Tax credit energia elettrica e gas estesi al II trimestre 2023
Anche per il secondo trimestre 2023, sono riconosciuti i crediti d'imposta previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
L’art. 4 del DL 30 marzo del 2023, n. 34 ha esteso infatti anche al secondo trimestre 2023 l’applicazione dei crediti d’imposta sull’energia e sul gas con una riduzione del 25 percento rispetto ai crediti d’imposta previsti per il primo trimestre 2023.
I crediti d’imposta sono calcolati secondo le seguenti percentuali:
- Imprese energivore: credito d’imposta 20%. Il credito è riconosciuto anche in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata;
- Imprese non energivore con potenza disponibile superiore a 4,5 KWH: credito d’imposta 10%;
- Imprese gasivore e non gasivore: credito d’imposta 20% (gas consumato per usi energetici diversi da usi termoelettrici).
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre del 2023, dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo nel quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:
- il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante nel primo trimestre 2023.
L’Arera entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza del venditore.
I crediti d'imposta, sia per il primo trimestre 2023 che per il secondo trimestre, sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore:
- di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
- di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico
- ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.
In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il cessionario può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
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