Auto elettrica: ricarica colonnina con fattura
Chiarimenti delle Entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica per la ricarica di auto elettriche mediante colonnine pubbliche: regole caso per caso.
Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche situate in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico rientrano nella nomenclatura dei “distributori automatici” di energia elettrica. Questo implica che tale servizio è soggetto agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura.
=> E-fattura: errori e soluzioni
Interpello
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello (risposta n. 149/2019) posto da una società che presta servizi di ricarica tramite colonnine, sia a clienti che stipulano un contratto di fornitura (con fattura mensile in base ai consumi), sia a clienti non abbonati che pagano alla colonnina, mediante carta di credito o conto PayPal.
A quest’ultima tipologia di clienti la fattura viene emessa su smartphone o tablet abilitati al traffico Internet, necessari anche per scansionare il QR-code presente sulla colonnina, collegarsi al portale gestito dalla società per inserire i dati necessari alla fatturazione, decidere la durata e il costo della ricarica ed effettuare il pagamento.
Il quesito riguardava l’obbligo di emettere fattura ai sensi dell’articolo 21, Dpr 633/1972, oppure solo quando espressamente richiesta dal cliente (articolo 22, comma 1, n. 4 dello stesso Dpr).
Rispondendo, le Entrate ricordano che, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, il Dlgs 127/2015 ha previsto l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri a partire dal 1° aprile 2017, mentre per le operazioni richiamate dall’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) l’obbligo scatterà da dal 1° gennaio 2020.
=> Scontrino elettronico: l'esonero è ufficiale
Distributore automatico: definizione
L’Agenzia richiama dunque la Risoluzione 116/2016, nella quale viene definito distributore automatico: un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
uno o più sistemi di pagamento;
un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
un erogatore di beni e/o servizi.
Servizi al pubblico e a privati
Per il servizio offerto dalle colonnine di ricarica per veicoli elettrici messi a disposizione del pubblico è dunque obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi che sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.
Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Se si decide di certificare i corrispettivi tramite fattura elettronica, viene meno l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Commenti
Posta un commento