’ ora di prenderne atto, o le cose cambiano, e subito, o saremo noi a dover cambiare, dirigendo la nostra professionalità in grandi strutture di alta consulenza (diventando un numero NEL mucchio, insomma) o rinunciando alla professione e passare ad elaborare solo dati per tante piccole imprese, che è poi quello che già ci costringono a fare, diventando un numero PER il mucchio.


“Per la mente che vede con chiarezza non c'è necessità di scelta, c'è azione.”
Jiddu Krishnamurti

Aderiamo alla campagna promossa per la sicurezza stradale : La vita è un bene prezioso

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mercoledì 15 febbraio 2017

Spese per lavori edili condominiali: scadenza 28 Febbraio 2017

Il decreto del Mef del 1 dicembre 2016 pubblicato in forza di quanto previsto dal D.Lgs 175/2014, prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Con un provvedimento pubblicato sul proprio sito in data 27 gennaio, l'Agenzia ha pubblicato le specifiche tecniche da considerare ai fini dell’espletamento dell’adempimento in commento.

I dati possono essere trasmessi anche tramite intermediari quali, Commercialisti, Consulenti del lavoro o C.a.f.

In seguito alla pubblicazione delle stesse specifiche tecniche che hanno dato il via all’adempimento in commento, l’Agenzia nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha fornito una serie di chiarimenti operativi da seguire per la corretta esecuzione e rispetto dei termini della trasmissione dei dati sopra richiamati.

Uno dei chiarimenti ha riguardato l’indicazione delle quote di spesa da comunicare imputate ai singoli condòmini o che non sono state pagate per morosità.

Ebbene l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, nella comunicazione telematica per la trasmissione delle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni, gli amministratori sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. In tal senso, dovrà essere compilato il campo relativo al “flag pagamento” attraverso il quale andrà evidenziato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Nelle specifiche tecniche si fa riferimento alla quota «attribuita» e non alla quota «pagata» in quanto, «ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete:
con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2016 con riferimento alla prossima dichiarazione dei redditi;
nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condòmini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.
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L’Agenzia precisa che nel caso in cui il pagamento da parte dei singoli condòmini è stato effettuato entro il 31 dicembre 2016 la quota di spesa a loro riconducibile troverà collocazione diretta nella prossima dichiarazione precompilata, in caso contrario, la spesa sarà indicata esclusivamente nel foglio informativo e il contribuente, nel rispetto delle condizioni di detraibilità previste dalla normativa potrà modificare la dichiarazione aggiungendo tale onere qualora pagato entro la data di presentazione della dichiarazione.

Si ricorda a tal proposito che la Circolare del Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III n°122/99 aveva chiarito, al fine dell’ottenimento del beneficio fiscale legato ai lavori di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condòmini e da quest’ultimi effettivamente versati al condominio al momento della presentazione della dichiarazione anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.

Altri chiarimenti erano già stati forniti in precedenza, e in particolare in riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati da parte dei condomini minimi. Se il condominio, con più di otto condòmini, ha nominato un amministratore, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, (la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Vuoi trovare la tua idea ...anzi l'IDEA ?

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Margini stretti per invocare la forza maggiore nei reati tributari

Una delle esimenti penali a disposizione del soggetto indagato o imputato per taluno dei reati previsti dal nostro ordinamento è senz'altro la “causa di forza maggiore”, disciplinata all’art. 45 del c.p.
Non di rado tale circostanza è stata invocata anche in ambito penale tributario, dal contribuente (in proprio o in relazione alla propria qualifica di rappresentante legale di un soggetto collettivo), accusato di aver commesso taluna delle ipotesi di omesso versamento di ritenute o di imposta sul valore aggiunto, rispettivamente disciplinate dagli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

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Sull’applicabilità dell’esimente ai citati delitti tributari si osserva, accanto ad una posizione molto rigorosa della Cassazione (molto restia a riconoscerne l’operatività in queste fattispecie di natura omissiva), una maggiore apertura in seno ai Giudici di merito; ne è un recente esempio la sentenza n. 21/17 del Tribunale di Brindisi (pronunciatosi su un omesso versamento dell’Iva dovuta in base alle dichiarazione annuale di una s.r.l.) ove vengono valorizzati lo stato di crisi aziendale obiettivamente riscontrato, unitamente alle azioni concretamente poste in essere dall'amministratore della società per evitare la commissione di detto reato.

