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Gli insegnamenti di Papa Francesco per essere felici

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Papa Francesco ha confidato la sua ricetta per la felicità in un’intervista rilasciata per Viva, inserto domenicale del Clarin, quotidiano argentino. Sono consigli all’insegna della semplicità e del buon senso, esattamente come ci ha abituati dal primo giorno in cui fece capolino da quel famoso balcone in Piazza San Pietro. 1) Vivi e lascia vivere Il primo consiglio è la ripresa di un detto tipico italiano: “vivi e lascia vivere”, che il Papa traslittera in questa maniera: “Vai avanti e lascia che gli altri facciano altrettanto”. 2) Donarsi agli altri Questo è il cuore del Vangelo: come Cristo s’è donato a chiunque senza distinguere ceti e ranghi, così noi dovremmo risvegliare in noi quel senso di carità dello spirito che ci impedirà di imputridire come succede a chi si chiude in se stesso e non si apre agli altri. 3) Procedi con calma In un mondo in cui il tempo è denaro, e fare in fretta è sinonimo di guadagno maggiore, il Papa ci suggerisce in controtendenza di rallentare ...

Stop scheda carburante: dal 2018 solo pagamenti elettronici

I commi 922 e 923 della legge di Bilancio spingono all'uso della moneta elettronica, sia a fini di tracciabilità delle operazioni che per ottenere la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione. In sostanza, per ottenere la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA, sarà necessario provare l'avvenuta effettuazione dell'operazione mediante pagamento con carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate. La legge, inoltre, stabilisce espressamente l'abbandono della disciplina della c.d. scheda carburante, abrogando l'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31. Si potrà dire addio, dunque, al documento con cui, fino ad oggi, imprese e professionisti attestavano gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali, a fini di detrazione Iva e deduzione fiscale.

Spese carburante e auto: arriva l'obbligo di fatturazione elettronica

Il professionista potrà dedurre dal reddito anche la spesa per l'acquisto delle auto, in misura pari al al 100% per i veicoli che risultano beni strumentali all'esercizio dell'attività, al 70% per i veicoli a uso promiscuo dati in uso ai dipendenti e al 20% per veicoli utilizzati per scopi diversi. La detraibilità dell'IVA sul veicolo acquistato, invece, è pari al 40%, che sale al 100% unicamente per i mezzi totalmente funzionali all'attività. Inoltre, a partire da luglio 2018 entreranno in vigore le modifiche previste dalla legge di Bilancio quanto alla detrazione e deducibilità delle spese per i rifornimenti di carburante. I titolari di partita IVA, infatti, dovranno obbligatoriamente documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (per approfondimenti: Carburanti: da luglio obbligo di fattura elettronica per imprese e professionisti). In sostanza, per ottenere la detra...

COLLABORAZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I compensi derivanti dai suddetti accordi stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si qualificano, invece, redditi diversi i compensi derivanti da co.co.co stipulati dalle associazioni dilettantistiche; per queste a decorrere dal 1 gennaio 2018, i compensi sportivi saranno assoggettati a ritenuta Irpef e relative addizionali comunali e regionali solo al superamento del limite di € 10.000. Da un punto di vista contributivo, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative vanno iscritti, ai fini del...

Deducibilità integrale per le spese di formazione dei liberi professionisti

Per quanto riguarda le spese di formazione, la Legge n.81/2017 prevede la piena deduzione delle spese sostenute dai professionisti per i corsi di formazione, nonché per i costi di vitto e alloggio correlati. Nel dettaglio i costi sostenuti dai liberi professionisti per la partecipazione a corsi di aggiornamento, congressi, convegni, e simili sono deducibili integralmente fino a 10mila euro annui. I costi sostenuti dal professionista per la ricerca e il sostegno alla auto-imprenditorialità e per i servizi di certificazione delle competenze sono deducibili nel limite di 5.000 euro annui. Il fisco penalizza comunque gli studi associati. Il nuovo limite annuo di deducibilità si applica allo studio associato o all’intera associazione professionale e non al singolo professionista che ne fa parte. Ne consegue che tre avvocati non possono godere del vecchio regime che su una spesa di formazione pari a 30.000 euro poteva di dedurre almeno 15.000 (il 50%) anziché soltanto 10.000 come oggi....

Avvocati: spese deducibili per immobili uso studio

Il professionista, titolare di partita IVA, potrà scaricare le spese correlate agli immobili: ove questi acquisti il bene per adibirlo al 100% a uso studio o ufficio, come bene strumentale, potrà dedurre integralmente il costo applicando le quote d'ammortamento annuali.  Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad uso c.d. promiscuo, ovverosia quelli utilizzati dal professionista in parte come abitazione e in parte ai fini dell'attività, questi diventano in parte immobili strumentali quindi l'utilizzatore potrà, anche in questo caso, dedurre i costi sostenuti nella percentuale di destinazione della propria attività. Il lavoratore autonomo, ad esempio, potrà scaricare dalle tasse un 50% forfettario delle spese sostenute per l'acquisto, l'affitto o i costi di gestione dell'immobile adibito a uso promiscuo (in parte casa, in parte studio), a cui dovranno applicarsi e percentuali stabilite dal TUIR o dal Testo Unico IVA. Ciò a condizione che il professionista n...

COSTI AUTO DEDUCIBILI PER LAVORATORE AUTONOMO

La lett. b) del comma 1, dell’art. 164 disciplina i casi di limitata deducibilità delle autovetture. L’ipotesi di deducibilità limitata del mezzo utilizzato dal professionista è quella tipica di tale tipologia di contribuente. Infatti, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo vige la presunzione legale dell’uso promiscuo dell’autovettura. In particolare, la lett. b) citata prevede la possibilità di dedurre al 20% le spese sostenute in relazione ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con utilizzo non strumentale nell’attività d’impresa; entro determinati i valori massimi.