QUALI BENI NON POSSONO ESSERE PIGNORATI?


Ormai è un dato lampante: questa crisi che sembra non aver fine ha portato ad un aumento esponenziale delle procedure esecutive.

Il creditore, infatti, che agisce per recuperare quanto gli sarebbe dovuto può realizzare la somma aggredendo i beni del debitore.
A seconda di ciò che possiede quest’ultimo, pertanto, si potrà a dar luogo ad un pignoramento mobiliare o immobiliare.

Nel primo caso, il creditore potrà rientrare nelle sue spettanze pignorando i beni mobili (quali, ad esempio, vetture o merci nel caso di attività) e trattenendo quanto ricaverà dalla vendita.
Eppure, questa procedura incontra dei limiti.
Ed infatti, non possono mai essere pignorati i beni riconducibili a diritti fondamentali, poichè collegati al diritto alla vita ed alla dignità.
Nello specifico, l’art. 514 c.p.c. sancisce che non possono essere pignorati i beni di prima necessità, quali, ad esempio, i vestiti e la biancheria, nonchè i beni indispensabili per l’espletamento dell’attività lavorativa.

Inoltre, non possono altresì essere pignorati i beni collegati ad un particolare valore affettivo e morale e, a partire dal 2015, neppure gli animali da compagnia.
Gli articoli 515 e 516 c.p.c. sanciscono poi una impignorabilità solo relativa: potranno essere espropriate, dunque, solo in casi particolari.
Un caso particolare riguarda la possibilità di pignorare i crediti che, a sua volta, il debitore vanti verso terzi (cd. pignoramento presso terzi).

In questo caso, il creditore procedente potrà rivolgersi direttamente al terzo, chiedendo che gli vengano corrisposte le somme dovute al debitore.
L’ipotesi più frequente è quella del pignoramento dello stipendio o del conto in banca.
Anche in questa ipotesi, tuttavia, si incontrano dei limiti.
Ed infatti, le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate solo nella misura del quinto del dovuto mensile.

Per quanto riguarda il conto bancario, invece, occorre verificare se su di esso venga versato lo stipendio.
In questo caso, infatti, potrà essere pignorata solo la somma eccedente il triplo del valore dell’assegno sociale (pari ad € 600,00).
Secondo lo stesso principio, potranno essere pignorati i crediti alimentari e i sussidi di maternità solo nella misura superiore all’assegno sociale aumentato della metà.
Infine, potrà essere aggredito il bene immobile di proprietà del debitore, il quale potrà evitare la vendita solo tramite conversione.

Con questo sistema, il debitore sarà ammesso alla rateizzazione del debito, in un massimo di 36 rate, previo versamento al momento dell’istanza del quinto del dovuto.

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