Autofattura: quando è obbligatoria
L’autofattura si applica nei casi specifici previsti dalla legge:
denuncia, in caso di mancata ricezione di fattura o di documento fiscale indicante un importo inferiore al reale;
cessioni gratuite a titolo di omaggi, quando cioè la fattura si riferisce a omaggi distribuiti dall’azienda stessa;
autoconsumo, quando i beni acquistati dal soggetto passivo IVA sono destinati all’uso personale o familiare o comunque per fini che esulano dall’attività economica svolta;
passaggi interni tra due distinte attività IVA esercitate, con indicazione da parte del soggetto passivo del valore normale dei beni, dell’aliquota e della relativa imposta;
regolarizzazione in caso di sforamento plafond IVA da parte dell’esportatore;
provvigionicorrisposte da parte delle agenzie organizzatrici alle agenzie di viaggi che intervengono in qualità di intermediari;
compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta da parte degli esercenti del trasporto pubblico urbano e dei gestori di autoparcheggi;
estrazione dei beni dal deposito IVA di provenienza nazionale;
cessionari produttori agricoli, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione.
L’Agenzia delle Entrate non si è espressa chiaramente in merito all’emissione di autofatture in caso di acquisti di beni o servizi da cessionari extra UE, operazioni che sembrano tuttavia rientrare nella disciplina del Reverse Charge interno.
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