Si avvicina a passi da gigante la presentazione per il Modello 730/2017.... Are you ready?



Approvato in via definitiva con Provvedimento direttoriale n. 22484 del 31 gennaio 2017 il modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF” che le persone fisiche devono presentare per la dichiarazione dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2016) ai fini delle imposte sui redditi, insieme le relative istruzioni e ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché alla scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

DETASSAZIONE E PRODUTTIVITA’ – Il modello “REDDITI 2017–PF” recepisce le ultime novità normative, come la reintroduzione dei premi di risultato ai quali si applica una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% per effetto della nuova riattivazione della detassazione produttività contenuta nella Legge di Stabilità in caso di dipendenti con redditi fino a 50mila euro l’anno. Il premio può arrivare a 2mila euro (2.500 in caso di imprese che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Se si è scelta l’erogazione dei premi sotto forma di benefit aziendali o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione.

RIENTRO DI CERVELLI – Tra le novità che rientrano nella dichiarazione dei redditi 2017 anche il regime speciale per i lavoratori impatriati, con riferimento alla misura volta a promuovere il rientro dei cervelli in Italia, consentendo a chi torna in patria, restandovi per almeno due anni, di calcolare come imponibile solo il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

EROGAZIONI LIBERALI – Dall’anno di imposta 2016 chi effettua erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave può fruire della deduzione del 20% delle stesse (anche donazioni e gli altri atti a titolo gratuito) fino ad un massimo di 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. In caso di erogazioni liberali in favore di istituti scolastici il credito di imposta è pari al 65% (School bonus), ripartito in 3 quote annuali di pari importo, sempre fino ad un massimo di 100.000 euro.

ASSICURAZIONI DISABILI – Sulle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave la detrazione del 19% è applicabile, dal 2016, fino all’importo massimo di 750 euro.

DETRAZIONI IMMOBILI – Per quanto riguarda le spese sostenute per gli immobili in proprio possesso, le novità normative inserire nel modello prevedono:

  • un credito d’imposta per le spese sostenute per gli impianti di videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
  • la detrazione pari al 50% delle spese di arredo (fino 16.mila euro) per gli immobili acquistati nel 2015 o 2016 e adibiti ad abitazione principale da giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non abbia più di 35 anni;
  • la detrazione del 19% sui canoni di leasing 2016 per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa (leasing prima casa), purché i contribuenti abbiano un reddito, alla data di stipula del contratto, non superiore a 55.000 euro. L’agevolazione si applica a un canone massimo di 8mila euro per gli under 35, o di 4mila euro sopra questa soglia;
  • la detrazione pari al 50% dell’IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B;
  • la detrazione pari al 65% per le spese sostenute (acquisto, installazione e messa in opera) per dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Il frontespizio del modello “REDDITI 2017–PF” è stato modificato a frontespizio, eliminando la casella “tipo di dichiarazione”, a fronte delle novità introdotte dal Dl 193/2016 in tema di dichiarazione integrativa, i cui termini per la presentazione sono stati allungati a cinque anni: il credito derivante da minor debito o maggior credito risultante si indica direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si presenta la dichiarazione integrativa nel nuovo quadro DI. Eliminato di conseguenza anche, all’interno del quadro RS, il prospetto relativo ad “errori contabili”.

Tassa sui Rifiuti 2017 : tutte le informazioni che vuoi le troverai solo leggendo quest'articolo

La TARI, la Tassa Rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ma non è lo stesso per tutti i contribuenti. La tassa sui rifiuti infatti varia a seconda del Comune di residenza, quindi come prima cosa bisogna considerare il Comune in cui si vive. Entro il 20 gennaio bisogna comunicare al Comune eventuali cambi di residenza, in modo che il Comune stesso possa calcolare la Tari 2017. Anche per la tassa sui rifiuti sono però previsti casi di esenzione.


Risultati immagini per Tari 2017

Per calcolare la Tari bisogna tenere presente due elementi:


  1. parte fissa, calcolata sulla base della superficie dell’immobile;
  2. parte variabile, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in base alla quantità presunta di rifiuti prodotti.

Ma vediamo quali sono i casi in cui si può non pagare la Tari nel 2017. La tassa sui rifiuti è dovuta anche per la seconda casa, a meno che non risulti disabitata.

