Compensazione esclusa per la rottamazione-quater
Il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (articolo 1, comma 242, legge di bilancio n. 197/2022), tra le quali non è previsto il versamento e la compensazione tramite modello F24.
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello del 7 luglio 2023 n. 372. Protagonista è una società che vorrebbe utilizzare un credito IVA in compensazione orizzontale, in linea con quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo numero 241 del 1997, per il pagamento degli importi da corrispondere in seguito all’adesione alla rottamazione quater e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere la conferma. Con la risposta numero 372 del 7 luglio 2023, però, arriva un veto completo sulla possibilità beneficiare della definizione agevolata compensando le somme dovute. “L’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti commerciali di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione quater di cui intende avvalersi”.
In sostanza, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate e indicate nella comunicazione che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad allegare alla predetta comunicazione;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
Ricordiamo che l’articolo 4 del DL n. 51/2023 (Decreto Omnibus), recentemente convertito in legge, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
Commenti
Posta un commento