martedì 11 luglio 2023

Bonus barriere architettoniche: cos’è e come funziona

 Il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti. Lo scopo di questo bonus è aiutare le persone con limitata capacità motoria incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (es. scalini, porte strette, tramezzi) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni che sul luogo di lavoro.

Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

  • la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
  • la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)

Il bonus barriere architettoniche 2023 spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche. L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea pari ad un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022). 

Sono previsti  dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro.  I massimali di spesa del bonus barriere sono:

  •  50mila euro: per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  •  40mila euro per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari. Quindi, vanno moltiplicati 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • 30mila euro per ogni unità immobiliare in edifici composti da più di otto unità immobiliari. Anche qui, i 30mila euro vanno moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

I lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti disabili o anziani. Sui materiali si applica l’IVA ridotta al 4% anche se il contribuente usa il bonus non è portatore di handicap.

La detrazione pari al 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, il bonus barriere architettoniche spetta per:

  • ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche(come ascensori o montascale) ;
  • in caso di sostituzione degli impianti le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione. I pagamenti poi, per ottenere il bonus, devono essere tracciabili e dimostrabili.

Tra gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, rientrano ad esempio la rimozione di scalini, porte troppo strette, rampe troppo ripide, spazi ridotti, dislivelli. O ancora, la realizzazione di ausili come scivoli a bassa pendenza, ascensori, piattaforme elevatrici e montascale. Ma anche l’adeguamento dei servizi igienici (per consentire adeguata manovrabilità) o di strumenti come i citofoni (posti alla giusta altezza). Il Bonus Barriere architettoniche si può utilizzare anche per rifare il bagno o gli infissi, perché l’intervento rispetti le regole tecniche del DM 236/1989 (Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989). Ad esempio sull’altezza delle maniglie o sulla sagomatura delle finestre.

Per richiedere il bonus barriere architettoniche basta valorizzare la spesa nella dichiarazione dei redditi, e la detrazione verrà riconosciuta in 10 anni. Questo però non è l’unico modo per ottenere l’agevolazione. In alternativa il bonus può anche essere fruito in maniera più immediata sotto forma di:

  • sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi (l’azienda che ha realizzato gli interventi applica uno sconto);
  • cessione del credito che corrisponde alla detrazione spettante con rimborso della somma corrispondente (il credito viene ceduto e si ha l’opportunità di recuperare subito l’importo che spetta per l’agevolazione).

Il Decreto Antifrode (Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021), si ricorda, ha stabilito che, per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito per spese superiori ai 10.000 euro, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
  • la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti.


Nessun commento:

Posta un commento