Fattura Elettronica: quale data ai fini fiscali
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per la quasi totalità delle operazioni B2B e B2C, scattato quest’anno, professionisti ed imprese devono far i conti con diverse novità e devono ora prestare attenzione ad alcuni particolari come, ad esempio, la data di ricezione del documento, che rileva ai fini fiscali e non sempre coincide con la data di messa a disposizione o alla data di presa visione del documento.
Errori di recapito e-fattura
Può succedere infatti che il recapito da parte del Sistema di Interscambio (SdI) al ricevente non sia possibile per via di un valore errato riportato nel campo “CodiceDestinatario”, che risulta quindi inesistente, o per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), o perché il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.
=> E-fattura: errori e soluzioni
In questi casi la fattura elettronica viene comunque emessa e messa a disposizione del cessionario/committente nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e comunica tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente (cedente/prestatore). Questo ha così modo di informare per altre vie il cessionario/committente dell’avvenuta emissione della fattura elettronica e della sua messa a disposizione nell’area riservata delle Entrate.
Data ricezione = Data di presa visione
In questi casi, ai fini fiscali, la fattura si considera ricevuta nel momento in cui il cessionario/committente prende visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Data ricezione = Data di messa a disposizione
La data di ricezione coincide invece con la data stessa di messa a disposizione da parte del SdI nell’area riservata se:
il soggetto cessionario/committente è un consumatore finale;
il soggetto cessionario/committente è un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, un imprenditore agricolo o un forfettario.
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