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Visualizzazione dei post da marzo, 2019

Speciale Made in Italy - ItalPlanet.it e PMI.it, UNITI PER DIFENDERE ED EXPORTARE IL MADE ITALY NEL MONDO

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Speciale Made in Italy – in collaborazione con PMI.it – con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’Italia e le sue eccellenze. Al suo interno, ampi servizi di approfondimento e qualificate interviste, per un’informazione generale su quanto avviene nei diversi comparti del Made in Italy e un focus sulle potenzialità dell’internazionalizzazione e dell’export.

Auto elettrica: ricarica colonnina con fattura

Chiarimenti delle Entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica per la ricarica di auto elettriche mediante colonnine pubbliche: regole caso per caso. Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche situate in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico rientrano nella nomenclatura dei “distributori automatici” di energia elettrica. Questo implica che tale servizio è soggetto agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura. => E-fattura: errori e soluzioni Interpello A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello (risposta n. 149/2019) posto da una società che presta servizi di ricarica tramite colonnine, sia a clienti che stipulano un contratto di fornitura (con fattura mensile in base ai consumi), sia a clienti non abbonati che pagano alla colonnina, mediante carta di credito o conto PayPal. A quest’ultima tipologia di clienti la fattura

Fattura Elettronica: quale data ai fini fiscali

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la quasi totalità delle operazioni B2B e B2C, scattato quest’anno, professionisti ed imprese devono far i conti con diverse novità e devono ora prestare attenzione ad alcuni particolari come, ad esempio, la data di ricezione del documento, che rileva ai fini fiscali e non sempre coincide con la data di messa a disposizione o alla data di presa visione del documento. Errori di recapito e-fattura Può succedere infatti che il recapito da parte del Sistema di Interscambio (SdI) al ricevente non sia possibile per via di un valore errato riportato nel campo “CodiceDestinatario”, che risulta quindi inesistente, o per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), o perché il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. => E-fattura: errori e

Errori di recapito e-fattura

Può succedere infatti che il recapito da parte del Sistema di Interscambio (SdI) al ricevente non sia possibile per via di un valore errato riportato nel campo “CodiceDestinatario”, che risulta quindi inesistente, o per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), o perché il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

Scarto fattura elettronica: liquidazione IVA e nuovo invio

In caso di errori che comportino lo scarto da parte del Sistema di Interscambio (SdI), la fattura elettronica si considera come non emessa. Per rimediare, ed effettuare un nuovo invio, si hanno cinque giorni di tempo. Tuttavia, va prestata particolare attenzione in caso di ricezione della notifica di scarto del SdI in prossimità della liquidazione IVA, per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Per capire come comportarsi in caso di scarto fattura elettronica è necessario fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018. Scarto e-fattura In caso di scarto della fattura elettronica già registrata dal contribuente, questi dovrà provvedere ad effettuare una variazione contabile ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI. La fattura elettronica scartata dovrà invece essere inviata nuovamente al SdI entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica dello scarto, indicando la stessa

Commercialisti: da contabili a consulenti digitali

Per prima cosa, in veste di intermediari, i commercialisti possono operare su delega per numerose attività: consultazione del cassetto fiscale del delegato; consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; emissione e conservazione delle fatture elettroniche; registrazione dell’indirizzo telematico; accreditamento e censimento dei dispositivi. Il nuovo ruolo del commercialista, però, non si esaurisce qui. Il passaggio alla fatturazione elettronica genera un’evoluzione della professione, soprattutto agli occhi dei clienti, trasformando tale figura da “addetto alla contabilità” a consulente digitale. Oltre a svolgere incarichi di assistenza fiscale, infatti, la consulenza si estende comprendendo attività di (in)formazione, tutoraggio e accompagnamento dei clienti attraverso tutti i passaggi richiesti dai nuovi adempimenti. Le competenze del commercialista “digitale”, inoltre, si rivelano f

