lunedì 29 maggio 2023

Quali documenti conservare per non perdere i bonus ristrutturazioni

Il bonus ristrutturazione può essere indicato sia nel 730 sia nel modello Redditi. Ciò riguarda i contribuenti che non hanno optato né per la cessione del credito né per lo sconto in fattura, scegliendo di sfruttare l’agevolazione fiscale per quote annuali sotto forma di detrazione Irpef.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Per rispondere ad eventuali verifiche del Fisco, il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione (vedi provvedimento ADE 2 novembre 2011, prot n. 2011/149646):

  • abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture relative alle spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento (bonifico parlante con ritenuta effettuata dalla banca o dalla posta).

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