Al via lo sgravio Inps per le colf neo mamme

La Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto in via sperimentale, per il solo 2022, una riduzione dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità. Trattandosi di un abbattimento dei contributi da trattenere alle lavoratrici, l’esonero si traduce in un aumento del netto in busta paga.

La misura, a differenza di altre, non è soggetta alle norme in materia di aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali e, pertanto, la sua applicazione non deve ottenere l’autorizzazione della Commissione europea.

Con il messaggio numero 1552 del 28-04-2023 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura in oggetto ovvero di esonero contributivo nella gestione dei lavoratori domestici. 

L’agevolazione contributiva trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.  Consiste nello sgravio del 50%  a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali. Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre. 

Saranno i datori di lavoro a dover richiedere all’Inps, per conto della domestica, il riconoscimento dello sgravio, con domanda da inoltrare tramite il portale istituzionale Inps. La procedura è semplice. Dopo essere entrati nella sezione Inps con le proprie credenziali digitali, bisogna seguire il seguente percorso:

“Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”.

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda.

Per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa. 

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