COLLABORAZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I compensi derivanti dai suddetti accordi stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si qualificano, invece, redditi diversi i compensi derivanti da co.co.co stipulati dalle associazioni dilettantistiche; per queste a decorrere dal 1 gennaio 2018, i compensi sportivi saranno assoggettati a ritenuta Irpef e relative addizionali comunali e regionali solo al superamento del limite di € 10.000. Da un punto di vista contributivo, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative vanno iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS superstiti. Controversa appare la questione concernente l’assoggettamento a contribuzione previdenziale per i co.co.co. stipulati da associazioni dilettantistiche.
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