La Tari 2017 non si paga nei seguenti casi:


  1. aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva come ad esempio per androne e scale del palazzo)
  2. aree in cui non si producono rifiuti in modo autonomo, come cantine, terrazze e balconi
  3. aree pertinenziali scoperte o accessorie di locali già soggetti a tributo locali che, a causa di situazioni particolari, non sono suscettibili di produrre rifiuti

Nel caso di immobile disabitato, si può chiedere di non pagare la Tari se non risultano attive utenze di energia e acqua e se non sono presenti complementi di arredo. La riduzione della Tari invece non è concessa in tutti i Comuni e l’importo viene ridotto soltanto se il Comune lo prevede. Anche la scadenza è diversa da Comune a Comune. Uguale invece la modalità di pagamento, che dovrà avvenire mediante bollettino postale precompilato oppure tramite modello F24 dell’Agenzia delle Entrate indicando importo da pagare, anno di riferimento, scadenza e codice tributo Tari 2017.

venerdì 10 febbraio 2017

Sii sempre il MEGLIO di quello che sei adesso....

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“Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda del ruscello.
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.
Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole, sii una stella.
Sii sempre il meglio di ciò che sei.
Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. 
Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita.” 

Martin Luther King



A furia di farcela ce la facciamo :)

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Startup, l’exit di AdEspresso: «Se ti rimbocchi le maniche, puoi farcela ovunque»

.............. e buona lettura 



Startup, l’exit di AdEspresso: «Se ti rimbocchi le maniche, puoi farcela ovunque»: «La più grande acquisizione del 2016 fatta in Italia, e una delle tre più grandi acquisizioni degli ultimi tre anni. L'Italia non è sicuramente un Paese friendly per chi fa business, ma se uno si rimbocca le maniche può farcela ovunque». Così Massimo Chieruzzi, 38 anni, descrive l’exit della sua startup AdEspresso, che ieri è…

Compensazioni credito Iva 2017: le regole per l’utilizzo

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Per molte aziende la possibilità di compensare il credito Iva diventa una risorsa preziosa
che consente alla stessa di ottemperare agli obblighi di versamenti di altri tributi, senza
incorrere quindi nell'inadempimento.

La compensazione però deve rispettare alcune regole, seppure modulate ma rigide.

La mia azienda ha concluso l'esercizio del 31.12.2016 evidenziando un credito Iva di €
17.250,00. Posso liberamente utilizzare il suddetto credito Iva in occasione delle
scadenze dei versamenti delle Ritenute d'Acconto Irpef (su retribuzioni dipendenti e
lavoratori autonomi, su contributi previdenziali o assistenziali) o il credito può essere
utilizzato solo in occasione delle liquidazioni periodiche Iva (l'azienda liquida l'Iva
trimestralmente)?

Nel caso di specie quindi, il contribuente potrà utilizzare il credito Iva derivante dalla
dichiarazione annuale Iva ed ammontante a € 17.250,00 nel seguente modo:

 liberamente senza alcun vincolo per i primi € 5.000,00, a partire dal
01.01.2017;

 per gli importi da € 5.000,00 a € 15.000,00, dopo la presentazione telematica
della dichiarazione annuale Iva e quindi a partire dal 16.03.2017;

 per il residuo importo da € 15.001 a € 17.250,00 solo in presenza di visto di conformità (visto leggero) o di attestazione da parte dell'organo incaricato del controllo dei conti di conformità alle scritture contabili

Il click day dell’istanza per il bonus digitalizzazione esercizi ricettivi 2016

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Gli esercizi ricettivi che hanno sostenuto nel 2016 spese per interventi di digitalizzazione, per fruire in Unico 2017 dell’apposito bonus previsto a loro favore, dovranno inviare al MiBACT l’istanza a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 12:00 di martedì 28 febbraio 2017, previa registrazione al portale del Ministero e compilazione delle istanze entro le ore 12:00 di martedì 21 febbraio 2017.

Il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), per
accrescere la competitività delle strutture ricettive italiane, ha introdotto, per il triennio 2014
- 2016, non solo un credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere che sostengano
spese di riqualificazione della struttura alberghiera, ma anche un credito d'imposta a favore degli "esercizi ricettivi" che investano nella digitalizzazione della struttura.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, da ripartire in 3 quote annuali e fino ad un bonus massimo di € 12.500.

Le modalità attuative del credito d'imposta erano state definite dal Decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, del 12.02.2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 23.03.2015