Come cambia il ruolo del commercialista con la fatturazione elettronica

Per i commercialisti, adeguarsi alla fatturazione elettronica significa diventare consulenti digitali ed esperti a tutto tondo: servizi e soluzioni pronte all'uso che facilitano questa evoluzione. La fatturazione elettronica obbligatoria ha coinvolto in pieno i commercialisti, che tra tutti i professionisti risultano probabilmente quelli che ne hanno subito il maggiore impatto: non solo sono chiamati ad adeguarsi in prima persona, ma sono anche gli intermediari di elezione chiamati ad agire per conto e su delega delle aziende e di altri soggetti a partita IVA, a loro volta tenuti ad adeguarsi ai nuovi obblighi. Un cambio di scenario che comporta nel breve periodo un aggravio di oneri amministrativi ma che, nel medio e lungo periodo rappresenta da un lato una semplificazione gestionale in virtù della digitalizzazione dei processi di fatturazione, dall’altro un ripensamento strategico del loro ruolo. La fatturazione elettronica segna dunque uno stacco netto tra il modus opera

Fatturazione elettronica e autofatture: obblighi e limiti

Le autofatture sono soggette alla normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019: è quindi necessario inviare questi documenti fiscali al sistema di interscambio SdI. È l’Agenzia delle Entrate a dettare regole a riguardo, sottolineando come sussista l’obbligo di emissione della fattura elettronica per operazioni rilevanti ai fini IVA in specifici casi. Cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’azienda che effettua la cessione indipendentemente dal loro valore, qualora l’IVA sia stata detratta all’atto dell’acquisto delle materie prime necessarie per la loro produzione o commercializzazione. L’autofattura viene emessa dall’azienda verso sé stessa per versare l’IVA all’erario. Cessioni gratuite di beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dall’azienda che effettua l’omaggio, valutando se il costo unitario dei beni non è superiore a 50 euro (in questo caso la cessione non è soggetta all’IVA e non è necessaria l’autofattura)

Autofattura: quando è obbligatoria

L’autofattura si applica nei casi specifici previsti dalla legge: denuncia, in caso di mancata ricezione di fattura o di documento fiscale indicante un importo inferiore al reale; cessioni gratuite a titolo di omaggi, quando cioè la fattura si riferisce a omaggi distribuiti dall’azienda stessa; autoconsumo, quando i beni acquistati dal soggetto passivo IVA sono destinati all’uso personale o familiare o comunque per fini che esulano dall’attività economica svolta; passaggi interni tra due distinte attività IVA esercitate, con indicazione da parte del soggetto passivo del valore normale dei beni, dell’aliquota e della relativa imposta; regolarizzazione in caso di sforamento plafond IVA da parte dell’esportatore; provvigionicorrisposte da parte delle agenzie organizzatrici alle agenzie di viaggi che intervengono in qualità di intermediari; compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta da parte degli esercenti del trasporto pubblico urbano e dei g

Cosa e quanto conosci dell'autofattura?

Quando è necessaria l'autofattura? In quali casi rientra nella nuova disciplina sulla fatturazione elettronica? Panoramica e soluzioni per semplificare la procedura. L’autofattura è una specifica tipologia di documento fiscale che rappresenta un’eccezione rispetto alle consuete modalità di fatturazione. Di norma ad emettere fattura è il prestatore di un servizio o il fornitore di un bene, tuttavia esistono casi particolari in cui l’obbligo di emetterla, applicando l’IVA, è a carico del cessionario o committente. A produrre il documento fiscale è dunque il soggetto passivo – professionista o impresa – che fruisce del bene o servizio, che in specifiche situazioni è tenuto a liquidare l’IVA. La casistica è ampia: emette autofattura, ad esempio, il soggetto che effettua una vendita verso sé stesso certificandola attraverso un documento fiscale valido a tutti gli effetti, facendo coincidere cedente e cessionario. In altri casi è il cessionario a fatturare al cedente, come nelle aut