Imprenditore individuale deceduto: gli eredi del defunto possono continuare l’attività d’impresa?

Un’impresa individuale che fa parte di un patrimonio ereditario forma oggetto di una comunione tra gli eredi. Se gli eredi non manifestano, in modo espresso o tacito, la loro volontà di proseguire l’attività aziendale, la gestione della stessa è soggetta alle regole della comunione.


Nel caso in cui gli eredi del de cuius sono più d’uno e optano per la prosecuzione dell’attività d’impresa, la comunione ereditaria è assimilabile alla società di fatto. Tale società deve poi essere regolarizzata, entro un anno, in una società regolare di persone o di capitali.
La società di fatto, non essendo costituita per atto scritto e non essendo nemmeno iscritta nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, è una società irregolare. Fino a quando la società non viene iscritta nel registro delle imprese, essa è regolata dalle disposizioni relative alla società semplice e di conseguenza ha una minore autonomia patrimoniale, rispetto alle società regolari.
Gli eredi dell’imprenditore deceduto che intendono continuare l’attività aziendale, prima di iniziare a gestire l’impresa in forma collettiva, dovranno porre in essere una serie di adempimenti fiscali e amministrativi.
In particolare, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, gli eredi dovranno presentare la dichiarazione di successione ed entro 30 giorni dalla morte dell’imprenditore, il rappresentante legale della comunione ereditaria dovrà presentare la variazione dati IVA indicando i dati identificativi della comunione ereditaria.
Ai fini fiscali, dal punto di vista dell’imposizione diretta, il trasferimento dell’impresa individuale ai propri familiari, avvenuto per causa di morte, è un’operazione fiscalmente neutrale al verificarsi di determinate condizioni e più precisamente, non è soggetta a tassazione, quando gli eredi proseguono nell’attività di impresa e quando i valori contabili dei beni che compongono l’azienda in successione restano invariati rispetto a quelli che avevano in capo all’imprenditore deceduto.
A seguito del decesso, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e le altre dichiarazioni/comunicazioni fiscali relative alla posizione del contribuente deceduto, ricade sugli eredi, anche se è sufficiente che l’obbligo venga assolto da uno di essi.
Il reddito conseguito dall’attività d’impresa deve poi essere ripartito tra gli eredi quale reddito di partecipazione, dal momento che la comunione ereditaria è assimilata ad una società in nome collettivo, in caso di attività commerciale, o società semplice, in caso di attività non commerciale.
Il rappresentante legale della comunione ereditaria dovrà comunicare agli eredi il prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere indicati, oltre ai loro dati anagrafici anche la loro quota di reddito o perdita attribuita a ciascuno di essi e le eventuali ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Il reddito che si consegue nella prosecuzione dell’attività commerciale è infatti reddito d’impresa e viene assoggettato ad imposizione fiscale secondo le comuni regole previste per tale forma reddituale.
E se gli eredi dell’imprenditore non intendono proseguire l’attività? Se gli eredi del de cuius non intendono invece proseguire l’attività aziendale, si determina l’insorgere di una comunione tra i coeredi finalizzata dall’unico scopo di godere dei beni componenti l’azienda e percepirne i frutti.
Secondo la norma civilistica infatti, l’elemento che caratterizza la comunione dei beni è rappresentato dallo scopo esclusivo di godimento di una o più cose da parte dei componenti della comunione (articolo 2248 del codice civile).

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