Fermo amministrativo dei veicoli: una guida completa alle regole.
La normativa (art. 86, comma 1, DPR n. 602/73) stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione può ordinare il blocco dei veicoli registrati a nome del debitore attraverso la registrazione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Prima di procedere, viene inviato un preavviso per permettere la regolarizzazione della situazione debitoria.
Se, trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, il debitore non ha:
pagato l'importo dovuto,
richiesto un piano di rateizzazione,
o in assenza di provvedimenti di sgravio (ovvero l'annullamento del debito) o di sospensione,
si procede con la registrazione del fermo amministrativo al PRA e l'uso del veicolo rimane sanzionato fino al saldo del debito.
In caso di rateizzazione o di definizione agevolata dell'intero importo dovuto, la sospensione del fermo è prevista dopo il completo e puntuale pagamento della prima rata.
Quando il debito è completamente saldato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invia elettronicamente l'ordine di cancellazione al PRA.
Il contribuente non è tenuto a presentare alcuna richiesta.
Se l'ente creditore concede lo sgravio del debito, la revoca del fermo è effettuata d'ufficio.
Fermo amministrativo: eccezioni per i veicoli aziendali e per quelli di persone con disabilità
Secondo la legge (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73), il fermo amministrativo non viene registrato se si dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso, che il veicolo è essenziale per l'attività d'impresa o professionale.
Il veicolo soggetto al fermo deve essere di proprietà (sia individuale che giuridica) e il suo utilizzo deve essere significativo per l'attività commerciale o professionale.
È necessario presentare agli sportelli o inviare tramite raccomandata A/R il modulo F2 "Istanza di annullamento preavviso fermo per bene strumentale".
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